5
rilevanti per l’esercizio delle libertà connesse con il fenomeno
religioso. La nostra Costituzione, a differenza di quanto accade
in altri Paesi europei
1
, non contiene un’esplicita definizione
del principio di laicità. Esso si deduce da un’interpretazione
sistematica degli articoli della Costituzione concernenti il
fattore religioso operata dalla dottrina e, soprattutto, dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale che è pervenuta al
suo riconoscimento giuridico nel 1989 con la sentenza n° 203,
nella quale ha attribuito alla laicità dello Stato il valore di
“principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano”,
in altre parole, valore di principio avente valenza superiore a
quella di altre norme di rango costituzionale.
Ma cosa indica la locuzione “laicità dello Stato” e qual è il suo
contenuto intrinseco? La risposta che probabilmente viene
utilizzata più spesso è che l’ordinamento giuridico di uno
Stato laico, avendo come funzione primaria la disciplina dei
rapporti tra le persone, si disinteressa di tutto ciò che
1
La Francia, già nella Costituzione della IV e V Repubblica individuava la laicità come un
carattere fondamentale dello Stato: art. 1 <<La Francia è una repubblica indivisibile, laica,
democratica e sociale>>.
6
riguarda le loro opinioni, i loro gusti religiosi, filosofici,
letterari, artistici o sportivi limitandosi a riconoscere a tutti i
cittadini il diritto di manifestarli, anche in un contesto
pubblico, e costituire organizzazioni intese a coltivarli; il tutto
disciplinato dal diritto comune.
Il presente studio cerca di fornire una plausibile risposta con
il preciso obiettivo di descrivere l’applicazione che, del
principio di laicità, è venuta emergendo nell’ambito della
giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia penale.
7
C A P I T O L O I
IL PRINCIPIO DI LAICITA’ E LA TUTELA DELLA
LIBERTA’ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE ITALIANO
1. Costituzione e fenomeno religioso.
Il contesto storico – politico in cui i “Costituenti” delinearono il
progetto della Repubblica, coincideva con l’uscita dell’Italia
dall’incubo della guerra, culminata con lo scontro fratricida
fra gli italiani della Repubblica di Salò e quelli del Regno del
Sud. L’unità del Paese così tragicamente raggiunta, appariva
come la conquista da difendere, l’obiettivo che imponeva di
non rimettere in discussione la pace religiosa seguita alla
Conciliazione del ’29 con cui venne risolta la questione
romana.
8
Molti auspicavano l’inserimento dei Patti lateranensi nella
Costituzione che si andava elaborando nonché, sulla
considerazione che l’Italia è a maggioranza cattolica, si
proponeva di attribuire alla Chiesa una precisa posizione nel
nuovo assetto dell’ordinamento costituzionale. Tale obiettivo,
però, appariva di difficile realizzazione in quanto i valori cui
s’ispiravano le forze politiche che partecipavano al progetto
costituente erano diversi da quelli propri delle forze politiche
che avevano concretamente reso possibile la Conciliazione del
’29. La paternità fascista dei Patti del Laterano, costituiva un
ostacolo a che essi fossero richiamati nella nuova Costituzione
mentre, al tempo stesso, i vecchi principi liberali del
separatismo tra Stato e Chiesa e dello Stato laico,
riemergevano in tutto il loro fascino. Diffusa era la
preoccupazione che il richiamo ai Patti potesse comportare il
riconoscimento del carattere confessionale dello Stato, già
affermato nell’art.1 del Trattato, in netta contrapposizione con
i principi fondamentali di libertà ed uguaglianza
2
.
2
In tal senso, gli On. Calamadrei, Cevolotto, Crispo, Della Seta, Atti dell’Assemblea
9
A questa considerazione, si contrapponeva il riconoscimento
della necessità di risolvere il problema religioso, centrale nel
diritto e regolatore della vita associata; un problema che una
Costituzione non può ignorare.
1.1 “I lavori dell’Assemblea Costituente sull’art. 7”.
Nel contesto socio – politico appena delineato, i lavori della
Prima Sottocommissione
3
furono caratterizzati dalle molte
perplessità concernenti la proposta di reciproco
riconoscimento di sovranità allo Stato e alla Chiesa cattolica.
Alcuni ritenevano che una tale affermazione avrebbe potuto
essere accettata solo nel caso in cui si stesse procedendo
all’elaborazione del testo di un trattato internazionale, ma non
in sede di predisposizione di una Costituzione
4
. Così come
proposto, infatti, non veniva risolto il problema di quale
ordinamento dovesse prevalere quando, come sosteneva
Costituente, Lavori Prima Sottocommissione, Resoconto sommario delle sedute del 18 e 19
dicembre 1946, p. 479 e ss., in www.camera.it.
3
Competente ad analizzare le questioni relative ai diritti e doveri dei cittadini.
4
In tal senso: Calamandrei, Croce, Nitti, Orlando; Resoconto sommario sedute cit.
10
Calamandrei, si fosse arrivati su un terreno pratico di conflitto
in cui ci si sarebbe ritrovati di fronte a due ordinamenti con
norme divergenti e contrastanti. Una tale norma sarebbe
stata, in buona sostanza, inutile e posta solo per far credere di
aver risolto un problema che in realtà rimaneva insoluto.
Altri, invece, vedevano in questo riconoscimento, l’espressione
di una volontà del Costituente volta da un lato a rinnegare un
giurisdizionalismo separatista e, dall’altro, a sancire il
principio di una separazione amichevole e rispettosa. In
sostanza, infatti, riconoscere l’indipendenza e la sovranità
della Chiesa, significava affermarne l’originarietà
dell’ordinamento. Al riguardo, l’on. Dossetti, relatore di parte
democristiana, attraverso un complesso di norme proponeva:
1) il riconoscimento da parte dello Stato dell’ordinamento
della Chiesa (art. 4);
2) l’affermazione che le norme di diritto internazionale,
come gli accordi in vigore tra lo stato e la Chiesa,
facessero parte dell’ordinamento dello Stato (art. 6),
11
intendendo così sancire il principio dell’adattamento
automatico del diritto interno al diritto internazionale;
3) un esplicito richiamo al principio della religione cattolica
come religione dello Stato e agli accordi del Laterano
come base del diritto nelle relazioni tra Stato e Chiesa
5
.
Ciò avrebbe permesso di riconoscere un fatto storico, nonché
una situazione giuridica, che vedeva l’ordinamento italiano
sostanzialmente separato dalla Chiesa, in quanto entità laica
ma, al tempo stesso, formalmente coordinata con essa così da
regolarne le materie comuni.
Tuttavia, se ciò sembrava sufficiente per raggiungere un
accordo che portasse ad esprimere nella Costituzione la
volontà di una politica concordata in materia di rapporti tra
5
<<Art. 4 – Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce
perciò, come originari, l’ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri
Stati e l’ordinamento della Chiesa. Art. 6- le norme del diritto internazionale come gli
accordi attualmente in vigore tra lo Stato e la Chiesa e gli altri che eventualmente, secondo
le modalità previste dalla presente Costituzione, venissero stipulati in avvenire, fanno parte
dell’ordinamento dello Stato senza che occorra emanarle con apposito atto. Le leggi dello
Stato non possono contraddirvi. Art. 7 fermi restando i principi della libertà di coscienza e
della eguaglianza religiosa dei cittadini, la religione cattolica – religione della quasi totalità
del popolo italiano è la religione dello Stato. Le relazioni tra lo Stato italiano e la Chiesa
cattolica restano regolate dagli Accordi Lateranensi>>. Atti della Costituente sull’art. 7, a
cura di Capitini – Lacaita, edit. Lacaita, Manduria – Bari – Perugia, p. 122 e ss.
12
Stato e Chiesa, larghi settori dell’Assemblea non ritenevano
necessario riferirsi ad uno specifico Concordato. Si sosteneva
che se il riferimento ai Patti, invece di essere inserito nel
preambolo della Costituzione, fosse stato inserito in uno
specifico articolo della stessa, l’accento storico sarebbe
diventato una norma giuridica, un principio di diritto
costituzionale che non solo avrebbe imposto un vincolo alla
modificabilità dei Patti, ma li avrebbe anche fatti diventare
parte dell’ordinamento della Repubblica, assegnandone una
speciale natura costituzionale. Tale perplessità trovò risposta
nella posizione dell’on. Ruini che, pur riconoscendo
l’importanza di assegnare ai Patti uno speciale valore
costituzionale, ne affermava la necessità al fine di predisporre
una norma sulla produzione giuridica attraverso la quale le
eventuali norme dirette a modificare le fattispecie contenute
nel Trattato e nel Concordato, avrebbero dovuto essere
prodotte attraverso un determinato iter: l’accordo bilaterale.
La prova che le norme dei Patti, singolarmente, non sarebbero
venute a far parte della Costituzione stava, secondo Ruini,
13
nella loro modificabilità, in accordo con la Chiesa, senza
procedimento di revisione costituzionale. Non tutti però erano
favorevoli poiché, l’alternativa secca tra libera modificabilità
pattizia delle norme concordatarie e revisione costituzionale,
appariva come finalizzata a rendere alcune norme della
Costituzione, quelle concordatarie, non più modificabili per
volontà unilaterale dello Stato. Ciò avrebbe comportato una
vera e propria rinuncia della sovranità da parte delle
istituzioni a favore della Chiesa cattolica
6
.
La svolta nei lavori si delineò nella seduta dell’11 dicembre
1946, quando l’on. Togliatti presentò una proposta suddivisa
in tre articoli riguardanti: l’indipendenza e la sovranità dello
Stato nei confronti di ogni organizzazione ecclesiastica o
religiosa; il riconoscimento della sovranità della Chiesa e la
regolamentazione dei loro rapporti in termini concordatari
7
.
L’on. Dossetti riconobbe in tale formulazione un’utile base di
6
In tal senso Calamandrei, Lami, Starnuti; sedute cit.
7
<<Art. 1 – Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione
religiosa o ecclesiastica. Art. 2 – Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei
limiti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa. Art. 3 – I rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica sono regolati in termini concordatari>>. Camera dei deputati, La costituzione della
Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, vol. VI, Roma, 1971, p. 776.
14
discussione concordando con Togliatti sull’affermazione del
riconoscimento dell’indipendenza reciproca dello Stato e della
Chiesa. Tuttavia, riteneva indispensabile l’introduzione nella
Costituzione del richiamo ai Patti Lateranensi, considerati
espressione della disciplina concreta dei rapporti tra i due
Stati. Nella seduta del 18 dicembre 1946, il Presidente della I
Sottocommissione, on. Tupini, presentò una sua proposta
8
nell’intento di facilitare l’accordo tra i diversi punti di vista,
con particolare riferimento alle proposte degli on. Dossetti e
Togliatti; proposta che, con alcune successive modifiche
adottate dalla Commissione dei 75
9
, verrà approvata da una
maggioranza eterogenea, composta essenzialmente da
democristiani e comunisti.
8
<<Le norme di diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento della Repubblica, le
leggi della Repubblica non possono contraddirle. La Repubblica riconosce la sovranità
della Chiesa cattolica nella sfera dell’ordinamento giuridico di essa. I Patti Lateranensi, il
Trattato ed il Concordato attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra
la Chiesa cattolica e lo Stato >>. Barberini G., Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino,
Giappichelli, 2000, pag. 49 e ss.
9
Organismo che, raccogliendo i lavori delle Sottocommissioni, ebbe il compito di redigere
il progetto di costituzione.