4
Il primo elemento di complessità è sicuramente dato dalla
coesistenza di fonti di diritto internazionale, di diritto comunitario, di
diritto nazionale e della stessa lex mercatoria, che in molti casi regolano
contemporaneamente la medesima materia.
2
In secondo luogo è utile notare
come i varii interventi abbiano adottato di volta in volta livelli non
uniformi di sistematicità, cosicché a fronte di regole pensate ab initio
secondo un impianto organico,
3
permangono casi in cui i diversi legislatori
si sono proposti di regolare in maniera puntuale solo alcuni aspetti della
materia.
4
Se a ciò si aggiunge il fatto che le convenzioni internazionali e il
diritto comunitario abbiano dovuto necessariamente mediare – non solo sul
piano dei contenuti ma anche delle tecniche di redazione delle norme – fra
varii sistemi giuridici, tradizioni e culture dei diversi Paesi, è evidente
come tale complessità nella disciplina della proprietà intellettuale incida
conseguentemente sul piano della sua puntuale interpretazione nonché della
sua ricostruzione sistematica.
5
2
Cfr. Ubertazzi, Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale, in
Contratto e Impresa / Europa, 2003, II, pag. 1076, il quale afferma come il risultato di
tale decodificazione e destatualizzazione abbia eroso irrimediabilmente il ruolo dei
codici, talché il posto d’onore spetta oggi alla legislazione speciale. Merita a tal
proposito sottolineare come il Codice della Proprietà Industriale, approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2004 ed entrato in vigore con
decreto legislativo il 10 febbraio 2005, sia una prima risposta alla frammentazione della
materia di cui si è parlato, proponendosi di unificare in un unico testo normativo tutte le
disposizioni che hanno per oggetto titoli di proprietà industriale.
3
Discipline che talvolta puntavano ad essere esaustiva, quale è il caso della
Convenzione sul Brevetto Europeo ovvero dei diversi regolamenti comunitarii che
hanno introdotto titoli sovranazionali.
4
Così è avvenuto tipicamente per le direttive comunitarie di armonizzazione dei
diritti nazionali.
5
In particolare Ubertazzi, Introduzione al diritto europeo… cit., pagg. 1077 e ss.,
sottolinea come tale interpretazione debba in primo luogo tener conto del sistema delle
fonti, per cui il principio di autonomia e prevalenza del diritto comunitario sugli
ordinamenti nazionali comporta che le nozioni del primo siano autonome rispetto a
quelle dei secondi. Ma l’interpretazione comunitaria è pur sempre il risultato della
combinazione dei soggetti – segnatamente gli Stati membri – che “sono” la Comunità.
In tal senso occorrerà tener conto del fatto che le molteplici esperienze nazionali in
materia di proprietà intellettuale sono tutt’altro che omogenee ed hanno perciò influito
in modo radicalmente diverso sull’evoluzione del diritto comunitario. Va peraltro fatto
breve cenno agli strumenti nomofilattici che si sono imposti nel tempo come correttivo
5
All’interno di questo quadro introduttivo e generale, interrogandosi
sul livello in cui si inserisce la nascita e l’evoluzione della tutela della
proprietà intellettuale in Europa, risulta evidente come la materia trovi la
sua giusta sistemazione nell’ambito delle politiche volte alla creazione di
un mercato unico e senza barriere.
6
Poiché, infatti, le differenze tra le
legislazioni in materia di marchi di impresa, brevetti per invenzione e diritti
d’autore si configuravano come situazioni di disturbo all’interno di una
collettività che si stata evolvendo in direzione di uno spazio economico
unico, il legislatore europeo ha provveduto ad un ravvicinamento delle
legislazioni sulla base di quanto enunciato nel Trattato CE.
7
I risultati raggiunti dal legislatore comunitario tuttavia non sono
uniformi e nel mare magnum dei diritti di proprietà industriale ed
immateriale può distinguersi una duplice suddivisione.
pragmatico alla fisiologica disomogeneità normativa. Limitatamente all’ordinamento
italiano e nell’ambito delle rispettive competenze si ricordino la Corte di Cassazione e
la Corte Costituzionale, a livello comunitario il Tribunale di primo grado e la Corte di
giustizia – in particolare grazie al meccanismo del rinvio pregiudiziale –, nell’ambito
della Convenzione sul Brevetto Europeo il ruolo svolto dall’Ufficio Europeo Brevetti.
6
Fra i tanti in dottrina Benussi, Brevetto europeo, marchio comunitario, modelli,
novità vegetali, estratto da Brevetti, marchio, ditta, insegna, a cura di Franceschelli,
2001, pagg. 793 e ss., il quale afferma come nella proprietà industriale la disciplina dei
diritti di esclusiva da parte delle legislazioni nazionali fosse tale da ostacolare in
maniera decisiva la creazione e la sussistenza di un mercato unitario.
7
Può stupire il fatto che guardando al Trattato di Roma del 1957, istitutivo delle
Comunità Europee, si nota che i redattori di quest’ultimo non fecero alcun riferimento
esplicito alla proprietà intellettuale, il riferimento più vicino essendo contenuto
nell’articolo 30 del Trattato CE che annovera tra le possibili ragioni di deroga
all’articolo 28 la «proprietà industriale e commerciale». La base giuridica di tale
intervento va dunque ricercata nel Titolo VI, Capo III, in materia di “Ravvicinamento
delle legislazioni”, in particolare agli articoli 94 e 96 i quali rispettivamente prevedono
la possibilità in capo agli organi comunitarii di emanare direttive «[…] volte al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento
del mercato comune», e di provvedere «[…] qualora la Commissione constati che una
disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli
Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal
motivo, una distorsione che deve essere eliminata […]».
6
Da un lato il marchio comunitario, la privativa comunitaria per
ritrovati vegetali nonché per disegni e modelli d’utilità rappresentano
materie nelle quali vi è stato un corposo intervento normativo il quale, pur
se non può dirsi portato a compimento in maniera definitiva, tuttavia può
ritenersi definito.
8
Dall’altro invece il settore delle invenzioni,
segnatamente la disciplina del brevetto comunitario, è materia in fieri
tutt’altro che compiuta, nella quale gli interventi del legislatore comunitario
si sono susseguiti con frequenza altalenante, proponendo di volta in volta
soluzioni più o meno ardite, ma che a tutt’oggi non sono sfociate
nell’adozione di un testo normativo ufficiale.
9
Nelle prossime pagine perciò si prenderanno in esame in particolare
le discipline del marchio comunitario e del – prossimo – brevetto
comunitario dal punto di vista della tutela approntata dall’ordinamento per
proteggere i diritti derivanti dalla titolarità dei titoli summenzionati.
10
8
Cfr. Querzola, Proprietà intellettuale e tutela giurisdizionale comunitaria: quadro
attuale e prospettive di evoluzione, in Rivista Trimestrale di Diritto Processuale e
Civile, 2002, pag. 799.
9
A titolo meramente esemplificativo basti osservare come solamente dal 2000 al
2004 si siano susseguiti, a distanza anche di poche settimane l’uno dall’altro, decine e
decine di proposte della Commissione, approcci comuni del Consiglio, emendamenti
del Parlamento Europeo, pareri del Comitato Economico e Sociale nonché
interrogazioni parlamentari (materiale interamente consultabile sul sito
http://europa.eu.int).
10
La scelta del confronto tra marchio e brevetto risiede nel fatto che le due discipline
sono esemplificative degli sforzi del legislatore comunitario in materia. Mentre infatti
per il marchio comunitario si è raggiunta una sufficientemente compiuta
armonizzazione della disciplina già nel 1994, la quale prevede tuttavia una tutela
giuridica “frazionata” che vede competenti le singole corti nazionali, in materia di
brevetto, per quanto non si siano raggiunti a livello sostanziale gli stessi obiettivi che
non per il brevetto, pur tuttavia le attuali proposte di regolamentazione vanno ben al di
là delle aspettative proponendosi di centralizzare la tutela in caso di violazione dei diritti
a livello comunitario. Un’analisi di questo tipo dovrebbe permettere di evidenziare
come nella stessa materia della proprietà intellettuale sussistano strumenti di tutela
radicalmente differenti, dando lo spunto per possibili riflessioni circa la possibilità – o
l’opportunità – di un’eventuale uniformazione ratione materiae delle diverse discipline
in oggetto.
7
Quanto al marchio comunitario si prenderà in esame in particolare il
Regolamento 40/94 CE, nella parte relativa alla competenza dei Tribunali
dei marchi comunitari e alle regole procedurali una volta aditi. L’analisi sul
brevetto comunitario, essendo tutt’ora allo stadio della proposta, verterà
sulle due Decisione del Consiglio l’una istitutiva del Tribunale del brevetto
comunitario, l’altra attributiva della competenza alla Corte di giustizia a
conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario.
Segnatamente si cercherà di mettere in evidenza come le discipline, attuali
ma soprattutto future, influenzeranno non solo la configurazione del
processo comunitario ma altresì la struttura stessa degli organi
giurisdizionali comunitarii, così come espressamente previsto dalle
modifiche apportate al Trattato CE dal Trattato di Nizza del 2001.