8
gestione della prevenzione in materia di sicurezza
2
, che a livello
amministrativo, in merito alle figure e alla disciplina degli organi ispettivi
preposti dalla legge alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza.
Nella rappresentazione di questo lavoro; è di inevitabile contributo
procedere, ad una analisi evolutiva di sottofondo, di quello che è stato il
percorso svolto sin qui, dalla disciplina della sicurezza sul lavoro nel nostro
ordinamento giuridico, e di quello che probabilmente sarà a breve, visto che è
stata già approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri
3
, la bozza del
Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dalla quale anche
se già in via di approvazione
4
, risultano derivare numerosi spunti di critica
5
da
più parti espressi in merito.
Data l’importanza e la delicatezza che la tutela della sicurezza assume
nel nostro ordinamento, e visto anche che la tutela della salute e della
sicurezza dell’uomo, è un principio costituzionalmente garantito ed un diritto
inviolabile della persona, occorre necessariamente verificare come e su quali
basi l’organizzazione della sicurezza sul lavoro, si sia predisposta in ambito
2
Introdotta dal D.Lgs. 626/1994 in recepimento delle Direttive Comunitarie del 1989 in
particolare la Direttiva 89/391, da cui poi seguono 12 direttive specifiche per particolari settori.
3
Esattamente il 18 novembre 2004
4
Per l’emanazione al governo è stata concessa la proroga, fino al 13 marzo 2005, ai sensi
dell’art. 2,comma 8 della L.n.186 del 27 luglio 2004, pubblicata sul Suppl.Ordinario n. 131 della
G.U. n 175 del 28 luglio 2004, anche se come previsto da un ulteriore intervento aggiornativi di
governo , il Testo Unico potrà essere varato entro e non oltre il 30 giugno di quest’anno (2005).
5
Si cita, GUARINIELLO, in “Un’occasione mancata”, al convegno su salute e sicurezza “La
filanda di boffalora, viaggio tra arte e scienza per la promozione della salute e sicurezza sul
lavoro”, R.DUBINI, in “Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro in gran parte
saranno depenalizzate con il nuovo Testo unico”, in Punto Sicuro quotidiano ondine, rivista
ufficiale Aifos – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro –n.1166 del 24
gennaio 2005, oltre che R.DUBINI, in “Un allarme ben fondato”, sempre in Punto Sicuro,
n.1194 del 2 marzo 2005, C.FRASCHERI, in “Bene che vada come paese abbiamo perso”, in
626.CISL.it del 7 marzo 2005, infine anche il parere negativo dato dalle Regioni, espresso in
alcuni convegni.
9
figurativo aziendale, in merito agli attori e alle funzioni che intervengono
nella sicurezza sul lavoro, e in ambito amministrativo ispettivo, in merito alla
vigilanza sull’attuazione della disciplina della sicurezza e del lavoro, e di
quali nuove figure e strumenti si avvale fino al recente Decreto Legislativo
124 del 2004, che ha totalmente modificato “l’organizzazione e la filosofia di
base della vigilanza in materia di lavoro e previdenza”.
In materia di sicurezza sul lavoro, l’ordinamento giuridico italiano,
prima che venissero recepite le direttive comunitarie, con il D.Lgs.626/94, era
costituito solo da poche norme e principi, contenuti nella Costituzione (1948),
nel Codice Civile (1942) e soprattutto in alcune leggi tecniche speciali, in
particolare i (DPR 547/1955, DPR 306/1956, ecc..), che con il passare del
tempo, hanno comunque mantenuto la propria disciplina di tutela
prevenzionale in materia di sicurezza, anche se dalla lettura della bozza del
Testo Unico in via di approvazione, sembrano essere state oggetto di
abrogazioni e derubricazioni a norme di buona tecnica e buona prassi,
perdendo così quel carattere di norme cogenti
6
.
Dall’analisi giuridico disciplinare in ambito aziendale, sia delle figure
che delle funzioni svolte dagli attori della sicurezza sul lavoro, un passaggio
legislativo chiave in tema di organizzazione della sicurezza sul lavoro, è
6
Esse diventano obbligatorie solo se oggetto di disposizioni da parte dell’organo di vigilanza e
diventano penali addirittura, solo nel caso in cui le stesse disposizioni non vengano ottemperate
dai datori di lavoro, GUARINIELLO,in “Un’occasione mancata”, in art. cit. 2004., viene infatti
sostenuto che con l’approvazione della bozza di questo Testo Unico, si realizzerebbe di colpo
una elevatissima depenalizzazione delle norme di sicurezza sul lavoro R. DUBINI in “Le norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro in gran parte saranno depenalizzate con il nuovo Testo
Unico”, in PuntoSicuro art..cit. 2004
10
sicuramente svolto dalla normativa del D.lgs.626/1994 e dalle successive
modifiche e integrazioni del D.Lgs.242 del 1996.
Il motivo di tale specifico interesse è rappresentato dal fatto, che tale
disciplina nell’ambito gestionale organizzativo della sicurezza sul lavoro ha
comportato, attuando importanti novità strutturali e funzionali nella gestione
della prevenzione dei rischi aziendale
Il legislatore degli anni ’90 , recependo le direttive comunitarie ha
voluto presentare, nell’imprimere questo nuovo assetto organizzativo della
sicurezza sul lavoro, un nuovo modello organizzativo di gestione del rischio a
carattere programmatico nella gestione della prevenzione dei fattori rischi sul
lavoro caratterizzandolo sia, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti
7
e
nuove figure attive, e sia inserendo nuovi e più elastici principi di tutela
totalmente innovativi
8
rispetto al precedente assetto prevenzionale in materia
di sicurezza sul lavoro.
Al datore di lavoro quindi, non si richiede più solo principalmente di
garantire l’osservanza di una serie di specifiche previsioni di legge, ma gli si
impone, di fare della sicurezza in azienda, uno dei parametri attorno ai quali
impostare il proprio processo produttivo, divenendo così la sicurezza, non più
un insieme di obblighi e limiti che calano nell’azienda “dall’esterno”, ma
7
(art. 4), D. Lgs.626/1994 é obbligo del datore di lavoro: oltre che valutare i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori; e redigere successivamente un documento di programmazione degli
interventi e delle misure ritenute opportuni; tenere il registro infortuni che si sono verificati; e
indire almeno una volta l’anno, una riunione per la sicurezza ed effettuare il controllo dei
risultati.
8
(dell’art. 3) presenta profili notevolmente innovativi soprattutto in riferimento al “dovere
generale di programmazione della prevenzione sulla sicurezza”, enunciato alla lett. D)
dell’(art.3) del Decreto legislativo.
11
diviene un parametro basilare, che contribuisce a programmare e gestire
l’intero processo produttivo
9
.
Coerente con questo disegno prevenzionale, del D.Lgs.626 del 1994 e
242 del 1996, ci si appresta ad evidenziare, quali nuovi concetti e soprattutto
quali strumenti operativi rientranti nella gestione programmatica della
prevenzione, rispetto al precedente assetto in materia di sicurezza sul lavoro,
hanno determinato maggiormente tale cambiamento rivoluzionario, come la
valutazione del rischio, la programmazione e proceduralizzazione degli
obblighi, la compartecipazione attiva di tutti i soggetti interni all’azienda, sia
attraverso la formazione e l’informazione degli stessi compresa la figura del
lavoratore che viene integralmente inserito a contribuire alla prevenzione, ma
soprattutto attraverso la predisposizione e le funzioni di quelle nuove figure
esperte in materia di sicurezza e prevenzione introdotte dal legislatore del ’94
e integranti con il sistema azienda, quali il Servizio di prevenzione e
protezione e la figura del suo responsabile, il Medico competente e il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che assumono nuove funzioni
e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
Nell’analisi di questo lavoro, altra fonte di forte spessore innovativo e
soprattutto di collegamento al D.Lgs.626 del 1994 è sicuramente il D.Lgs.758
del 1994, che colloca l’accento soprattutto sulla vigilanza e gli strumenti
9
Cit. S.PESCI, in “Il D.Lgs.n.758/94 e le procedure sanzionatorie” in Quaderni di argomento
di diritto del lavoro, ordinati da M.PERSIANI, nell’ADL n°5 2003, pag56, CEDAM
Padova.2003.
12
attuativi, operativi nell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di
sicurezza sul lavoro
10
.
Il legislatore con tale decreto, ponendosi come obiettivo primario
essenziale, il raggiungimento di una “sicurezza diffusa”, permette al
contravventore di norme antinfortunistiche, la possibilità, attraverso un
comportamento riparatorio
11
, di attuare, se pur tardivamente la legislazione in
materia di sicurezza sul lavoro, per mezzo di una particolare procedura
estintiva
12
, grazie all’istituto della “prescrizione obbligatoria” introdotto
dagli (art.20 e succ.) da tale decreto legislativo, riconoscendone quindi quella
giusta rilevanza giuridica necessaria al raggiungimento dell’obbiettivo di una
“sicurezza diffusa”
13
,.
10
Nel caso di accertamento di reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, puniti con la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda si applica una specifica procedura di “prescrizione
obbligatoria”. Con l’istituto della prescrizione obbligatoria, l’organo di vigilanza, quando rilevi
la presenza di reati “permanenti” cioè di reati che mantengono la violazione, dovuta alla non
applicazione della legge in materia di sicurezza, fino a quando il contravventore non si adegui
alle necessarie misure cautelari, è obbligato a riferire al pubblico ministero la notizia di reato
inerente alla contravvenzione, impartendo una apposita prescrizione al contravventore
imponendolo a specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o salute dei
lavoratori, e fissando per la regolarizzazione della sua posizione di contravventore, un tempo
tecnico necessario non superiore solitamente a 6 mesi, prorogabile per specifiche circostanze una
sola volta.
11
Tale decreto prevede, infatti, che i reati contravvenzionali in materia antinfortunistica
possano essere estinti dal contravventore, qualora questi adempia alle prescrizione impartite
dall’organo di vigilanza entro il termine stabilito, al fine di regolarizzare la situazione di illecito
riscontrata.
In tali casi il contravventore dovrà anche contestualmente pagare una somma di danaro pari al
quarto del massimo dell’ammenda prevista come sanzione per il reato contestato.
12
L’art. 24 comma 1 del D.Lgs.758/94 ricollega l’effetto estintivo al fatto del contravventore:
infatti “…la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione.”.
13
La sostanziale efficacia del meccanismo “preventivo – deflativo” disegnato dal D.lgs. 19
dicembre 1994 n. 758, permette che, gran parte di questi procedimenti si riconducono
all’estinzione del reato in materia prevenzionale, mediante il pagamento della sanzione in misura
ridotta, e previo risanamento della situazione irregolare. Op.cit. prec. S.PESCI. “Il
D.Lgs.n.758/94 e le procedure sanzionatorie” in Quaderni di argomento di diritto del lavoro,
ordinati da M.PERSIANI, nell’ADL n°5 2003, pag56, CEDAM Padova.2003.
13
In merito alla disciplina e all’evoluzione delle figure amministrative
preposte all’attività di vigilanza sulle normative in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, ci possiamo soffermare nel sottolineare, come il sistema
ispettivo, abbia incontrato notevole frammentazione con conseguenti
difficoltà applicative, determinando così il rischio di svalutazioni in materia
di sicurezza sul lavoro, sia in merito all’importanza legislativa delle
disposizioni proposte dal legislatore, e sia alla necessità di veder accrescere
quella generale “cultura della prevenzione” come elemento indispensabile per
migliorare l’approccio alla problematica della sicurezza sul lavoro.in una
società avanzata e democratica.
Nell’attività di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro, molti aspetti sono cambiati nel tempo con il susseguirsi delle varie
discipline legislative, e molti aspetti continuano a cambiare rispetto ai
comportamenti dei soggetti vigilanti, oltre che rispetto alla specificità dei
rischi presenti nelle varie categorie di lavorazioni, attuando inevitabilmente
una frammentazione ed una poco chiara segmentazione delle competenze
attribuite dal legislatore, con la inevitabile conseguenza di un’errata
connotazione sull’efficacia delle attività di vigilanza, soprattutto tra il
Servizio di prevenzione delle ASL localmente competenti
14
, ed i Servizi
ispettivi della Direzione provinciale del lavoro, ex Ispettorato del lavoro.
14
Con il D,Lgs 1992, n.501, si riconosce alle Usl (unità sanitarie locali) la trasformazione in
azienda sanitaria, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica., funzionando quindi secondo un
modello prettamente aziendale, basato sul controllo di gestione.
14
A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, L.833/78 i
compiti ed i poteri formalmente affidati all’Ispettorato del lavoro, vengono
assunti dalle Unita Sanitarie locali competenti per territorio (USL), anche se
comunque non viene fatta venir meno la possibilità e la capacità
dell’ispettorato del lavoro di vigilare
15
sull’applicazione della legislazione in
materia di sicurezza.
Per cui è negli anni settanta, che in ambito amministrativo, nasce la
prima vera, scissione organizzativa delle competenze nelle attività di
vigilanza in materia di lavoro, precedentemente riconosciute esclusivamente
all’ispettorato del lavoro.
E’ grazie soprattutto alla disciplina (degli art.20
16
e 21 della L.
833/78) (riforma del servizio sanitario nazionale) che si attua
quell’innovazione fondamentale che consiste, nell’aver “separato” il settore
della vigilanza attinente al profilo, contrattuale, economico e previdenziale
del rapporto di lavoro, da quello più specificatamente tecnico, attinente alla
sicurezza e all’igiene dei lavoratori.
15
Sia per quelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati e sia nel caso in
cui l’ispettorato attui una previa informazione del servizio di prevenzione e sicurezza dell’usl
competente per territorio
16
Il potere, concesso dall’art. 20 della Legge n. 833/1978 agli addetti delle Usl, è quello di poter
procedere alle attività di: individuazione, accertamento e controllo, dei fattori di nocività, di
pericolosità e di deterioramento degli ambienti di lavoro, oltre che delle indicazione delle misure
idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti; nonché a tali
funzioni di prevenzione, si affiancano i compiti di controllo diretti ad evitare la violazione delle
norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, richiedendone il positivo adempimento, o il
rimuovere degli effetti verificatisi a seguito della loro violazione.
15
Si evidenzia quindi come la scelta del legislatore sia stata quella di
voler “sanitarizzare”
17
la prevenzione
18
degli infortuni e dell’igiene del
lavoro, trasferendo le competenze in proposito, dalla sfera del Ministero del
Lavoro a quella del Ministero della Sanità, con lo scopo di realizzare una
migliore organizzazione e ripartizione delle competenze, per assicurare una
prevenzione globale ed effettiva, attraverso anche l’attribuzione delle
competenze, oltre che della qualifica di polizia giudiziaria, in favore delle
Unità Sanitarie Locali (U.S.L.), che appartenevano in precedenza,
esclusivamente agli agenti ispettivi dell'Ispettorato del lavoro.
Anche se tale affermazione viene riconfermata in gran parte (dall’art.
23)
19
del D.Lgs.626/94, che ribadisce il primato delle USL in merito al
controllo e vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tranne per alcune specifiche eccezioni,
la disputa tra le (ASL) e l’Ispettorato del lavoro in materia di sicurezza sul
lavoro, non troverà operativamente, per specifici motivi pratici
20
, una chiara
17
Vd. SALERNO, in “Prevenzione e sicurezza sul lavoro”, Padova, pag.109 1996
18
Si stabilisce che per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, l’attività di prevenzione
comprende , L’individuazione, l’accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità
e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro., la comunicazione dei dati accertati,
l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di
ambienti di lavoro,e alla formulazione di mappe di rischio.
19
Secondo l’art. 23 del D.lgs. 626 del 1994, .La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla Unità Sanitaria Locale e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché, per il settore
minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.
20
Perché soprattutto inizialmente c’è la carente presenza di strutture operative su quasi tutte le
regioni, e sia per la mancanza di esperienza e preparazione specifica nella materia della
prevenzione, conseguendo la derivazione d’esperienza e di preparazione dal patrimonio dagli
ispettori del lavoro che appaiono necessarie per il compimento dei delicati compiti di polizia
giudiziaria
16
ed effettiva suddivisione di chiusura, anche se risulta confermata l’evidente
netta separazione di competenza per materia tra i due organi in ambito di
vigilanza, come già introdotta dalla L.833 del 1978
21
.
Il legislatore comunque con l’intento di rivisitare l’organizzazione
delle attività ispettive, nell’ambito del processo di modernizzazione del
mercato del lavoro, delineato con la Legge 14 febbraio 2003, n.30 (c.d.
Legge Biagi), si propone l’obiettivo prioritario di realizzare e rendere
efficace il sistema della vigilanza sul lavoro, attraverso un decreto legislativo
del 2004.
Nel mese di aprile 2004 è stato emanato il D.lgs.124 del 2004, di
riforma dei servizi ispettivi, recante disposizioni, per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale,
proseguendo e soprattutto estendendo con nuove funzioni, quelle iniziali
indicazioni già espresse dal D.Lgs.758/94 su l’idea di un sistema di vigilanza
aperto al confronto e non inibitorio, affiancando così alla tradizionale
funzione repressiva e di controllo propria degli ispettori di vigilanza, anche
un insieme di attività di prevenzione, formazione ed informazione in materia
di rapporti di lavoro e previdenza sociale; che ben si coglie nella riforma
attuata da tale decreto.
Per cui tale nuovo modello di cooperazione e coordinamento tra i vari
organi interessati alla vigilanza, determina nell’operatività delle funzioni
21
Legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale
17
ispettive, nuovi orizzonti applicativi oltre che una vera e propria rivoluzione
organizzativa e funzionale delle funzioni ispettive.
Occorre però sottolineare, che tale Decreto pur se costituisce nella
sfera delle funzioni vigilanza, un innovativo strumento giuridico di
organizzazione delle funzioni ispettive, nell’(ultimo comma dell’art. 1),
esprime specificatamente per la materia della sicurezza sul lavoro, che “resta
ferma la competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di tutela e
sicurezza nei luoghi di lavoro” riconfermando ancora di più il primato delle
ASL in materia di vigilanza sull’applicazione delle normative di sicurezza sul
lavoro, ad eccezione, come già affermato, dal (2 comma dell’ art. 23 del
DLgs.626/1994), delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati e altre lavorazioni per rischi specifici
22
, lasciate alla competenza del
Sevizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ex Ispettorato del
lavoro.
Sulla base di queste analisi, non poteva mancare in conclusione,
l’indicazione della bozza del Testo Unico, in via di approvazione, sulla
sicurezza e salute dei lavoratori
23
, “avendo come finalità primaria, attraverso
il dialogo e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese in ambito
prevenzionale, l’innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per
tutti i lavoratori”
24
, accingendoci ad evidenziare, quali saranno le
modificazioni introdotte, visto che nella regolazione fino a questo momento
22
Il Decreto Ministeriale14 ottobre 1997 n. 412 individua tale attività in quelle del settore delle
costruzioni edili, comprese le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, lavori in sotterraneo e
gallerie, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
23
La predisposizione di questo testo unico era stata già disposta dalla L.833/1978
24
Ex art.1,comma 1, del nuovo Testo Unico, nella bozza dell’ottobre 2004
18
esistente, sembra darsi vita ad un “drastico riordino
25
” dell’intera materia
della sicurezza, per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi
disciplinari
26
; anche se viste le numerose critiche già espresse da più parti
sociali sul contenuto della bozza del T.U
27
, tali aspettative sembrano essere
state completamente disattese
28
dal legislatore.
25
Questo impianto normativo ha comportato un riesame completo delle previsioni in materia di
salute e sicurezza contenute nella decretazione degli anni ’50 e che ancora ad oggi sono rimaste
vigenti, arrivando secondo tale T.U alla rimodellazione e ridefinizione delle precedenti previsioni
legislative, in un ambito di “buona tecnica” alla luce delle norme di alcuni organismi, come il
CEN (comitato europeo di normalizzazione), ISO (organizzazione internazionale per la
standardizzazione), CEI;(Comitato elettronico italiano) ecc..oltre che si è ritenuto di individuare e
procedure e metodi volti ad ottenere una riduzione dei rischi attraverso norme di “buona prassi”,
senza però affermare nel T.U la definizione di tale significato operativo; particolarmente
importante poi è l’art. 186 del T.U, che contiene l’elenco di tutte le norme abrogate a partire dalla
data dell’entrata in vigore del Testo Unico, in cui si dispone chiaramente l’abrogazione esplicita
di tutte le disposizioni legislative in materia di sicurezza e lavoro preesistenti degli anni ’50, che
diventano norme di buona tecnica, perdendo così quel carattere di essere cogenti, in quanto
diventano obbligatorie solo se oggetto di disposizione da parte dell’organo di vigilanza e
addirittura penali, solo nel caso in cui le stesse disposizioni non vengano ottemperate dai datori di
lavoro, determinando secondo alcuni una preoccupante depenalizzazione delle norme di
sicurezza sul lavoro, soprattutto per quelle norme degli anni 55-56 che vengono espressamente
abrogate ed in parte derubricate a norme di buona tecnica e di buona prassi non più cogenti e
sanzionabili direttamente, determinando una deresponsabilizzazione delle imprese che secondo
alcuni sarebbe un grave elemento di pericolo per la società. R.DUBINI in “Ancora sulla
depenalizzazione del testo unico: un allarme ben fondato”, in PuntoSicuro, n.1194 del 2 marzo
2005.
26
M. PERSIANI, cit. in Premessa, in “Problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro,”
Ricerche, giurisprudenza e prospettive di riforma –ADL.N.5 –Quaderni di argomenti di diritto
del lavoro ordinati da M. Persiani, Padova, CEDAM 2003, pag.1.
27
M.LEPORE, in L’emanando Testo Unico di sicurezza, ecco le principali novità, Procedure e
metodi finalizzati alla riduzione dei rischi, in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, nel numero
dell’ottobre 2004
28
Secondo il parere di Sandro Giovannelli nella Conferenza delle Regioni, “Il no delle Regioni
al Testo unico sulla sicurezza” tenuta il 23/11/2004 Milano. Cit. in
www.sicurezza&prevenzione.it
19
CAPITOLO I
LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA
DI SICUREZZA DEL LAVORO
20
(1.1) I principi costituzionali in materia di
sicurezza sul lavoro
Il complesso quadro normativo che risulta dalla recente legislazione
di derivazione comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, si basa sul
rispetto inderogabile e tassativo delle matrici del diritto prevenzionistico
italiano, che troviamo contenute nella nostra Costituzione.
Le matrici direttive del diritto prevenzionistico italiano sono
contenute nella Costituzione, la quale attribuisce “un sicuro rilievo primario
alla protezione dell’incolumità fisica del cittadino che svolge un’attività
lavorativa dipendente”
29
Il carattere della tassatività, nei principi di ordine costituzionale
emerge in maniera limpida, nella tutela del bene salute, che deve sempre
prevalere in modo pieno su gli altri beni, pur costituzionalmente garantiti
come l’interesse alla libertà d’impresa
30
.
29
V.d G. G. BALANDI, in “Il contenuto dell’obbligo di sicurezza” sta in L’obbligazione di
sicurezza, UTET Torino1998
30
Cass. Pen. Sez. III 7 febbraio 1992 in causa Fronterrè; il datore è tenuto ad adottare
inderogabilmente le specifiche misure di igiene e sicurezza e a propria discolpa non può addurre
neppure la grave crisi attraversata dalla propria azienda.
21
Questo carattere specifico non ammette deroghe sino ad estendersi al
punto in cui, nessun soggetto può essere arbitro della sua stessa incolumità, in
quanto la tutela della salute si innalza al rango di un interesse pubblico
superindividuale, ragion per cui l’obbligo della sua osservanza viene stabilito
anche contro la volontà del soggetto che in concreto dovrebbe risultarne
tutelato.
In sintesi, possiamo quindi dire, che il carattere della tassatività del
bene salute del lavoratore “permette di non concedere la possibilità, che sia
possibile sostituire le misure ed i dispositivi di prevenzione contenuti nelle
norme, con mezzi ritenuti equivalenti in base a valutazioni discrezionali del
datore di lavoro o in base alla considerazione delle caratteristiche proprie dei
lavoratori, a discapito così della certezza del rispetto, tassativo e primario
della protezione dell’incolumità fisica del cittadino che svolge un’attività
lavorativa dipendente”.
La Costituzione del 1948 incide notevolmente sulla struttura del
rapporto di lavoro, in primis attraverso la realizzazione di una protezione a
carattere generale contenuta rispettivamente negli artt.2, 4 e 35 Cost. affianco
ad una protezione più intensa e specifica risultante dagli articoli 32 Cost con
il correlato art. 3 Cost, ed infine dall’art. 41 Cost..
In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la costituzione afferma la
salvaguardia della persona umana nella sua integrità psico-fisica, come
principio assoluto, senza ammettere sconti a fattori quali la ineluttabilità, la