V
redditività dell’azienda e la redditività dei singoli elementi
aziendali, differenza che si suole indicare come profitto
puro. La capacità di profitto è quindi la caratteristica che fa
dell’azienda una unità economica, con l’azienda infatti si
realizza un risultato economico che non può essere
raggiunto con gli elementi del complesso singolarmente
presi.
Definizione dell’avviamento.
E’ in questo momento che si inserisce il concetto di
avviamento, che viene ad essere proprio una qualità
dell’azienda, ossia la sua capacità di conseguire risultati
economici che con i singoli elementi non si potrebbero
conseguire. Con una formula sostanzialmente identica si è
detto che l’avviamento costituisce l’attitudine dell’azienda a
produrre utili: tale attitudine è la conseguenza
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dell’organizzazione dei fattori della produzione nell’azienda
stessa (ASCARELLI). Si è precisato che l’idoneità
dell’azienda a produrre utili deve essere intesa in senso
obiettivo e non quindi come speranza dell’imprenditore di
ritrarre un profitto.
Natura giuridica dell’avviamento.
Sviluppando una concezione del Carnelutti,
l’avviamento come sopra definito viene ritenuto mera
qualità o modo di essere dell’azienda cui si riferisce, non
bene autonomo. La dimostrazione di questa proposizione è
stata condotta in base a diversi ragionamenti: da una parte
si è detto che, perché un’entità possa costituire un
possibile oggetto di diritti devono ravvisarsi due requisiti:
un contenuto patrimoniale ed una tutela autonoma, cioè la
possibilità di godimento e disposizione autonomi. Ciò non
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si verifica nel caso dell’avviamento: “esso sarà tutelato nei
singoli fattori materiali, immateriali e personali che
concorrono a produrlo, sarà tutelato ancora in quanto è
tutelata la coordinazione di elementi che è condizione di
vita dell’azienda e cioè in quanto è tutelata l’azienda, ma
non già tutelato in sé per sé come oggetto di un autonomo
diritto” (ROTONDI).
Senza giungere a ritenere requisiti necessari del
concetto di cosa in senso giuridico il godimento e la
disposizione autonomi, ma ritenendo sufficiente
un’autonoma tutela giuridica, si è tuttavia negata
l’esistenza di tale autonoma tutela e si è concluso che
l’avviamento è mera qualità dell’azienda (VALERI).
D’altra parte (ASCARELLI) alla classificazione
dell’avviamento come qualità dell’azienda si è giunti anche
partendo dalla considerazione che, definito l’avviamento
come idoneità dell’azienda a produrre lucri, esso è il
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plusvalore del complesso aziendale rispetto alla somma
dei valori dei singoli beni che compongono l’azienda: come
tale esso non può essere considerato un bene autonomo.
Distinzioni dell’avviamento.
L’avviamento può dipendere sia dalle scelte
compiute dall’imprenditore e cristallizzate negli elementi
aziendali, sia dalla capacità dell’imprenditore di ripetere
nuove scelte felici nello svolgimento dell’impresa.
L’influenza dell’imprenditore sull’avviamento
diminuisce in proporzione alla diminuzione del numero e
delle difficoltà di scelte future e della possibilità di
continuazione dei rapporti con i fornitori e clienti,
indipendentemente dalla persona dall’imprenditore.
L’avviamento che dipende dalla composizione
dell’azienda si trasferisce con la stessa e ne determina il
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valore di alienazione, esso è così trasferibile,
ricompensabile e viene qualificato con il termine,
correntemente adoperato, di avviamento oggettivo.
L’avviamento che invece dipende dalla persona e
dall’attività dell’imprenditore ed è a lui indissolubilmente
congiunto si qualifica come avviamento soggettivo. Esso
è sempre trasferibile, ma per il trasferimento dello stesso
non è sufficiente il trasferimento dell’azienda, è necessario
che l’azienda si astenga per un certo periodo dal fare
concorrenza.
L’avviamento che infine dipende dall’abilità
dell’imprenditore di fare scelte future è intrasferibile e pur
quando sia trasferibile non è ricompensabile perché il
secondo imprenditore lo può realizzare anche con una
seconda azienda.
Queste distinzioni non sono indice di diversi tipi di
avviamento, ma delle diverse previsioni cui può giungersi
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quando si ponga il problema degli effetti sull’avviamento
del trasferimento dell’azienda, e quindi dei seguenti effetti
sul prezzo dell’azienda.
L’avviamento e la legge.
Scopo del nostro trattato è cercare di capire se può essere
ricostruita una disciplina giuridica omogenea e coerente
dell’avviamento. Lo faremo attraverso l’analisi di alcune
delle ipotesi in cui il legislatore ha ritenuto opportuno
occuparsi della disciplina o, addirittura, della tutela
dell’avviamento. Parleremo (Capitolo l) della redazione del
bilancio delle società ove il legislatore parla espressamente
di avviamento e pone il problema di attribuire
all’avviamento un valore economico reale; analizzeremo
in seguito (Capitolo ll) la disciplina speciale che si occupa
della tutela dell’avviamento commerciale e della sua
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valutazione economica che non corrisponde ad un valore
reale come nel bilancio, bensì ad un valore empirico, un
valore predeterminato dalla legge. Infine ci occuperemo
della tutela dell’avviamento all’interno della disciplina della
concorrenza sleale (Capitolo lll). In effetti nella normativa
che reprime la concorrenza sleale non esiste una
espressa tutela dell’avviamento, essa è stata desunta
dagli studiosi sia dall’interpretazione dell’articolo 2598
numero 3 del Cod. Civ., sia dal fatto che la repressione
della concorrenza sleale riguarderebbe l’avviamento nel
suo insieme, in tutti i fattori che concorrono a formarlo.
Anche in questo caso si potrebbe porre un problema di
valutazione economica dell’avviamento nell’eventuale
richiesta di risarcimento dei danni derivanti da atti di
concorrenza sleale.
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Considerazioni sulla disciplina di tutela
dell’avviamento.
La mancanza, nella codificazione anteriore al 1942,
di una normativa specifica dell’azienda era la ragione
profonda dell’opinione, secondo la quale la tutela
dell’avviamento (e quindi il riconoscimento dell’unità
dell’azienda anche sul piano giuridico) poteva aver luogo
solo sul piano dell’autonomia contrattuale, la quale poteva
regolare il trasferimento dell’azienda o i diritti di godimento
sulla stessa nel modo più adeguato a proteggere
quell’unità.
Colla codificazione del 1942 si è introdotta una
normativa rispetto alla quale non è difficile dimostrare che il
legislatore si è proposto di proteggere l’unità economica
dell’azienda nella sua circolazione; attraverso questa
disciplina si è inteso tutelare anche l’interesse a
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conservare integro il valore di avviamento nella
circolazione dell’azienda.
Altra normativa, ispirata al proposito di tutela
immediata dell’avviamento, è quella relativa ai segni
distintivi, intesa a favorire quel particolare fattore di
avviamento che sono le relazioni di mercato.
Ben diversa da queste due normative è l’altra,
diretta a regolare le condizioni di concorrenza (disciplina
della concorrenza sleale e restrittiva), che la dottrina della
tutela dell’unità dell’azienda (da Ferrara a Ravà) indica
come ultima disciplina di tutela dell’avviamento. Le
considerazioni di Casanova volte a dimostrare la profonda
differenza, sul piano funzionale, delle due serie di disciplina
meritano pieno consenso. La disciplina della concorrenza è
una disciplina di portata sociale posta per regolare
l’iniziativa economica nell’interesse dei consumatori e
dell’economia generale: per sottolineare l’interesse, che ha
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ispirato la disciplina, è stata avanzata la formula secondo
la quale si tratta di una disciplina di diritto oggettivo,
riguardante cioè la violazione di doveri e non la tutela di
posizioni giuridiche soggettive, che protegge l’avviamento
non dalla concorrenza altrui, ma solo dalle attività contrarie
al corretto svolgimento della gara. Ma questa
sottolineatura, pur necessaria, non esclude che i limiti
dell’iniziativa economica, se in una prima prospettiva (di
espansione) rappresentano i limiti entro i quali
l’imprenditore può spingere lecitamente la sua attività, in
una seconda prospettiva (di difesa) rappresentano i limiti
entro i quali può contare che l’iniziativa economica degli
altri non può invadere la propria; non solo chi costituisce e
gestisce l’azienda, nel preparare i progetti aziendali tiene
conto dei limiti di entrambe le prospettive, ma se subisce
violazione dei limiti di difesa, trova tutela così per la
clientela come per l’avviamento; il soggetto passivo degli
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atti di concorrenza sleale e restrittiva da un canto può
chiedere che nel danno risarcibile venga computato il
danno all’avviamento (la diminuzione del valore
dell’azienda) dall’altro può ricorrere ai rimedi previsti per
eliminare il pericolo di danno alla clientela ed
all’avviamento, che quindi costituiscono dei momenti di
riferimento della disciplina della concorrenza.
A completare il quadro della complessa disciplina
dell’avviamento, ci sono una serie di interventi rubricati
sotto l’espressione di “avviamento commerciale” con i quali
il legislatore ha inteso risolvere il conflitto di interessi che
sorge nell’ipotesi in cui l’azienda, cessata la locazione
dell’immobile, dove la stessa era stata esercitata, deve
essere trasferita altrove, col pericolo di perdita
dell’avviamento.
Detti interventi di legge speciale, dedicando
all’avviamento un’autonoma tutela giuridica all’interno della
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disciplina delle locazioni di immobili, sembrerebbero
riconoscere autonomia al concetto di avviamento.
Al contrario, questi interventi, non fanno che
confermare la teoria per la quale l’avviamento non può
essere considerato un bene giuridico autonomo, a sé
stante. Se così fosse, il legislatore non si sarebbe
preoccupato del compenso per la perdita dell’avviamento
commerciale, ma ne avrebbe disciplinato il trasferimento o
la conservazione da parte del conduttore, come per altri
dei beni di sua appartenenza, invece il legislatore
riconosce che la perdita di avviamento è implicita nella
perdita dell’azienda, proprio perché sa che l’avviamento è
incardinato nell’azienda cui inerisce. In conclusione,
crediamo che, pur non esistendo una disciplina esauriente
ed omogenea sull’avviamento e sulla sua tutela, il
legislatore abbia preso posizione mantenendo fermi due
punti fondamentali che ritroviamo in tutti gli interventi
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legislativi sull’avviamento: la dipendenza dell’avviamento
dall’azienda a cui si riferisce (l’essere una sua qualità), e
la necessità di una sua valutazione economica; due punti
che sembrerebbero in contrasto fra loro, poiché ad una
qualità non potrebbe attribuirsi un autonomo valore (teoria
a cui, nelle pagine precedenti, abbiamo opposto che il
valore inerisce all’azienda, seppur grazie alla sua qualità-
avviamento), ma che invece, non solo non sono in
contrasto fra loro, ma risultano essere la chiave di lettura e
di interpretazione della frammentata disciplina
sull’avviamento.