2
Alla fine della seconda guerra mondiale il trasporto di merci veniva quasi
esclusivamente effettuato per via mare causa delle carenze infrastrutturali dovute alla
quasi totale assenza di strade, autotrastrade ed alla mancanza di veicoli adibiti per il
trasporto di merci su gomma.
Il legislatore, dopo la seconda guerra mondiale, prende atto dello sviluppo capitalista
dell’economia italiana e sostiene le imprese di trasporto, favorendo i collegamenti
stradali per appoggiare dall’esterno l’industria automobilistica
1
.
Lo sviluppo della Fiat e del trasporto automobilistico è al riguardo emblematico in tali
anni per la preferenza che sarà accordata dal legislatore al trasporto su gomma anziché
per via marittima che sino in quel momento aveva avuto la prevalenza.
Indicativa inoltre è la disposizione dell’art. 2193 del Codice Civile che in detto periodo
storico , qualifica come species del genus dell’impresa commerciale le imprese dei
trasporti per acqua e per aria, accorpate alle imprese di trasporto per terra.
2
La regolamentazione relativa al rilascio di titoli autorizzativi per il trasporto di merci
per conto di terzi si articola in questo periodo su base provinciale , tranne che per un
breve periodo base comunale. Il Rilascio di titoli autorizzativi a livello provinciale
rimarrà una realtà storica costante.
Il rilascio di titoli autorizzativi è già in questo periodo di competenza dell’Allora
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Motorizzazione
Civile (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) strutturato con sedi decentrate
1
FONTANELLA, La Pianificazione delle Infrastrutture nel settore dei Trasporti, In Trasporti, n. 9/1976
pagg . 3 e ss.
2
G. MOSCATT, Diritto Dei Trasporti, , Edizioni Giuridiche Simone, 2004, pag.132.
3
a livello provinciale le quali svolgono la funzione di organi preposti al ricevimento
delle istanze per il rilascio di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi,
compiono le relative istruttorie di merito ed infine emettono il provvedimento
finale.
Non si parla ancora dell’iscrizione dei richiedenti di titoli autorizzativi in un apposito
albo provinciale , ma gli stessi sono già individuati dalla normativa con il
possedimento dello status di persone giuridiche, requisito indispensabile infatti per
l’accoglimento della loro richiesta è l’iscrizione presso la locale Camera di
Commercio.
4
1.1. Circolari ministeriali n. 327 e 20871 del 1949 esplicative delle modalità per il
rilascio dei titoli autorizzativi su base provinciale
Ente preposto alla tenuta di un “elenco” dei veicoli adibiti al trasporto di merci per
conto di terzi è l’E.A.M. Ente Autotrasporti Merci .
Già nell’anno 1949 in procinto di una imminente ripresa economica il Ministero
predispone i primi contingentamenti di titoli autorizzativi e stabilisce i criteri per il loro
rilascio a livello provinciale.
Nella Circolare Ministeriale n. 327 del 1949
3
si fa menzione di una precedente
disposizione impartita con nota n. 20871 (25) 015 datata 17/9/49
4
con la quale
venivano invitati gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (che da questo
momento in poi sarà indicata con la sigla MCTC ) a soprassedere dall’adottare
qualsiasi provvedimento di autorizzazione nei casi di trasferimento in altre province di
autocarri già autorizzati al trasporto di merci per conto di terzi; la circolare prosegue con
la comunicazione relativa alla decisione della Commissione Interministeriale per lo
studio per i problemi relativi agli autotrasporto di merci, in merito ai criteri che in
sede locale dovevano essere adottati per il richieste di rilascio di titoli autorizzativi , ai
sensi del DM 8/9/49 e della relativa circolare esplicativa 203/49 ; In base alle sopra
menzionate disposizioni ministeriali il rilascio dei titoli autorizzativi poteva avvenire
solo a seguito di :
ξ reimmatricolazione o sostituzione di autocarro autorizzato,
ξ trasferimento della residenza in altra provincia della ditta proprietaria;
3
Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di
merci “ Banca dati iter OnLine
4
Da Egaf Edizioni SRL Forlì (Edizione giuridico Amministrative e formazione) in “Autotrasporto di
merci “ Banca dati iter OnLine
5
ξ trasferimento di autocarro autorizzato fra le sedi di una stessa ditta situata in
province diverse;
ξ trasferimento in altra provincia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del
DM 8/9/491 5
Quest’ultime prosegue la circolare dovranno essere limitate nell’anno 1950, in ogni
provincia, al 5% del totale delle autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi .
Le autorizzazione erano rilasciate esclusivamente utilizzando il criterio della priorità
derivante dalla data di presentazione della domanda risultante dal protocollo
dell’amministrazione competente.
La circolare concludeva invitando gli uffici provinciali ad indicare al Superiore
Ministero con cadenza trimestrale il numero delle autorizzazioni rilasciate in ogni
provincia.
Il DM 8 giugno 1949 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 13 /6/49 annuncia anche i principi
per il rilascio ex novo di nuovi titoli autorizzativi su base provinciale , stabilendo la
concessione di un solo titolo insistente su autocarro di portata superiore a 15 quintali a
favore di ditte in possesso dei sotto indicati requisiti :
5 l’art. 4 prevede che può essere accordata l’autorizzazione per il trasporto merci per l’autocarro
acquistato purchè il venditore risulti titolare di regolare autorizzazione per il medesimo autocarro e
dichiari, esplicitamente ed incondizionatamente , di rinunciare ad avvalersi della facoltà di chiedere il
trasferimento dell’autorizzazione di cui trattasi su altro autocarro di sua proprietà . La rinuncia deve
risultare per iscritto e al firma del rinunciante deve essere autenticata da un notaio.
L’art. 5 prevede che le autorizzazioni previste nel precedente punto 4 possono essere accordate alle
medesime condizioni e modalità anche per gli autocarri che siano passati in proprietà del richiedente
dopo il 31 gennaio 1948 , purchè il venditore , successivamente alla data di vendita dell’autocarro ed in
sostituzione di esso, non abbia conseguito autorizzazione per altro autocarro e rinuncia con le modalità
previste dall’art. 4 a chiedere la sostituzione dell’autorizzazione.
L’art. 6 prevede che può essere rilasciata una nuova autorizzazione per il medesimo autocarro in caso di
successione ereditaria .
6
ξ ditta che avendo ottenuto regolare autorizzazione al trasporto di merci per
conto di terzi, abbia cessato di esercitare l’attività trasportatrice da una data
compresa dal 1 settembre 1939 all’8 maggio 1945 e, successivamente alla
cessazione, non abbia ottenuto altre autorizzazioni per autocarri di portata
superiore a 15 quintali,
ξ ditta risulti rimpatriata senza i propri autocarri dai territori dei possedimenti,
delle colonie o dall’Albania, ovvero dai territori già facenti parte dello Stato
Italiano, abbia cessato di esercitare l’attività trasportatrice successivamente alla
data del 1 settembre 1939 e non abbia ottenuto, dopo il rimpatrio, autorizzazione
al trasporto di merci per conto di terzi per autocarri di portata superiore a 15
quintali.
Le ditte interessate ad ottenere tali titoli autorizzativi dovevano far pervenire agli
ispettorati provinciali della MCTC entro il 31/12/49 oppure entro sei mesi dalla data di
rimpatrio domanda di concessione corredata da documentazione di proprietà
dell’autocarro intestato a proprio nome e denunciato presso EAM.
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1.2. DM 8/6/49 individuazione dei principi essenziali per il rilascio dei titoli
autorizzativi che saranno validi sino all’anno 2000
Il DM 8/6/49 stabilisce i criteri che per un cinquantennio circa saranno i cardini del
mercato autorizzativi vediamoli in dettaglio :
ξ I titoli autorizzativi sono rilasciati calcolando il contingente su base provinciale.
ξ L’organo preposto al rilascio e all’eventuale revoca dei titoli sono gli uffici
provinciali della motorizzazione civile.
ξ il rilascio di un titolo autorizzativi è subordinato al possesso, da parte della
ditta di un veicolo; Nel 1949 per “possesso” viene individuata solo la forma
della proprietà, mentre negli anni successivi saranno consentite , quale forma di
disponibilità del veicolo, anche gli istituti dell’usufrutto, del patto di riservato
dominio , del comodato ad uso gratuito e per ultimo del leasing.
ξ il rilascio di un titolo autorizzativi è sempre a capo della persona giuridica,
quindi necessaria è l’iscrizione dell’impresa alla locale Camera di Commercio
per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
ξ I titoli oltre ad essere rilasciati ex novo a concorso in base a determinate
caratteristiche possedute dalla ditta possono essere anche “trasferiti” in base agli
istituti della “rinuncia”, della “cessazione d’azienda” e della “successione
ereditaria” istituti giuridici che in seguito saranno trattati analiticamente.
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1.3. Modalità per il rilascio di titoli autorizzativi durante in “ boom Economico”
alla fine degli anno ‘50
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione stabilisce con il Decreto 12 ottobre 1955
pubblicato sulla G.U. n. 239 del 15/10/1955 il numero delle nuove autorizzazioni per il
trasporto merci per conto terzi da rilasciare in ogni provincia ad incremento a quelle
già esistenti.
Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni, stabilito è ripartito dal competente
ispettorato della MCTC alle ditte che posseggono le seguenti caratteristiche :
ξ Ditte richiedenti in possesso di capacità tecnica ed organizzativa con esercizio
in atto dell’attività autotrasportatrice in conto terzi.
ξ Ditte richiedenti l’autorizzazione per autoveicoli con attrezzatura permanente
per trasporti speciali.
ξ Richiedenti in possesso della qualifica comprovata di reduce di guerra , mutilato
o invalido in servizio , di deportato civile o di rimpatriato dai territori dei
possedimenti delle colonie d’Albania ovvero dai territori già facenti parte dello
Stato Italiano .
Successivamente all’istruttoria e all’assegnazione dei titoli l’ispettorato della
motorizzazione civile dovrà accertare il possesso dell’idoneità tecnica morale e
finanziaria delle ditte richiedenti
Con il D.M del 12/10/55 si completa il quadro dei requisiti necessari che dovrà
possedere la ditta di autotrasporto ancora tuttoggi valevoli cioè la capacità
professionale, finanziaria l’onorabilità di cui più avanti verrà elencata una vasta
normativa in materia.
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In particolare il DM del 1955 inizia a delineare con una linea sottile che
successivamente si trasformerà in un vero spartiacque relativo al rilascio di titoli
autorizzativi su veicoli non attrezzati con carrozzerie specifiche e veicoli attrezzati con
specifiche carrozzerie (esempio veicoli allestiti con cisterne per il trasporto specifico di
calcestruzzo o con compattatori per il trasporto specifico di rifiuti solidi urbani ecc.)
L’art. 5 del sopra citato Decreto Ministeriale prevede che in tale momento storico i
requisiti relativi alla capacità professionale, finanziaria , onorabilità, precedenti
interruzioni dell’attività per l’avvento della seconda guerra mondiale e la condizione
di reduce e di invalido non costituiscano titolo in ordine alla preferenza del rilascio dei
titoli autorizzativi .
La preferenza è graduata sulla base dell’ordine di presentazione della domande
prevedendo un maggiore punteggio a favore della ditta che non ha ancora conseguito
alcun autorizzazione, in relazione del precedente rilascio Ministeriale di titoli avvenuto
nell’anno 1952.
A parità di presentazione di domanda di ditte che in quel dato momento non vantano
nessun titolo autorizzativo la precedenza sarà data a quella impresa che per prima si sia
iscritta alla locale Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività di
autotrasportatore.
Un ulteriore vantaggio per il rilascio dei titoli viene riconosciuto alla ditta che alla
data del DM del 1955 dimostri di possedere una residenza stabile ed interrotta da
almeno un anno in Comuni nei quali non esistano o esistano in numero insufficiente
autocarri di porta superiore ai 25 q. autorizzati al trasporto di cose per conto terzi
Questa è la situazione relativa al mercato dell’autotrasporto nel momento dell’avvento
dell’industrializzazione, palese è il filo conduttore politico che tenta un equo