Questi sono ammessi nel nostro ordinamento in virtù del principio 
enunciato dall’art.1322, 2°comma  del codice civile il quale 
prevede che è possibile ricorrere ai contratti atipici “ purchè siano 
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo 
l’ordinamento giuridico “. 
           Quando un contratto “tipico socialmente” si diffonde, 
acquistando particolare importanza nella prassi dei rapporti 
giuridici, è possibile che il legislatore ritenga opportuno dedicargli 
una normativa specifica, così trasformandolo in tipo legale. Questo 
accade soprattutto nell’ambito dei contratti d’impresa dove i 
cambiamenti degli assetti organizzativi, l’introduzione di nuove 
tecnologie, il mutamento dei mercati rendono spesso obsolete 
alcune disposizioni legislative preesistenti, rendendosi necessaria 
una modifica o l’introduzione di nuove leggi per poter regolare e 
quindi soddisfare le nuove esigenze degli operatori. E’ proprio 
questo il caso del contratto di subfornitura. 
           Fino all’emanazione della legge 18 giugno 1998, n.192, la 
materia della subfornitura non era mai stata espressamente definita 
da interventi legislativi. Nonostante la mancanza di una disciplina 
organica non sono mancate disposizioni di legge che hanno fatto 
riferimento ad essa tenendo conto della sua diffusione anche a 
livello internazionale e delle numerose comunicazioni e 
  
raccomandazioni della comunità europea.
2
. Ne sono un chiaro 
esempio il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224 in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi 
3
 e la legge 5 ottobre 
1991, n. 317 relativa agli interventi per l’innovazione e lo sviluppo 
delle piccole imprese
4
. 
           Anche la giurisprudenza si è espressa nel passato
5
  trattando 
del contratto di subfornitura con una terminologia diversa da quella 
che è stata successivamente adottata dal nostro legislatore, 
fornendo in tal modo alcune direttive  generali per la sua disciplina. 
Tra le espressioni utilizzate quelle  più ricorrenti sono state  
“subappalto”, “terzismo”, “produzione su commissione”, ”indotto”, 
                                                     
2
 Per quando riguarda il miglioramento della competitività delle imprese che fanno 
ricorso alla subfornitura si vedano le Comunicazioni della Commissione del 30 agosto 
1989 sullo sviluppo della subfornitura nella CEE e quella del 17 Gennaio 1992 
relativa al mercato europeo della subfornitura. Invece in tema di termini di pagamento 
si vedano la raccomandazione 95/198/CE, del 12 maggio 1995 “riguardante i termini 
di pagamento nelle transazioni commerciali “ (Allegato C) e la comunicazione del 9 
Luglio 1997 “relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. 
3
 Cfr. R. Leccese, Subfornitura (contratto di ), in Digesto delle discipline privatistiche 
- Sez. commerciale, vol. XV, pag. 238.  Il  decreto estende la qualifica di produttore 
non solo al fabbricante del prodotto finito, ma anche a quello di un suo componente, 
un produttore parziale o di fase- il subfornitore- attribuendo anche a quest’ultimo la 
responsabilità’ per danno da prodotti difettosi.  
4
 Ibid. La legge” prevede agevolazioni a favore di piccole imprese industriali che 
effettuino investimenti relativi a sistemi tecnologicamente avanzati per la gestione di 
una o più delle seguenti fasi del processo produttivo: lavorazione, montaggio, 
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio”.  
5
 Vedi la pronuncia del Tribunale di Torino del 12 ottobre 1984 secondo la quale  
“l’attuale realtà industriale, specie in certi settori produttivi come quello dell’ 
industria automobilistica e’ caratterizzata dal fenomeno...della produzione su 
commissione, in virtù’ della quale avviene sovente che con un contratto di lavorazione 
per conto un imprenditore affidi a terzi la fabbricazione dell’intero prodotto o di 
singoli componenti per motivi strettamente di costo ovvero nel quadro di una politica 
di penetrazione in nuovi mercati “. 
  
“lavorazione per conto”, tutte locuzioni tipiche di quel fenomeno 
che si presenta come una generale ristrutturazione del sistema 
industriale e che va sotto il nome di decentramento produttivo.  Il 
concetto di subfornitura deve essere inquadrato nell’ambito di un 
contesto organizzativo moderno, dove le sinergie fra imprese 
nazionali ed internazionali impongono un processo produttivo 
decentrato che si manifesta nella divisione del lavoro tra più 
imprese. Il decentramento presuppone l’esistenza di un sistema 
produttivo integrato caratterizzato da scambi generalmente tra 
grandi e medie imprese con imprese di piccole dimensioni, alle 
quali viene affidata la produzione di parti del prodotto finale 
oppure lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo. 
Tale modello organizzativo ha  avuto un grande sviluppo a partire 
dagli anni ’80
6
, in contemporanea al sorgere di molte imprese 
altamente specializzate
7
 che hanno favorito la flessibilità del 
processo produttivo, il miglioramento qualitativo dei prodotti finali  
e  la competitività anche in campo internazionale. 
                                                     
6
 Negli anni ‘60-’70 il decentramento produttivo era considerato in chiave 
prevalentemente patologica nel senso che era visto come un segno della subalternità 
tra piccola-grande impresa.   
7
 Cfr. R. Baldessari, Decentramento produttivo e ristrutturazione industriale, in Econ. 
e pol. Industriale, 1984, la quale sottolinea che “ con il decentramento si vengono a 
creare occasioni di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, occasioni che 
facilitano il decollo di imprese di piccole e anche di medie dimensioni “, pp.169-170.  
  
           Atipicità legale e tipicità sociale
8
 erano quindi le principali 
caratteristiche attribuibili al contratto di subfornitura prima della 
legge 192/98.  Ciò si desumeva  da un lato  dall’evidente lacuna 
normativa, mentre dall’altro sia dal maggiore interesse che la 
dottrina aveva avuto in proposito  a partire dagli inizi degli anni ’90 
sia per il proliferare di modelli e condizioni generali tratti dalla 
prassi dei rapporti commerciali.  Infatti, pur non essendo essenziale  
la forma scritta per questo tipo di contratto, era frequente che esso 
venisse stipulato mediante moduli o formulari (nella prassi tali 
documenti venivano qualificati con l’appellativo di “ordini”) che 
incorporavano condizioni generali predisposte dal contraente più 
forte  (normalmente il committente)
9
.  
           “Spesso l’emissione dell’ordine viene considerata una 
formalità eccessivamente onerosa, che volentieri si omette, 
ricorrendosi invece al telefono, alla stretta di mano, a vaghe 
promesse ed a quant’altro sia in grado di generare la peggiore 
confusione”
 10
. Sono queste argomentazioni tratte da un saggio di  
Gambaro il quale evidenzia che per ovviare alle incongruenze e le 
                                                     
8
Sulla nozione di tipicità sociale vedi P.Rescigno, Note sull’atipicità contrattuale, I 
contratti in generale- I contratti atipici, a cura di Alpa-Bessone, Giur. Sist. Bigiavi, I, 
t. II, Torino,1991. 
9
 Cfr. R. Leccese, Subfornitura (contratto di), in Digesto delle discipline privatistiche, 
Sez. commerciale, vol. XV, pag. 240. 
10
 Per un’analisi comparatistica fra contratti di subfornitura e di partenariato v. F. 
Gambaro, Nuovi contratti di partenariato, in Contratti di subfornitura, Qualità e 
responsabilità, Milano, 1993. 
  
inadeguatezze del sistema degli ordini (sia scritti che “verbali”), le 
maggiori imprese facevano ricorso ad un altro strumento giuridico 
più completo e più rispondente alle esigenze del mercato: il 
contratto di partenariato
11
.   
 
 
1.2     La Subfornitura: tipologie e legami con il concetto di 
decentramento produttivo. 
 
           Prima di analizzare il profilo giuridico del contratto è d’uopo 
approfondire il concetto di subfornitura mediante l’ausilio di studi 
aziendali.  Una definizione classica di subfornitura è quella data da 
Sallez
12
 il quale ne parla come del rapporto in virtù del quale un 
operatore esegue un ordine speciale per conto di un committente, 
sostituendosi parzialmente o totalmente al titolare dell’ordine nelle 
sue attività e responsabilità e rispettando le sue direttive tecniche 
(piani, modelli, procedimenti).  L’oggetto della subfornitura è “la 
produzione unitaria o in serie di un pezzo, di un elemento 
d’insieme o di un sottoinsieme che dovrà integrarsi in un prodotto 
finale o intermedio”
13
. In più Sallez considera rapporto di 
                                                     
11
 V.   pag. 11 della presente opera. 
12
 Cfr.A.Sallez,” Sous-traitance, productivite’ èconomique et croissance regionale”, 
Economie appliqeè, n 2/3, 1975. 
13
 Ibid. 
  
subfornitura anche il lavoro “a façon“, in cui il committente, oltre 
ad indicare le direttive per l’adempimento dell’opera, fornisce le 
materie prime o i pezzi sui quali l’operatore dovrà eseguire la 
lavorazione. Non dobbiamo però dimenticare che oggetto della 
subfornitura  può  essere anche l’erogazione di servizi che imprese 
minori specializzate eseguono per conto di imprese di dimensioni 
maggiori.   
           E’ evidente come queste imprese di fase, che svolgono solo 
una parte del processo produttivo, siano diventate indispensabili sia 
da un punto di vista tecnico che funzionale (non è più possibile 
pensare a grandi imprese monofase che svolgono in modo continuo 
l’intero ciclo di lavorazione). Fra i principali motivi del 
decentramento, dal un punto di vista della strategia aziendale, va 
rilevata la maggiore flessibilità che tale sistema integrato offre alle 
imprese, le quali sono in grado di fornire una sempre crescente 
qualificazione e specializzazione dei prodotti.  Le determinanti di 
tale processo sono riconducibili al contrasto fra le condizioni di 
una forte variabilità esterna (della domanda) ed una elevata 
rigidità interna (tipica delle imprese già esistenti nel mercato). 
L’evidente incongruenza tra questi due fattori ha sollecitato gli 
operatori economici ad adeguarsi, effettuando una vera e propria             
  
ristrutturazione del sistema organizzativo
14
. Flessibilità e 
adattamento ormai devono essere considerate come le variabili 
principali per la riformulazione e la razionalizzazione del processo 
produttivo. Gli imprenditori si trovano quindi spesso dinanzi 
all’alternativa “make or buy“:  produrre o acquistare da terzi la 
componente necessaria per il processo produttivo, soluzione 
quest’ultima che ormai risulta spesso obbligata a causa dell’elevato 
grado di  specializzazione tecnica necessaria per mantenere certi 
livelli quali/quantitativi dei prodotti da immettere nel mercato ed 
anche per garantire un certo livello di economicità indispensabile 
per la vita dell’impresa.                
           Un’ulteriore implicazione che spinge gli operatori economici 
a propendere per  la subfornitura è il fatto che tra  committente-
operatore può in certi casi instaurarsi un rapporto di collaborazione 
per lo sviluppo di un progetto durante il quale si instaura uno 
scambio di informazioni e di esperienze tecniche. In tal modo le 
imprese sono contemporaneamente coinvolte nella ricerca e nello 
sviluppo migliorando il proprio bagaglio tecnologico ed 
aumentando così il grado di competitività dei prodotti nel mercato. 
                                                     
14
 Per un approfondimento di questo concetto vedi R. Baldessari, Decentramento 
produttivo e ristrutturazione industriale, in Economia e Politica industriale, 1984, 
n.41, pp. 165 ss., a pag. 179, “il decentramento produttivo consente più flessibilità 
rispetto all’impresa integrata; infatti è più facile , grazie ad esso, modificare il 
rapporto prodotto/mercato/tecnologia; inoltre, consentendo il ricorso a imprese 
specializzate autonome dà la possibilità di realizzare economie di scala altrimenti non 
possibili”. 
  
           Il decentramento produttivo ha anche notevoli implicazioni 
di carattere giuridico. In primo luogo la disgregazione del ciclo di 
lavorazione ha provocato un mutamento del concetto unitario di 
produttore, conferendo autonomia giuridica alle imprese che 
svolgono le singole fasi del processo produttivo. Conseguenza di 
tale ristrutturazione è la intensificazione dei rapporti di natura 
giuridica che precedentemente erano imputabili  ad un solo 
soggetto e quindi la necessità di una regolamentazione più 
specifica per ogni singolo rapporto contrattuale (la legge 192/98 ne 
è un chiaro esempio). 
           In secondo luogo il decentramento è un importante metodo 
attraverso il quale gli operatori riescono ad evitare l’applicazione 
della normativa antitrust. Con riferimento all’art.86, Tratt. CEE, la 
giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto l’esistenza di una 
posizione dominante sul mercato qualora un produttore possa 
evitare di approvvigionarsi da fonti alternative e concorrenziali. 
Tale situazione accade generalmente nel caso di integrazione “a 
monte”, quando cioè il produttore è in grado di acquisire con i 
propri mezzi le materie prime necessarie per il processo produttivo. 
La normativa comunitaria non vieta la “posizione dominante“ sul 
mercato, ma esclude che un’impresa possa compromettere col 
proprio comportamento la concorrenza sul mercato. Pertanto una 
  
violazione dell’art.86 Tratt. CEE, si ha qualora un’impresa, che è in 
grado di approvvigionarsi delle materie prime in modo autonomo, 
si rifiuta di approvvigionare altri produttori impedendo ad essi, con 
questo comportamento, la permanenza o lo sbocco sul mercato e 
provocando in tal modo una distorsione della concorrenza
15
. 
           E’ necessario a questo punto distinguere la subfornitura 
dalla fornitura,  quest’ultima riguardante l’acquisto sul mercato di 
prodotti standardizzati, normalmente visionati su un catalogo e 
successivamente acquistati in stocks. Non c’è in tal caso alcun 
rapporto al di fuori di quello strettamente commerciale: ciò 
preclude sia lo scambio di informazioni sia la possibilità per 
entrambi i partners di acquisire nuove conoscenze tecnico-
oprerative relative all’oggetto dello scambio. 
           Il rapporto di subfornitura può essere classificato a seconda 
che si tratti di subfornitura di capacità (o congiunturale)  o di 
specialità ( o strutturale) ed anche permanente od occasionale.  
           La subfornitura di capacità
16
 si ha qualora il committente 
richieda a terzi l’esecuzione di un’opera (Es. produzione o 
lavorazione di un componente) a causa di un’improvviso aumento 
della domanda o per l’abbattimento di costi di produzione, quando 
                                                     
15
 Cfr. A.Musso Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale, 
Milano, 1993. 
16
 Cfr. R. Leccese, La subfornitura nelle attività produttive,  Jovene Editore,  1998, 
pag. 5. 
  
cioè il committente non e’ in grado di raggiungere da solo il livello 
produttivo desiderato  
           La subfornitura di specialità
17
 si ha qualora il produttore 
non ha le conoscenze tecniche nè i mezzi per poter eseguire 
personalmente la produzione o la  lavorazione di un componente. 
Nel primo caso le direttive del committente saranno molto più 
precise in quanto l’esecuzione dovrà essere accuratamente definita, 
mentre nel secondo le conoscenze tecniche del subfornitore 
garantiranno maggiore autonomia a quest’ultimo con la 
conseguenza di un minore scambio di informazioni e quindi minore 
collaborazione.  Tale classificazione ha notevole importanza anche 
da un punto di vista giuridico in tema di responsabilità derivante da 
prodotti difettosi in quanto come vedremo più avanti questa risulta 
essere più accentuata nel caso del subfornitore di specialità. 
           La subfornitura poi può essere permanente quando si 
instaura un rapporto continuato fra i due soggetti  ed anche 
occasionale quando siamo in presenza di un unico rapporto 
derivante da motivi di natura congiunturale
18
. La prima ipotesi è 
quella che meglio si presta all’attenzione degli operatori economici 
e viene definita anche “contratto di partenariato“
19
. In tal caso la 
                                                     
17
 ibid. 
18
 Cfr. Subfornitura e approvvigionamenti nell’evoluzione del sistema aziendale, Pier 
Maria Ferrando, 1987. 
19
 Sui contratti di partenariato v. Gambaro, Nuovi contratti di partenariato, in Contratti 
di Subfornitura, Qualità e responsabilità, Milano, 1993. 
  
soggezione del subfornitore al committente si attenua in quanto 
cresce il livello di collaborazione che in certi casi sfocia  in patti di 
assistenza tecnica, di agevolazioni finanziarie, di pianificazione 
degli ordini in modo da favorire gli investimenti e le attività di 
ricerca e sviluppo per entrambe le imprese. Tale collaborazione non 
si esaurisce nella semplice fornitura, ma si sviluppa nell’ambito 
delle fasi di progettazione, sviluppo e logistica (cioè della 
programmazione delle consegne) e deve pertanto durare nel tempo. 
Il contratto di partenariato deve considerarsi un contratto 
programmatico a cui si dà adempimento mediante l’emissione e 
l’accettazione di ordini specifici che vengono disciplinati in modo 
chiaro dalle clausole contrattuali. Esso rende più concrete anche le 
reciproche responsabilità tra i contraenti in materia di vizi o 
difformità dei prodotti o servizi forniti ed anche per i termini di 
pagamento. 
           Un’altra tipologia di subfornitura viene definita “a cascata“ 
e si ha qualora il committente risulta essere a sua volta subfornitore 
di un’altra impresa, evento che si verifica normalmente quando il 
processo produttivo è molto complesso. Si prenda l’esempio 
dell’industria automobilistica. Il costruttore automobilistico 
acquista componenti complessi come l’apparato frenante, sistema 
di climatizzazione, sistema di iniezione della benzina ecc. dai 
  
propri fornitori. In quanto produttori di sistemi e cioè di apparati 
complessi, i componentisti possono, a loro volta, acquistare sotto-
sistemi da terzi i quali, a loro volta, acquistano da altri materie 
prime e, soprattutto, semilavorati o prodotti semplici: viti, molle, 
bulloni, parti in plastica, ecc. La catena può essere, naturalmente, 
più o meno lunga. 
            Un’ultima ipotesi si ha qualora il committente si rivolga al 
subfornitore in qualità di “fruitore finale“ della prestazione 
eseguita, per cui, a differenza di quanto accade nella subfornitura a 
cascata,  il bene non viene utilizzato nell’ambito del processo 
produttivo, ma per la propria utilità immediata (ciò accade spesso 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni).  
 
 
1.3       Il contratto di subfornitura 
    
        L’analisi delle varie tipologie di subfornitura  e dei 
collegamenti logici e fisiologici con il decentramento produttivo è 
funzionale alla comprensione di questioni di natura giuridica. 
           Anzitutto va notato che il termine subfornitura è riferibile a 
due situazioni decisamente diverse: in primo luogo il contratto con 
cui un soggetto, incaricato da un terzo dell’esecuzione di un’opera, 
  
affida una parte dei lavori o la fornitura di una parte degli elementi 
necessari ad un altro soggetto (anche la prestazione di un servizio). 
Il rapporto in questione deve considerarsi riferibile ad un contratto 
già esistente in capo al committente. In tal caso ci riferiamo allo 
schema di subfornitura intesa come “subcontratto”
20
. 
           In secondo luogo il contratto con cui un produttore ricorre 
ad un terzo (il subfornitore) per l’approvvigionamento di beni o 
servizi necessari alla propria attività produttiva. Questa seconda 
ipotesi deve riferirsi al concetto di subfornitura industriale.     
           E’ indispensabile effettuare tale distinzione in quanto il 
significato giuridico delle due tipologie contrattuali  è 
profondamente diverso. Nel primo caso l’attività del subfornitore 
riguarderà generalmente una singola e ben delimitata  prestazione, 
necessaria per l’adempimento di un contratto specifico stipulato 
con un terzo. Il secondo caso invece riguarda una prestazione 
continuata o periodica del subfornitore e si configura, quindi, come 
un contratto di durata. Ma all’interno dell’ipotesi più tipica di 
subfornitura industriale che abbiamo già evidenziato, dobbiamo 
includerne altre più marginali, come “i contratti di lavorazione per 
conto”, ”i contratti OEM
21
” e in genere “prestazioni di servizi alle 
imprese” che analizzeremo più avanti. Questa ulteriore 
                                                     
20
 Cfr. Messineo, Contratto derivato - Subcontratto, in Enc.dir., vol. X, 1962. 
21
 Cfr. F. Bortolotti, I contratti di Subfornitura, CEDAM Padova, 1999, p. 16. 
  
specificazione della subfornitura industriale è essenziale per poter 
meglio interpretare, in seguito,  la legge 192/98 e quindi capire 
quali sono state le intenzioni del legislatore durante la redazione 
del testo di legge. 
 
 
1.3.1    Il contratto di subfornitura nel contesto della teoria 
del subcontratto. 
 
           Il subcontratto (o contratto derivato) può essere definito 
come quel contratto che si ha quando, da un contratto già concluso 
(contratto-base), ne discende e dipende un altro, stipulato 
separatamente da una delle parti (che nell’ambito della subfornitura 
ha la veste di intermediario). La caratteristica principale del 
subcontratto è quella di avere lo stesso contenuto economico e di  
incorporare il medesimo tipo di causa del contratto-base. In tale 
contesto, l’intermediario assumerà una posizione, di fronte al terzo, 
opposta rispetto a quella che aveva assunto nei confronti del 
committente. In definitiva con il subcontratto, un terzo deve 
adempiere in tutto o in parte  le obbligazioni descritte nel contratto 
principale,  per conto di un soggetto (l’intermediario) che non 
risulta essere  il destinatario finale della prestazione.