L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
banche italiane subirono un crollo a seguito del finanziamento
eccessivo alle imprese industriali, impegnate nelle riconversione post-
bellica.
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Tutto questo portò a fissare il principio della separatezza tra
banca e industria, principio che caratterizza ancora oggi il nostro
ordinamento bancario.
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Dalla legge bancaria del 1936, si avrà modo di verificare che,non
vi furono grosse modifiche all’ordinamento bancario fino alla fine
degli anni Settanta, quando, sia grazie al mutare delle condizioni
economiche, sia grazie alla spinta delle norme comunitarie, si avvio
quel processo che portò alla modifica totale di tutto il sistema
bancario.
Il passo più importante di questo processo è stato l’emanazione
del D.Lgs. 385/1993, il Testo Unico bancario, che ha dato ordine a
tutte le modifiche che si erano avute fino a quel momento.
Una delle più grosse innovazioni introdotte è stata l’eliminazione
della distinzione tra aziende ed istituti di credito, raccogliendo tutto
sotto l’unica definizione di banca, unificando in tal modo la disciplina.
1
Si veda infra il paragrafo 1.1 La situazione precedente la legge bancaria del 1936, pp. 19-20
2
Cfr il paragrafo 1.2 Dalla legge bancaria del 1936 agli anni Ottanta, pp. 23-25
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Come si vedrà, il Testo Unico ha ampiamente utilizzato lo
strumento della delegificazione: si è limitato a fissare i principi,
delegando alle autorità creditizie il compito di fissare la normativa in
merito alle singole fattispecie.
Le partecipazioni al capitale delle banche sono regolate dal Capo
III del Titolo II agli artt. 19-24, e inoltre nell’art. 25 in merito ai
requisiti di onorabilità dei partecipanti.
Innanzitutto, è necessario essere in possesso di una serie di
requisiti soggettivi, detti di onorabilità, (art. 25 T.U.)
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per poter
acquisire partecipazioni azionarie nelle banche, partecipazione che è
sottoposta, ex art. 19 T.U., alla preventiva autorizzazione della Banca
d’Italia, al superamento di determinate soglie di partecipazione.
4
Inoltre, per meglio consentire i controlli da parte degli Organi di
vigilanza, sono previsti una serie di obblighi di comunicazione (art. 20
T.U.), in capo ai soggetti che acquisiscano partecipazioni rilevanti,
superiori alle soglie fissate dalla Banca d’Italia.
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All’art. 20 si salda strettamente l’art. 21, che attribuisce alla
Banca d’Italia il potere di richiedere informazioni alle banche e alle
3
Si veda il paragrafo 2.1 I requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, pp. 31 ss.
4
Si veda infra il paragrafo 2.2 Le autorizzazioni e le soglie partecipative rilevanti, pp. 45 ss.
5
Cfr il paragrafo 2.3 Gli obblighi di comunicazione, pp. 56 ss.
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
società che partecipano al loro capitale azionario in merito a tutti i loro
soci.
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Con questi tre articoli, si è provveduto a regolare l’accesso al
sistema bancario, consentendo alle autorità creditizie di poter sempre
essere al corrente sulle compagini societarie delle società bancarie.
Al fine di evitare la possibilità che vengano aggirate le
limitazioni previste dagli articoli precedenti, sono stati inserite anche
norme che ampliano e specificano il concetto di «controllo»(artt. 22
7
e
23
8
T.U), nonché sanzionatorie (art. 24 T.U.)
9
.
Per quanto concerne, invece, le partecipazioni detenibili dalle
banche il Testo Unico, con l’art. 53, 1° comma, lett. c), si limita a
delegare alle Autorità creditizie il compito di fissare la disciplina.
E le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia hanno provveduto
a fissare la disciplina per le partecipazioni delle banche
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: viene,
innanzitutto, effettuata la distinzione tra partecipazioni finanziarie e
non finanziarie. Nelle prime vengono fatte rientrare anche le
partecipazioni assicurative.
6
Cfr paragrafo 2.4 Il potere di informazione della Banca d’Italia, pp. 65 ss.
7
Si veda infra il paragrafo 2.5 Le partecipazioni indirette, pp. 69 ss.
8
Si veda in proposito infra il paragrafo 2.6 La nozione di controllo, pp. 76 ss.
9
In merito si veda il paragrafo 2.7 La disciplina sanzionatoria, pp. 83 ss.
10
Cfr il paragrafo 3.1 Le partecipazioni detenibili dalle banche, pp. 94 ss.
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Alle banche è permesso di assumere liberamente partecipazioni
finanziarie, salvo il dover richiedere la preventiva autorizzazione al
superare di determinate soglie partecipative. Ovviamente, nel caso di
partecipazioni in banche, questa disciplina deve combinarsi con
quanto previsto per le partecipazioni al capitale delle banche (Titolo
II, Capo III, art. 19 ss.).
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A seguito di un processo legislativo iniziato nei primi anni
Novanta, anche le partecipazioni in imprese assicurative viene
equiparato alle partecipazioni finanziarie, con la sola limitazione del
40% del patrimonio di vigilanza.
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Il problema più delicato in merito alle partecipazioni nel sistema
bancario italiano riguarda i rapporti con le imprese industriali: per
questo motivo il legislatore italiano ha previsto, accanto alla disciplina
generale, sopra accennata, una disciplina più severa per le
partecipazioni industriali nelle banche e per le partecipazioni bancarie
nell’industria.
Il principio che è posto alla base del rapporto banca-industria è
sempre quello della separatezza, anche se ammorbidito rispetto al
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Si veda infra il paragrafo 3.2 Le partecipazioni bancarie e finanziarie, pp. 101 ss.
12
In merito si veda il paragrafo 3.3 Le partecipazioni assicurative, pp. 104 ss.
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
passato
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: è stato notevolmente ridotto il campo dei soggetti a cui si
applica il divieto di acquisizione di quote superiori al limite fissato
dalle Autorità creditizie (oggi è vietato solo ai soggetti che svolgono
in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari e creditizi).
Il pericolo che si è voluto evitare è che si possano creare
situazioni di conflitto di interessi tra gli esponenti della banca e le
imprese partecipanti, con grave rischio di falsare la concorrenza nel
settore di quest’ultima: si potrebbe, infatti, favorire le imprese
partecipanti al capitale della banca, tramite il rilascio di credito a
condizioni più favorevoli, falsando, così, le regole della concorrenza.
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È, di conseguenza, fatto divieto alle imprese non finanziarie di
acquisire partecipazioni superiori al 15%
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o, comunque di controllo,
in qualunque modo acquisite, anche tramite accordi.
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Per quanto riguarda, infine, le partecipazioni di imprese bancarie
in società industriali, come si vedrà, la disciplina risulta più restrittiva
rispetto a quella prevista per le partecipazioni bancarie in imprese
finanziarie.
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Cfr il paragrafo 4.1 Il principio della separatezza tra industria e banca, pp. 111 ss.
14
In merito si confronti il paragrafo 4.3 Il rischio di perdita di autonomia della banca partecipata:
il conflitto di interessi, pp. 119 ss.
15
Si veda infra il paragrafo 4.2 La determinazione delle soglie quantitative, pp. 124 ss.
16
Cfr il paragrafo 4.4 I rapporti di controllo e gli accordi di voto, pp. 135 ss.
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
È stata, innanzitutto, prevista una distinzione tra partecipazioni
stabili e temporanee, ed è sulle prime che si è cercato di porre
maggiori limitazioni.
Sempre per il principio di separatezza tra banca e industria,
infatti, è fatto divieto alle banche di avere partecipazioni di controllo
in imprese industriali
17
, salvo, poi, prevedere anche tipologie di
banche (abilitate e specializzate), per le quali le limitazioni si
ammorbidiscono in misura considerevole.
18
Per le partecipazioni temporanee, invece, vi sono pochissime
limitazioni; questo perché, vista la loro natura, non sono, per la banca,
strumento di investimento, dovendo, infatti, essere smobilizzate nel
minor tempo possibile.
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17
Si veda il paragrafo 5.2 Le condizioni per l’acquisizioni di partecipazioni stabili, pp. 146 ss.
18
Si rinvia al paragrafo 5.3 I limiti quantitativi per le banche ordinarie, le banche abilitate e le
banche specializzate, pp. 150 ss.
19
Si veda infra il paragrafo 5.4 Le partecipazioni temporanee: le partecipazioni per recupero
crediti e in imprese in temporanea difficoltà e l’assunzione di partecipazioni per il
collocamento, pp. 155 ss.
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
CAPITOLO PRIMO
CENNI SULL’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA
BANCARIA
1.1 La situazione precedente alla legge bancaria del 1936. – 1.2 Dalla legge bancaria del 1936
agli anni Ottanta. – 1.3 Dalle direttive comunitarie al Testo Unico
1.1 La situazione precedente la legge bancaria del 1936
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Nella storia della legislazione bancaria italiana possono essere
separati, con l’inevitabile grado di approssimazione insita in ogni
tentativo di distinguere nel flusso continuo delle vicende economiche
e giuridiche, quattro periodi che presentano tratti sufficientemente
differenziati.
Il primo periodo può farsi cominciare con l’unità d’Italia e
terminare con il 1926, anno in cui venne dettata la prima legge
generale per l’attività bancaria.
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Sull’argomento si veda: A. ANTONUCCI, Diritto delle banche, Milano, 2000; AA.VV., Banca e
industria tra le due guerre, Bologna, 1981; F. CESARINI, Alle origini del credito industriale: la
gestione dell’IMI dalla costituzione ai provvedimenti per l’autarchia (1931-1938), in Banca e
industria tra le due guerre, Bologna, 1981, II; A. CONFALONIERI, Banca e industria in Italia,
1894-1906, Milano, 1974; R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2001; G. LUZZATO,
L’economia italiana dal 1861 al 1894, Torino, 1968; G. TONIOLO (a cura di), Industria e Banca
nella grande crisi 1929-1934, Milano, 1978
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L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Un secondo periodo può essere individuato negli anni che vanno
dalla prima legge bancaria (1926) alla legge bancaria del 1936-38:
sono gli anni che vedono le vicende economiche della grande crisi e
l’avvio del sistema bancario verso l’assetto che verrà organicamente
formalizzato in quest’ultimo testo normativo.
Un terzo periodo ricomprende i cinquant’anni che vanno
dall’entrata in vigore della legge bancaria del 1936-38 alla metà degli
anni Ottanta: è il periodo nel quale l’ordinamento bancario trova in
quest’ultima legge i propri cardini fondamentali e il cui punto
terminale può ravvisarsi nel D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, che da
attuazione nel nostro Paese alla prima direttiva comunitaria in materia
bancaria.
Da quest’ultimo momento prende avvio un quarto periodo
caratterizzato da un intenso processo di rinnovamento
dell’ordinamento bancario e, più in generale, del mercato finanziario,
attraversa una ricca produzione legislativa e amministrativa che da
vita, nei primissimi anni Novanta, ad un «nuovo ordinamento
bancario» i cui principi fondamentali sono radicalmente diversi da
quelli della legge bancaria.
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21
R. COSTI, op. cit., p. 24
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