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anche a livello regionale.
Una prima caratteristica della legge è sicuramente
riscontrabile nella programmazione annuale dei flussi
d’ingresso.
Questi sono fissati sulla base di apposite quote
stabilite dal Governo con una certa discrezionalità, perchè
l’articolo in questione ( art. 3) non indica precisi criteri in
materia.
A differenza della legge precedente, l’ingresso in
Italia è consentito non più soltanto attraverso una chiamata
nominativa di un lavoratore straniero residente all’estero da
parte del datore di lavoro già disponibile all’assunzione, ma
anche attraverso il rilascio di appositi visti di ingresso
finalizzati alla ricerca diretta di un posto di lavoro in Italia.
Sarà così possibile ottenere un visto di ingresso per
l’inserimento nel mercato del lavoro agli stranieri residenti
all’estero, naturalmente in seguito alla verifica della
prestazione di garanzia.
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Questa prestazione serve a dimostrare alla Questura
che lo straniero possiede un reddito idoneo a sopportare le
spese di vitto e di poter offrire un alloggio ai propri familiari.
Questo strumento potrebbe essere un deterrente contro
l’immigrazione illegale, essendo questa legge estremamente
rigida ed efficace, naturalmente deve essere applicata in
modo generoso e radicale.
Ne sono un esempio gli articoli 8 e 9 che prevedono
l’uno la disciplina del respingimento attuabile
immediatamente non più solo nei confronti degli stranieri che
si presentano alla frontiera senza avere i requisiti necessari
per l’ingresso in Italia, ma anche nei confronti di coloro
entrati illegalmente; l’altro che prevede l’aumento delle
sanzione con la condanna fino a quindici anni di reclusione.
Un’altra importante novità è insita nell’articolo 12 che
consente la costituzione di “Centri di permanenza temporanea
e di accoglienza” dove gli stranieri devono rimanere sotto il
controllo delle Forze di Polizia per un periodo non superiore a
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venti giorni con una proroga di dieci giorni in attesa
dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento, nel caso
in cui vi sia l’impossibilità dell’espulsione immiediata (
mancanza di documenti identificativi, di documenti di
viaggio, visti o ulteriori accertamenti sulla provenienza del
soggetto).
Un esempio di questi luoghi, nel territorio di Milano,
è il centro di Via Corelli ; anche se dalle dichiarazioni
raccolte nelle interviste che poi seguiranno, molti attori
istituzionali sono contrari a questo centro perchè ritenuto
poco utile e profiquo e, soprattutto non utilizzato per i fini
imposti dalla Legge n.40/98.
Anche l’istituzione della carta di soggiorno (art.7) è
un elemento importante che contraddistingue questa legge
dalle precedenti disposizioni.
Inanzitutto la carta di soggiorno, o permesso, è un
titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dovrebbe
assicurare parità di trattamento al cittadino straniero come al
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cittadino italiano.
Questo strumento dovrebbe essere, perciò, il
documento principale dell’integrazione dello straniero
extracomunitario.
Esso assicura il diritto di possedere la carta a chi è
residente in Italia da almeno cinque anni e sia titolare di un
reddito sufficiente a mantenere sè stesso ed i suoi famigliari:
infatti a seguito della domanda della carta di soggiorno,
questo documento viene rilasciato non solo al richiedente, ma
anche ai suoi familiari.
Purtroppo la valutazione di questi requisiti viene
lasciata a discrezione delle autorità amministrative ( ad
esempio non si specifica cosa si intenda per reddito
sufficiente).
Inoltre, il rilascio della carta di soggiorno, è
disciplinato in modo irrazionale , perchè chi, a parità di
reddito ma con una famiglia numerosa, sarà svantaggiato nel
rilascio della stessa.
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Allo stesso tempo, questa legge presenta anche degli i
aspetti positivi in materia di integrazione e di equiparazione
dello straniero regolarmente soggiornante nello stato italiano,
soprattutto per quello che riguarda l’assistenza sanitaria e
sociale e la tutela della famiglia e del minore.
Per quanto concerne l’assistenza sanitaria, un tempo
l’immigrato poteva accedere al Servizio Sanitario Nazionale1,
ma se disgraziatamente perdeva il posto di lavoro e nello
stesso tempo scadeva il termine per ricevere l’assistenza
sanitaria, questi doveva pagare una cifra di circa 750.000 per
poter accedere di nuovo alla tutela del servizio saniatrio
nazionale.
Oggi , con la nuova legge anche un disoccupato può
accedere liberamente al SSN che assicura la piena assistenza
sanitaria .
E’ assicurata a tempo indeterminato, quindi anche
1Nelle pagine che seguiranno verrà utilizzata l’abbreviazione SSN.
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durante il periodo di rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche il ricongiungimento familiare ( art.27 ) non
viene più garantito solo ai lavoratori, ma anche ai titolari di
carta di soggiorno e di permessi per lavoro subordinato,
autonomo, per motivi di studio o religiosi.
Tutto questo, naturalmente, dimostrando che lo
straniero dispone di un alloggio e di un reddito percepito da
una fonte lecita e che non sia inferiore all’importo
dell’assegno sociale ( 7 milioni annui ). Questo importo varia
a seconda del numero di familiari che si vuole avvicinare.2
Positive innovazioni sono previste anche in materia di
protezione dei minori, che vengono annotati sul permesso di
soggiorno del genitore sino al compimento del 14° anno di
età.
Non mancano certo le lacune alla legge Napolitano -
Turco, molte delle quali saranno dimostrate e rese note dalle
2Questo importo diviene di 14 milioni per il ricongiungimento di due o tre familiari e diviene triplo ( 21 milioni ) per il
ricongiungimento di quattro o più familiari.
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interviste che nello svolgimento della mia ricerca ho
effettuato.
Il testo della nuova Legge è costellato di disposizioni
poco rilevanti, ma che hanno un’importanza notevole e che,
se lasciate alla discrezionalità delle pubbliche
amministazioni, si rischia di vedere crollare il “basamento”
della legge e rovinare quello che poteva essere uno sviluppo
in materia di integrazione degli extracomunitari.
Ne è un esempio la disposizione contenuta
nell’articolo 20, comma 7 della legge che non consente più
allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato di perdere il posto di lavoro e di restare iscritto
nelle liste di collocamento, per più di un anno dalla scadenza
del relativo permesso.
Oppure l’articolo 35 che prevede che dopo un anno
dall’entrata in vigore della legge l’accesso degli stranieri alle
libere professioni non sia più libero, ma a numero chiuso,
sulla base di intese ragguinte con gli ordini professionali.
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La nuova normativa si pone tra gli obiettivi principali
quello dell’ integrazione dello straniero nella società italiana.
Non mancano incertezze ed ambiguità a questa nuova
legge di riforma.
Infatti, spesso l’immigrato viene considerato come
una persona bisognosa di aiuto, non facente parte integrante
della società delineando, in questo caso, un’integrazione
precaria che va al di là delle aspettative sia dei fautori della
legge, che dell’immigrato stesso.
Inoltre, finchè continueranno ad esistere pregiudizi di
questo tipo nella mentalità delle persone che non riescono, a
considerare l’extracomunitario regolare un cittadino italiano
a tutti gli effetti, considerandolo solo uno strumento da
utilizzare per i lavori più duri ed umili, nessun tipo di
normativa, sia pur completa e tutelativa per queste persone,
potrà superare questi limiti.
In conclusione, il lavoro di questa tesi, prenderà in
considerazione tutti questi aspetti e analizzerà la legge del 6
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marzo 1998 n.40 in relazione alla precedente normativa,
cogliendone le differenze e le similitudini .
Sarà, proprio, grazie ad una serie di contatti e di
ricerche che metterò in relazione i principi contenuti nelle
Leggi, svolgendone un’analisi sia pratica che teorica,l terreno,
per capire se, dopo il periodo dei primi anni Settanta, quando
lo straniero, o meglio il fenomeno migratorio, veniva
considerato un fatto completamente estraneo alla società, e se
in questa fase si riusciurà a recepire in modo migliore questo
problema.
Attraverso, poi, una rielaborazione dei contenuti di
quelle interviste che ho svolto durante la mia ricerca, cercherò
di stendere delle riflessioni conclusive per verificare il reale
impatto sul terreno della legge n.40/98.
Con il parere dunque di diversi attori istituzionali,
occupati quotidianamente in materia di politiche migratorie,
tenterò di carpireinformazioni più dettagliate, coinvolgendo
anche gli stessi immigrati che si sentono coinvolti in prima
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persona per ciò che riguarda il fenomeno migratorio.
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QUADRO TEORICO
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I.1 Aspetti generali
Studiare le politiche pubbliche non è una cosa
semplice e non lo è nemmeno la loro definizione.
Le politiche pubbliche si possono definire come il
prodotto dell’attività di una autorità dotata di una certa
autonomia decisionale, ma si presentano anche come un
programma d’azione di governo che può essere dislocato in
un certo spazio geografico o in certo settore della società.
Quel che è certo, è che alle politiche pubbliche
vengono assegnate caratteristiche comuni che sono insite nel
loro contenuto e nel loro programma. La politica pubblica,
infatti, non si riduce solo ad un atto unico ed isolato, ma è
sempre presente uno schema complesso e generale.
Questo schema prevede la gestione e l’uso di beni che
sono messi a disposizione della collettività.
Per questo le politiche pubbliche non possono essere
distinguibili come oggetto specifico, perchè esse dipendono
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dal momento in cui i soggetti decidono di fare o meno, di
sostenere una politica pubblica.
Quindi la loro definizione diventa di difficile
individuazione e lo è ancora di più quando ci si accorge che
gli stessi padri fondatori delle politiche pubbliche sono divisi
circa la definizione di quetso termine.
Si possono citare a tal proposito Kaplan e Lasswell3
che indicano le politiche pubbliche come un programma di
fini, valori e pratiche, non si può fare a meno di pensare che
queste siano ben delineate nel tempo e nello spazio;
diversamente analizzando la definizione di Lindblom4,
sembra che le politiche abbiano solo contenuti che si basano
su approssimazioni future.
Quel che sicuramente è certo è che le politiche
pubbliche raggiungono scopi per i quali esistono criteri
valutativi, obiettivi che devono essere raggiunti senza
3Lasswell, H.D. Kapal, A “Società e potere”, New Haven Yale University
4Lindblom,C.H. “The science of mudding through in pubblic administration” 1959
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discostarsi dalle idee inizialmente decise.
Ecco perchè Lowi5 distingue quattro tipologie di
politiche a seconda del loro contenuto .
Definisce una politica, “regolativa” quando l’azione
pubblica relativa ad una politica consiste nel dettare norme
che spesso influenzano il soggetto destinatario stabilendone i
limiti del comportamento.
Un esempio potrebbe essere per il cittadino seguire le
regole imposte dal codice della strada.
Con l’espansione del settore pubblico, le decisioni che
riguardano la spartizione delle risorse di bilancio si sono
imposte come oggetto preminente dell’attività di governo.
Molto spesso si tratta di decisioni che assegnano
benefici in forma esplicita ad una o più categorie di cittadini,
senza imputare in forma altrettanto esplicita i costi ad altre
categorie.
5Lowi T.J. 1964, Public policy and Political Theory, World Politics