7
organizzazione permanente, non governativa, priva di
soggettività internazionale, con il potere di organizzare e
decidere sull’ammissione ai Giochi Olimpici, regolata dai
principi contenuti nella Carta Olimpica, vero e proprio
statuto dell’ordinamento sportivo internazionale. Nasce,
così, il primo apparato organizzativo sportivo mondiale.
Del CIO fanno parte le Federazioni Sportive Internazionali,
una per ogni singola disciplina sportiva, costituenti
ciascuna la massima Istituzione mondiale della rispettiva
disciplina sportiva ed aventi la funzione di dettare norme
tecniche e di gara vincolanti per tutte le federazioni
Sportive Nazionali.
Parallelamente alla creazione di un’organizzazione sportiva
a livello mondiale, all’interno di ciascuno Stato, a livello
gerarchicamente subordinato, si sviluppano i vari
ordinamenti sportivi nazionali con al vertice un proprio
Comitato Olimpico del quale fanno parte le Federazioni
8
Sportive Nazionali, a loro volta dipendenti dalle
corrispondenti Federazioni Sportive Internazionali.
Tale dipendenza si manifesta nell’obbligo che i singoli
Comitati Olimpici nazionali con le loro Federazioni hanno di
rispettare, nell’elaborazione degli statuti e dei regolamenti
sportivi, le norme fissate dagli organi sportivi
sopranazionali.
Infatti, nel caso in cui un ordinamento sportivo di una
qualsiasi nazione non dovesse attenersi alle direttive
degl’organismi dell’ordinamento sportivo mondiale, lo
stesso rischierebbe di essere disconosciuto con la
conseguenza che gli atleti e le società sportive di quella
nazione non sarebbero più ammessi a partecipare alle
competizioni internazionali.
Anche in Italia, agli inizi del Novecento, comincia a sorgere
una prima disciplina del fenomeno sportivo con la
costituzione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
istituito nel 1907 per curare la partecipazione degli atleti
9
italiani ai Giochi Olimpici e divenuto nel 1914
un’organizzazione a carattere permanente con funzioni di
coordinamento e di controllo di tutta l’attività sportiva
nazionale, rivestendo, nel contempo, la qualifica di
soggetto dell’ordinamento sportivo mondiale e di ente
fiduciario del CIO.
In questo contesto è naturale che anche la scienza giuridica
inizi ad interessarsi del fenomeno sportivo.
2. Pluralità degli ordinamenti giuridici.
Nell’ambito delle teorie generali sugli ordinamenti giuridici,
la teoria cosiddetta istituzionalistica, sostenuta dal Santi
Romano
1
, considerava insufficiente la nozione di diritto
come esclusivo insieme di norme che costituiscono
l’ordinamento
2
, in quanto quest’ultimo, inteso come
Istituzione o organizzazione, trascende e condiziona il suo
1
S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1966
2
H. Kelsen, La teoria pura del diritto, Torino, 1966
10
aspetto meramente normativo: l’Istituzione è
organizzazione, posizione della società ed il momento
istitutivo precede e produce quello normativo.
Santi Romano individua così tre elementi necessari per
configurare un ordinamento giuridico: oltre alla
normazione, la società, come unità concreta e distinta degli
individui che la costituiscono, e l’ordine sociale, nel quale
ricomprendeva ogni elemento organizzativo extragiuridico.
L’ordinamento, prima ancora di essere norma che regola
una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura,
posizione della società stessa e perciò regola tutti i rapporti
sociali astrattamente e potenzialmente immaginabili nella
società stessa.
Data questa dipendenza funzionale tra momento normativo
e momento sociale, “ogni ordinamento giuridico è perciò
un’istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento
giuridico”
3
.
3
S. Romano, op.cit., p. 28
11
Se usiamo queste riflessioni per il mondo sportivo,
possiamo vedere come con la nascita del Comitato Olimpico
Internazionale, si crei per la prima volta un gruppo
organizzato che, in nome di una volontà comune,
l’organizzazione dei giochi olimpici basati sulla lealtà,
emana con la Carta Olimpica le proprie regole: quindi, sono
presenti volontà comune, organizzazione, normazione,
ovvero i tre requisiti per la nascita di un ordinamento
giuridico.
Accettata la definizione di ordinamento giuridico come
Istituzione, ne consegue l’esistenza, anche nell’ambito di
una stessa comunità statale, di una molteplicità di
Istituzioni e quindi di una pluralità di ordinamenti giuridici.
Tuttavia, al fine di assicurare un ordinato svolgimento della
vita sociale, è necessario ricondurre la pluralità degli
ordinamenti giuridici ad un sistema unitario ed armonico
nel quale lo stato, quale unica istituzione portatrice di
interessi generali, rispetto agli interessi settoriali ed
12
individuali perseguiti dalle altre Istituzioni, assuma una
posizione di assoluta preminenza.
La teoria istituzionale si diffuse anche in altri paesi: in
Francia con Maurice Hauriou, in Germania con Max Weber,
negli Stati Uniti con Thorstein Veblen. Le ragioni del suo
successo dipendono dal fatto che questa offrì una
spiegazione al crescere della vita e della società civile di
inizio secolo: “la società si articola in organizzazioni
riconosciute come portatrici di interessi collettivi, la cui
presenza è legittimata anche nell’ambito del potere
pubblico. Questa nuova realtà viene definita come
Istituzione. I due elementi che la caratterizzano sono
l’appartenenza alla sfera sociale e l’organizzazione
razionale”
4
.
L’applicazione della teoria istituzionale al fenomeno
sportivo si deve per primo al Cesarini Sforza, il quale, nel
1929, definendo come diritto dei privati “quello che i privati
4
S. Cassese, Istituzione: un concetto ormai inutile, in Pol.Dir., 1979, p. 59
13
medesimi creano per regolare determinati rapporti
d’interesse collettivo in mancanza, o nell’insufficienza, della
legge statuale”
5
, individua “un complesso di norme che
autorità statuali emanano per regolare determinate
relazioni giuridiche tra le persone ad esse sottoposte”
6
:
l’ambito dei diritti dei privati si identifica con quello delle
organizzazioni che si formano senza l’intervento dello Stato,
ma sorgono spontaneamente come “unione di persone
caratterizzata dal fatto che queste cooperano per uno scopo
comune”
7
. Quindi per il Cesarini Sforza esistono due
categorie di ordinamenti giuridici: quelli le cui norme
hanno un preciso valore giuridico e che corrispondono ad
organizzazioni allo stato fluido o diffuso; quelli le cui norme
hanno un preciso valore giuridico e che corrispondono ad
organizzazioni specializzate, ossia allo stato solido.
L’ordinamento sportivo rientra, secondo il giurista, in
queste organizzazioni diffuse, la cui giuridicità non deriva
5
W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, in Riv.It.Sc.Giurid., 1929, p. 3
6
W. Cesarini Sforza, op.cit., p. 4
7
W. Cesarini Sforza, op.cit., p. 28
14
dalla loro posizione entro la gerarchia del diritto statuale,
essendo queste formazioni giuridiche non sottoposte, ma
parallele all’ordinamento statuale.
Anche il Cesarini Sforza, quindi, sposa in pieno la teoria
della pluralità degli ordinamenti giuridici e per primo
afferma la qualifica di ordinamento anche per il mondo
sportivo.
3. L’agiuridicità dell’ordinamento sportivo: la tesi del
Furno.
Non è mancato chi, come il Furno per contro, ha sostenuto
l’assoluta agiuridicità dell’ordine sportivo sottolineando
come il fenomeno sportivo, pur rivestendo un interesse
rilevante nella società, dovesse esser composto all’interno
dei concetti dell’autonomia negoziale, dell’autoregolamento
di interessi, senza riferimento alla nozione di ordinamento
giuridico: “il mondo del gioco è per eccellenza un mondo di
15
azioni, comportamenti, situazioni, relazioni umane sciolte
da ogni vincolo e da ogni impegno d’ordine economico-
giuridico…” E ancora “l’organizzazione sociale che il diritto
si adopera a comporre, si arresta e diviene inerte alle soglie
del gioco, che è pure a suo modo la tecnica specifica di una
diversa, antitetica organizzazione sociale”
8
. Su questo tema
ha esposto il suo pensiero anche il Carnelutti, che, pur
non concordando sulla pretesa incompatibilità tra sport e
diritto, dovendo comunque i competitori concordare il
reciproco rispetto delle regole tecniche senza l’osservanza
delle quali il gioco non è esercitabile, ha affermato la scarsa
utilità del diritto in questo settore della vita sociale,
dominato invece dal principio del “fair play”
9
.
La qualificazione del “fenomeno sportivo” come
assolutamente estraneo alle regole del diritto e
dell’economia rispecchiava perfettamente lo spirito che
animava la pratica sportiva fino agli anni settanta. Il
8
C. Furno, Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in
Riv.it.Dir.Proc.Civ., 1952, p. 638
9
F. Carnelutti, Figura giuridica dell’arbitro sportivo, in Riv.dir.proc., 1953
16
professionismo era ancora agli albori, per questi motivi
c’era in tutti quanti gli stati, non solo in Italia, una sorta di
indifferenza verso lo sport. Non a caso il regime fascista,
“inglobò” lo sport all’interno dello Stato, avendone
riconosciuto la sua valenza formativa e quindi di interesse
pubblico. E pertanto anche nel ventennio, il fenomeno
sportivo veniva relegato, anche a livello legislativo, a
semplice manifestazione dell’organizzazione privata, non
degno di assumere la configurazione di ordinamento
giuridico.
Va comunque detto che l’origine del “diritto sportivo” è
sicuramente un’origine pattizia: i soggetti-atleti che entrano
a far parte di un’associazione sportiva, si vincolano al
rispetto delle regole tecniche e organizzative di questa,
mediante un atto di autonomia privata, di volontaria
sottomissione. Ed è così che il fenomeno sportivo si
espande: dall’associazione di cultori di un certo sport, si
passa a più associazioni di quello sport che confluiscono in
17
un soggetto (la Federazione) che detta le regole
organizzative e tecniche per gli associati e più in generale
per tutti coloro che praticano quel determinato sport. Non
si può quindi negare l’origine contrattualistica delle norme
sportive.
Il problema di questa interpretazione era non tanto la
soluzione a cui si era pervenuti, ma il fatto che a priori si
escludesse la configurazione ordinamentale del fenomeno
sportivo che appare piuttosto evidente, alla luce di quelle
che sono le caratteristiche di un ordinamento giuridico.
Tale esclusione era appunto dovuta prima all’indifferenza
dello stato verso le formazioni sociali, e poi, con il regime
fascista, alla concezione statalistica e totalitaria del diritto.
Come, giustamente, faceva notare Iannuzzi
10
, anche
volendo far ricorso all’autonomia negoziale, sarebbe
impossibile spiegare solo con gli accordi degli associati
tutto un ordinamento costituito alla stregua dello Stato,
10
A. Iannuzzi, Per la legittimità della giurisdizione sportiva, in Riv.Dir.Sport., 1955, p.
241
18
con netta distinzione dei poteri, con organi dotati di
autorità e soggetti sottoposti.
Solo con l’affermarsi nella scienza del diritto della
metodologia pluralistica lo sport riceverà una giusta
configurazione, in grado di conciliare la natura
convenzionale delle norme sportive con la loro
configurazione di tipo ordinamentale
11
.
4. Gli elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico.
In un quadro storico-politico, che vede l’affermarsi della
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici fatta
propria dal Santi Romano
12
il prof. Massimo Severo
Giannini in un celebre studio
13
sancì la natura giuridica di
ordinamento sportivo, individuandone gli elementi
11
E. Follieri, Appunti dalle lezioni, Primo corso di perfezionamento, in Diritto ed Economia
dello Sport, Altri, 1955
12
S. Romano, op.cit.,
13
M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv.dir.sport.,
1949, n. 1-2, p. 10 ss.
19
costitutivi: la plurisoggettività, la normazione e
l’organizzazione.
Per quanto riguarda la plurisoggettività, essa comporta la
presenza di un certo numero di persone che siano tenute
all’osservanza di norme, nei loro confronti, vincolanti.
Nell’ordinamento sportivo vi sono innanzitutto gli atleti,
dilettanti o professionisti, i dirigenti e più in generale tutti
coloro che si occupano di quanto serve per lo svolgimento
della pratica sportiva: arbitri, guardalinee, giudici di gara,
ecc., più, ovviamente, le associazioni sportive, la cui
peculiarità consiste in un duplice riconoscimento giuridico,
sia dall’interno, da parte degli stessi soggetti che vi
appartengono, sia dall’esterno, da parte dell’ordinamento
generale. L’organizzazione è un complesso collegato di
persone, di servizi personali e reali, avente carattere
permanente e duraturo e capace di esercitare sui soggetti
facenti parte dell’ordinamento un potere che limita la
libertà di ciascuno, in nome dell’interesse comune del