2
concernente la sollecitazione del pubblico risparmio dettata dagli artt. 18 e ss.
della legge 7 giugno 1974 n. 216.
Con l’entrata in vigore del TUF la fattispecie dell’offerta pubblica di
acquisizione diviene oggetto di un apposito gruppo di norme (artt. 102 –112 TUF)
e si affianca a quella della sollecitazione all’investimento nell’ambito del Titolo II
del TUF dedicato all’appello del pubblico risparmio.
In particolare, il legislatore del Testo Unico ha individuato i soli principi
generali e le finalità della disciplina ed ha attribuito alla CONSOB le scelte per
rendere operativi tali principi, affidandole un ampio potere di regolamentazione.
La CONSOB ha provveduto all’incarico attribuito dal legislatore, normando in
particolare la disciplina delle OPA con il regolamento adottato con delibera
n°11971 del 14/05/1999.
Rispetto alla normativa precedente , il legislatore ha quindi operato una scelta
di parziale delegificazione della materia ,affidando alla CONSOB un potere di
regolamentazione più ampio relativo anche a particolari aspetti in precedenza
affidati alla legge: è stata demandata alla potestà regolamentare della CONSOB la
disciplina di alcuni aspetti non solo procedurali ma anzi di importanza
determinante per la configurazione stessa dell’istituto dell’OPA.(quali, ad
esempio, la disciplina delle offerte concorrenti).
Al fine di perseguire la suddetta finalità di illustrare la normativa attuale in
materia di OPA, evidenziando le innovazioni rispetto alla disciplina previgente, la
tesi è stata strutturata in tre parti.
3
La prima parte commenta le disposizioni generali, relative alle offerte
pubbliche di acquisto, di scambio e ad ogni altra forma di sollecitazione al
disinvestimento (art. 102 -104 del Decreto e artt. 35-44 del Regolamento
Emittenti) ; la seconda parte le norme sull’OPA obbligatoria, ossia gli artt. 105-
112 del Decreto e gli artt. 45-50 del Regolamento Emittenti, le quali si applicano
esclusivamente alle offerte aventi ad oggetto azioni ordinarie di società italiane
quotate in mercati regolamentati italiani.
Infine dopo aver esaminato gli aspetti essenziali della disciplina generale
sulle offerte pubbliche di acquisizione introdotta dal TUF, nella terza parte, si
analizzano nel dettaglio le novità che tale decreto ha apportato in materia di
offerte in aumento , opa concorrenti e modificazioni delle offerte.
4
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OFFERTE
PUBBLICHE DI ACQUISIZIONE
CAPITOLO PRIMO
I. IL PROCEDIMENTO DELLE OFFERTE
PUBBLICHE DI ACQUISTO
1. La nuova disciplina in tema di offerte pubbliche di acquisto.
Considerazioni introduttive
Le norme sulle offerte pubbliche di acquisto
1
e le offerte pubbliche di
scambio contenute nel d. lgs. n°58 del 1998, Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria
2
, innovano sotto molteplici profili il
regime previgente, contenuto nelle leggi n°216 del 1974
3
e n°149 del 1992
4
.
1
D’ora in avanti OPA.
2
D’ora in avanti TUF o TUIF o testo unico.
3
Sulla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio contenuta nella L. 216/1974 v.
G. NICCOLINI, voce Offerta pubblica di acquisto (O.P.A.) dell’Enciclopedia del diritto, volume
XXIX, Milano, 1979, pag. 766 e ss.; Id., Le offerte pubbliche di acquisto (O.P.A.), in Rivista di
diritto civile, 1974, II, pag. 607 e ss.; G. CASTELLANO, Le offerte pubbliche di acquisto: i
problemi non risolti dalla legge di riforma, in Giurisprudenza commerciale, 1975, I, pag. 5 e ss.;
A. ASTOLFI, Offerta al pubblico di acquisto (O.P.A.), nei Dizionari di diritto Privato, 3, Diritto
commerciale e industriale, a cura di U. CARNEVALI, Milano, 1981, pag. 643 e ss.; R. NOBILI,
F. VITALE, La riforma delle società per azioni: commento alla Legge 7 giugno 1974, n. 216 e ai
Decreti delegati, Milano, 1975; A. JANNUZZI, Offerte al pubblico di acquisto o vendita di azioni,
in La riforma delle società per azioni e della borsa valori, Milano, 1976, pag. 115 e ss.; S.
PESCATORE, voce Offerta pubblica di azioni e obbligazioni del Novissimo digesto italiano,
5
Le nuove norme sulle offerte pubbliche di acquisto sono contenute negli
artt. 102-112 del Decreto e sono suddivise in due sezioni, la prima, avente ad
Appendice, volume V, Torino,1984, pag. 377 e ss.; B. LIBONATI, Istituzione e disciplina dei
fondi comuni di investimento,Commentario a cura di A. MAFFEI ALBERTI, in Le nuove leggi
civili commentate, Padova,1984, pag. 504 e ss.; M. CERA, La CONSOB, Milano, 1986, pag.133 e
ss.; MIGNOLI, Riflessioni critiche sull’esperienza italiana dell’opa: idee, problemi, proposte, in
Rivista delle società,1986,I, p.4 e ss.; FERRARA, Disciplina e prassi operative nelle offerte
pubbliche di acquisto; alcune esperienze estere a confronto con il caso italiano, in
L’intermediazione finanziaria in evoluzione, Milano, 1987, pag. 426 e ss.; R. WEIGMANN, voce
Offerte pubbliche di acquisto dell’Enciclopedia giuridica Treccani, volume XXI, Roma, 1990
4
Sulla disciplina di cui alla legge n. 149/1992 v.: R. WEIGMANN, La nuova legge italiana sulle
offerte pubbliche, in Banca, borsa e titoli di credito, 1992, I, pag. 428 e ss.; Id., Le offerte
pubbliche di acquisto, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. COLOMBO e G.B.
PORTALE, volume X, tomo 2,Torino, 1993, pag. 317 e ss.; P. MONTALENTI, La legge italiana
sulle offerte pubbliche:prime riflessioni, in Giurisprudenza commerciale, 1992, I, pag. 831 e ss.;
Id., Le offerte pubbliche di acquisto. Le fattispecie obbligatorie, Milano, 1995; Id., Il problema del
“rilancio” del prezzo nell’OPA concorrente, in Banca, borsa e titoli di credito, 1995, I, pag. 247 e
ss.; P. MARCHETTI, Opa obbligatoria e circolazione del controllo all’interno del gruppo, in
Rivista delle società, 1992, pag. 1258 e ss.; Id., Frazionamento dell’acquisto diretto e opa
successiva,in Rivista delle società, 1994, pag. 1045 e ss.; G. MINERVINI, Tre pareri in tema di
Opa, in Contratto e impresa, 1995, pag. 545 e ss.; R. COSTI, Operazioni intragruppo e OPA
obbligatoria, in Giurisprudenza commerciale, 1993, I, pag. 65 e ss.; Id, Sull’oggetto dell’OPA
successiva, in Giurisprudenza commerciale, 1993, I, pag. 70 e ss.; Id., I sindacati di blocco e di
voto nella legge sulle OPA, in Banca, borsa e titoli di credito, 1992, I, pag. 472 e ss.; G.B.
PORTALE, A.A. DOLMETTA, Per un “cavaliere bianco” non dimezzato: due questioni cruciali
per l’OPA concorrente, in Banca Impresa Società, 1995, pag. 345 e ss.; P. BENAZZO, I
presupposti dell’opa preventiva, in Giurisprudenza commerciale, 1994, I, pag. 116 e ss.; F.
PALISI, R. RICCI, L’obbligo di offerta pubblica di acquisto in borsa (OPA). Profili teorici ed
esegesi della disciplina italiana alla luce delle principali regolamentazioni vigenti, Roma, 1993;
C. DE GENNARO – R. RICCI, Studio dei casi più significativi di applicazione della legge sulle
offerte pubbliche di acquisto (L.149/92) dalla sua entrata in vigore ad oggi, Roma, 1996; A. DE
BLASIO, La legge italiana sull’opa e le normative europee ed Usa, Milano, 1994; F. VELLA, La
passivity rule nella legge italiana sulle offerte pubbliche di acquisto e gli effetti sul mercato del
controllo societario, in Banca Impresa Società, 1993, II, pag. 217 e ss.; B. LIBONATI, Poteri
della CONSOB in materia di OPA, in Rivista di diritto commerciale, 1995, I, pag. 497 e ss.; G.
CARRIERO – V. GIGLIO, Il problema delle offerte pubbliche di acquisto, in Rivista delle società,
1994, pag. 457 e ss.; A. GAMBINO, L’opa e la circolazione endogruppo delle partecipazioni di
controllo, in Rivista delle società, 1992, pag. 1249 e ss.; F. GRANDE STEVENS, Questioni
attuali in tema di offerte pubbliche di acquisto (l. n.149 del ’92), in Contratto e impresa, 1995,
pag. 559 e ss.; C. SALOMAO FILHO – M. STELLA RICHTER, Note in tema di offerte pubbliche
di acquisto, ruolo degli amministratori ed interesse sociale, in Rivista di diritto commerciale,
1993, I, pag. 113 e ss.; R. LENER – A. GALANTE, Elusioni (lecite?) dell’opa obbligatoria, in Le
società, 1995, pag. 463 e ss.; S. SEMINARA, Le fattispecie sanzionatorie nella l. 18 febbraio
1992, n. 149, sulle offerte pubbliche, in Giurisprudenza commerciale, 1994, I, pag. 35 e ss.; ,
Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli,
Commentario a cura di R. COSTI, in Le nuove leggi civili commentate, volume I, Padova, 1997,
pag. 205 e ss.; D. REGOLI, Offerta pubblica di acquisto e comunicato agli azionisti, Torino,
1996; C. SILVETTI, Note a margine di un recente caso di opa ostile, in Banca, borsa e titoli di
credito, 1997, I, pag. 74 e ss..
6
oggetto la disciplina generale in materia di OPA (artt.102-104); la seconda ,
avente ad oggetto le disposizioni in materia di OPA obbligatoria. La tecnica
legislativa adottata è stata definita a “doppio binario
”5
, e ciò ad indicare che
essa applica le disposizioni generali di cui alla prima sezione a qualunque
offerta pubblica di acquisto o di scambio, laddove riserva le norme di cui alla
seconda sezione esclusivamente alle offerte aventi ad oggetto azioni ordinarie
di società italiane quotate in mercati regolamentati italiani.
A questa fonte di primo grado si è aggiunta la normativa secondaria
emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
6
il 01/07/1998,
la quale è confluita nel regolamento adottato con delibera N° 11971 del
14/05/1999 (di seguito Regolamento Emittenti).
L’affidamento alla CONSOB di un’ampia potestà regolamentare in
materia è motivato con la necessità di un sollecito aggiornamento delle regole
in una materia caratterizzata da un elevato tecnicismo e dalla mutevolezza
delle prassi degli operatori
La “delegificazione” rappresenta, sotto questo profilo, un passo avanti
rispetto al sistema della legge n°149 del 1992 , cristallizzato per buona parte in
disposizioni di rango primario quindi più difficilmente adeguabili alle
esigenze applicative.
5
Così M. CALLEGARI in , La legge Draghi e le società quotate in borsa,diretto da G.
COTTINO, p.4, 1999
6
D’ora in avanti CONSOB o Commissione.
7
La definizione di offerta pubblica di acquisto è invece contenuta nella
parte iniziale del testo unico
7
e rappresenta un innegabile progresso rispetto
alla normativa previgente e in particolare rispetto all’art. 9 della legge n°149
del 1992
8
. Infatti da una corretta interpretazione della stessa si evincono le
seguenti novità rispetto alla vecchia normativa:
ξ L’OPA non è più una forma particolare di sollecitazione al
pubblico risparmio ( o meglio, per usare la terminologia del testo unico , di
sollecitazione all’investimento);
ξ Scompare il riferimento alle sole società quotate;
ξ L’espressione “ prodotto finanziario” viene a sostituire la nozione
di valore mobiliare fornita dalla legge 216/74, rendendone il significato più
ampio, come viene specificato dall’art. 1 lettera u), secondo cui si intende per
prodotto finanziario gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento
di natura finanziaria . La categoria di riferimento è quindi più estesa, e include
per esempio anche le azioni di risparmio e le obbligazioni non convertibili;
7
Secondo quanto disposto dall’art. 1, 1°comma lettera v), TUF , si definisce “offerta pubblica di
acquisto o di scambio, ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma
effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolta ad un numero di
soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’articolo 100 nonché di
ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento”.
8
Art. 9 L. 149/92: 1) Costituiscono offerte al pubblico….., tutte quelle aventi per oggetto
l’acquisto e lo scambio di valori mobiliari quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto (quali
azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consento di acquisire diritti di
voto di seguito denominati titoli. Sulla precedente definizione di offerta pubblica di acquisizione
cfr. R. WEIGMANN, Le offerte pubbliche di acquisto, in Trattato delle società per azioni diretto
da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, volume X, tomo 2, Torino, 1993, pag. 402 e ss.; E
RIGHINI, Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli,
Commentario a cura di R. COSTI, in Le nuove leggi civili commentate, volume I, Padova, 1997,
pag. 206 e ss..
8
ξ Si afferma chiaramente che la forma con cui l’operazione si
realizzerà (invito ad offrire, messaggio promozionale o altro) non è rilevante
ai fini dell’applicazione delle norme proposte;
ξ Si prevede la fissazione di un limite quantitativo, ad opera della
Commissione, affinché l’offerta possa essere qualificata come “pubblica”.
Tutti questi elementi fanno unanimemente convergere nel giudizio di
maggiore elasticità della nuova disciplina
9
.
Un ulteriore osservazione riguarda la scelta innovativa del legislatore di
tutelare i piccoli azionisti, mettendoli nelle condizioni di godere quanto più
possibile degli stessi vantaggi che, fino all’entrata in vigore della legge
149/1992, erano riservati ai grandi gruppi che vendevano le società tra loro
senza che il mercato beneficiasse delle medesime condizioni . Infatti la
disciplina attuale, che regola l’acquisto di partecipazioni rilevanti in società
quotate, garantisce che il passaggio dei pacchetti azionari di controllo avvenga
con la massima trasparenza e con modalità tali da consentire a tutti gli
azionisti di partecipare al premio di maggioranza che l’operazione può
comportare.
In passato tali operazioni venivano realizzate mediante diverse procedure
(ad esempio le c.d. scalate
10
) che non consentivano di perseguire i suddetti
9
In tal senso, D’AMBROSIO, Commento agli artt. 102-112,in Il testo unico dell’intermediazione
finanziaria, a cura di RABITTI BEDOGNI ,Milano,1998, p. 594; LISANTI, L’abrogazione della
l. n. 149/1992 fra il TUF della finanza e la prossima direttiva UE sulle OPA ,1998, in Corriere
Giuridico p. 461 .
10
V. al riguardo, G.F. CAMPOBASSO, Diritto delle società ,in, Diritto commerciale,
UTET,2002, quinta edizione,Torino.
9
obiettivi. La legge 149/1992 che mutò radicalmente la situazione precedente
si fondava su due principi cardini :
1. Non possono essere più adottate le preesistenti procedure e viene resa
obbligatoria l’OPA, quando deve essere trasferito il pacchetto di controllo di
una società quotata;
2. L’OPA deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di
comportamento, inderogabili fissate per legge a, tutela dei destinatari
dell’offerta e del regolare funzionamento del mercato di borsa.
Queste scelte di fondo furono confermate dalla riforma del 1998, che però
modificò radicalmente la disciplina dell’OPA obbligatoria sia per renderne più
semplice l’applicazione, sia per evitare che l’accresciuto impegno finanziario
che l’OPA comporta, crei ostacoli al ricambio del gruppo di controllo delle
società quotate .
Tale riforma non prevede più cinque casi di OPA ma solo due: OPA
successiva totalitaria (art. 106) e OPA residuale(art. 108).
L’OPA successiva totalitaria , che consente a tutti gli azionisti di uscire
dalla società a seguito del mutamento dell’azionista di controllo, si deve
lanciare allorché sia superata una certa soglia fissa
11
, preventivamente
identificata con quella di controllo.
11
E’ infatti stabilito che chiunque,a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a
detenere,direttamente o indirettamente,una partecipazione superiore al trenta per cento delle azioni
ordinarie di una società con azioni quotate è tenuto a promuovere, entro trenta giorni, un’offerta
pubblica di acquisto sulla totalità delle sole azioni ordinarie ancora in circolazione.
10
In conclusione le novità sono percepibili in maniera più evidente nella
disciplina dell’OPA obbligatoria pur potendosi cogliere anche nella disciplina
del procedimento
12
.
1.1.Offerte pubbliche di acquisto. Nozione e tipologie
Si definisce offerta pubblica di acquisizione, anche nota con l’acronimo
OPA, la proposta di acquisto che un soggetto (persona fisica, impresa
individuale, società), denominato offerente o bidder, rivolge agli azionisti di
12
Sulla nuova disciplina del procedimento in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio
dettata dal testo unico v. : ANELLO e RIZZINI, D. lgs. 58/1998. Sollecitazione all’investimento e
offerta pubblica di acquisto, in Le Società,1998,p. 542 e ss.; CARBONETTI, La nuova disciplina
delle offerte pubbliche di acquisto,in Rivista delle. Società ,1998, p. 1352 e ss.; CHIAPPETTA F.,
Commentario al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di
G. ALPA e F. CAPRIGLIONE, Padova, 1998, pag. 951 e ss.; CHIAPPETTA - D’AMBROSIO,
La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto , in Rivista delle società, 2001, p.449 e ss.;
D’AMBROSIO,op. cit., 1998, p. 583 e ss.; FALCONE G. ,ROTONDO G. ,SCIPIONE L. , Le
offerte pubbliche di acquisto, GIUFFRE’ ,2001,p.53 e ss. ; LENER R., La nuova disciplina delle
offerte pubbliche di acquisto e di scambio,in RDC,1999, p. 241-274; MARICONDA, Le offerte
pubbliche di acquisto: la nuova legge alla prova del mercato,in Corriere giuridico,1999,p. 553 e
ss.; MONTALENTI, OPA. La nuova disciplina,in Banca,borsa e titoli di credito,1999,p. 150 e
ss.; MOSCA C., in, La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza, d.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 ,commentario a cura di L.A .BIANCHI e P. MARCHETTI, tomo I ,
GIUFFRÈ, Milano 1999,p. 182 e ss.; PAGANO, ZINGALES, PANUNZI,Osservazioni sulla
riforma della disciplina dell’opa, degli obblighi di comunicazione del possesso azionario e dei
limiti agli incroci azionari,in Rivista delle .Società., 1998, p. 152 e ss.;PICONE, Le offerte
pubbliche di acquisto,Milano,1999; PROVIDENTI, Appello al pubblico risparmio,in Il testo unico
dei mercati finanziari a cura di LACAITA e NAPOLEONI, Milano,1998, p. 103 e
ss.;QUATRARO e PICONE, Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, Milano, 2000;
ROMAGNOLI, Le norme su opa e ops nel regolamento CONSOB sugli emittenti, in
Società,1998,p. 1253 e ss.; ROVERSI, Le regole sullo svolgimento delle offerte pubbliche di
acquisto previste dal nuovo testo unico sulla intermediazione finanziaria,in Rivista di Diritto
dell’Impresa.,1999, p. 125 e ss.; SALAFIA , Il procedimento per il lancio di una Opa ,in Società,
1999,p. 393 e ss.; SALVATI G.G,Le modifiche al regolamento CONSOB sulla disciplina degli
emittenti tra istanze emerse nella prassi applicativa e la direttiva dell'UE sull' OPA., 2000,
Archivio CERADI, Roma; SAPONARO A., Modifiche ed integrazioni alle disposizioni Consob in
materia di emittenti, in Le Società , 2001, p. 1107- 1119; SIANI S., Le offerte pubbliche di
acquisto e di scambio nel testo unico della finanza e nelle disposizioni regolamentari della
CONSOB, 2002, p. 43 e ss.; SPAVENTA, La disciplina dell’opa in Italia:i risultati di un test, in
Mercato,concorrenza e regole,1999,p. 245 e ss.
11
una società ( per lo più quotata), denominata società bersaglio o target , per
indurli a cedere volontariamente le loro partecipazioni sociali. Solitamente,
chi effettua la proposta condiziona l’efficacia della stessa al raggiungimento
di un numero minimo di adesioni; la determinazione di questa soglia varia in
funzione della struttura dell’azionariato della target e del fine ultimo
dell’operazione , che può essere o un puro investimento oppure, come accade
più spesso, l’acquisizione del controllo della società bersaglio
13
.
L’offerta pubblica di acquisto è,quindi, una particolare tecnica negoziale
di acquisizione di strumenti finanziari sul mercato dei capitali; tale tecnica si
perfeziona attraverso un complesso iter procedimentale, suddiviso in una serie
di fasi necessarie la cui successione consente di pervenire alla stipula di un
valido contratto di compravendita. L’iter inizia con la proposta contrattuale
rivolta ad incertam personam dall’offerente, raccolta in un documento,reso
pubblico,contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione la
proposta è diretta; prosegue con le adesioni degli oblati, i quali accettano
incondizionatamente la proposta contrattuale; e termina,in caso di successo,
con il passaggio di proprietà degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta ed
il pagamento del corrispettivo. Adoperando quale criterio classificatorio la
natura del corrispettivo offerto dal bidder , si possono distinguere tre tipologie
di offerta:
13
Questa seconda ipotesi costituisce il tipico takeover bid o, più brevemente, takeover, dal verbo
inglese to take over, che significa appunto “rilevare il controllo”.
12
1. Offerta pubblica di acquisto (OPA in senso stretto), quando il corrispettivo
è costituito interamente da denaro;
2. Offerta pubblica di scambio (OPS) , quando il corrispettivo è rappresentato
interamente da strumenti finanziari;
3. Offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS), quando,infine, il
corrispettivo è rappresentato in parte dea denaro ed in parte da strumenti
finanziari
14
.
La caratteristica principale dell’OPA rispetto agli altri strumenti che
permettono il ricambio del controllo di una società (fusione o trattativa privata
con l’azionista di maggioranza) sta nel fatto che l’OPA può essere promossa
anche contro la volontà del gruppo di comando della target. Quando ciò
avviene , l’operazione prende il nome di offerta ostile o aggressiva (hostile
takeover) ; quando, al contrario, il lancio dell’offerta è preceduto (o seguito )
dall’approvazione del management della società bersaglio, si parla di offerta
amichevole (friendly takeover).
Le offerte pubbliche d’acquisto hanno trovato terreno fertile soprattutto
nei paesi anglosassoni, in virtù di un modello di capitalismo liberista e di un
grado di concentrazione della proprietà azionaria estremamente ridotto. In
paesi come l’Italia, in cui solo di recente si è ridimensionato l’intervento dello
Stato nell’economia, era difficile ipotizzare uno sviluppo di questo istituto
14
Tale classificazione è stata tratta da
www.intesatrade.it/intesatrade/IPOCenter/EducationallPO/1,2860,9-3PROSP,00.html ,
Sollecitazione al disinvestimento (OPA,OPS e OPAS) Archivio “CERADI” , Centro di ricerca per
il diritto d’impresa, LUISS – Guido Carli.
13
nelle stesse forme e con la stessa frequenza riscontratesi nel Regno Unito e
negli Stati Uniti.
L’ impermeabilità del mercato finanziario italiano rispetto ai takeovers,
unita all’endemica lentezza del nostro legislatore, spiegano perché una
normativa specifica in materia di OPA sia stata adottata solo con la L. 18
febbraio 1992 n. 149, il cui Capo II regolamentava le offerte pubbliche di
acquisto e/o di scambio aventi ad oggetto “valori mobiliari quotati in borsa o
negoziati nel mercato ristretto ( quali azioni,obbligazioni convertibili o altri
titoli o diritti) che comunque consentono di acquistare diritti di voto”.
Nonostante le buone intenzioni da cui era ispirata la L. 18/02/1992 era
oggettivamente ricca di pericolose ambiguità e palesi contraddizioni, sicché fu
subito chiara a tutti l’urgenza di una nuova e meglio articolata disciplina.
Dopo circa sei anni di attesa e alcuni tentativi non andati a buon fine, la
riforma è finalmente giunta in porto attraverso il d. lgs. 24 febbraio 1998, n.
58,TUF, il cui art. 214, 1° comma , lett. e), ha disposto l’abrogazione integrale
della L. n. 149/1992.
Sullo specchio di legislazioni straniere , il nostro legislatore ha demandato
a normativa secondaria la disciplina di molti aspetti dello svolgimento
dell’OPA, al fine di rendere più veloci gli adattamenti all’evoluzione del
mercato
15
.
15
In Francia al Consiglio del Mercato Finanziario, in Gran Bretagna al City Code, in Italia alla
CONSOB.
14
Infine si può affermare che l’offerta pubblica di acquisto, come fenomeno
giuridico del mercato dei capitali, è lo strumento per mezzo del quale
l’ordinamento tempera alcuni effetti economici che si avverano in
conseguenza del trasferimento del controllo delle società quotate.
2. Gli obblighi per l’offerente: la “preventiva comunicazione”
La fase preliminare allo svolgimento di un OPA, disciplinata dell’art. 102
TUF, prevede, quale primo adempimento da svolgere per coloro che
“effettuano” un’offerta pubblica di acquisto o di scambio , un obbligo di
comunicazione preventiva alla CONSOB. Tale comunicazione deve essere
corredata dal documento d’offerta
16
, destinato alla pubblicazione, ed in grado
di fornire tutte le informazioni necessarie ai destinatari dell’OPA stessa, vale a
dire agli azionisti della società bersaglio (art. 102.1).
Una prima differenza rispetto al quadro normativo previgente è
riscontrabile nel fatto che l’obbligo di comunicazione alla Commissione sorga
una volta che sia maturata la precisa volontà di promuovere un’OPA e non
come invece si prevedeva, al semplice manifestarsi di una “intenzione “ al
16
Si ricorda che mentre l’art. 14 L. 149/92 non prevedeva che la comunicazione preventiva alla
CONSOB fosse accompagnata dal documento di offerta ma disponeva analiticamente il contenuto
che la suddetta comunicazione doveva contenere, la L. 216/74 invece già stabiliva l’obbligo di
trasmissione contestuale alla Commissione della comunicazione e della bozza di prospetto
informativo. Cfr. per tutti E. RIGHINI, op cit., pag. 231.
15
riguardo
17
. La nuova norma, quindi farebbe gravare un obbligo solo su
coloro che dalla fase “progettuale” (intenzione) passano alla fase “esecutiva”
(effettuazione).
Inoltre, il documento d’offerta deve essere preventivamente esaminato
dalla CONSOB che può chiederne un’eventuale integrazione entro il termine
di quindici giorni
18
dalla presentazione(art. 102.2).
Si possono quindi distinguere chiaramente, nel procedimento individuato
dalla legge, due fasi “sub - procedimentali”: nella prima ( temporalmente
individuabile dalla comunicazione alla CONSOB della bozza di documento
sino alla pubblicazione dello stesso) soltanto la CONSOB è a conoscenza
della volontà di promuovere l’offerta ( non dunque la società emittente , né il
mercato); la seconda inizia con la pubblicazione del documento, fattispecie
che implica il sorgere di specifici obblighi di comportamento riguardanti tanto
la società emittente che tutti i soggetti interessati all’offerta.
Tale essendo la disciplina fissata dalla legge, il Regolamento approvato
con Delibera CONSOB del 14 Maggio del 1999 n. 11971 (in seguito
denominato il “Regolamento 11971/99), all’articolo 37, comma 1 (originaria
formulazione), intitolato appunto “Comunicazione dell’offerta ”, disponeva
che : “ Colui che intende procedere ad un’offerta pubblica comunica senza
17
V. SALAFIA, op. cit. ,1999 , p. 394.
18
Nel caso di offerte pubbliche di acquisto, che abbiano ad oggetto o corrispettivo prodotti
finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell’ art. 116 TUF, il termine entro il quale
la Commissione può chiedere eventuali integrazioni del documento d’offerta viene esteso a trenta
giorni (art. 102.2).