Introduzione
5
Tale clausola è quindi diretta ad eliminare trattamenti
preferenziali e discriminatori tra gli Stati. La preferenza
consiste nell’accordare, a uno o più soggetti, un
trattamento privilegiato esclusivo, escludendo dal
godimento di tale trattamento gli altri soggetti, la cui
situazione è identica o simile ai primi. La discriminazione,
invece, riserva a determinati soggetti un trattamento meno
favorevole di quello concesso ad altri soggetti che si
trovano in una situazione analoga. Ne deriva che,
preferenza e discriminazione, non sono due fenomeni tra
loro differenti, ma le due facce della stessa medaglia.
E’ importante determinare i trattamenti accordati ai
terzi e successivamente stabilire quale tra questi sia il
trattamento più favorevole. Ne deriva che non esiste una
“nazione più favorita” ma esistono, per ogni materia, tanti
trattamenti quanti sono gli Stati con cui il concedente è in
relazione. Da ciò appare chiaro come, il contenuto della
clausola, sia soggetto a variazioni, sia per il venir meno del
beneficio di cui godeva il terzo più favorito, sia per la
Introduzione
6
sopravvenuta concessione di un trattamento ancor più
favorevole.
La clausola della nazione più favorita vanta una
storia plurisecolare, ma le sue più antiche origini risalgono
al Medioevo. In quel periodo il trattamento della nazione
più favorita veniva concesso “condizionatamente”, cioè al
pagamento da parte dello Stato beneficiario di una somma
di denaro equivalente a quella offerta dallo Stato terzo. La
clausola condizionata comparve per la prima volta in un
trattato stipulato dagli Stati Uniti d’America con la Francia
alla fine del XVIII secolo e da allora divenne una costante
della politica commerciale americana.
Bisogna attendere la fine del XVII secolo perchè
l’utilizzazione della clausola della nazione più favorita
diventi d’uso corrente nei trattati commerciali nella sua
accezione moderna e cioè nella forma “incondizionata”.
Quest’ultima consiste nella “concessione automatica” allo
Stato beneficiario del trattamento della nazione più
favorita, concesso a Stati terzi da uno degli Stati
contraenti.
Introduzione
7
Fino alla seconda guerra mondiale la clausola veniva
impiegata in contesti essenzialmente bilaterali; solo negli
ultimi decenni essa ha trovato utilizzazione nei rapporti
commerciali multilaterali, in primo luogo nell’Accordo
generale sulle tariffe doganali e il commercio (il c.d.
GATT).
La clausola può esser considerata come la pietra
angolare del GATT, infatti l’art. I sostiene che «ogni parte
contraente si impegna ad estendere, immediatamente ed
incondizionatamente, automaticamente e senza
discriminazioni, ai prodotti originari del territorio di tutte le
altre parti contraenti, o ad esso destinati, qualsiasi
vantaggio, favore, privilegio ed immunità da essa accordati
ai prodotti analoghi originari del territorio di qualunque
altro paese, o ad esso destinati». Da tale articolo si
desume che la clausola, salvo diversamente stabilito, è
“incondizionata” e che quindi l’estensione di tutti i benefici
è automatica.
La ricezione della forma incondizionata nel GATT ha
prodotto l’effetto pratico di costringere gli Stati a condurre
Introduzione
8
le trattative in maniera “multilaterale” poiché qualsiasi
beneficio negoziato bilateralmente sarebbe stato
successivamente ed automaticamente esteso alle altre
parti contraenti. L’art. II infatti stabilisce che “ciascuna
parte contraente accorderà, in materia commerciale, alle
altre parti contraenti un trattamento non meno favorevole
di quello previsto nella lista allegata all’Accordo generale.
Quindi tutte le agevolazioni daziarie, contenute nella lista
di ciascuna parte contraente, sono accordate in proprio a
ciascuna altra parte contraente. Di conseguenza, per il
ritiro o la modifica di un’agevolazione è necessario
l’assenso della parte con cui l’agevolazione fu
originariamente negoziata ma anche di tutte quelle parti
contraenti che abbiano un interesse al mantenimento
dell’agevolazione stessa”.
Nonostante tutto nel GATT vi sono alcune norme che
prevedono delle eccezioni al principio o che tendono ad
indebolirlo nella sua attuazione concreta. Tra esse
possiamo citare: le preferenze commerciali preesistenti
all’entrata in vigore dell’accordo generale; le unioni
Introduzione
9
doganali ed aree di libero scambio; alcuni accordi
accessori al GATT stipulati in occasione di alcuni rounds di
negoziati (specialmente i vari Codici scaturiti dal Tokyo
Round).
Capitolo I: Natura della clausola della nazione più favorita
10
CAPITOLO I: NATURA DELLA CLAUSOLA DELLA
NAZIONE PIU' FAVORITA
1. Nozioni generali sulla clausola della nazione più
favorita.
Nell’ambito dei rapporti internazionali, nella
materia commerciale, della navigazione, del
trattamento delle persone, ha un rilievo sostanziale il
principio di uguaglianza di trattamento. Accade spesso
che gli Stati ricorrano, nell’ambito di tali materie, nel
regolare gli scambi con l’estero, a misure che
determinano disparità di trattamento tra paese e
paese. Per evitare discriminazioni nei confronti di
alcuni paesi e preferenze nei confronti di altri è stata
introdotta, in numerosi accordi sia bilaterali che
multilaterali, una regola internazionale di natura
convenzionale e cioè la c.d. clausola della nazione più
Capitolo I: Natura della clausola della nazione più favorita
11
favorita
2
. Il trattamento della nazione più favorita è
quello accordato dallo Stato concedente ad un altro
Stato che ne beneficia, o a persone o cose che si
trovano in rapporto con esso, non meno favorevole di
quello già concesso ad uno Stato terzo o che verrà ad
esso concesso in futuro, o a persone o cose che si
trovano in rapporto con quest’ultimo
3
.
A tal punto viene da chiedersi quali siano queste
persone o cose beneficiarie. In primo luogo si tratta
dei soggetti aventi la cittadinanza nello Stato
beneficiario, se così è stato stabilito, ma può trattarsi
anche unicamente di alcuni soggetti come funzionari
pubblici, o persone dedite all’esercizio di una libera
professione o ad attività specifiche (commercianti,
banchieri etc.). Si può trattare sia di persone fisiche
che giuridiche. In secondo luogo i vantaggi possono
essere estesi ad alcune cose che sono in un rapporto
2
Enciclopedia del diritto XXVII Milano 1977, pag. 816 e ss.
3
Triggiani Ennio, “Il trattamento della Nazione più favorita”, Napoli Jovene
1984, pag. 44.
Capitolo I: Natura della clausola della nazione più favorita
12
“determinato” con lo Stato beneficiario, come le navi, i
prodotti naturali o manifatturieri, i trasporti e così via
4
.
L’elemento che caratterizza la clausola della
nazione più favorita è dato dall’impegno ad accordarne
il trattamento tra i paesi contraenti della stessa,
indipendentemente dal fatto che venga espressamente
menzionato nell’accordo il termine “clausola della
nazione più favorita”. Ciò che conta, ai fini della sua
vigenza, è che se ne utilizzi la sua tecnica
5
.
L’obiettivo di tale clausola è quindi quello di dare
ad uno Stato il medesimo trattamento, o comunque un
trattamento non meno favorevole di quello concesso
ad un altro Stato, o alle persone e alle cose che si
trovano nello stesso rapporto con quest’ultimo. Tale
4
Triggiani Ennio, “Il trattamento della nazione più favorita” , Napoli
Jovene 1984, pag. 464 e seg.; Martinez Moreno, “La clausola de la nation mas
favorecida a la luz del derecho contemporaneo”, Rev. esp. d. i. International
1981.
5
Sosteneva Ribot, il ministro degli affari esteri francese, che «non è
indispensabile utilizzare in un accordo di tale natura l’espressione di trattamento
della nazione più favorita, ma è sufficiente che non vi sia alcun dubbio
sull’intenzione della Parti contraent».
Triggiani Ennio, “Il trattamento della nazione più favorita” , Napoli Jovene
1984, pag. 57 e seg.
Capitolo I: Natura della clausola della nazione più favorita
13
clausola contribuisce notevolmente alla realizzazione
del principio d’uguaglianza tra gli Stati
6
. Il suo intento
antidiscriminatorio, che si realizza non in maniera
assoluta ma solo in favore dello Stato beneficiario, si
realizza attraverso la reciprocità. Quest’ultima consiste
nell’uguaglianza di trattamento e di comportamento cui
due o più Stati si attengono in casi uguali o simili. La
reciprocità agirà diversamente a seconda che gli Stati
siano strutturalmente omogenei o eterogenei
7
.
La clausola è operante solo relativamente alla
materia alla quale gli Stati si riferivano nel momento in
cui hanno concluso l’accordo
8
(ad es. se la clausola è
stata pattuita solo in materia commerciale i suoi effetti
non possono estendersi ad altre materie).
6
Martinez Moreno, “La clausola de la nation mas favorecida a la luz del
derecho contemporaneo”, Rev. esp. d. i. International 1981, pag. 463.
7
Triggiani Ennio, “Il trattamento della nazione più favorita” , Napoli
Jovene 1984, pag. 44.
8
La clausola della nazione più favorita può essere oggetto sia di accordi
internazionali che di uno scambio di note diplomatiche che preludono ad un
accordo successivo. Essa può essere concessa anche in via autonoma e cioè
attraverso un decreto o un atto legislativo.
Capitolo I: Natura della clausola della nazione più favorita
14
Dal punto di vista giuridico non esiste la
clausola della nazione più favorita, ma esistono per
ogni materia tante clausole quanti sono gli accordi in
cui essa è contenuta. Il suo contenuto non è definito,
ma al contrario varia sia in relazione al contenuto delle
convenzioni stipulate con altri, sia al venir meno dei
benefici di cui godeva il terzo più favorito, sia per la
sopravvenuta concessione di un trattamento ancora
più favorevole
9
. Essa, adattandosi costantemente
all’evoluzione dei rapporti internazionali, può essere
definita come uno strumento di autorevisione
automatica
10
dell’accordo che la contiene.
9
Per Schiavone il vantaggio, concesso da una parte contraente all’altra
attraverso la clausola della nazione più favorita, a beneficio di un terzo Stato,
dipende sempre dall’accordo col quale esso fu originariamente concesso. Mentre
le parti sono libere di modificare o abrogare le disposizioni che costituiscono il
diritto o il vantaggio del terzo, il terzo Stato non acquista alcun diritto di esigere
l’esecuzione del trattato a sé favorevole. (“Il principio di non discriminazione nei
rapporti commerciali internazionali”, Milano Giuffrè 1966).
10
Triggiani Ennio, “Il trattamento della nazione più favorita” , Napoli
Jovene 1984, pag. 123 e seg.