5
Lo scopo dell’indisponibilità è quella di impedire che il soggetto
titolare del diritto (di proprietà o di godimento) ne disponga (attraverso, ad
esempio, la vendita o l’uso), compromettendo così il fine a cui i vari tipi di
sequestro sono preposti.
fiducia che gli accordano (Aulo Gallio: vocabulum a seguendo factum est: quod eius qui electus sit,
utraque pars fidem sequatur).
6
2. Il sequestro penale
Dal punto di vista penalistico, la genericità del contenuto possibile
del vincolo, diretto alle più svariate “cose che interessano il
procedimento”
5
, si univa, sotto il precedente codice di procedura penale, ad
un riconosciuto vuoto dei fini, nel senso che mancava una
predeterminazione normativa dello scopo del sequestro che ne
caratterizzasse i limiti e la collocazione sistematica, orientandone quindi in
modo preciso l’interpretazione e l’applicazione pratica.
Per queste ragioni, la nuova regolamentazione ha allargato la
tipologia dell’istituto cercando di coprirne tutte le diverse potenzialità. Essa
ha anche fatto leva sulle modalità della sua esecuzione, così da delinearne
dei caratteri che lo identificano strutturalmente e che si adeguano sia alle
mutevoli necessità cui i diversi tipi di sequestro devono far fronte sia alla
natura del loro oggetto.
Il vigente codice di procedura penale prevede solo tre forme di
sequestro: penale o probatorio, conservativo e preventivo
6
.
La giurisprudenza
7
, ha espressamente affermato che non esiste un
quartum genus come sequestro di polizia giudiziaria, per cui è necessario
che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res e all’imposizione
conseguente del vincolo temporaneo d’indisponibilità rientri in uno dei
menzionati modelli legali.
Una prima differenziazione nasce dalla verifica della rispettiva
funzione, che è diretta all’acquisizione dei mezzi di prova nel sequestro
probatorio, mentre assume natura cautelare negli altri due, rispecchiando le
5
L’espressione è di SELVAGGI, Commento Chiavario, II Torino, 1990, 734.
6
Rispettivamente artt. 257, 318 e 322 c.p.p.
7
Cass., 9.11.1991, GIORDANO, Cass. Pen, 1998, III, 515.
7
analoghe figure che il codice di procedura civile denomina sequestro
giudiziario e conservativo
8
, legate alle prime da evidenti nessi strutturali e
pratici.
Più in particolare la condizione di soggezione mira, nel sequestro
probatorio ad assicurare apporti ritenuti rilevanti ai fini istruttori, nel
conservativo a scongiurare effetti pregiudizievoli agli epiloghi decisori
dovuti alla perdita delle garanzie patrimoniali dei crediti nascenti dal reato;
nel preventivo, infine, ad impedire che, pendente il giudizio, possa essere
aggravata, protratta o reiterata la condotta delittuosa o possano essere
sottratte al processo cose passibili di confisca.
Si può anche rilevare la sottodistinzione che vede affidato il
sequestro probatorio, in armonia con il suo scopo endo-processuale di
mezzo di ricerca della prova, alla polizia giudiziaria o al pubblico
ministero, mentre dominus degli altri due tipi di istituti è il giudice, anche
qui come diretta conseguenza della collocazione tra le misure che in
qualche modo restringono la libertà individuale, rispetto alle quali le
garanzie devono essere rinforzate.
Il sequestro di cui all’art. 253 c.p.p., non differisce molto,
strutturalmente, dagli altri dispositivi mediante i quali si tende a far entrare
nell’ambito degli atti del processo i dati provenienti dal mondo esterno che
possono essere utili al giudice. Gli altri due istituti con lo stesso nome di
genere, invece, appartengono, quanto a struttura e sotto il profilo
sistematico, alle misure cautelari, e rispecchiano, in quanto tali i loro
caratteri di incidentalità rispetto al processo principale
9
, nonché
strumentalità e provvisorietà. Anche la distribuzione delle varie tipologie di
sequestro in luoghi diversi del codice (il sequestro probatorio nel libro III,
8
Rispettivamente artt. 670 e 671 c.p.c..
9
BRANCA, Le misure cautelari reali, GP, 1998, III, 515.
8
titolo III, gli altri due nel libro IV, titolo II, capi I e II) corrisponde al modo
di intendere l’istituto da parte del legislatore.
L’importanza e la tassatività che le misure cautelari hanno assunto
nell’ordinamento è provato da tutta una serie di garanzie poste a
fondamento degli istituti. La principale di tale garanzia, l’affidamento in
altre parole della loro disposizione ad un giudice distinto dall’organo
dell’accusa, si è tuttavia compiutamente realizzata solo di recente, trovando
nel nuovo codice di procedura penale e nelle riforme che gli hanno
preparato il terreno, come l’istituzione del Tribunale delle Libertà, la
definitiva consacrazione e sistematizzazione.
Altra connotazione significativa consiste nell’obbligatorietà
dell’adozione delle misure una volta verificata la sussistenza dei
presupposti. A tal proposito in giurisprudenza è stato affermato che: è vero
che il presupposto, essendo costituito da una fattispecie elastica, consente
un accertamento discrezionale, ma si tratta di una discrezionalità
ricognitiva, non strumentale. In altri termini si è passati da una
strumentalità dell’atto ad una strumentalità della norma
10
.
In dottrina
11
è stata lamentata la mancanza di una normativa sulle
condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari reali, lacuna non
riscontrabile, invece, per le cautele personali, cosicché all’interprete si
pone, in primo luogo, la necessità di stabilire se la disciplina degli artt. 272
e segg. C.p.p., possa essere applicata in via analogica anche alla materia dei
sequestri.
Si è messo così in evidenza come la Corte di Cassazione, che è più
volte intervenuta sul tema, abbia fornito orientamenti univoci, sui quali ci
intratterremo in seguito nell’esposizione dei presupposti del sequestro
10
Cass., 14.12.1975, ZAVATTA, CPMA, 1976, 1340.
11
BAUSARDO, Misure cautelari reali, in Libertà e cautele nel processo penale, a cura di CHIAVARIO,
Torino, 1996, 289.
9
preventivo. In questa sede vanno richiamati alcuni principi, dei quali si
potranno trarre criteri generali validi per tutte le misure in esame. Rispetto
ad esse, secondo la prevalente giurisprudenza anche di merito, non sono
applicabili le regole dettate dagli artt. 273 e 274 c.p.p.; in particolare non è
richiesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, mentre è sufficiente
la semplice enunciazione di un’ipotesi di reato
12
, da intendersi come ricerca
di elementi indizianti che facciano ritenere plausibile l’ipotesi di reato fatta
propria dal pubblico ministero
13
.
La verifica del cosiddetto fumus del reato, infatti, non può estendersi
fino a far coincidere l’esame con un vero e proprio giudizio di
“colpevolezza o non colpevolezza”, dovendo restare fuori dall’indagine il
complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini
dell’accertamento della responsabilità dell’indagato
14
. Il fumus richiesto per
l’applicazione generale delle misure cautelari reali si concreterebbe,
secondo quest’indirizzo, nella probabilità di commissione di un reato nei
termini delineati dall’accusa e riguarderebbe la verifica dell’avvenimento,
mai la sussistenza e l’applicabilità di una determinata norma penale,
cosicché sarebbe sufficiente accertare l’esistenza di semplici indizi di
commissione del fatto per cui si procede ad indagini
15
.
Resta quindi minoritario, anche se vanta il conforto dottrinale,
l’indirizzo secondo il quale, anche per l’adozione delle misure in questione,
occorre che sussistano gravi, precisi e concordanti indizi
16
.
12
Cass., 22 gennaio 1992, GIULIANI, ANPP, 1992, 612; Cass., 31 marzo 1994, ANSELMI, ANPP,
1994, 735.
13
T. Brescia, 10 aprile 1991, FORNARI, RIDPP, 1992, 353.
14
Cass., 24 agosto 1993, MELUZZIO, ANPP, 1993, 808; analogamente Cass. 16 gennaio1993,
SANFILIPPO, ANPP, 1993, 472.
15
BAUSARDO, op. cit., 290.
16
Cass., 12 novembre 1990, GALLUZZO, GP, 1992, III, 587; Cass, 7 ottobre 1993, DI GRANO, ANPP,
1994, 426.
10
La condivisibilità dell’opinione giurisprudenziale prevalente,
discende da almeno due considerazioni: la necessità dell’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza è dettata dall’art. 273 c.p.p. soltanto per le misure
reali personali, ed è necessariamente collegata dalla norma alla persona di
un indagato, mentre nelle misure cautelari reali tale persona resta in ombra,
dovendosi apprendere la cosa e poi dal mezzo di prova risalire
eventualmente ad un responsabile di reato.
11
3. Il sequestro penale nel diritto comunitario
Sembra opportuno un cenno alla considerazione della materia in sede
di diritto comunitario, cioè di quell’insieme embrionale di regole che, a
seguito dei trattati e dei vertici di Maastricht, di Amsterdam, di Tempere e
di Nizza, sta lentamente tessendo una rete giudiziaria europea in vista della
creazione di un sistema il più possibile integrato ed omogeneo per
contrastare la criminalità organizzata e le sue più vistose e pericolose
manifestazioni.
Allo scopo, dichiarato nel trattato di Amsterdam del 1999, di
predisporre uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, la
previsione, tra l’altro, di forme di sequestro con effetti transfrontalieri ha
trovato espressione nel punto 36 delle conclusioni del vertice europeo di
Tampere del 1999, che recita: “il principio di reciproco riconoscimento
dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a
quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente
al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili”.
Al punto 37 venivano poi invitati il Consiglio d’Europa e la
Commissione ad adottare, entro il termine del dicembre 2000, un
programma di misure per l’attuazione di tale reciproco riconoscimento. Il
programma è stato adottato nel Consiglio dei Ministri della Giustizia e
degli affari interni (GAI) del 30 novembre- 1 dicembre 2000; le clausole
nn. 6 e 7 del medesimo richiamato, attribuendovi il grado di priorità più
elevato, l’adozione di uno strumento che attui il citato punto 36.
Il progetto di detto strumento, il cui meccanismo è improntato a
quello della deliberazione semplificata accolto nel regolamento c.d.
Bruxelles I adottato nel novembre 2000, pur garantendo la tutela dei diritti
12
dei singoli, è inteso a limitare allo stretto necessario i controlli preliminari
all’esecuzione ed a garantirne così un’effettuazione molto rapida.
Esso si basa su due fondamenti: la fiducia tra le autorità giudiziarie
degli Stati membri e il loro ordinamento giuridico e la rinuncia almeno
parziale ai principi ai quali si richiama attualmente la cooperazione
giudiziaria in materia penale, che sono superati dalle implicazioni del
concetto di “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Al riguardo vanno rilevati alcuni punti di particolare interesse.
Conformemente al meccanismo del reciproco riconoscimento la decisione
straniera sarà eseguita nello Stato d’esecuzione. L’autorità giudiziaria di
quest’ultimo non deve adottare un’altra decisione di blocco o di sequestro,
ma deve unicamente confermare l’esecuzione di detta decisione.
La produzione di un certificato contestualmente alla decisione da
eseguirsi consentirà alla giurisdizione che ha emesso il provvedimento di
certificare, assumendosene la responsabilità, che l’ordine di blocco o di
sequestro rientra nel campo d’applicazione dello strumento.
L’opposizione all’esecuzione potrà essere fondata solo su motivi
formali, come ad esempio la mancanza della certificazione o con
informazioni incomplete.
17
Quanto suesposto è in linea con il principio d’armonizzazione dei
sistemi giuridici del continente, il cui fine è quello di adottare un diritto
penale europeo comune agli Stati membri dell’Unione Europea.
18
17
La maggior parte delle notizie riportate in questo paragrafo sono tratte da uno studio non pubblicato di
Lorenzo Salazar, noto specialista della materia, sullo spazio giudiziario europeo.
18
Sul punto si veda, AA.VV., Diritto Penale Europeo, a cura di BARTONE, Padova, 2001.
13
CAPITOLO I
PRESUPPOSTI DEL SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE
1. Profili storici
Il sequestro preventivo è un istituto relativamente nuovo, disciplinato
per la prima volta nel codice di procedura penale vigente.
La misura non era contemplata come modello cautelare autonomo
nel codice del 1930, ma trovava la cellula germinale nel sequestro penale
agli artt. 222 ss., 337 ss., 622 ss. C.p.p. vecchio rito, e lo sviluppo
applicativo nell’evoluzione giurisprudenziale e nella legislazione speciale.
Il sequestro di “cose pertinenti al reato” era, nel vecchio schema
codicistico, atto bivalente
19
: strutturalmente probatorio, acquistava finalità
preventiva quando, disposto in executivis, risultava strumentale alla
confisca, finalità questa comunque spesso non primaria ed immediata ma
indiretta giustificata da ragioni istruttorie
20
.
La giurisprudenza aveva più volte invocato un preteso vuoto di fini
21
tale da far assumere all’istituto morfologie atipiche, nell’intento di
paralizzare condotte antigiuridiche in itinere
22
.
I contenuti dell’art. 219 c.p.p., che individuavano le funzioni
attribuite alla polizia giudiziaria, ivi compresa quella di impedire effetti
dannosi ulteriori del reato, avevano subito uno sviluppo pressoché
19
CORDERO, op.cit., 526
20
Sul punto, FERRONE, Il sequestro nel processo penale, Milano, 1974, II 50e segg. e 116 e segg.
21
Tra le altre Cass., 31 gennao 1974, III, 597 ss.: il sequestro del corpo di reato non è subordinato ad
alcuna finalità predeterminata, come, del resto conferma l’art. 347 c.p.p., che consente il sequestro in
qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche dopo la definizione del procedimento con sentenza di
condanna irrevocabile, cioè quando non può più configurarsi alcuna finalità di assicurazione delle
prove. Nello stesso senso Cass., 14 febbraio 1975, GP. 1975, III, 455 ss., precisa che la indeterminatezza
dei fini consente che, con la misura suddetta, possa essere perseguito: il fine non estraneo al processo in
quanto tale, di impedire che un reato sia portato ad ulteriori conseguenze.
22
Ritenendosi, ad esempio in materia di abusivismo edilizio, affatto estraneo al sequestro lo scopo
cautelare, Cass., 27 marzo 1979, Cass. Pen, 1980, 1435,1459.
14
incontrollabile con riferimento ai compiti devoluti all’autorità giudiziaria,
ma soprattutto agli atti attraverso i quali realizzarli.
La norma, infatti, pur non costituendo “matrice di provvedimenti
innominati”
23
, operando progressivamente in concreto come l’omologo
articolo 700 c.p.c., aveva consentito di attuare una tutela d’urgenza in sede
penale
24
, non solo con l’emissione di misure di coercizione reale, ma anche
di provvedimenti a contenuto ordinatorio od inibitorio.
Sul finire degli anni settanta, l’impulso decisivo al processo di
trasformazione era derivato da una frenetica attività pretoriale, intervenuta
concretamente di fronte alle esigenze di difesa di interessi collettivi o
diffusi, (quali la tutela del territorio, della salute, dei consumatori e della
morale sessuale, la protezione dei lavoratori, la lotta contro la criminalità
economica ed organizzata), male o affatto tutelati per le ricordate
disfunzioni degli strumenti processuali penali e la patologica inerzia
dell’autorità amministrativa competente.
L’ambito di operatività oggettiva del sequestro penale era stato
rimesso alla interpretazione giurisprudenziale che, superando il chiaro
disposto normativo, aveva consentito il vincolo su beni immateriali e su
immobili
25
. Talvolta lo strumento di coercizione reale permetteva di
supplire all’assenza d’intervento amministrativo, come avvenuto in materia
di abusivismo edilizio.
La legittimità dell’intervento, aveva trovato riconoscimento a livello
costituzionale in materia di frodi agrarie
26
e soprattutto di cinematografia
23
Cfr., CORDERO, Procedura panale, Milano, 1987, 629 nt. n. 1.
24
PAOLOZZI, il sequestro personale, Padova, 1984, 32.
25
Sull’argomento, AMODIO, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove
dimensioni della coercizione reale nella prassi e nella giurisprudenza, CP, 1982, 1072 ss.. Aveva
riconosciuto la legittimità del sequestro di costruzioni abusive al solo fine di impedire la prosecuzione del
comportamento antigiuridico in itinere, Cass. Pen. 28.04.1975, GP, 1976, III, 573 ss..
26
C. Cost., 2 aprile 1970, n. 48, GiC, 1970, I, 543.
15
oscena, avendo la Corte chiaramente individuato proprio nel sequestro lo
strumento di prevenzione invocato dall’art. 21 della Costituzione
27
.
Nella prassi, grossolane degenerazioni conseguenti al vuoto
normativo, erano individuabili nei provvedimenti emessi al di fuori dei
limiti di competenza o di giurisdizione del giudice penale: i pretori
disponevano, infatti, sequestri di massa che esplicavano efficacia su tutto il
territorio nazionale anche quando il reato non avesse avuto origine nella
propria circoscrizione mandamentale, sottraendo l’interessato al giudice
naturale, ed in evidente contrasto con l’art. 25 della costituzione
28
. E
ancora, sebbene la prevenzione penale si distingua da quella amministrativa
perché il presupposto dell’intervento del giudice penale è sempre la
commissione di un reato
29
, le pratiche giudiziarie avevano conosciuto, negli
anni settanta, interventi coercitivi ante delictum, oltre a provvedimenti
abnormi, opportunamente censurati in cassazione, con i quali si disponeva
il sequestro di beni e prodotti estranei al nesso causale con la presunta
condotta delittuosa
30
.
E’ questa la prassi che ha stimolato il tenore della riforma. Solo con
il codice vigente, le due funzioni, istruttoria e preventiva, sono state
nettamente distinte nelle omonime misure di coercizione reale, la prima
volta ad assicurare elementi istruttori utili alla decisione, la seconda ad
27
C. Cost., 25 marzo 1975, n.82, GiC, 1975, I, 788.
28
GRAMATICA, Se il pretore possa disporre il sequestro sul territorio della Repubblica Italiana, GP,
1978, III, 201 e ss.; vedi anche, sul punto, con specifico riferimento al sequestro di pellicole
cinematografiche oscene, FOSCHINI, Sequestro penale di film, AP, 1962, 181 ss.
29
FOSCHINI, op. ult. cit., 178.
30
Questa sorta di noti provvedimenti con i quali il giudice di merito, verificatosi, ad esempio, un caso di
ginecomastia dovuto all’ingestione d’una nota marca di omogeneizzati, aveva ordinato il sequestro su
tutto il territorio nazionale della carne di vitello sia fresca che congelata o surgelata, di produzione sia
nazionale che estera; ed inoltre, postulata una possibile violazione dell’art. 730, 2° comma c.p., che
sanziona la vendita e la somministrazione del tabacco ai minori di anni quattordici, aveva disposto su
tutto il territorio, il sequestro di tutti i distributori automatici di sigarette (rispettivamente Cass., 7 maggio
1981, GP, 1981, 449 e Cass., 11 gennaio 1978, Cass. Pen., 1978); sul punto AMODIO, op.cit., 1079 ss.
16
evitare effetti negativi ulteriori della condotta antigiuridica o la
commissione di nuovi reati.
Più in particolare i relatori del progetto preliminare al c.p.p. del
1988, individuano gli obiettivi perseguiti con l’introduzione della nuova
misura cautelare reale:
ξ “nell’offrire una base unitaria a figure disperse nelle leggi speciali e
affioranti in modo frammentario nel codice”, -approntando un
sistema di rimedi in favore di persone che vengono colpite da questa
misura particolarmente grave per la sua potenzialità lesiva di diritti
costituzionali che si ricollegano all’uso della cosa sequestrata…..-
ξ “nel rendere razionale e controllabile il passaggio dall’una all’altra
forma di sequestro, per evitare che la pluralità di fini, in astratto
perseguibili mediante il vincolo, possa indurre pretestuose
protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente
diritto
31
”.
31
Vedi Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988, in G.U. del
24.10.1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, 80.
17
2. I caratteri e le finalità
Il sequestro preventivo è disciplinato dall’art. 321
32
del codice di
procedura penale del 1988.
Non a caso il legislatore del 1988 lo ha inserito all’interno del Libro
IV Capo II, dedicato alle <Misure Cautelari Reali>.
La collocazione normativa dà una concreta dimensione al
provvedimento.
La tutela cautelare nasce dalla necessità di assicurare una compiuta
realizzazione dell’interesse giuridico protetto, per cui nel corso del
processo, durante il quale eventi negativi potrebbero compromettere
l’attuazione di tale interesse, è prevista l’adozione di provvedimenti volti a
garantire le fattispecie giuridiche lese, che solo il provvedimento finale
potrà reintegrare.
32
Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico
ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro
con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [c.p. 240].
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta
richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non
oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere
il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli
stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia
giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo
in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede
al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro,
se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di
iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
18
I caratteri propri degli istituti cautelari sono stati individuati nella
“provvisorietà” e nella “strumentalità”.
Specificatamente con il primo concetto si è inteso delineare la
limitatezza ad un periodo di tempo determinato degli effetti di un
provvedimento cautelare. Provvisorietà non deve essere però confusa con
“temporaneità”. Invero, mentre con quest’ultima formula si suole indicare
una circostanza di durata limitata, indipendentemente dal sopravvenire di
ulteriori eventi, con la locuzione provvisorietà si individua un fenomeno la
cui efficacia si esplica fino al sopraggiungere di un evento successivo in
vista ed in attesa del quale lo stato di provvisorietà permane.
33
Per strumentalità s’intende, invece, la preordinazione della misura
all’emissione di un successivo provvedimento definitivo.
La sussistenza nel sequestro preventivo dei suddetti caratteri si coglie
dall’esame del comma 1 dell’art. 321 c.p.p. che tende ad impedire il
pericolo conseguente alla liberà disponibilità di una cosa pertinente al reato
che potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero
agevolare la commissione di altri reati; e dell’art. 323 c.p.p. che regola gli
esiti del sequestro preventivo a seguito di sentenza.
Il vincolo d’indisponibilità che con il sequestro preventivo si pone
sulla res, mira a prevenire il protrarsi dell’iter criminoso o il ripetersi della
condotta delittuosa. La finalità è dunque decisamente extraprocessuale.
L’aggravamento del reato, la protrazione delle sue conseguenze e la
commissione di altri reati, infatti, sono eventi tali da compromettere
l’effettività del processo penale, che è finalizzato a far diventare il reato
impossibile
34
.
33
CASTELLANO M. e MONTAGNA M., Misure cautelari penali, in Dig. Pen., VIII, 98-108.
34
CARNELUTTI, Lezioni, 54.