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2. CONFRONTO TRA IL CODICE COMMERCIALE ED IL
CODICE DELLE SOCIETA’ COMMERCIALI CIRCA LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE S.P.A.
Nel Codice delle Società Commerciali in relazione al Codice Commerciale:
A. Per quanto riguarda la costituzione di società:
manca la normativa riguardante il procedimento graduale (tramite sottoscrizione
pubblica) di costituzione della S.p.A., mentre le disposizioni riguardanti la
sottoscrizione di azioni sono contenute negli articoli 434-441 del C.S.C. Il C.S.C. si
collega anche al Diritto sui Titoli negli Affari Pubblici e ne determina l’ambito
d’utilizzo nei limiti del suo regolamento (art. 440)
è stato introdotto un regolamento circa le società monopersonali (art. 303 C.S.C.)
è stata delimitata la libertà degli accordi per lo statuto della società (art. 304 § 3
C.S.C.)
è stato allungato il termine temporale per effettuare gli apporti (art. 309 § 3 C.S.C.)
è stata ammessa la così detta determinazione “a forcella” (con minimale e
massimale) della somma di sottoscrizione o dell’aumento di capitale sociale (art. 310
§ 2 e 4 C.S.C.)
sono stati liberalizzati gli effetti in caso di mancanze rimovibili nella fase di
registrazione (art. 317 C.S.C.)
è stata introdotta la liquidazione della società in organizzazione (art. 326 C.S.C.)
è stata ridotta la sanzione in caso di costituzione di una società avvenuta con
mancanze derivanti da violazione del Diritto (art. 327 C.S.C.).
B. Per quanto riguarda i diritti e i doveri degli azionisti:
è stata ammessa, per un periodo non superiore ai cinque anni, la possibilità di
concludere accordi che limitano la gestione dell’azione o di parte dell’azione (art.
338 C.S.C.)
è stato regolato l’utilizzo ed il pegno delle azioni (art. 340 C.S.C.)
è stata proibita la concessione da parte della società di prestiti, garanzie ed altri oneri
con lo scopo di facilitare l’acquisto delle azioni (art 345 C.S.C.)
è stata introdotta la possibilità del pagamento di dividendi d’acconto (art. 349
C.S.C.)
è stata introdotta l’azione “muta” (art. 353 § 3 e 4)
sono state delimitate più da vicino le prerogative personali dell’azionista (art. 354
C.S.C.)
sono stati regolati più precisamente l’annullamento e lo scambio di azioni (art. 357 e
358 C.S.C.)
sono state regolate le disposizioni riguardanti l’annullamento dell’azione in base alle
regolamentazioni dell’Unione Europea (art. 359-361 C.S.C.)
è stata sviluppata più precisamente la normativa riguardante l’acquisto e l’assunzione
di azioni proprie da parte della società (art. 362-367 C.S.C.)
è stato limitato al numero di due voti il diritto di voto in capo all’azione privilegiata
(art. 352 C.S.C.).
C. Per quanto riguarda gli organi della società:
sono stati specificati le nozioni di “mandato” e “termine” (art. 369 e 386 C.S.C.)
è stato riconosciuto il diritto di partecipazione all’assemblea plenaria ordinaria ai
membri di organi della società i cui mandati si sono esauriti prima del giorno
dell’assemblea plenaria (art. 395 § 3 C.S.C.)
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è stato precisato l’obbligo di rivelazione dei dati sulla società nelle lettere e negli
scritti commerciali (art. 374 C.S.C.)
sono stati delimitati i presupposti per il riconoscimento della ricompensa dall’utile,
ai membri dell’amministrazione e del collegio sindacale (art. 378 e 392 C.S.C.)
è stata ridotta la commissione di revisione
sono stati aggiunti alle competenze legali del collegio sindacale la nomina e
l’esonero dei membri dell’amministrazione (art. 368 § 4 C.S.C.); questa regola ha
carattere dispositivo
è stata delimitata la procedura di deliberazione da parte del collegio sindacale (art.
388 C.S.C.)
è stata introdotta la possibilità che l’amministrazione effettui un richiamo
all’assemblea plenaria, qualora il collegio sindacale non sia d’accordo sul
compimento di determinate attività da parte dell’amministrazione (art. 384 § 2
C.S.C.)
è stata introdotta la possibilità di inserire nel regolamento dello statuto l’opzione
secondo la quale, in caso di parità di voti in un’amministrazione formata da più
persone, decide il voto del presidente dell’amministrazione (art. 371 § 2 C.S.C.)
è stata approvata la regola secondo cui si può far valere il diritto di voto a partire dal
giorno della piena copertura dell’azione (art. 411 § 2 C.S.C.)
è stata introdotta la possibilità di trasformare la S.p.A. in S.r.l. (ovvero una società
“aperta” in una società “privata” o “familiare”) per mezzo di un acquisto
obbligatorio di azioni in caso di modifica sostanziale dell’oggetto dell’attività
aziendale o qualora non più di cinque azionisti, rappresentanti più del 90% del
capitale sociale, intenda acquistare azioni che rappresentano meno del 5% del
capitale sociale (art. 416-418 C.S.C.)
sono stati introdotti limiti al diritto di querela verso le deliberazioni dell’assemblea
plenaria (art. 422-424 C.S.C.)
è stata introdotta, come nel caso dell’assemblea dei soci nella S.r.l., la querela circa
l’invalidità della decisione dell’assemblea plenaria, in caso di contraddizione di tale
decisione con le disposizioni del Diritto (art. 425 C.S.C.).
D. Per quanto riguarda le modifiche allo statuto e gli aumenti di capitale:
è stato introdotto, accanto all’aumento “tipico” di capitale sociale (art. 430-433
C.S.C.), l’aumento di capitale sociale da risorse proprie (art. 442-443 C.S.C.)
sono state introdotte le istituzioni del capitale sociale di destinazione (art. 444-447
C.S.C.) e dell’aumento condizionato di capitale sociale (art. 448-454 C.S.C.)
è stata delimitata più da vicino la definizione di diminuzione del capitale sociale (art.
455 § 1 e 2 C.S.C.) ed è stato accettato che, in caso di estinzione di un’azione, in
base agli articoli 359 § 6 e 363 § 5 C.S.C. la decisione dell’assemblea plenaria sia
sostituita dalla decisione dell’amministrazione, redatta sottoforma di atto notarile.
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Capitolo I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI
1. PROCEDIMENTI DA INTRAPRENDERE PRIMA
DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
1.1. Principali procedimenti costitutivi
In base all’articolo 306 del Codice delle Società Commerciali, per la costituzione di una
S.p.A. si richiede:
a) la fondazione della società,
b) l’apporto, da parte degli azionisti, di quote per la copertura del capitale sociale,
c) le nomine dell’amministrazione e del collegio sindacale,
d) l’iscrizione nel registro.
1.2. Procedimenti costitutivi aggiuntivi
Le attività sopra menzionate, sono indispensabili prima della nascita vera e propria della
S.p.A. Non sono però sufficienti per la costituzione qualificata, ed è pertanto indispensabile
intraprendere determinate attività supplementari, precisamente:
a) redigere ed analizzare la relazione di costituzione (art. 311, 312 C.S.C.)
b) ottenere l’autorizzazione dell’organo appropriato dell’autorità pubblica (art. 320 § 1
C.S.C.).
a)
1. I fondatori sono obbligati a redigere la relazione e sottoporla ad analisi in tre situazioni
(art. 311 C.S.C.):
se sono previste quote non in denaro (anche quote miste) in cambio di azioni, o altri
titoli di partecipazione nei redditi o nella divisione del patrimonio societario (art. 311 § 1
C.S.C.)
se prima della registrazione la società acquista beni dietro pagamento
se la società paga compensi per servizi prestati prima della fondazione.
Nelle situazioni indicate, per la nascita di una S.p.A. è indispensabile intraprendere le
seguenti operazioni aggiuntive, citate nell’art. 311 e 312 C.S.C.
Per prima cosa, i fondatori della società devono redigere in forma scritta la relazione che
deve contenere la motivazione delle transazioni intenzionali, l’oggetto degli apporti, il tipo di
bene acquistato ed i servizi prestati, l’ammontare e il metodo di pagamento (del compenso), e
anche il metodo utilizzato per la stima degli apporti. Alla relazione occorre aggiungere
documenti appositi. Se l’oggetto delle quote è un’azienda, allora un componente della
relazione di fondazione deve essere il resoconto finanziario riguardante gli ultimi due anni
d’attività di quest’azienda.
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In secondo luogo la relazione di fondazione deve venir sottoposta all’analisi di uno o più
revisori esperti, designati dal Tribunale in cui si trova la sede societaria. Il revisore esperto
deve redigere in due esemplari un’opinione dettagliata e depositarla insieme alla relazione di
fondazione presso il Tribunale.
La notizia del deposito dell’opinione rilasciata dal revisore esperto presso il Tribunale,
deve essere denunciata dalla società prima del giorno della sua registrazione. In caso di
discrepanza di opinioni tra i fondatori ed il revisore esperto, sulla controversia decide il
Tribunale su proposta dei fondatori. Il Tribunale può – se lo ritiene opportuno – nominare un
nuovo revisore esperto. Contro la decisione del Tribunale pubblicata non si ha diritto al
ricorso.
2. La ricompensa per servizi o prestazioni eseguite a favore della società da fondatori,
azionisti, ma anche da società e cooperative ad essi legate o risultanti in condizioni di
dipendenza, non può essere maggiore della normale ricompensa approvabile nell’affare (art.
355 § 3 C.S.C.).
3. La forma più precisa in casi di ricompensa per servizi resi prima della costituzione della
società è il certificato di fondazione (art. 355 § 1 C.S.C.). Il certificato di fondazione può
essere rilasciato solo ai fondatori-azionisti che hanno sottoscritto lo statuto. Può essere anche
rilasciato ad altri soggetti che prestano servizi prima della fondazione, per esempio ai legali
incaricati della progettazione dello statuto. Questi certificati possono essere rilasciati al
massimo per un periodo di dieci anni dal momento della registrazione della società (art. 355 §
2 C.S.C.).
Il certificato di fondazione è uno dei titoli di partecipazione previsti dall’art. 304 § 2. Al
possessore del certificato spetta il diritto alla partecipazione nella divisione dell’utile della
società. E’ lo statuto a determinare i limiti di partecipazione nella divisione dell’utile
societario. Lo statuto deve anche stabilire il dividendo minimo che spetterà agli azionisti (art.
355 § 2 C.S.C.). Il diritto alla partecipazione nella spartizione dell’utile – se lo statuto non
dispone diversamente – spetta, a chi ne acquista il diritto per mezzo del certificato di
fondazione, a prescindere dal fatto che l’assemblea plenaria assegni agli azionisti l’utile di un
dato anno, come secondo l’articolo 347 § 1 C.S.C.
Il certificato di fondazione è una legittimazione; accettando un’opinione liberale sulla
questione del numerus clausus dei titoli, occorre accettare che il certificato di fondazione
possa anche essere emesso come titolo nominale (art. 921 C.C.).
b)
Se è richiesto, per la fondazione di una società occorre ottenere l’autorizzazione o il
documento di conferma dello statuto da parte dell’organo dell’autorità pubblica appropriato
(art. 320 § 1, art. 441 § 1, art. 458 § 2 C.S.C.).
Per esempio – come secondo l’art. 21 del Diritto Bancario – una S.p.A. di tipo bancario
deve essere fondata tramite autorizzazione della Commissione sulla Vigilanza Bancaria
rilasciata con il consenso del Ministro delle Finanze.
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2. COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
Per la fondazione della società sono indispensabili:
1) il contratto di costituzione (atto costitutivo)
2) sottoscrizione di tutte le azioni (con modifica durante la costituzione, per la società il cui
statuto determina una quota minima e massima del capitale sociale).
2.1. Contratto costitutivo
2.1.1. Carattere giuridico del contratto costitutivo
1. Per mezzo del contratto di costituzione della società per azioni, gli azionisti si obbligano
al raggiungimento di uno scopo comune attraverso l’apporto di quote e la collaborazione in un
altro modo determinato (art. 3 C.S.C.). Il raggiungimento dello scopo comune deve essere
realizzato nei limiti di una struttura organizzativa designata.
Il contratto di costituzione è un accordo organizzativo stipulato fra gli azionisti (tra i quali i
fondatori). La S.p.A. non è una parte del contratto di costituzione. La S.p.A. costituita è infatti
uno dei soggetti dei diritti e doveri che nascono dal rapporto giuridico della società (designato
tramite il contratto costitutivo).
Il contratto costitutivo è non solo la fonte del rapporto giuridico della società, ma anche –
in particolare attraverso lo statuto – la fonte del suo contenuto. Costituisce infatti la base di
funzionamento degli organi della società. Il contratto di costituzione è, dunque, il fondamento
(la “costruzione portante”) della società in quanto organizzazione designata.
2. Per la conclusione del contratto di fondazione è indispensabile:
1) la firma dello statuto societario da parte dei fondatori (art. 306 C.S.C.)
2) la deposizione di dichiarazioni in cui i fondatori (o il fondatore) o altre persone esprimono:
a) il consenso alla fondazione della S.p.A.
b) il consenso al testo dello statuto e
c) il consenso all’acquisto di azioni.
Il contratto di costituzione deve essere redatto in uno o più atti notarili (art. 301 § 2, art.
313 § 1 C.S.C.). L’atto notarile unico – che contiene sia lo statuto sia i sopraccitati “consensi”
– è redatto quando gli azionisti si trovano ad essere i fondatori stessi della società, e
contemporaneamente non vi è la necessità di compiere operazioni aggiuntive. L’atto notarile
sulla fondazione della S.p.A. contiene, di regola, innanzitutto la dichiarazione di fondazione
della società e l’acquisizione di azioni, in secondo luogo la dichiarazione che accetta lo statuto
con un determinato testo.
La redazione di più di un atto notarile, sarà indispensabile in due situazioni.
Innanzitutto nel caso in cui la cerchia degli azionisti debba essere più larga della cerchia
dei fondatori. In una atto notarile i fondatori sottoscrivono lo statuto (esprimendo nello
stesso l’accettazione della sua obbligatorietà) e rilasciano dichiarazioni sulla fondazione
della società e l’acquisto delle azioni. Tuttavia, su invito dei fondatori, persone terze
firmano – singolarmente o in gruppi – i restanti atti notarili i cui testi si limitano ormai
soltanto agli stessi atti di fondazione (ai “consensi”). I restanti atti notarili cui si è fatto
cenno, assumono la forma di un’attività legale unilaterale.
In secondo luogo, nel caso in cui per la nascita della società sono indispensabili le attività
aggiuntive previste dai fondatori, di cui agli articoli 311 e 312 del C.S.C. (per esempio in
relazione alla copertura del capitale sociale tramite apporto). La redazione e la
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sottoscrizione dello statuto, precedono i successivi atti circa la costituzione della società.
Negli atti notarili deve almeno essere dichiarato che ciascuno dei futuri azionisti
sottoscriventi l’atto, abbia preso conoscenza della relazione di fondazione e dell’opinione
del revisore esperto (art. 314 C.S.C.).
2.1.2. Atto costitutivo di una Società monopersonale
1. La società per azioni può essere fondata attraverso l’attività giuridica unilaterale di un
unico azionista-fondatore (art. 301 § 1 C.S.C.). Il Codice delle Società Commerciali non
comprende nessuno speciale regolamento o sanzione che ostacolerebbero la fondazione di più
S.p.A. monopersonali da parte di un unico soggetto.
2. Una S.p.A. non può essere costituita esclusivamente da una S.r.l. di tipo monopersonale
(art. 301 § 1 C.S.C.). Il Legislatore quindi non esclude il funzionamento:
a) di una S.p.A. monopersonale fondata da un’altra S.p.A. monopersonale,
b) di una S.p.A. monopersonale della quale unica azionista è diventata una S.r.l.
monopersonale “per successione” ad esempio:
dopo la fondazione di una S.p.A. pluripersonale da parte di una S.r.l. monopersonale
insieme ad altre persone, la S.r.l. monopersonale ricopre le azioni dei rimanenti
azionisti;
dopo la fondazione di una S.p.A. monopersonale da parte di una S.r.l. pluripersonale,
un socio acquista tutte le quote della S.r.l.
L’articolo 301 § 1 C.S.C. non impedisce quindi di creare una catena di S.p.A.
monopersonali tramite una S.p.A. monopersonale.
Si può descrivere il tutto con il seguente esempio: è sufficiente che la persona A crei una
S.r.l. monopersonale B, e successivamente la persona A con la società B e/o con persone terze
crei una S.p.A. pluripersonale C, che a sua volta crea una società monopersonale D, dopodiché
la persona A compra dai rimanenti azionisti della società C tutte le loro azioni, al fine di
formare la catena di società B, C e D (dipendenti dalla persona A), tutte monopersonali e
nessuna in contrasto con l’articolo 301 § 1 del C.S.C.
Il Legislatore ha riconosciuto che dal punto di vista degli interessi dei creditori, non è
essenziale che esista la possibilità di creare una catena di società per azioni, ma piuttosto
sapere quale patrimonio è utilizzato per la copertura del capitale sociale delle società-figlie.
Dalla situazione in cui l’effettiva garanzia per il creditore delle società-figlie sia soltanto il
patrimonio della società-madre, si è protetti dalle seguenti istituzioni giuridiche:
innanzitutto il divieto di acquisizione di azioni proprie (per esempio l’acquisto di azioni
della società-madre da parte di una società o cooperativa dipendente è illegittimo in
forza all’art. 366 § 1 C.S.C.);
in secondo luogo, il rapporto esterno della relazione di fondazione “nell’ambito della sua
veridicità ed accuratezza” (art. 312 § 1 C.S.C.);
infine, il controllo del Tribunale (per esempio, l’analisi da parte del Tribunale della
capacità di apporto del patrimonio della società-figlia versato per la creazione di una
società “nipote” da lei dipendente, oppure della capacità delle azioni della società-figlia
apportate dalla società madre per la copertura del capitale delle successive società-
figlie).
Nella motivazione della sentenza del 12 gennaio 2001, la Corte Suprema si è dichiarata a
favore dell’attività cognitiva del Tribunale: l’ambito di analisi dei criteri per la valutazione
della capacità di apporto, deve comprendere tra l’altro una verifica della mancanza di ostacoli
sia giuridici sia materiali, affinché dal momento della registrazione la società possa disporre
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efficacemente dell’apporto non costituito da denaro. Con il parere della Corte Suprema,
l’iscrizione nel registro commerciale non può essere trattata esclusivamente come una
procedura tecnica, dal momento che costituisce il presupposto giuridico-materiale di
istituzione di una persona giuridica.
Di tenore simile sono le motivazioni della deliberazione di sette tribunali unificati risalente
al 15 marzo 1991 e della sentenza della Corte Suprema risalente al 26 marzo 1998.
2.2. Statuto della società
2.2.1.Carattere giuridico
Lo statuto societario, in quanto elemento principale del contratto di costituzione, è l’indice
fondamentale del contenuto del rapporto giuridico designato della società. È la “Costituzione”
della S.p.A. che comprende soprattutto decisioni di carattere organizzativo (per esempio circa
l’oggetto sociale, l’autorità della società, il capitale sociale) nonché determinanti il contenuto
del diritto sociale degli azionisti.
Le disposizioni statutarie legano insieme tutti gli azionisti e quindi, allo stesso modo,
coloro che acquistano azioni in un’altra occasione senza espressione del consenso alla sua
dicitura. Le disposizioni statutarie sono soggette ad interpretazione obbiettiva basata sul
metodo d’interpretazione normativo (nel rispetto della Legge).
Una modifica dello statuto necessita della deliberazione dell’assemblea plenaria e
dell’iscrizione nel registro (art. 430 § 1 C.S.C.). Per quanto lo statuto non stabilisca condizioni
più rigide, la decisione di modifica dello statuto richiede la maggioranza di ¾ dei voti (art. 415
§ 1 C.S.C.).
2.2.2. Contenuto dello statuto
Nell’articolo 304 del C.S.C. sono state classificate le disposizioni statutarie obbligatorie e
facoltative. Nel seguente modo:
a) disposizioni che lo statuto di ogni S.p.A. deve contemplare (disposizioni obbligatorie);
b) disposizioni la cui presenza nello statuto è indispensabile per il raggiungimento dello
scopo prestabilito;
c) altre disposizioni previste dal Codice delle Società Commerciali;
d) disposizioni supplementari.
A. Disposizioni statutarie obbligatorie
¾ Ragione sociale. In base all’articolo 305 § 1 C.S.C., la ragione sociale può essere scelta
liberamente; deve però contenere l’indicazione supplementare “Spółka Akcyjna” (in
italiano “Società per Azioni”); è accettabile l’uso dell’abbreviazione “S.A.”.
¾ Sede sociale. In base all’articolo 41 del Codice Commerciale, se la Legge o lo statuto (su
di lei basato) non dispongono diversamente, sede della persona giuridica è il luogo in cui
ha sede il suo organo amministrativo. Questa norma ha carattere dispositivo, nel senso che
nello statuto come sede sociale può essere indicato il luogo in cui si trova la sede
dell’amministrazione, il centro amministrativo o l’attività vera e propria dell’azienda.
Comunque, nello statuto deve essere indicato come sede sociale un luogo concreto.
¾ Oggetto sociale. Una S.p.A. può esercitare ogni attività riconosciuta dalla Legge, tra
queste l’attività economica. Anche se il Codice delle Società Commerciali non impone un
modo in cui indicare l’attività economica nello statuto, deve essere concretizzato almeno
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dall’indicazione del tipo di attività (delibera della Corte Suprema del 21 aprile 1989).
Occorre comunque tener presente che l’oggetto sociale da riportare sul registro deve
essere determinato prendendo in considerazione la nomenclatura PKD (Polska
Klasyfikacja Działalności, ovvero Classificazione Polacca delle Attività) introdotta per
disposizione del Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 1997. L’indicazione statutaria
dell’oggetto sociale non limita la capacità della società a compiere operazioni giuridiche.
Per esempio, un contratto (stipulato dalla società) che va oltre i limiti dell’oggetto sociale
stabiliti nel suo statuto, sarà comunque valido.
¾ Ammontare del capitale sociale e quota versata prima della registrazione in
copertura del capitale sociale. Il capitale sociale di una S.p.A. deve ammontare almeno a
500 000 złoty (art. 308 § 1 C.S.C.). Lo statuto deve stabilire i termini e l’ammontare dei
versamenti che devono essere realizzati prima della registrazione. Lo statuto può anche
fissare il programma di pagamenti che cadono nel periodo seguente la registrazione della
società. Se invece nello statuto non vengono stabiliti i termini e l’ammontare dei
pagamenti dopo la registrazione, li deve indicare l’assemblea plenaria o – tramite delega
della stessa – l’amministrazione (art. 330 § 1 C.S.C.).
¾ Valore nominale delle azioni, il loro numero, e l’indicazione se le azioni sono
nominali o al portatore. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 1 złoty.
Gli azionisti stessi decidono quali azioni sono nominali e quali al portatore. Le azioni
nominali sono emesse, di regola, nel momento in cui gli azionisti intendono limitare la
possibilità di disposizione delle azioni (art. 337 § 2 C.S.C.). Il Codice delle Società
Commerciali identifica le situazioni in cui le azioni devono essere nominali.
¾ Nomi e cognomi o nome dell’azienda dei fondatori. Fondatori della S.p.A. sono le
persone che ne hanno firmato lo statuto (art. 301 § 3 C.S.C.). Ovviamente i fondatori
possono – e nella maggior parte dei casi lo fanno – assumere azioni della società e
diventare così azionisti. Possono però accontentarsi anche dello status di fondatore con un
certificato di fondazione nominale ottenuto come ricompensa per il servizio prestato prima
della fondazione della società (art. 355 C.S.C.).
¾ Numero dei membri dell’amministrazione e del collegio sindacale o almeno il numero
minimo e massimo dei membri di questi organi o il soggetto legittimato a stabilire la
composizione dell’amministrazione e del collegio sindacale. Lo statuto sociale può
indicare una certa persona, organo (per esempio il collegio sindacale), o istituzione (per
esempio la società madre in caso di holding) per la nomina dell’amministrazione della
S.p.A. L’incarico della nomina di uno o più membri dell’amministrazione o del collegio
sindacale, può essere anche oggetto di legittimazione personale autorizzata
individualmente ad uno o più azionisti.
¾ L’ammontare - stabilito nel giorno della fondazione - almeno approssimativo di tutti i
costi sostenuti o gravanti sulla società in relazione alla sua fondazione.
B. La disposizione statutaria come presupposto del raggiungimento dell’obbiettivo di
fondazione
Alcune delle disposizioni statutarie riportate nell’art. 304 C.S.C. svolgono il ruolo di
presupposto (di “condizione”) per il raggiungimento di un determinato obbiettivo da parte
degli azionisti. Con attenzione sugli effetti che causa la loro mancata pubblicazione nello
statuto, si possono distinguere due tipi di disposizioni:
1) disposizioni statutarie che sono il risultato di una scelta da parte degli azionisti di una delle
due varianti alternative;
2) disposizioni che lo statuto deve contenere sotto pena di inefficacia nei confronti della
società (art. 304 § 2 C.S.C.).
17
1)
Disposizioni per il raggiungimento di uno dei risultati alternativi
L’inserimento nello statuto di questo tipo di disposizioni è essenziale solo qualora gli
azionisti decidano per una variante diversa da quella determinata (alternativamente) nel C.S.C.
Se quindi gli azionisti non inseriscono nello statuto una disposizione diversa, allora sarà
obbligatoria la variante alternativa prevista nel Codice che non occorre dichiarare nello
statuto. In questo modo vengono regolate le decisioni statutarie che trattano le seguenti
questioni:
la durata temporale della società, se è indicata (art. 304 § 1 C.S.C.); se nello statuto non ci
sarà questa clausola, significa che la società è stata fondata per un tempo indeterminato
il numero delle azioni di tipo diverso e le prerogative ad esse collegate, se devono essere
introdotte azioni di tipi diversi (art. 304 § 1 C.S.C.)
Le “tipologie di azioni” si differenziano in base al genere del loro privilegio. A scopo
esemplificativo, la Legge elenca i privilegi tipici delle azioni, e precisamente: per quanto
riguarda i dividendi, la divisione del patrimonio in caso di liquidazione della società e in
ambito del diritto al voto (art. 351 § 2 C.S.C.). Un’alternativa dell’azione privilegiata è
l’azione ordinaria. Se gli azionisti decidono l’emissione di azioni privilegiate, a ciò deve
accompagnarsi un’adeguata disposizione statutaria. In mancanza di tale disposizione, le
azioni emesse saranno considerate azioni ordinarie.
Pubblicazione scritta, se la società ha intenzione di effettuare annunci anche al di fuori
della Gazzetta Giudiziaria Economica (Monitor Sądowy Gospodarczy), secondo l’art. 304
§ 1 C.S.C.); la mancanza della clausola statutaria appropriata indica che la scrittura
promulgativa della società rimane solo quella della G.G.E.
2)
Disposizioni richieste sotto pena di inefficacia nei confronti della società
I. La pena di inefficacia nei confronti della società si può comprendere nel modo seguente.
• La pena di inefficacia di certe disposizioni, significa che l’inserimento nello statuto
costituisce un presupposto indispensabile per l’utilizzo da parte della società dell’istituzione
del diritto societario. Dal punto di vista dell’azionista, la mancanza di una disposizione
appropriata determina la possibilità di richiedere che la società faccia uso di questa istituzione.
In questi casi, le decisioni prese e gli accordi stipulati non saranno efficaci.
Per esempio, senza deliberazione dello statuto, non sarà efficace: il riconoscimento della
prerogativa personale all’azionista, la stipulazione di un contratto in materia di titoli di
partecipazione all’utile della società, e anche l’emissione di azioni con il collegato obbligo di
oneri periodici.
Disposizioni statutarie di questo tipo sono previste anche da altre leggi del C.S.C. A titolo
esemplificativo si può indicare la disposizione statutaria come presupposto per l’aumento del
capitale sociale (art. 444 § 1 C.S.C.), l’autorizzazione statutaria al pagamento degli acconti sui
dividendi (art. 349 § 1 C.S.C.) o l’autorizzazione come presupposto per l’estinzione di azioni
da parte dell’assemblea plenaria (art. 359 § 1 C.S.C.).
• L’inefficacia nei confronti della società può anche determinare il divieto di definizione
indipendente da parte della società del contenuto di certe istituzioni giuridiche. In mancanza di
una precisa indicazione nello statuto, faranno fede invece le regole generali del C.S.C.
In forza all’articolo 304 § 2 C.S.C. lo statuto deve contenere indicazioni riguardanti le
“condizioni” di estinzione delle azioni. Se, dunque, gli azionisti vogliono che la precedenza
nell’estinzione delle azioni spetti ad un determinato gruppo di azionisti (per esempio ai
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fondatori), allora devono inserire questa “condizione” nello statuto. In caso contrario, la
società può realizzare soltanto estinzioni proporzionali. Secondo l’art. 304 C.S.C. possono
essere anche considerate “condizioni” i presupposti di estinzione coatta, per esempio il
riconoscimento ad alcuni azionisti della prerogativa dell’estinzione alle condizioni più
vantaggiose (art. 359 § 1 C.S.C.).
• Dall’articolo 304 § 2 C.S.C. si comprende che sono efficaci nei confronti della società
solo quegli accordi tra gli azionisti (o tra gli azionisti e terzi) che hanno trovato espressione
all’interno dello statuto. I rimanenti accordi degli azionisti – per quanto validi – non vincolano
la società.
Per esempio, l’accordo degli azionisti contiene la decisione che le azioni nominali possano
essere vendute soltanto dopo due anni dalla costituzione della società. Se uno degli azionisti
viola quest’accordo e vende le proprie azioni prima che decorrano i due anni, questa vendita
di azioni da parte di una terza persona sarà efficace anche nei confronti della società, nel senso
che la società sarà obbligata ad eseguire l’adeguata iscrizione nel registro delle azioni. Non
vincola la società l’accordo degli azionisti sulla limitazione della vendita delle azioni.
L’accordo tra gli azionisti sarebbe invece vincolante per la società (che quindi non potrebbe
registrare la vendita sul registro delle azioni), qualora assumesse la forma di disposizione
statutaria.
Gli accordi fra azionisti (shareholder agreements) possono essere stipulati per diversi
fini: con lo scopo di limitare la gestione delle azioni (come nell’esempio riportato sopra), con
lo scopo di plasmare una politica economica, di controllare la componente personale della
società, di dissipare le controversie tra gli azionisti o di effettuare le votazioni in un
determinato modo. Nel Codice delle Società Commerciali l’istituzione dell’accordo fra
azionisti non è regolata; è stata invece confermata l’ammissibilità di accordi che limitano la
gestione delle azioni e sono stati fissati i massimali di queste limitazioni (art. 388 C.S.C.).
II. In base all’articolo 304 § 2 C.S.C., lo statuto deve contenere – sotto pena di inefficacia
verso la società – disposizioni riguardanti le seguenti istituzioni del diritto societario.
Titoli di partecipazione
In forza all’articolo 304 § 2, lo statuto deve contenere disposizioni riguardanti il numero ed
i tipi di titoli di partecipazione nell’utile o nella divisione del patrimonio societario, nonché i
diritti ad essi collegati.
I titoli di partecipazione rappresentano i diritti obbligazionari, e non quelli sociali. I diritti
obbligazionari, derivanti dai titoli obbligazionari, sono però legati alla situazione della società
nel senso che presupposto della loro realizzazione è il raggiungimento dell’utile o la
rimanenza di patrimonio da dividere in caso di liquidazione. Lo statuto può anche prevedere
che alla persona legittimata spetti – dal titolo di partecipazione stesso – il diritto di riscossione
di nuovi titoli. Il riconoscimento di questo diritto deve evitare la “separazione” dei diritti del
possessore di un titolo di partecipazione, attraverso l’emissione di nuovi titoli.
I titoli di partecipazione sono uno strumento vantaggioso di finanziamento esterno della
società. Permettono di ottenere capitale senza la concessione di diritti di sociali (situazione,
quindi, diversa rispetto a quella degli azionisti), e senza la necessità incondizionata del
pagamento della somma dovuta accresciuta dagli interessi (situazione, quindi, diversa rispetto
a quella degli obbligazionisti). Il titolo di partecipazione vincola quote parziali della
retribuzione percepita da lavoratori o membri dei centri di potere societari, al raggiungimento
di risultati economici della società (art. 378 § 2 C.S.C.).