2
trasportare le merci e a consegnarle ad un ricevitore. È evidente come
in questi tre contratti la nave assume una funzione diversa; nella
locazione, essa costituisce l’oggetto della prestazione, mentre sia nel
noleggio che nel trasporto essa non è che lo strumento col quale il
noleggiante o il vettore deve adempiere la propria obbligazione
2
.
Il noleggio assume tre forme principali a seconda delle esigenze
specifiche di colui o coloro che abbisognano dello spazio – nave: ci si
trova quindi di fronte ad un noleggio a tempo quando il noleggiatore
ha bisogno della nave per un periodo di tempo da lui determinato; si
stipulano invece contratti di noleggio a viaggio se il noleggiatore
necessita del natante per una sola determinata tratta; nel caso di
“tonnage agreement”, invece si tenta di garantire una certa continuità
ai flussi di trasporto da o verso un grande complesso industriale
3
.
Per ognuna delle predette forme di noleggio e per i vari tipi di navi
impiegate, la pratica ha predisposto una varietà di formulari di
contratto (standard forms) che rispecchiano in dettaglio le
obbligazioni reciproche delle parti e le particolari condizioni connesse
con la specialità dei rapporti. L’insieme di questi formulari
rappresenta la disciplina convenzionale del noleggio
4
.
Oggetto del presente lavoro è quello di analizzare in dettaglio il
noleggio a tempo (time – charter) con particolare riferimento alle
conseguenze nascenti dalla cessazione di questo contratto.
2
A. FIORENTINO, I contratti navali, Napoli, 1951, pag. 1.
3
GIORGIA M.BOI, La disciplina dei contratti di utilizzazione della nave, Genova, 2001, pag. 4.
4
D. PAPAGNO, Il noleggio di nave, Genova, 1976, pag. 10.
3
Capitolo 1
L’evoluzione storica dei contratti di noleggio nave
1.1 Introduzione
Il codice di navigazione italiano nell’art 384 definisce noleggio di
nave il contratto in base al quale “l’armatore in corrispettivo del nolo
pattuito si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più
viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i
viaggi ordinati dal noleggiatore”
5
.
Questa è la definizione con la quale, nell’ordinamento italiano è
stato recepito il negozio giuridico del noleggio, ma le vicende storiche
da quest’ultimo attraversate nel corso dei secoli impongono una breve
disamina delle varie concezioni che lo hanno accompagnato nel corso
di circa quattromila anni.
Fin dall’antichità l’uomo ha sfruttato le possibilità offerte dal
trasporto di merci per ogni genere di via, da quella marittima a quella
terrestre, e con esse ha sviluppato una profonda conoscenza a livello
giuridico di tutte le forme di utilizzazione dei mezzi di trasporto
possibili.
In particolare, il trasporto marittimo, pur subendo profonde
evoluzioni sotto l’aspetto tecnico-funzionale rimane pur sempre legato
ad un vincolo aleatorio dovuto all’impossibilità di sottomettere
completamente la forza del mare alla volontà dell’uomo.
5
E. SPASIANO, Contratto di noleggio, Milano, 1986, pag. 34.
4
Lo sviluppo della tecnica navale e l’aumento generale del volume
degli scambi servono a superare quello stato di fatto, per cui gli
armatori mal si adattavano a sopportare da soli il rischio ingente del
trasporto marittimo: la più efficace spinta su questa via è data dalla
pratica delle assicurazioni, già apparse in Italia nel sec. XIV
6
.
Ecco allora che talune situazioni di trasporto marittimo (come le
assicurazioni), disciplinate quattrocento anni fa si ritrovano, quasi
nella stessa forma, nei contratti attuali di utilizzazione della nave.
Fra i contratti, che riguardano lo sfruttamento del bene nave, merita
particolare attenzione il contratto di noleggio a tempo.
1.2 I contratti di utilizzazione della nave nel diritto
romano
Il diritto romano comprendeva i contratti di utilizzazione della nave
nella ben più ampia categoria della locatio-conductio e distingueva le
ipotesi nelle quali un soggetto prendeva la nave in locazione da quella
in cui eseguiva un trasporto di merci; armatore (exercitor) era lo
stesso proprietario (dominus) od il conduttore di tutta la nave
7
.
Nei testi a noi pervenuti, non vi è, infatti, riferimento ad una forma
di messa a disposizione della nave distinta dal trasporto, essendo
contemplata la locazione.
“……Prese in locazione una nave per navigare, pagando una
determinata mercede, dalla Cirenaica ad Aquileia, con un carico di
tremila metrete di olio. Ottomila modii di grano…… ma la nave fu
trattenuta per nove mesi in quella provincia, e il suo carico
confiscato……si pone il quesito se il locatore possa esigere dal
6
LUZZATTO, Storia economica (L’età moderna), Padova, 1934, pag. 355 ss.
7
R. ZENO, Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo, Milano, 1946, p. 291
5
conduttore il pagamento del nolo convenuto, secondo il contratto di
locazione della nave”
8
.
Recentemente, parte della dottrina ha voluto sottolineare come ad
un’attenta analisi, la cosiddetta locatio navis lasciasse intravedere due
fattispecie distinte: la locatio navis in cui l’armatore (esercitor) era il
conduttore, e la locatio navis in cui il proprietario della nave locata
manteneva solamente la qualità di armatore. Nella seconda si ravvisa
un’identità non già con l’attuale trasporto di carico, bensì con il
contratto del noleggio così come oggi è inteso
9
.
1.3 La disciplina del noleggio nel periodo medievale
La corrente di pensiero espressa dalla dottrina romana fu seguita a
lungo nel corso dei secoli seguenti. Si continuava, infatti, a parlare
della locatio-conductio come della forma più frequente fra i contratti
di utilizzazione della nave per rinvenire la figura tipica del noleggio
delineata chiaramente all’interno di documenti ufficiali e, (non poteva
essere altrimenti), furono proprio i genovesi i primi ad affinare
l’analisi di tale negozio
10
.
I noleggianti o i locatari, si obbligavano a mettere a disposizione
(liberare) la nave, opportunamente allestita (apiatam et sartiatam) e
armata con l’equipaggio occorrente, entro un termine stabilito
11
.
8
M. BRETONE, Storia del diritto romano, Milano, 1987, pag. 303.
9
L. TULLIO, I contratti di charter party, Padova, 1981, pag. 25.
10
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 14
11
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 15.
6
Il contratto poteva essere stabilito a tempo o a viaggio ma, in
entrambi i casi, il viaggio della nave era precisato mediante
l’indicazione del porto nel quale la nave doveva essere messa a
disposizione e del porto dove essa doveva essere scaricata
12
.
Il nolo era convenuto in una somma stabilita, oppure a tanto per
cantario
13
; in quest’ultimo caso, si indicava il quantitativo massimo
del carico.
I noleggiatori si obbligavano a versare il nolo all’arrivo della nave
nel porto di destinazione o, prima di tale arrivo, entro un termine
convenuto.
Il termine naulizzare era utilizzato in certe circostanze, per indicare
il contratto di trasporto a se stante, concluso con mercanti che si
imbarcavano assieme alle loro merci: L’uso di tale termine si spiega,
poiché, anche se gli obblighi variavano, in quanto nel trasporto erano
in funzione degli scopi che mercanti si proponevano, la presenza di
questi ultimi a bordo determinava una ripartizione dei rischi diversa da
quella attuale
14
.
12
R. ZENO, Storia, cit., pag. 312.
13
Il cantario o cantaro era un’unita di misura di peso in uso nel levante di circa 56 kg., derivante dall’arabo kintar (100
rotoli).
14
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 15.
7
1.4 Il noleggio della nave nel codice di commercio
italiano del 1882
Il codice di commercio del 1882 non assimilava il noleggio alla
“locazione di nave”. Tracce dell’antica confusione erano riscontrabili
tuttavia nell’uso del termine “locatore” per indicare il noleggiatore
all’art. 547; non di meno si rimandava alle leggi regolatrici il noleggio
per disciplinare le obbligazioni fra “l’imprenditore di trasporto per
acqua ed il capitano o padrone”. Per imprenditore di trasporto
s’intendeva il vettore
15
.
Il trasporto di persone era denominato “noleggio per trasporto
passeggeri”. Per la disciplina dei “diritti del noleggiatore e del
locatore” si rinviava alle disposizioni relative al nolo che non fossero
incompatibili con l’oggetto del contratto
16
.
A questo punto cominciò un processo di revisione e di confronto fra
quanto stabilito dal codice di commercio del 1882 e le tendenze
interpretative in atto nell’Europa del novecento che portarono alle
odierne previsioni contenute nel codice della navigazione del 1942.
15
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 21.
16
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 21.
8
1.5 Il noleggio dal codice di commercio del 1882 al codice
della navigazione del 1942
L’individuazione dei vari tipi di contratti di utilizzazione della nave
aveva dato luogo a molte incertezze nella vigenza del codice di
commercio del 1882, in base al quale erano regolate, mediante norme
frammiste, ipotesi diverse, ad esempio, sotto il titolo di noleggio si
menzionavano, il rapporto di locazione (art. 547, n. 3) e la figura del
trasporto (art. 547, n. 4) ed erano definiti come contratti di noleggio
anche il trasporto di colli singoli (art. 565) e il trasporto di persone
(“contratto di noleggio per il trasporto di passeggeri” art. 583)
17
.
Nel periodo antecedente la “Grande Guerra”, ebbe inizio
un’elaborazione dottrinale che, ricollegandosi agli studi precedenti,
distingueva il regime della proprietà da quello dell’armamento in
senso stretto e dell’esercizio, quale impiego della nave per uno o più
viaggi; si delineò chiaramente la nozione di locazione di nave (ritenuta
appartenente al tipo “locazione di cosa”), distinta dal noleggio
(prevalentemente concepito come locatio operis), in base al criterio
dell’appartenenza della qualifica di armatore
18
. Nella locazione, si
argomentava, armatore è il conduttore, dato che il proprietario (o
l’usufruttuario) cedeva a questo il godimento della nave, nel contratto
di noleggio armatore è invece il noleggiante. Si distingueva poi dalla
locazione pura e semplice la locazione della nave armata ed
equipaggiata, che era considerata locazione di cosa accompagnata dal
trasferimento dei contratti di arruolamento del comandante e
dell’equipaggio precedentemente stipulati
19
.
17
A. L. D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2000, pag. 463.
18
A. L. D’OVIDO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale, cit., pag. 463.
19
A. BRUNETTI, Diritto marittimo privato italiano, III-1, Torino, 1935, pag. 22, 46.
9
Dibattuta era anche la natura del time – charter, cioè del contratto
con il quale la nave armata ed equipaggiata è messa a disposizione per
un certo tempo e l’equipaggio è posto sotto gli ordini e la direzione
del charterer o dei suoi agenti per ciò che concerne l’impiego
(employment) della nave. Da alcuni tale negozio era inquadrato nel
tipo “locazione di cosa” da altri in quello “locazione di opera”
(noleggio)
20
.
Successivamente la teoria che vedeva, all’interno del contratto di
noleggio, ampi tratti della locazione di cosa prese nuovamente campo
quando si cominciò a sostenere una netta distinzione fra l’armatore –
noleggiante, esercitante l’impresa di navigazione e l’imprenditore
esercitante l’impresa di trasporto. In quanto considerava oggetto di
noleggio “i singoli mezzi esecutivi” (e cioè la nave con “le opere”
dell’equipaggio e la navigazione), detta teoria si avvicinò molto
all’esatta configurazione del noleggio ma non riuscì ad avvertire la
differenza fra godimento e messa a disposizione della nave
21
.
L’ultima fase, precedente il codice della navigazione del 1942 è
rappresentato dalle teorie separatiste. Una di queste teorie sottolineava
che la fornitura di un determinato veicolo, lungi dal costituire una
prestazione accessoria, come è nel trasporto, produceva nel noleggio
situazioni diverse in rapporto alla responsabilità del noleggiante
22
.
Differentemente altri autori rilevarono che, come il contratto di
locazione a scafo nudo (nave non armata ed equipaggiata), segnava
“la dissociazione fra proprietari ed armatori”, così la locazione di nave
armata segnava “la distinzione fra titolare dell’impresa d’armamento e
20
Secondo A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, IV ed., Torino, 1935, pag. 69: A. GRAZIANI, Il time-charter,
Napoli, 1923, pag. 11 ss. Il time-charter s’inquadrerebbe nella locazione di cosa. Secondo F. DOMINEDO, Il sistema dei
contratti di utilizzazione della nave, Milano, 1937, pag. 72 ss. A. BRUNETTI, Diritto, cit., pag. 22, 46 ss. Il time -
charter s’inquadrerebbe, invece, nella locazione d’opera.
21
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 26
22
ASCARELLI, Recensione a Lefebvre d’Ovidio e Pescatore, in Riv. dir. nav., 1950, I, pag. 156.
10
titolare dell’impresa di navigazione”, ed il noleggio a sua volta “la
dissociazione fra titolare dell’impresa di navigazione e titolare
dell’impresa di trasporto”
23
.
Si arrivo à definire il noleggio come negozio sempre distinto dalla
locazione perché rispondente a diverse finalità economiche sociali,
non essendo accompagnato da nessun trasferimento del veicolo, ma
anche distinto dal trasporto, in quanto strettamente fondato
sull’obbligazione di navigare e non ancora di trasportare: era quindi la
causa che distingueva i due negozi
24
.
1.6 Il contratto di noleggio nel codice di navigazione
Il codice di navigazione ha definito il noleggio nell’art. 384 “come
il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si
obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi
prestabiliti ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi
ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli
usi”. Questa definizione è data per le stesse ragioni per le quali il
legislatore è stato indotto a definire la locazione; si è voluto in pratica
offrire una guida all’interprete, in virtù della confusione che esisteva
prima in materia, tra locazione e noleggio di nave. Il noleggiante è
indicato come “l’armatore”, per porre in evidenza uno dei tratti
differenziali fra noleggio e locazione; armatore, nella locazione, è il
conduttore
25
.
Il codice di navigazione, prendendo esempio anche dagli ultimi
tentativi di sistemazione dottrinale, disciplinò il noleggio come
contratto distinto dalla locazione e dal trasporto e ne dette una
23
F. DOMINEDO, Sistema, cit., pag. 31.
24
E. SPASIANO, Il contratto, cit. pag. 34.
25
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 32.
11
definizione conforme (nell’art. 384) a quella che era stata delineata
negli ultimi tempi
26
.
Questa norma dà riconoscimento legislativo a quell’ipotesi
contrattuale, creata dalla pratica, nella quale chi ha la disponibilità
della nave si obbliga verso altri a qualcosa in più che nella locazione
di cosa, a qualcosa di meno che nel trasporto
27
.
Rispetto alla locazione, il debitore assume in più l’obbligo di
svolgere una data attività, direttamente e per mezzo dei suoi preposti,
cioè sostanzialmente a “fornire un servizio” al creditore, egli deve cosi
assumere un atteggiamento attivo in confronto a quello meramente
passivo del locatore di cosa
28
.
Rispetto al trasporto invece, il noleggiante non assume, verso il
noleggiatore, l’obbligo di trasferire, a proprio rischio, persone o cose
da un luogo ad un altro: il che si traduce nel non essere egli
responsabile per l’inesecuzione di quel trasferimento, che è stato
eseguito dal creditore a proprie spese ed a proprio rischio
29
. In questo
caso il noleggiante non assume la responsabilità per custodia che è
tipica del contratto di trasporto
30
.
Secondo l’art. 384 cod. nav. con il noleggio “l’armatore, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave
determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di
tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni
stabilite dal contratto e dagli usi”
31
.
26
A. FIORENTINO, I contratti, cit., pag. 12.
27
A. FIORENTINO, I contratti, cit., pag. 12.
28
A. FIORENTINO, I contratti, cit. pag. 13.
29
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 49, 50.
30
Cod. nav. art. 422.
31
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 34.
12
Questa definizione mostra chiaramente che è stata seguita la
concezione del noleggio come contratto avente per oggetto
l’obbligazione di navigare con una data nave, e cioè il compimento di
uno o più viaggi e distingue il noleggio a viaggio, considerato nella
prima parte dell’art 384 “uno o più viaggi prestabiliti”, dal noleggio a
tempo, considerato nella seconda parte “entro il periodo di tempo
convenuto”
32
.
Oggetto del contratto è la prestazione del noleggiante (armatore –
proprietario, armatore – disponente, o armatore – gerente)
33
, che
consiste nel conferimento e nella messa a disposizione di una nave
determinata a favore del noleggiatore insieme al complesso delle
disponibilità tecniche e nautiche di cui il mezzo dispone e delle
attività dell’equipaggio da lui dipendente e retribuito, per il
compimento di un viaggio o di viaggi, che possono essere
predeterminati sin dalla conclusione del contratto, riguardo agli ordini
impartiti dal noleggiatore nei limiti stabiliti nel contratto
34
.
L’utilizzazione della nave in attività di noleggio vero e proprio può
avvenire, per un periodo fisso predeterminato (mesi o anni secondo i
casi) o anche per un viaggio dichiarato, ma sempre però, nel quadro di
un vero e proprio noleggio a tempo
35
.
32
Manuale pratico dei traffici marittimi, cap. 3, par. 3, pag. 57.
33
D. PAPAGNO, Il Noleggio, cit., pag. 11.
34
D. PAPAGNO, Il noleggio, cit. pag. 12.
35
La prova del concetto unitario del noleggio ci viene fornita anche dalla pratica, che ha predisposto un formulario,
denominato COASTHIRE, nel quale la clausola relativa all’indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere sostituisce
quelle riguardanti la durata del contratto e l’eccesso di durata dell’ultimo viaggio (tipiche dei formulari di noleggio a
tempo determinato). D. PAPAGNO, Il noleggio, cit., pag. 13.
13
1.7 L’interpretazione della dottrina
La determinazione della natura e la descrizione delle caratteristiche
del contratto di noleggio, così come risulta disciplinato dalla
normativa del codice della navigazione, ha sempre costituito un
problema molto rilevante per quanto riguarda l’inquadramento dei
contratti di utilizzazione nave, ed ha impegnato dottrina e
giurisprudenza in dibattiti, senza però tuttora aver raggiunto una
soluzione univoca a raccogliere un unanime consenso
36
.
Il dibattito è animato, da un lato dai sostenitori della dottrina
tradizionale autonomista, (che ha ispirato anche il legislatore) e che
riconosce nel noleggio un tipo legale autonomo; dall’altro lato ci sono
i sostenitori delle teorie unitarie, che ritengono che il noleggio non sia
altro che un sottotipo del contratto di trasporto
37
.
Per la dottrina tradizionale autonomista
38
, la disciplina del codice è
apparsa “organica e nitida sul piano sistematico”, oltre che “esauriente
e funzionale sul terreno pratico”, e la definizione del noleggio, data
dall’art. 384 cod. nav. è stata considerata come una “sintesi
felicissima”
39
. I sostenitori della dottrina tradizionale ritengono che il
contratto di noleggio si caratterizzi rispetto al contratto di trasporto
perchè il noleggiante non assume l’obbligazione di trasferire merci da
un luogo a un altro, né di custodirle e di riconsegnarle a destinazione,
36
L. TULLIO, I contratti, cit., pag. 200 ss.
37
S. FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e del aeromobile, Roma, 1947, pag. 16.
38
S. STOGIA, Noleggio a tempo e locazione di nave, in Riv. dir. comm., 1946, II, pag. 80, 88: M. FEOLA, In tema di
contratto di noleggio a tempo, in Riv. dir. nav., 1943-48, II, ed., Napoli, 1959, pag. 13 ss: A. LEFEBVRE D’OVIDIO,
Noleggio, in Riv. dir. nav., 1964, I, pag. 129: A. TORRENTE, L’impresa e il lavoro nella navigazione. I contratti di
utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Milano, 1964, pag. 101: F. M. DOMINEDO, Il sistema dei contratti di
utilizzazione della nave e dell’aeromobile, in Riv. dir. nav., 1965, I, pag. 11. M. CASANOVA, Locazione, noleggio ed
obbligazione di riconsegna della nave, Opuscoli di vario diritto, II, Milano, 1968, pag. 53, 56; G. AURITI, Contributo
allo studio del contratto di noleggio, Milano, 1971, pag. 18 ss; P. MANCA, Commento alle convenzioni internazionali
marittime, II, Milano, 1975, 41 ss.
39
L. TULLIO, op. cit., pag. 202.
14
ma si limita ad assumere l’obbligazione di compiere “uno o più viaggi
prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi
ordinati dal noleggiatore”
40
.
La dottrina unitaria
41
ritiene invece, che il contratto di noleggio sia
un sottotipo del contratto di trasporto, si fonda su una particolare
configurazione del contratto di trasporto il cui requisito minimo
idoneo a caratterizzare il tipo, sarebbe costituito esclusivamente dal
trasferimento di persone e cose, prescindendo dagli elementi della
custodia e della riconsegna a destinazione. Vista che anche
nell’esecuzione del contratto di noleggio l’operazione che si svolge
consiste in un trasferimento di persone o cose
42
, tale contratto non
sarebbe altro che un contratto di trasporto. Questa dottrina, in
conseguenza, nega l’esistenza di un autonomo contratto di noleggio a
viaggio, il quale viene identificato nel contratto di trasporto di carico
43
e caratterizza variamente il contratto di noleggio a tempo nell’ambito
del tipo trasporto
44
.
La distinzione fra noleggio e trasporto costituì un passo avanti,
dopo la confusione che per tanto tempo vi era stata, anche se il criterio
adottato dal codice è solo in parte, sufficiente a evidenziare le
caratteristiche essenziali del noleggio
45
.
40
S. FERRARINI, Note sulla classificazione dei contratti di utilizzazione della nave, in Riv. dir. nav., 1962, I, pag. 189.
41
S. FERRARINI, Note, cit., pag. 189: F. BERLINGIERI, Note per una sistemazione del time-charter, studi G.
BERLINGIERI, Genova, 1964, pag. 15: G. ROMANELLI, Profilo del noleggio, Milano, 1979, pag. 70.
42
F. BERLINGIERI, Il noleggio a viaggio e il contratto di trasporto di carico totale, in Dir. mar., 1948, pag. 204.
43
S. FERRARINI, Note, pag. 189.
44
L. TULLIO, Il contratto, cit., pag. 206.
45
E. SPASIANO, Il contratto, cit., pag. 33