INTRODUZIONE
2
inquadrato l’istituto in un determinato contesto storico,
evidenziando come l’evoluzione dei rapporti commerciali, non
incanalandosi più all’interno di una tipizzazione contrattuale
ormai insoddisfacente, ha fatto emergere, in particolar modo,
realtà negoziali di particolare complessità.
E’ stato, inoltre, analizzato il tradizionale significato di tale
figura giuridica, ripercorrendo funditus le innumerevoli dottrine
che hanno disquisito in materia, evidenziando l’etereogenità delle
ipotesi consuetudinalmente ricondotte alla categoria concettuale
del collegamento, per sottolineare, allo stesso tempo, come la
fattispecie in oggetto sia costituita da alcuni elementi essenziali,
quali la pluralità di negozi e un nesso di collegamento di rilevanza
giuridica.
Si è affrontata poi con particolare cura la problematica
inerente al criterio discretivo concernente l’unità o la pluralità di
negozi, antecedente logico nella comprensione del fenomeno per
delimitare l’ambito applicativo e per verificare la validità
concettuale di tale categoria.
Da ultimo, l’analisi è stata indirizzata alla individuazione e
valutazione, in modo analitico, delle varie fattispecie di
collegamento negoziale, sistematicamente ordinate dalla dottrina,
secondo le classificazioni di collegamento necessario e volontario,
occasionale, genetico e funzionale, di tipo soggettivo ed
oggettivo, per poter permettere una più proficua comprensione
dell’istituto e per tentare una ricostruzione dell’intero fenomeno.
INTRODUZIONE
3
Si è, così, giunti al riconoscimento della ratio essendi del
collegamento nella fusione della volontà delle parti di perseguire
un risultato economico con il requisito oggettivo costituito dal
nesso teleologico tra negozi.
Nel secondo capitolo si è deciso di indagare sugli aspetti
funzionali ed effettuali del collegamento stesso, dato che le
dissertazioni inerenti alla struttura non sono apparse sempre del
tutto soddisfacenti soprattutto per la disomogeneità delle
soluzioni prospettate.
Si è, in primo luogo, valorizzata l’unità funzionale
rivolgendo l’attenzione al solo collegamento funzionale – unico
collegamento considerato, dalla dottrina, in senso tecnico, perché
i negozi sono tra loro combinati funzionalmente e teleologicamente per
il raggiungimento di uno scopo empirico creando un certo grado
di interdipendenza tra i rispettivi effetti – caratterizzato dalla
presenza di più negozi posti in essere dalle parti al fine di
realizzare un’operazione economica strutturalmente complessa
ma funzionalmente unitaria.
Ci si è soffermati, quindi, sulla considerazione funzionale
del fenomeno, abbandonando impostazioni atomistiche –
tendenti a considerare ogni questione dal lato del singolo negozio
– per valutare la realtà regolamentare nel suo complesso come
unificazione dei rapporti contrattualmente disciplinati e
ricostruendo la peculiarità del collegamento tra l’individualità dei
singoli negozi e la pluralità-unità di essi.
INTRODUZIONE
4
In secondo luogo, si sono esaminate le conseguenze della
valorizzazione della funzione del collegamento sul piano della
disciplina, estendendo la rilevanza del collegamento anche agli
aspetti squisitamente fisiologici e non soltanto a quelli patologici
dell’istituto in questione e dimostrando, inoltre, un’inversione di
tendenza della giurisprudenza nel disciplinare il coordinamento di
più contratti tra loro collegati non più in modo autonomo, ma
ancora una volta in modo unitario.
Si è, inoltre, prestata particolare attenzione al profilo
effettuale dal punto di visto della trasmissione delle vicende
patologiche dall’uno all’altro negozio ad esso collegato
nell’assiomatica applicazione della regola del simul stabunt, simul
cadent, regola per cui i diversi negozi resterebbero
indissolubilmente legati e influenzati tra loro per
l’interdipendenza degli effetti, caratterizzante il collegamento.
Si è dimostrato come tali teorie tradizionali non potessero
prescindere dal rilievo funzionale, per una corretta qualificazione
del fenomeno, che dovrebbe condurre a ragionare in termini di
inutilità, perché, ad un’unità funzionale dell’intera operazione,
deve corrispondere un’amministrazione unitaria della stessa. Si è
condivisa, quindi l’applicazione della regola dell’utile per inutile
vitiatur più confacente alle caratteristiche proprie del collegamento
funzionale.
Si è esposto, inoltre, come, in considerazione di tale ultima
regola, non sia possibile l’applicazione della norma relativa alla
INTRODUZIONE
5
nullità parziale a motivo della incompatibilità tra la salvezza
parziale del contratto prevista dall’art. 1419 c.c. e la ripercussione
dei vizi proposta dal rivisitato brocardo del simul stabunt, simul
cadent, osservando, allo stesso tempo, come, in virtù delle
considerazioni svolte, il collegamento costituisca una deroga al
principio generale della conservazione del contratto.
In ultima analisi sono state prese in considerazione, in
modo particolareggiato, le singole patologie negoziali della nullità,
annullabilità, risoluzione ed in particolar modo della excepio
inadimpleti contractus per chiudere il cerchio e riferirsi nuovamente
all’importanza funzionale del collegamento contrassegnante
l’intero fenomeno preso in analisi.
Il terzo ed ultimo capitolo, infine, è stato dedicato, in
particolar modo, alla evoluzione stessa del collegamento negoziale
attuata nell’ordinamento giuridico italiano attraverso una esplicita
formulazione legislativa. E’ stato, più in specie, dato rilievo alla
tutela del consumatore nelle diverse sfaccettature delle clausole
vessatorie (più in specie l’art. 1469 ter, 1° comma) e del credito al
consumo, per mettere in luce come le fattispecie prese in esame,
solo considerate sotto la veste del collegamento negoziale,
garantiscano realmente una tutela effettiva del consumatore.
Si è, infine, disquisito sulla espressa legittimazione, da parte
del legislatore che si è spinto fino a riconoscere la figura del
collegamento negoziale per la identificazione degli indici che
possono dimostrare la sussistenza giuridicamente rilevante dello
INTRODUZIONE
6
stesso e del generale principio di interpretazione introdotto da
tale articolo.
Tale dissertazione si è conclusa analizzando la vicenda del
credito al consumo, per esplorare più da vicino un caso pratico
degli affari sempre più spesso preso in considerazione nella vita
quotidiana del cittadino, che vive oggi la realtà non più solo
nazionale, ma europea.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
7
1. Profili storici del collegamento negoziale.
Il ricorso delle parti contrattuali all’utilizzo di schemi
negoziali articolati, il moltiplicarsi dei casi in cui gli operatori
fanno ricorso a questa tecnica di esercizio dell’autonomia privata
assumono una collocazione di rilievo, rispondente alla necessità
di ottenere una veste giuridica per quei complessi assetti di
interessi che coinvolgono le parti. Questa tecnica è nata a causa
della insufficienza delle categorie tradizionali, che non erano in
grado di soddisfare tali bisogni.
Il ripetuto nascere di nuovi contratti atipici, frutto di quella
“inerzia giuridica” nell’adeguamento alle sollecitazioni provenienti
dall’esterno, portò, quindi, la dottrina ad affrontare il problema
della loro disciplina e qualificazione. Contratto misto, contratto
complesso, contratto collegato, furono alcune tra le nozioni
elaborate a tale scopo.
Il dibattito fu alimentato dall’accrescersi, nella prassi, di
nuovi “rapporti giuridici policromi”
1
, conseguenza di
un’evoluzione e di una trasformazione dell’economia che, da
agricola, andava trasformandosi in industriale. Tutto ciò, portò
alla creazione di realtà più complesse, tanto di relazioni
economiche, quanto di strumenti giuridici utili al raggiungimento
di queste.
1
DE GENNARO G., I contratti misti, Padova, 1934, p. 166.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
8
L’insufficienza nell’elaborazione dei contratti tipici,
confermatisi inadeguati ad adempiere il bisogno di prodotti
giuridici da parte di un sistema economico in costante sviluppo,
ha agevolato la nascita di nuovi contratti “a tipicità sociale” e
l’approfondimento di nozioni e tecniche che si reputano utili per
gli interessi del commercio, grazie alla loro flessibilità e
“plasticità” nell’adattamento di tali interessi.
Il tradizionale elenco dei tipi legali è ormai insufficiente
rispetto all’attuale sviluppo dell’economia; tuttavia,
nell’ordinamento italiano, il processo di tipizzazione rappresenta
la sede principale per determinare la disciplina applicabile ad un
contratto.
Il collegamento negoziale, fino ad ora concetto di esclusiva
elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, di recente è
giunto ad essere oggetto di considerazione e di riconoscimento
normativo, da parte del legislatore, in disposizioni di notevole
importanza quali la disciplina del credito al consumo, quella dei
contratti con i consumatori e quella relativa al cd. lavoro
interinale,
2
tramutandosi, così, da categoria dottrinal-
giurisprudenziale, in vera e propria categoria normativa.
2
Artt. 18-24 della L. 19 febbraio 1992, n. 142 attuativa della direttiva
n. 102/1987 CEE; Art. 1469 ter cod. civ., introdotto con la L. 6 febbraio 1996,
n. 52, attuativa della direttiva 93/13 CEE; L. 24 giugno 1997, n. 196.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
9
DIFFUSIONE DI UN RAPPORTO
CONTRATTUALE.
DIFFUSIONE SIGNIFICATIVA
QUALITATIVAMENTE E
QUANTITATIVAMENTE DI TALE
RAPPORTO.
APPREZZAMENTO POSITIVO DA
PARTE DELLA GIURISPRUDENZA.
(DOVE SI MANIFESTANO LE
REALI ESIGENZE DEI TRAFFICI)
RAGGIUNTA TIPICITA’ SOCIALE
TIPICITA’ LEGALE (CHE
RAPPRESENTA L’ID PLERUMQUE
ACCIDIT)
Tabella a
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
10
2. Il tradizionale significato di “collegamento
negoziale”.
Sul piano del diritto positivo possiamo osservare che il
legislatore non fornisce una definizione del fenomeno del
collegamento negoziale; infatti, tale nozione difetta di qualunque
espressa norma definitoria mancando norme privatistiche che si
richiamino ad essa. Il legislatore, infatti, si limita a regolare talune
specifiche ipotesi di collegamento e, facendo ciò, sembra
presupporre una nozione che occorre ricostruire induttivamente,
essendo oltretutto questo un fenomeno che è interamente frutto
dell’opera degli interpreti.
La dottrina ha costruito tale nozione per giustificare alcune
vicende, che esorbitano dal principio di non operatività degli
effetti al di fuori della fattispecie negoziale che li ha prodotti
(soprattutto in termini di estensione delle eventuali patologie
negoziali).
L’individuazione di sempre nuove fattispecie di
collegamento tra contratti ha indotto la dottrina a preferire un
metodo di ricerca, inconsueto nella nostra scienza privatistica, il
cd. case-law, che permetterebbe meglio di cogliere i casi che
possono essere spiegati solo attraverso il collegamento e nei cui
confronti è utile ricorrere a tale nozione, da quelli la cui
spiegazione in termini di collegamento potrebbe non essere
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
11
affatto di alcuna utilità
3
. E’ emerso che la figura del collegamento
negoziale, tradizionalmente, ricorre ogni qualvolta ci si trova di
fronte ad una pluralità di contratti (vale a dire ad entità distinte,
ciascuna con una propria causa) che, seppur strutturalmente
autonomi
4
, sono legati da un nesso giuridicamente rilevante e
quindi non occasionale, né puramente formale
5
.
Per collegamento occasionale
6
si intende, infatti, un
rapporto meramente esteriore tra due contratti, in cui manca
3
ORLANDO CASCIO S. - ARGIROFFI C., Contratti misti e contratti
collegati, in voce dell’Enc. giur. Treccani, vol. IX, Roma, 1988, p. 1; CHINÈ G., Il
collegamento contrattuale tra tipicità e atipicità, in Giust. civ. 1996, I, p. 1096.
4
Elemento peculiare del collegamento tra contratti è il mantenimento
della loro individualità. Infatti, data una catena di contratti, ogni contratto ha
una sua individualità, che se venisse persa e i due contratti si fondessero in
uno, avremmo un unico contratto complesso. Cfr. Cass., sez. I, 25 agosto
1998, n. 8410, in Foro it., Rep. 1999, voce Contratto in genere, n. 304,
ribadisce: “Le parti nella loro autonomia negoziale, possono effettuare
collegamenti tra contratti diversi in modo da perseguire un risultato economico
unitario e complesso attraverso il coordinamento dei vari negozi ciascuno dei
quali […] è finalizzato ad un unico regolamento d’interessi; […] detto
collegamento non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in
funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica”.
5
Cfr. Cass., sez. II, 11 giugno 2001, n. 7852, in Mass. Foro it., Rep.
2001, voce Contratto, atto e negozio in genere, n. 240, in cui si asserisce che:
“Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente
occasionale, quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente
autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria
di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sì che la loro unione non
influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano [...].”
6
DI NANNI C., I negozi collegati nella recente giurisprudenza (note critiche),
in Dir. giur. 1976, p. 135, il quale sostiene che: “[…] In questo caso si ha
soltanto un elemento estrinseco di avvicinamento, che talvolta non proviene
neanche dalla volontà di tutte le pari, sicché solo in senso improprio si adotta
la formula collegamento.” Vedi anche, FERRANDO G., Recenti orientamenti in tema
di collegamento negoziale, in Nuova Giur. civ. comm., 1997, II, p. 234; cfr. Cass., 13
febbraio 1992, n. 1751, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 1076 e ss.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
12
qualsiasi coordinamento verso un fine unitario, mentre
l’apparente collegamento deriva dalla comunanza delle parti o
dell’unità del documento. Il criterio distintivo non può essere,
inoltre, quello formale della unità o pluralità della
documentazione contrattuale: più negozi possono documentarsi
in un unico atto e, per contro, più atti documentare un unico
negozio. Nemmeno può condividersi l’idea secondo cui qualsiasi
rapporto economico regolato da più negozi sia idoneo a collegare
gli stessi anche in senso giuridico, non essendo possibile ritenerli
destinati al conseguimento di un risultato unitario perseguito dai
contraenti
7
.
Ne consegue che la nullità, l’annullamento, la risoluzione, il
recesso dell’uno si ripercuote sull’altro, in modo tale quindi che le
sorti dell’uno influenzano le sorti dell’altro in termini di validità
ed efficacia
8
.
7
DE GENNARO G., op. cit., p. 61, rileva l’insufficienza del criterio
economico in quanto “la connessione economica non è, per se stessa
produttiva di alcuna conseguenza giuridica; le prestazioni danno luogo a
contratti distinti, e se nessuna clausola stabilisca determinate connessioni
giuridiche tra i due contratti, ciascuno avrà la sua vita e fruirà della sua
disciplina, con assoluta indipendenza dalle sorti dell’altro”.
8
CARIOTA FERRARA L., Il negozio giuridico nel diritto privato italiano,
Napoli, 1948, p. 318, osserva che “tale nesso, si fondi sulla legge, si fondi sulla
volontà delle parti, può dar luogo ad una comunità di destino tra l’uno e l’altro
negozio in concreto posti in essere, sino al punto da non poter l’uno compiersi
senza l’altro o spiegare effetto senza l’altro, o da potere derivare dalla nullità
dell’uno la nullità dell’altro […]”.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
13
Tale connessione viene dunque consuetudinalmente
espressa nell’applicazione assiomatica del brocardo “simul stabunt,
simul cadent”
9
(insieme stanno, insieme cadono) proprio per
evidenziare che quel corpus organico costituito dal collegamento
dei singoli negozi si compenetra a tal punto che la “caduta” di
alcune parti non potrà che travolgere l’accordo intero. Questo
perché le prestazioni che formano oggetto dei contratti tendono
ad un assetto complessivo di interessi tra le parti e quindi ad
un’operazione economica unitaria.
E’ certamente possibile che l’interesse economico unitario
sia appagato da un contratto unico, ma può accadere anche che,
se tale interesse sia complesso o non suscettibile di essere
realizzato “uno actu”, i contraenti facciano riferimento a più
contratti che restano collegati, appunto in vista dell’unitario
interesse.
Il collegamento negoziale, perciò, sussiste e assume
rilevanza ove, attraverso gli strumenti ermeneutici, si individui un
unitario regolamento d’interessi divisato da tutte le parti dei
diversi contratti.
9
Cfr. Cass., 27 febbraio 1976, n. 638, in Riv. not. 1977, Rep. 1976,
voce Contratto, atto e negozio in genere, n. 212, in cui si afferma che. “Nella
ipotesi di più contratti tra loro collegati, è inammissibile il recesso da uno solo
di essi quando in tal modo viene meno l’equilibrio dell’intero regolamento
negoziale.”; Cass., 29 novembre 1973, n. 3284, in Mass. Foro it., Rep. 1973,
voce, Contratto, atto e negozio in genere, n. 60.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
14
Le diverse ipotesi, proposte dalla dottrina maggioritaria
10
in
cui si è inteso un collegamento negoziale, non sono riconducibili
ad una categoria unitaria. Le diverse classificazioni proposte dalla
dottrina, quali: collegamento necessario e volontario, occasionale,
genetico e funzionale, unilaterale e bilaterale, mettono in luce le
diverse e svariate ipotesi che si riuniscono sotto l’unico nomen di
collegamento. Detto nomen, però, è indiscriminatamente utilizzato
per designare problemi diversi ed eterogenei che richiederebbero,
invece, tecniche e strumenti adeguati alle particolarità di ciascuno
e che hanno, portato parte della dottrina
11
, a discorrere non di un
unico collegamento, ma di molteplici collegamenti negoziali,
proprio a causa della frammentarietà del fenomeno. Dette ipotesi
troppo spesso si sono rivelate con una funzione meramente
descrittiva se non hanno addirittura denotato un uso forse
10
Significativi sforzi di delineare la cornice concettuale entro cui
condurre tale istituto si rinvengono in: GIORGIANNI M., Negozi giuridici
collegati, in Riv. it. sc. giur., 1937, p. 275 e ss; VENDITTI ARN., Appunti in tema
di negozi giuridici collegati, in Giust. civ., 1954, I, p. 259 e ss; GASPERONI N.,
Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm, 1955, I, p. 357 e ss; DI
SABATO F., Unità e pluralità di negozi, in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 412 e ss; DI
NANNI C., Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. dir. comm., 1977, p.
279 e ss; FERRANDO G., I contratti collegati, in Nuova Giur. civ. comm., 1986, II,
p. 256 e 432 e ss; SCOGNAMIGLIO R., Collegamento negoziale, voce dell’Enc.
dir., vol. VII, Milano, 1960, p. 375 e ss; MESSINEO F., Contratto collegato, in id.,
vol. X, Milano, 1962, p. 48 e ss; ORLANDO CASCIO S. – ARGIROFFI C.,
Contratti misti e contratti collegati, voce dell’Enc. giur. Treccani, vol. IX, Roma, 1988,
p. 1 e ss.
11
FERRANDO G., I contratti collegati, in Nuova Giur. civ. comm., 1986,
II, p. 256; CASTIGLIA G., Negozi collegati in funzione di scambio, in Riv. dir. comm.,
1979, II, p. 400; IZZO A., Il collegamento contrattuale: note in materia civile, arbitrale
internazionale e di conflitti di legge, in Nuova Giur. civ. comm., 1998, II, p. 70.
STRUTTURA DEL COLLEGAMENTO NEGOZIALE
15
improprio della categoria, sebbene l’orientamento consolidato
della giurisprudenza di legittimità sia costante nel ravvisare il
fenomeno del collegamento in tutto ciò suesposto
12
.
La nozione di collegamento negoziale va, quindi, definita
non tanto in vista di scopi descrittivi o classificatori, ma piuttosto
al fine di risolvere concreti problemi di disciplina di fattispecie in
cui un risultato pratico unitario è raggiunto attraverso l’uso
congiunto e combinato di distinti tipi contrattuali.
12
Cass., 6 settembre 1991, n. 9388, in Mass. Foro it., 1992; Cass., 15
dicembre 1984 n. 6586, in Mass. Foro it., Rep. 1994, voce Contratto in genere n.
91, che testualmente dice “le parti, nell’esercizio della loro autonomia
negoziale, possono dar vita, contestualmente o non, a diversi e distinti contratti
i quali pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e
conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, alla cui disciplina
rimangono rispettivamente sottoposti, vengano tuttavia concepiti e voluti
come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto
di reciproca interdipendenza, così che le vicende dell’uno debbano
ripercuotersi sull’altro condizionandone la validità e l’efficacia”. Cass., 18
marzo 1980, n. 1042, in Foro it., 1980; Cass., 15 febbraio 1980, n. 126, in Mass.
Foro it., Rep. 1980, voce Contratto in genere, n. 63.