4
(amministrazione pubblica in senso soggettivo)
6
; dall'altra, al
fine di indicare la funzione stessa dell'amministrazione (o
amministrazione in senso oggettivo).
Il termine “autorità amministrative indipendenti”, invece, viene
oggi usato per indicare unitariamente una serie di nuovi soggetti
la cui natura amministrativa, pur riconoscendosi la peculiare
posizione dei medesimi, si rinviene nell'attribuzione di funzioni
amministrative, accanto a funzioni di diversa natura (regolativa,
autoritativa, paragiurisdizionale), dirette alla realizzazione di
interessi pubblici
7
con un tasso di imparzialità molto elevato
8
.
Nel perseguimento di tali interessi, qualificabili come pubblici
anche se specifici rispetto a ciascun settore, le autorità
indipendenti, operano come qualsiasi organismo amministrativo
esercitando poteri di discrezionalità amministrativa o tecnica
9
.
Ne deriva che, trattandosi di poteri idonei ad incidere, per effetto
di una valutazione discrezionale, nelle situazioni giuridiche
soggettive dei privati o nelle attribuzioni di altri poteri
pubblici
10
, essi saranno soggetti pur sempre ai principi
sull'organizzazione e sull'azione amministrativa stabiliti dalla
legge (cosicché, ad esempio, la stessa discrezionalità dovrà
esercitarsi sulla base di parametri legislativi determinati)
11
.
A riguardo occorre, tuttavia, distinguere le autorità di nomina
governativa da quelle di nomina parlamentare poiché mentre le
prime rientrano nell'ambito del rapporto tra Governo e pubblica
amministrazione e sono sottoposte alle regole generali che lo
disciplinano, con la conseguenza che la loro attività dovrà
ritenersi soggetta a controllo da parte dell'Esecutivo; per le
seconde il problema si riduce a valutare se le loro competenze
6
Cfr. C. VITTA, “Autorità amministrativa e governativa”, (1950), pp. 1567.
7
Cfr. M.D'ALBERTI, “Autorità indipendenti”, (1995), pp. 6.
8
Cfr. M. MANETTI, “Autorità indipendenti”, (1997), pp. 4.
9
Cfr. Op. Cit., pp. 6.
10
Cfr. Op. Cit., pp. 3.
11
Cfr. Op. Cit., pp. 6.
5
siano di ampiezza tale da mettere in discussione la titolarità
dell'indirizzo politico e della responsabilità governativa
12
.
A ben vedere, tuttavia, in un caso e nell'altro per quel che
riguarda le funzioni di natura amministrativa, le peculiarità
delle competenze attribuite alle autorità indipendenti, si
sostanziano nell'accentuazione degli aspetti dell'imparzialità di
cui all'art. 97 della Costituzione, a testimonianza che,
comunque, dette autorità dovranno rimanere nell'ambito dei
principi costituzionali che regolano l'agire dei pubblici poteri
13
.
La copiosa dottrina che, fino ad ora, si è occupata delle autorità
indipendenti si è posta l’interrogativo circa le ragioni che hanno
spinto ad attribuire funzioni che possono essere definite
“amministrative” a figure estranee al “potere esecutivo”
14
,
poiché, in base al disegno costituzionale, l’amministrazione
tradizionale, ancorché inquadrata nell’esecutivo, dovrebbe
essere organizzata secondo forme sufficienti ad assicurare quel
grado di imparzialità che, in via di principio, dovrebbe
consentire di affidarle compiti considerati “lato sensu”
amministrativi e che, invece, sono stati dislocati presso
organismi nuovi, quali appunto le autorità indipendenti
15
.
Tutta la differenza fra autorità amministrative indipendenti e
amministrazione tradizionale risiede nella nozione di neutralità
che è connotato incompatibile con l’idea di amministrazione in
senso tradizionale, perché questa, per sua natura, è impegnata
istituzionalmente alla realizzazione degli interessi pubblici
affidati alla sua realizzazione, quindi è parte interessata rispetto
ad essi
16
.
Tuttavia, sulla qualificazione della natura delle autorità
amministrative indipendenti le idee non sono ancora del tutto
12
Cfr. M. MANETTI, “Autorità indipendenti”, (1997), pp. 6.
13
Cfr. Op. Cit., pp.7-8.
14
Cfr. V. CAIANIELLO, “Le autorità indipendenti tra potere politico e
società civile”, (1997), pp. 341.
15
Cfr. C. FRANCHINI, “Mito e realtà delle autorità amministrative
indipendenti”, (1998), pp. 35.
16
Cfr. Op. Cit., pp. 354.
6
chiare, anche perché al concetto di Autorità indipendente si sono
ricondotte figure diverse e disomogenee sotto il profilo
strutturale - quali i difensori civici regionali, l'Istituto per la
vigilanza delle assicurazioni private-Isvap, la Commissione
nazionale per le società e la borsa-Consob, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato, la Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali, la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione e
ora le authorities di regolazione dei servizi di pubblica utilità -
che certamente non hanno consentito l'individuazione di una
categoria precisa né sul piano strutturale, né su quello delle
funzioni
17
.
Questo tipo di autorità dovrebbe caratterizzarsi per la funzione
di limitazione dei fattori di natura politica, burocratica ed
economica che possono venire a incidere su interessi collettivi
particolarmente sensibili, con la conseguenza che gli vengono
riconosciute funzioni regolamentari che si estrinsecano in
potestà di autonomia normativa.
A ciò va aggiunto che l'attribuzione alle autorità di poteri di
scelta non legislativamente predeterminati determina l'esercizio
di poteri decisionali liberi in quanto vincolati solo
all'indicazione dei principi fondamentali e dei valori
costituzionali da tutelare, il che costituisce una deroga al sistema
costituzionale data l'idoneità di tali poteri di incidere sulla
competenza di altri soggetti pubblici o anche sulla limitazione
dei diritti di libertà individuali. Tuttavia, se pure vi siano sintomi
della tendenza ad ampliare i suddetti poteri ponendo l'autorità
nella posizione di organo di governo dell'intero settore cui è
preposta, non potrà mai giungersi alla conclusione di
considerarla come potere dello Stato
18
.
17
Cfr. M. MANETTI, “Autorità indipendenti”, (1997), pp.10-17
18
Cfr. Op. Cit., pp. 6
7
Sul piano organizzativo si rileva che i profili di costituzionalità
sono essenzialmente diversi a seconda che si tratti di autorità
che si riconducono a forme di marcata autonomia
amministrativa, ancorché svincolata dall'azione governativa,
oppure di autorità che si riconducono ad un nuovo potere del
tutto particolare
19
.
Non esiste, infatti, quanto alle norme applicabili, un regime
giuridico unitario delle autorità indipendenti poiché ciascuna di
essa è stata disciplinata dall'apposita normativa di settore (ed
inoltre al di fuori di un disegno di politica legislativa)
intervenuta in risposta ai problemi sorti nei diversi ambiti.
In altri termini, sull'ambivalenza della prassi legislativa ha
influito notevolmente l'idea, universalmente riconosciuta, di
dare all'autorità un ruolo funzionale e peculiare rispetto al
settore al quale era preordinata anche a discapito delle esigenze
di omogeneità. Ma il primo problema di costituzionalità riguarda
l'indeterminatezza o l'ambivalenza del disegno legislativo che
legittima esiti diversi e opposti e in particolare aspettative di
assoluta indipendenza confliggenti con la Costituzione
20
.
Per quanto riguarda la categoria delle autorità di nomina
governativa, la funzione di controllo, la funzione consultiva, le
funzioni di natura tecnica attribuite alle autorità si presentano in
posizione distaccata rispetto al complesso delle attività
amministrative cosicché per ragioni di garanzia e di efficienza
alle autorità medesime viene riconosciuta una certa
indipendenza funzionale ed oggettiva
21
.
Ma nel mare “magnum” dei pubblici poteri a dette autorità
verrebbero attribuite le stesse mansioni di quelle di cui sono
investite le autorità di nomina parlamentare.
19
Cfr. M. MANETTI, “Autorità indipendenti”, (1997), pp. 6-9.
20
Cfr. Op. Cit. pp. 8.
21
Cfr. Op. Cit. pp. 6-9.
8
Per le prime, come per queste ultime, infatti, inserite nell'ambito
del rapporto fiduciario con il Parlamento, viene proposto, ai fini
dell'individuazione, il ricorso alle formule di vigilanza o di
garanzia o della speciale competenza tecnica.
A questo punto occorre considerare che non può ritenersi
criterio valido per l'esatta collocazione delle autorità
amministrative indipendenti, l'individuazione della funzione,
giacché non v'è omogeneità delle funzioni amministrative che la
legge affida a tali autorità.
Anzi, deve rilevarsi che solo in senso generico può parlarsi di
una funzione amministrativa, nel senso che talora a dette
autorità sono affidate funzioni autoritative non qualificabili
come funzioni amministrative in senso proprio
22
.
Il criterio fondamentale, dunque, diventa quello dell'effettiva
indipendenza dell'azione di tali soggetti: obiettivo, questo, che
può essere realizzato solo attraverso il riconoscimento di
specifiche caratteristiche organizzative e funzionali, idonee a
permettere alle autorità in questione di agire in una posizione di
terzietà e di neutralità rispetto a tutti quegli interessi esterni che
potenzialmente ne condizionano le scelte, in una prospettiva di
garanzia del regolare funzionamento e dello sviluppo equilibrato
dei settori ai quali sono preposte
23
.
In una simile prospettiva, le scelte organizzative che occorre
operare per garantire l'indipendenza di determinate autorità
appaiono obbligate.
Così, ai fini dell'effettivo riconoscimento di tale garanzia diviene
necessario che la legge attribuisca a questo tipo di autorità
autonomia organizzatoria, di personale, finanziaria, contabile e
di bilancio e preveda talune garanzie per i titolari degli uffici.
22
Cfr. C. MALINCONICO, “Le funzioni amministrative delle autorità
indipendenti”, pp. 39.
23
Cfr. C. FRANCHINI, “Mito e realtà delle autorità amministrative
indipendenti”, (1998), pp. 35.
9
Solo in questo modo si può garantire la possibilità concreta di
agire senza subire influenze interne o esterne, ispirandosi
esclusivamente alle norme di legge.
In un sistema, quale è quello italiano, caratterizzato dalla
pluralità dei soggetti in ambito economico-sociale e in quello
politico-istituzionale (ora accentuatesi soprattutto a seguito dei
recenti mutamenti del sistema elettorale in senso maggioritario)
l'introduzione delle Autorità indipendenti rimane una esigenza
insopprimibile in quanto, come è stato osservato recentemente in
dottrina
24
.
Ma in definitiva, nella prospettiva delineata dal legislatore,
l'indipendenza delle autorità va riguardata non come separazione
dall'ordinamento generale, nel qual caso tali organismi si
collocherebbero al di fuori del quadro costituzionale, bensì come
esaltazione del carattere dell'imparzialità ovvero di uno dei
valori giuridici fondamentali dell'attività amministrativa (art.97,
comma 1, Cost.) che prende la forma di un organismo dello
Stato sia pure dotato di un alto grado di indipendenza nei
confronti del potere esecutivo.
Il che vuol dire, in altri termini, un ufficio pubblico collocato al
di fuori dei dicasteri ma non per questo avulso dall'indirizzo
politico espresso dagli organi competenti nelle forme previste
dalla Costituzione (artt. 94 e 95 Cost.).
Ed infine, evidenzieremo le diversità che le “authorities” italiane
presentano rispetto alle esperienze di altri Paesi (in particolare
Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna) non rilevano solamente dal
punto di vista cronologico la distanza temporale che divide
l'Italia dagli Stati Uniti è infatti calcolata in più di un secolo di
storia ma anche da un punto di vista strutturale e funzionale.
24
Cfr. S. CASSESE, “Poteri indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali”,
(1996), pp. 7.
10
L'importanza delle funzioni svolte dalle Autorità in Italia verrà
analizzata nel seguito di questo lavoro, dato che le funzioni
medesime caratterizzano le Autorità e le differenziano dagli altri
organismi di diritto pubblico; si ritiene infatti che esse
costituiscano la ratio che giustifica la creazione di queste
“nuove” amministrazioni.
11
CAPITOLO 1
Autorità amministrative indipendenti: profilo
storico.
1) Definizione d’autorità amministrative indipendenti.
La definizione della nozione di Autorità amministrative
indipendenti ha costituito oggetto di numerosi studi e ricerche.
Tra le varie definizioni proposte appare rilevante, in quanto
sintetizza profili giuridici ed economici, quella che definisce le
autorità amministrative indipendenti come dei soggetti
appartenenti al potere esecutivo che hanno lo scopo di vigilare
sulla parità delle armi nel contraddittorio, denominato
concorrenza, operante nel mercato, luogo reale o virtuale in cui
si esercitano i diritti economici
25
L’adesione al Trattato di Roma sull’istituzione della Comunità
economica europea ha introdotto nello Stato italiano il mercato e
la concorrenza al posto dell’interventismo nell’economia, in
quanto il mercato comune europeo previsto dal Trattato si fonda
sugli istituti del mercato e della concorrenza.
In Italia si è iniziato a parlare di Autorità amministrative
indipendenti all'inizio degli anni settanta con l'introduzione dei
difensori civici regionali
26
.
Da tale periodo in avanti si è assistito a un proliferare di nuovi
organismi pubblici che, per le peculiarità intrinseche che gli
stessi presentano, hanno dato vita alla introduzione nel nostro
25
Cfr. F. MERUSI, “Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo “quasi”
giallo”, Bologna, 2000, pag. 28.
26
Cfr. A. MASSEA, “La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti
pubblici e delle autorità amministrative indipendenti”, in S. CASSESE e C.
FRANCHINI, “L'amministrazione pubblica italiana”, Il Mulino, Bologna,
1994, pp. 33 ss..
12
ordinamento di strutture amministrative anomale rispetto a
quelle operanti da anni nel sistema italiano.
In questo scritto si tenterà di “fotografare” la situazione italiana,
prendendo in considerazione anche l'evoluzione storica e
normativa legata alle Autorità, con particolare riferimento alla
potestà regolamentare delle medesime e alle problematiche che
si sono sviluppate nel sistema delle fonti
27
.
Per dovere di completezza si cercherà di fornire un quadro,
esemplificativo e sintetico, delle Autorità operanti attualmente
in Italia e si riferiranno i risultati della indagine recente della
Commissione parlamentare affari costituzionali sulla proposta di
uno statuto regolatore delle medesime.
Per comprendere il modello delle Autorità amministrative
indipendenti e, in particolare, la posizione delle medesime
all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, è necessaria una
breve premessa sul sistema amministrativo del nostro Paese, in
particolare sull'evoluzione storico - normativa che lo ha
caratterizzato dall'unità d'Italia fino ai giorni nostri.
Senza soffermarsi troppo sui singoli motivi che hanno
caratterizzato le scelte del legislatore relativamente agli
interventi modificativi dell'assetto organizzativo cercheremo di
chiarire come le Autorità, da un lato, si possono inserire in una
delle varie fasi storiche (ovviamente in una delle più recenti)
quali fenomeni evolutivi legati a nuove esigenze di tutela di
interessi rilevanti; dall'altro, si differenziano notevolmente dagli
altri strumenti utilizzati dal legislatore, costituendo un “unicum”
nell'esperienza italiana.
Per quanto riguarda la prima osservazione, infatti, si rileva che
l'Italia non è stata estranea a mutamenti organizzativi che, nel
corso di quasi più di un secolo, hanno intaccato l'originaria
27
Cfr. A. CAGLI, “Il quadro normativo delle amministrazioni indipendenti”,
in Foro amm., 1991, p.1627
13
visione cavouriana
28
basata sul modello ministeriale quale
apparato centrale più importante dell'amministrazione pubblica.
Fin dall'inizio del secolo si è assistito ad un aumento
quantitativo degli interessi da tutelare quale risultato, in parte,
dell'allargamento del suffragio introdotto con la legge elettorale
del 1912 che si concretizzò in diversi interventi settoriali
(protezione sociale, assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei comuni etc.).
La presa di coscienza di nuove esigenze di tutela portò quindi a
una modifica del modello organizzativo di base, compiuta
attraverso il rafforzamento di alcuni poteri e la nascita di nuove
formule organizzative; l'istituzione di enti e imprese pubbliche
diede vita al cosiddetto “sistema delle amministrazioni
parallele”.
Un motivo di allargamento delle organizzazioni esistenti fu
fornito dall'intervento dello Stato nell'economia, che si
concretizzò in tre modi differenti: creazione di enti pubblici
economici, istituzione di aziende autonome, nonché
partecipazione attraverso l'azionariato di stato.
L'Italia venne poi investita dall'ondata delle privatizzazioni, che
non ha ancora cessato il proprio flusso, portando alla quasi totale
soppressione delle aziende autonome e alla relativa
trasformazione in enti pubblici economici o società per azioni.
Un ulteriore sviluppo si è avuto con l'ammissione di moduli
organizzativi di natura privatistica
29
quali le convenzioni e gli
accordi tra privati e Pubblica Amministrazione.
28
Con la legge 23 marzo 1853, n. 1483 della previgente amministrazione
centrale del Regno di Sardegna (divisa in Ministeri e Aziende Generali)
vengono salvati solamente i Ministeri (strutturati in Direzioni Generali,
Divisioni e Sezioni), dando vita a una forma accentrata di amministrazione;
per un approfondimento cfr. S. CASSESE, “Il sistema amministrativo
italiano”, Bologna, 1983, p. 28 ss.
29
Cfr. M.S. GIANNINI, “Il pubblico potere. Stato e amministrazioni
pubbliche”, Il Mulino, Bologna, 1986, pp. 25 ss. e 125 ss.
Tali moduli organizzativi incidono più sulle attività che sugli aspetti
organizzativi: infatti, se si prende in considerazione il caso emblematico della
convenzione, si nota che essa (che giuridicamente è un atto amministrativo)