Questi sono ammessi nel nostro ordinamento in virtù del principio
enunciato dall’art.1322, 2°comma del codice civile il quale
prevede che è possibile ricorrere ai contratti atipici “ purchè siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico “.
Quando un contratto “tipico socialmente” si diffonde,
acquistando particolare importanza nella prassi dei rapporti
giuridici, è possibile che il legislatore ritenga opportuno dedicargli
una normativa specifica, così trasformandolo in tipo legale. Questo
accade soprattutto nell’ambito dei contratti d’impresa dove i
cambiamenti degli assetti organizzativi, l’introduzione di nuove
tecnologie, il mutamento dei mercati rendono spesso obsolete
alcune disposizioni legislative preesistenti, rendendosi necessaria
una modifica o l’introduzione di nuove leggi per poter regolare e
quindi soddisfare le nuove esigenze degli operatori. E’ proprio
questo il caso del contratto di subfornitura.
Fino all’emanazione della legge 18 giugno 1998, n.192, la
materia della subfornitura non era mai stata espressamente definita
da interventi legislativi. Nonostante la mancanza di una disciplina
organica non sono mancate disposizioni di legge che hanno fatto
riferimento ad essa tenendo conto della sua diffusione anche a
livello internazionale e delle numerose comunicazioni e
raccomandazioni della comunità europea.
2
. Ne sono un chiaro
esempio il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224 in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi
3
e la legge 5 ottobre
1991, n. 317 relativa agli interventi per l’innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese
4
.
Anche la giurisprudenza si è espressa nel passato
5
trattando
del contratto di subfornitura con una terminologia diversa da quella
che è stata successivamente adottata dal nostro legislatore,
fornendo in tal modo alcune direttive generali per la sua disciplina.
Tra le espressioni utilizzate quelle più ricorrenti sono state
“subappalto”, “terzismo”, “produzione su commissione”, ”indotto”,
2
Per quando riguarda il miglioramento della competitività delle imprese che fanno
ricorso alla subfornitura si vedano le Comunicazioni della Commissione del 30 agosto
1989 sullo sviluppo della subfornitura nella CEE e quella del 17 Gennaio 1992
relativa al mercato europeo della subfornitura. Invece in tema di termini di pagamento
si vedano la raccomandazione 95/198/CE, del 12 maggio 1995 “riguardante i termini
di pagamento nelle transazioni commerciali “ (Allegato C) e la comunicazione del 9
Luglio 1997 “relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
3
Cfr. R. Leccese, Subfornitura (contratto di ), in Digesto delle discipline privatistiche
- Sez. commerciale, vol. XV, pag. 238. Il decreto estende la qualifica di produttore
non solo al fabbricante del prodotto finito, ma anche a quello di un suo componente,
un produttore parziale o di fase- il subfornitore- attribuendo anche a quest’ultimo la
responsabilità’ per danno da prodotti difettosi.
4
Ibid. La legge” prevede agevolazioni a favore di piccole imprese industriali che
effettuino investimenti relativi a sistemi tecnologicamente avanzati per la gestione di
una o più delle seguenti fasi del processo produttivo: lavorazione, montaggio,
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio”.
5
Vedi la pronuncia del Tribunale di Torino del 12 ottobre 1984 secondo la quale
“l’attuale realtà industriale, specie in certi settori produttivi come quello dell’
industria automobilistica e’ caratterizzata dal fenomeno...della produzione su
commissione, in virtù’ della quale avviene sovente che con un contratto di lavorazione
per conto un imprenditore affidi a terzi la fabbricazione dell’intero prodotto o di
singoli componenti per motivi strettamente di costo ovvero nel quadro di una politica
di penetrazione in nuovi mercati “.
“lavorazione per conto”, tutte locuzioni tipiche di quel fenomeno
che si presenta come una generale ristrutturazione del sistema
industriale e che va sotto il nome di decentramento produttivo. Il
concetto di subfornitura deve essere inquadrato nell’ambito di un
contesto organizzativo moderno, dove le sinergie fra imprese
nazionali ed internazionali impongono un processo produttivo
decentrato che si manifesta nella divisione del lavoro tra più
imprese. Il decentramento presuppone l’esistenza di un sistema
produttivo integrato caratterizzato da scambi generalmente tra
grandi e medie imprese con imprese di piccole dimensioni, alle
quali viene affidata la produzione di parti del prodotto finale
oppure lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo.
Tale modello organizzativo ha avuto un grande sviluppo a partire
dagli anni ’80
6
, in contemporanea al sorgere di molte imprese
altamente specializzate
7
che hanno favorito la flessibilità del
processo produttivo, il miglioramento qualitativo dei prodotti finali
e la competitività anche in campo internazionale.
6
Negli anni ‘60-’70 il decentramento produttivo era considerato in chiave
prevalentemente patologica nel senso che era visto come un segno della subalternità
tra piccola-grande impresa.
7
Cfr. R. Baldessari, Decentramento produttivo e ristrutturazione industriale, in Econ.
e pol. Industriale, 1984, la quale sottolinea che “ con il decentramento si vengono a
creare occasioni di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, occasioni che
facilitano il decollo di imprese di piccole e anche di medie dimensioni “, pp.169-170.
Atipicità legale e tipicità sociale
8
erano quindi le principali
caratteristiche attribuibili al contratto di subfornitura prima della
legge 192/98. Ciò si desumeva da un lato dall’evidente lacuna
normativa, mentre dall’altro sia dal maggiore interesse che la
dottrina aveva avuto in proposito a partire dagli inizi degli anni ’90
sia per il proliferare di modelli e condizioni generali tratti dalla
prassi dei rapporti commerciali. Infatti, pur non essendo essenziale
la forma scritta per questo tipo di contratto, era frequente che esso
venisse stipulato mediante moduli o formulari (nella prassi tali
documenti venivano qualificati con l’appellativo di “ordini”) che
incorporavano condizioni generali predisposte dal contraente più
forte (normalmente il committente)
9
.
“Spesso l’emissione dell’ordine viene considerata una
formalità eccessivamente onerosa, che volentieri si omette,
ricorrendosi invece al telefono, alla stretta di mano, a vaghe
promesse ed a quant’altro sia in grado di generare la peggiore
confusione”
10
. Sono queste argomentazioni tratte da un saggio di
Gambaro il quale evidenzia che per ovviare alle incongruenze e le
8
Sulla nozione di tipicità sociale vedi P.Rescigno, Note sull’atipicità contrattuale, I
contratti in generale- I contratti atipici, a cura di Alpa-Bessone, Giur. Sist. Bigiavi, I,
t. II, Torino,1991.
9
Cfr. R. Leccese, Subfornitura (contratto di), in Digesto delle discipline privatistiche,
Sez. commerciale, vol. XV, pag. 240.
10
Per un’analisi comparatistica fra contratti di subfornitura e di partenariato v. F.
Gambaro, Nuovi contratti di partenariato, in Contratti di subfornitura, Qualità e
responsabilità, Milano, 1993.
inadeguatezze del sistema degli ordini (sia scritti che “verbali”), le
maggiori imprese facevano ricorso ad un altro strumento giuridico
più completo e più rispondente alle esigenze del mercato: il
contratto di partenariato
11
.
1.2 La Subfornitura: tipologie e legami con il concetto di
decentramento produttivo.
Prima di analizzare il profilo giuridico del contratto è d’uopo
approfondire il concetto di subfornitura mediante l’ausilio di studi
aziendali. Una definizione classica di subfornitura è quella data da
Sallez
12
il quale ne parla come del rapporto in virtù del quale un
operatore esegue un ordine speciale per conto di un committente,
sostituendosi parzialmente o totalmente al titolare dell’ordine nelle
sue attività e responsabilità e rispettando le sue direttive tecniche
(piani, modelli, procedimenti). L’oggetto della subfornitura è “la
produzione unitaria o in serie di un pezzo, di un elemento
d’insieme o di un sottoinsieme che dovrà integrarsi in un prodotto
finale o intermedio”
13
. In più Sallez considera rapporto di
11
V. pag. 11 della presente opera.
12
Cfr.A.Sallez,” Sous-traitance, productivite’ èconomique et croissance regionale”,
Economie appliqeè, n 2/3, 1975.
13
Ibid.
subfornitura anche il lavoro “a façon“, in cui il committente, oltre
ad indicare le direttive per l’adempimento dell’opera, fornisce le
materie prime o i pezzi sui quali l’operatore dovrà eseguire la
lavorazione. Non dobbiamo però dimenticare che oggetto della
subfornitura può essere anche l’erogazione di servizi che imprese
minori specializzate eseguono per conto di imprese di dimensioni
maggiori.
E’ evidente come queste imprese di fase, che svolgono solo
una parte del processo produttivo, siano diventate indispensabili sia
da un punto di vista tecnico che funzionale (non è più possibile
pensare a grandi imprese monofase che svolgono in modo continuo
l’intero ciclo di lavorazione). Fra i principali motivi del
decentramento, dal un punto di vista della strategia aziendale, va
rilevata la maggiore flessibilità che tale sistema integrato offre alle
imprese, le quali sono in grado di fornire una sempre crescente
qualificazione e specializzazione dei prodotti. Le determinanti di
tale processo sono riconducibili al contrasto fra le condizioni di
una forte variabilità esterna (della domanda) ed una elevata
rigidità interna (tipica delle imprese già esistenti nel mercato).
L’evidente incongruenza tra questi due fattori ha sollecitato gli
operatori economici ad adeguarsi, effettuando una vera e propria
ristrutturazione del sistema organizzativo
14
. Flessibilità e
adattamento ormai devono essere considerate come le variabili
principali per la riformulazione e la razionalizzazione del processo
produttivo. Gli imprenditori si trovano quindi spesso dinanzi
all’alternativa “make or buy“: produrre o acquistare da terzi la
componente necessaria per il processo produttivo, soluzione
quest’ultima che ormai risulta spesso obbligata a causa dell’elevato
grado di specializzazione tecnica necessaria per mantenere certi
livelli quali/quantitativi dei prodotti da immettere nel mercato ed
anche per garantire un certo livello di economicità indispensabile
per la vita dell’impresa.
Un’ulteriore implicazione che spinge gli operatori economici
a propendere per la subfornitura è il fatto che tra committente-
operatore può in certi casi instaurarsi un rapporto di collaborazione
per lo sviluppo di un progetto durante il quale si instaura uno
scambio di informazioni e di esperienze tecniche. In tal modo le
imprese sono contemporaneamente coinvolte nella ricerca e nello
sviluppo migliorando il proprio bagaglio tecnologico ed
aumentando così il grado di competitività dei prodotti nel mercato.
14
Per un approfondimento di questo concetto vedi R. Baldessari, Decentramento
produttivo e ristrutturazione industriale, in Economia e Politica industriale, 1984,
n.41, pp. 165 ss., a pag. 179, “il decentramento produttivo consente più flessibilità
rispetto all’impresa integrata; infatti è più facile , grazie ad esso, modificare il
rapporto prodotto/mercato/tecnologia; inoltre, consentendo il ricorso a imprese
specializzate autonome dà la possibilità di realizzare economie di scala altrimenti non
possibili”.
Il decentramento produttivo ha anche notevoli implicazioni
di carattere giuridico. In primo luogo la disgregazione del ciclo di
lavorazione ha provocato un mutamento del concetto unitario di
produttore, conferendo autonomia giuridica alle imprese che
svolgono le singole fasi del processo produttivo. Conseguenza di
tale ristrutturazione è la intensificazione dei rapporti di natura
giuridica che precedentemente erano imputabili ad un solo
soggetto e quindi la necessità di una regolamentazione più
specifica per ogni singolo rapporto contrattuale (la legge 192/98 ne
è un chiaro esempio).
In secondo luogo il decentramento è un importante metodo
attraverso il quale gli operatori riescono ad evitare l’applicazione
della normativa antitrust. Con riferimento all’art.86, Tratt. CEE, la
giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto l’esistenza di una
posizione dominante sul mercato qualora un produttore possa
evitare di approvvigionarsi da fonti alternative e concorrenziali.
Tale situazione accade generalmente nel caso di integrazione “a
monte”, quando cioè il produttore è in grado di acquisire con i
propri mezzi le materie prime necessarie per il processo produttivo.
La normativa comunitaria non vieta la “posizione dominante“ sul
mercato, ma esclude che un’impresa possa compromettere col
proprio comportamento la concorrenza sul mercato. Pertanto una
violazione dell’art.86 Tratt. CEE, si ha qualora un’impresa, che è in
grado di approvvigionarsi delle materie prime in modo autonomo,
si rifiuta di approvvigionare altri produttori impedendo ad essi, con
questo comportamento, la permanenza o lo sbocco sul mercato e
provocando in tal modo una distorsione della concorrenza
15
.
E’ necessario a questo punto distinguere la subfornitura
dalla fornitura, quest’ultima riguardante l’acquisto sul mercato di
prodotti standardizzati, normalmente visionati su un catalogo e
successivamente acquistati in stocks. Non c’è in tal caso alcun
rapporto al di fuori di quello strettamente commerciale: ciò
preclude sia lo scambio di informazioni sia la possibilità per
entrambi i partners di acquisire nuove conoscenze tecnico-
oprerative relative all’oggetto dello scambio.
Il rapporto di subfornitura può essere classificato a seconda
che si tratti di subfornitura di capacità (o congiunturale) o di
specialità ( o strutturale) ed anche permanente od occasionale.
La subfornitura di capacità
16
si ha qualora il committente
richieda a terzi l’esecuzione di un’opera (Es. produzione o
lavorazione di un componente) a causa di un’improvviso aumento
della domanda o per l’abbattimento di costi di produzione, quando
15
Cfr. A.Musso Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale,
Milano, 1993.
16
Cfr. R. Leccese, La subfornitura nelle attività produttive, Jovene Editore, 1998,
pag. 5.
cioè il committente non e’ in grado di raggiungere da solo il livello
produttivo desiderato
La subfornitura di specialità
17
si ha qualora il produttore
non ha le conoscenze tecniche nè i mezzi per poter eseguire
personalmente la produzione o la lavorazione di un componente.
Nel primo caso le direttive del committente saranno molto più
precise in quanto l’esecuzione dovrà essere accuratamente definita,
mentre nel secondo le conoscenze tecniche del subfornitore
garantiranno maggiore autonomia a quest’ultimo con la
conseguenza di un minore scambio di informazioni e quindi minore
collaborazione. Tale classificazione ha notevole importanza anche
da un punto di vista giuridico in tema di responsabilità derivante da
prodotti difettosi in quanto come vedremo più avanti questa risulta
essere più accentuata nel caso del subfornitore di specialità.
La subfornitura poi può essere permanente quando si
instaura un rapporto continuato fra i due soggetti ed anche
occasionale quando siamo in presenza di un unico rapporto
derivante da motivi di natura congiunturale
18
. La prima ipotesi è
quella che meglio si presta all’attenzione degli operatori economici
e viene definita anche “contratto di partenariato“
19
. In tal caso la
17
ibid.
18
Cfr. Subfornitura e approvvigionamenti nell’evoluzione del sistema aziendale, Pier
Maria Ferrando, 1987.
19
Sui contratti di partenariato v. Gambaro, Nuovi contratti di partenariato, in Contratti
di Subfornitura, Qualità e responsabilità, Milano, 1993.
soggezione del subfornitore al committente si attenua in quanto
cresce il livello di collaborazione che in certi casi sfocia in patti di
assistenza tecnica, di agevolazioni finanziarie, di pianificazione
degli ordini in modo da favorire gli investimenti e le attività di
ricerca e sviluppo per entrambe le imprese. Tale collaborazione non
si esaurisce nella semplice fornitura, ma si sviluppa nell’ambito
delle fasi di progettazione, sviluppo e logistica (cioè della
programmazione delle consegne) e deve pertanto durare nel tempo.
Il contratto di partenariato deve considerarsi un contratto
programmatico a cui si dà adempimento mediante l’emissione e
l’accettazione di ordini specifici che vengono disciplinati in modo
chiaro dalle clausole contrattuali. Esso rende più concrete anche le
reciproche responsabilità tra i contraenti in materia di vizi o
difformità dei prodotti o servizi forniti ed anche per i termini di
pagamento.
Un’altra tipologia di subfornitura viene definita “a cascata“
e si ha qualora il committente risulta essere a sua volta subfornitore
di un’altra impresa, evento che si verifica normalmente quando il
processo produttivo è molto complesso. Si prenda l’esempio
dell’industria automobilistica. Il costruttore automobilistico
acquista componenti complessi come l’apparato frenante, sistema
di climatizzazione, sistema di iniezione della benzina ecc. dai
propri fornitori. In quanto produttori di sistemi e cioè di apparati
complessi, i componentisti possono, a loro volta, acquistare sotto-
sistemi da terzi i quali, a loro volta, acquistano da altri materie
prime e, soprattutto, semilavorati o prodotti semplici: viti, molle,
bulloni, parti in plastica, ecc. La catena può essere, naturalmente,
più o meno lunga.
Un’ultima ipotesi si ha qualora il committente si rivolga al
subfornitore in qualità di “fruitore finale“ della prestazione
eseguita, per cui, a differenza di quanto accade nella subfornitura a
cascata, il bene non viene utilizzato nell’ambito del processo
produttivo, ma per la propria utilità immediata (ciò accade spesso
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni).
1.3 Il contratto di subfornitura
L’analisi delle varie tipologie di subfornitura e dei
collegamenti logici e fisiologici con il decentramento produttivo è
funzionale alla comprensione di questioni di natura giuridica.
Anzitutto va notato che il termine subfornitura è riferibile a
due situazioni decisamente diverse: in primo luogo il contratto con
cui un soggetto, incaricato da un terzo dell’esecuzione di un’opera,
affida una parte dei lavori o la fornitura di una parte degli elementi
necessari ad un altro soggetto (anche la prestazione di un servizio).
Il rapporto in questione deve considerarsi riferibile ad un contratto
già esistente in capo al committente. In tal caso ci riferiamo allo
schema di subfornitura intesa come “subcontratto”
20
.
In secondo luogo il contratto con cui un produttore ricorre
ad un terzo (il subfornitore) per l’approvvigionamento di beni o
servizi necessari alla propria attività produttiva. Questa seconda
ipotesi deve riferirsi al concetto di subfornitura industriale.
E’ indispensabile effettuare tale distinzione in quanto il
significato giuridico delle due tipologie contrattuali è
profondamente diverso. Nel primo caso l’attività del subfornitore
riguarderà generalmente una singola e ben delimitata prestazione,
necessaria per l’adempimento di un contratto specifico stipulato
con un terzo. Il secondo caso invece riguarda una prestazione
continuata o periodica del subfornitore e si configura, quindi, come
un contratto di durata. Ma all’interno dell’ipotesi più tipica di
subfornitura industriale che abbiamo già evidenziato, dobbiamo
includerne altre più marginali, come “i contratti di lavorazione per
conto”, ”i contratti OEM
21
” e in genere “prestazioni di servizi alle
imprese” che analizzeremo più avanti. Questa ulteriore
20
Cfr. Messineo, Contratto derivato - Subcontratto, in Enc.dir., vol. X, 1962.
21
Cfr. F. Bortolotti, I contratti di Subfornitura, CEDAM Padova, 1999, p. 16.
specificazione della subfornitura industriale è essenziale per poter
meglio interpretare, in seguito, la legge 192/98 e quindi capire
quali sono state le intenzioni del legislatore durante la redazione
del testo di legge.
1.3.1 Il contratto di subfornitura nel contesto della teoria
del subcontratto.
Il subcontratto (o contratto derivato) può essere definito
come quel contratto che si ha quando, da un contratto già concluso
(contratto-base), ne discende e dipende un altro, stipulato
separatamente da una delle parti (che nell’ambito della subfornitura
ha la veste di intermediario). La caratteristica principale del
subcontratto è quella di avere lo stesso contenuto economico e di
incorporare il medesimo tipo di causa del contratto-base. In tale
contesto, l’intermediario assumerà una posizione, di fronte al terzo,
opposta rispetto a quella che aveva assunto nei confronti del
committente. In definitiva con il subcontratto, un terzo deve
adempiere in tutto o in parte le obbligazioni descritte nel contratto
principale, per conto di un soggetto (l’intermediario) che non
risulta essere il destinatario finale della prestazione.