6
europei; lo stabilire in modo chiaro quanto competeva ancora agli Stati
membri e quanto invece all’Unione; la semplificazione degli strumenti
legislativi in mano a quest’ultima, che oltre alla mancanza di una esplicita
gerarchia tra di loro, si vedevano in misura sempre maggiore svuotati del
proprio valore, da innumerevoli atti atipici.
Il quadro che si presentava nel 2000 non era molto incoraggiante: il
fallimento di due tentativi di riforma, Stati sempre più preoccupati di
recuperare il terreno perduto, l’allargamento imminente a dieci nuovi Stati
membri, istituzioni inefficienti e un sistema complicatissimo, pressoché
privo di democrazia e di sistemi di controllo popolare (il Parlamento
europeo ha acquisito via via nuovi poteri, ma pur sempre insufficienti
rispetto ad un vero sistema democratico), e alla mercé di rapporti di forza di
tipo politico, erano aggravati, a partire dall’anno successivo, dalla crisi
dettata dal terrorismo internazionale e dall’incapacità del “gigante
economico” di scuotersi dalla situazione di “nano politico”.
Si è così giunti alla convocazione della Convenzione di Bruxelles, nel 2001,
la quale ha redatto il “Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa”, ancora da approvare in sede di Conferenza intergovernativa.
Scopo del presente lavoro è di cercare di analizzarne le innovazioni e le
eventuali lacune.
Si è parlato di “Costituzione europea”, o di “Trattato-Costituzione”:
obiettivo dell’indagine, è quello di conciliare il punto di vista della dottrina
internazionalistica con quello della dottrina costituzionalistica, al fine di
determinare se, quando il Progetto verrà attuato, esso dia vita ad un Trattato
o ad una Costituzione, ovvero, se ancora si sia in presenza di
7
un’organizzazione internazionale, retta dal diritto che regolamenta i rapporti
fra gli Stati o, al contrario, se ci si trovi dinanzi ad uno Stato federale. Si
cercherà di dimostrare che la via perseguita dall’Unione, cerca di
compenetrare elementi di entrambe le dottrine, superandole al tempo stesso.
La tesi è strutturata in due parti: una parte generale, la quale, dopo aver
accennato ai lavori della Convenzione e al metodo utilizzato per la
redazione del “Progetto”, prende in considerazione, nei primi tre paragrafi,
il dibattito sulla Costituzione europea, ovvero se l’acquis communautaire
possa essere considerato una vera e propria Costituzione, nel senso classico
del termine, o quali possano essere le soluzioni per conferirgli tale
legittimazione; nel quarto paragrafo, la procedura di revisione dei Trattati, e,
in particolare, se essa deponga nel senso della natura internazionale
dell’Unione; nel quinto paragrafo, la natura dell’atto fondativo dell’Unione,
ovvero se sia corretta l’idea di un Trattato-Costituzione; nel sesto e ultimo
paragrafo, la “via speciale”dell’Unione, si ipotizzerà la soluzione accolta: la
terza via.
Una seconda parte, invece, analizza alcuni profili del Progetto: si darà
conto, successivamente, dei motivi della scelta di tali profili.
Si fa riferimento, per l’indagine, alla versione originale del Progetto,
presentata a Salonicco nel giugno 2003, al termine dei lavori della
Convenzione, la quale dovrebbe essere approvata alla Conferenza
intergovernativa del 15-16 giugno 2004, sotto presidenza irlandese.
In particolare viene studiata l’integrazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata nel 2000 al termine del
vertice di Nizza, la sua utilità nel processo di costituzionalizzazione
8
dell’Unione, cosa cambia con il suo inserimento all’interno del Progetto, e i
suoi rapporti con lo strumento internazionale della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento
all’ipotesi della prevista adesione dell’Unione europea.
In secondo luogo viene considerata la questione della ripartizione delle
competenze tra l’Unione e gli Stati membri, le categorie di competenze che
vengono introdotte, o meglio, razionalizzate, e il meccanismo per il loro
controllo e sviluppo, ovvero la nuova “sussidiarietà” e la flessibilità, che
innovano, rispettivamente, i meccanismi di cui all’articolo 2 del Trattato
sull’Unione europea e del 308 TCE.
Viene, inoltre, dedicato un paragrafo all’analisi dello stato attuale del
rapporto tra l’ordinamento dell’Unione e gli ordinamenti degli Stati membri,
alla luce della “costituzionalizzazione”, nel Progetto di Trattato, del
principio, di origine giurisprudenziale, del primato del diritto dell’Unione su
quello nazionale.
Si analizzano, altresì le fonti di diritto derivato, le innovazioni, relative
all’introduzione di una gerarchia tra atti “legislativi” e non “legislativi”, e la
semplificazione delle procedure decisionali, con l’adozione della “procedura
legislativa ordinaria”, ovvero la generalizzazione dell’attuale “codecisione”.
Infine, viene considerato cosa cambia, ma soprattutto cosa non cambia, in
tema di ratifica, entrata in vigore, e revisione del nuovo Trattato-
Costituzionale, e l’introduzione della possibilità di recedere dall’Unione.
9
Parte generale
Capitolo I
1. Evoluzione dell’Unione: dalla Dichiarazione di
Laeken alla Convenzione di Bruxelles, ed oltre…
Nel dicembre del 2001, al Consiglio europeo di Laeken, i Quindici decisero
di convocare, come già previsto a Nizza, una Convenzione sull’avvenire
dell’Europa, la quale avrebbe avuto il compito di redigere un documento
finale, costituente il punto di partenza per la successiva conferenza
intergovernativa.
Se “Amsterdam e Nizza sono più che altro i trattati dei rinvii e delle
occasioni perdute…capiamo meglio allora l’importanza della Dichiarazione
di Laeken, che segna l’inizio di un nuovo periodo”
1
.
La dichiarazione di Laeken
2
“pone termine al metodo esclusivamente
intergovernativo di revisione dei Trattati e, per la quarta revisione in poco
più di dieci anni, convoca una Convenzione”
3
: essa è articolata in tre parti.
1
PRODI, Europa e Costituzione: la parola ai cittadini, in ROSSI L. S. (a cura di), Il
progetto di Trattato-Costituzione, verso una nuova architettura dell’Unione europea,
Milano, 2004, p. 4.
2
Dichiarazione sul futuro dell’Unione europea, approvata il 15 dicembre 2001, allegata alle
conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE, 2001,
10
La prima, “l’Europa ad un crocevia”, “pone l’accento sul ruolo dell’Unione
in un mondo globalizzato, quello di una potenza che si scaglia risolutamente
contro qualsiasi forma di violenza, terrorismo, fanatismo e che vuole
iscrivere la globalizzazione in un quadro etico, calandola in un contesto di
solidarietà e di sviluppo sostenibile”
4
. La seconda, “le sfide e le riforme in
un’Unione rinnovata”, pone alla Convenzione le domande principali per
rendere l’Unione più democratica, più trasparente e più efficiente, secondo
un quadro che va ben al di là di quanto previsto nella precedente
dichiarazione di Nizza. L’ultima parte è quella relativa alla “convocazione
di una Convenzione sull’avvenire dell’Europa”.
Sembra istituzionalizzato il metodo della Convenzione, già usato per
l’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali: metodo sicuramente più
democratico, ma da molti ritenuto non ancora sufficiente e lontano dai
cittadini: “elitario, verticistico, fatto di consumati professionisti dell’agone
politico, un “old boys club”, capace di rappresentare soltanto le idee
dell’oligarchia al potere piuttosto che di indagare l’identità europea al fine
di farne momento costituente.”
5
.
I punti esaminati dalla Convenzione
6
, che ha terminato i suoi lavori nel
giugno 2003, possono essere sintetizzati come segue
7
:
C 80/85, per il testo si veda NASCIMBENE, Comunità e Unione europea, Torino, 2003,
pp. 14 ss..
3
CANGELOSI, BUCCINO GRIMALDI, Verso la “Costituzione europea”: da Amsterdam
a Laeken, Roma, 2002, p. 28.
4
CANGELOSI, BUCCINO GRIMALDI, Verso la “Costituzione europea”: da Amsterdam
a Laeken, Roma, 2002, p. 29.
5
MATTEI, Università di Torino/ University of California, Hastings, in
http://www.tornareavincere.it/aprilerivista/articolo.asp?ID=490&n=106, 24/02/2004.
6
Su concezione, struttura, compiti e attività della Convenzione si veda, in particolare,
FLORIDIA, SCIANNELLA, “Siamo una Convenzione. Vale a dire cosa?”. Anatomia (e
11
- una migliore ripartizione e definizione delle competenze dell’Unione
Europea;
- la semplificazione degli strumenti legislativi dell’Unione;
- più democrazia, trasparenza ed efficienza dell’Unione europea, con una
riflessione sul quadro istituzionale e sul ruolo dei Parlamenti nazionali;
- semplificazione dei trattati con la prospettiva dell’adozione di una
Costituzione Europea e dell’inserimento in essa della Carta dei diritti
fondamentali.
Il “Progetto di Trattato che Istituisce una Costituzione per l’Europa”,
elaborato dalla Convenzione
8
, è stato il frutto di notevoli compromessi che
in parte ne hanno limitato il raggiungimento degli obbiettivi preposti: la
presidenza italiana dell’Unione, al termine del 2003, non è riuscita a
comporre i contrasti emersi in sede di conferenza intergovernativa.
In particolare, la ponderazione dei voti e le procedure per avere la
maggioranza qualificata stabilite a Nizza sono state oggetto di discussioni:
le opposizioni di Spagna e Polonia, che nella nuova Costituzione Europea
avrebbero un trattamento meno favorevole
9
, hanno segnato una battuta
autonomia) della Convenzione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002,
pp. 997 ss., CARTABIA, Riflessioni sulla Convenzione di Laeken: come se si trattasse di un
processo costituente, in Quad. cost., 2002, pp. 439 ss., AMATO, La Convenzione europea.
Primi approdi e dilemmi aperti, ivi, pp. 439 ss., MANZELLA, La Convenzione e le garanzie
dell’allargamento, ivi, pp. 463 ss., LENAERTS, DESOMER, New models of constitution-
making in Europe: The quest for legitimacy, in Common Market Law Review, 2002, pp.
1217 ss..
7
TUFARELLI, seminario del Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale,
12/05/2003.
8
Progetto adottato dalla Convenzione europea il 13 giugno 2003 e trasmesso al Presidente
del Consiglio europeo il 18 luglio 2003 (CONV 850/03).
9
Ove viene confermata fino al 2009 la ponderazione del voto degli Stati membri in
Consiglio, come definita a Nizza, dopo tale data il Progetto introduce il meccanismo della
doppia maggioranza: una decisione è validamente assunta quando essa è sostenuta dalla
maggioranza degli Stati membri (ciascuno con un voto), che rappresenti almeno il 60 %
della popolazione dell’Unione.
12
d’arresto al processo costituente. In questi giorni, specie in seguito
all’emergenza dettata dal terrorismo internazionale nell’attentato di Madrid
dell’11 marzo e della crisi irachena, si susseguono segnali in favore di una
ripresa dei negoziati, che dovrebbero concludersi nel mese di giugno di
quest’anno, sotto presidenza irlandese, per l’approvazione di una
Costituzione europea che non sia un compromesso al ribasso ma
fondamenta del futuro del “cantiere Europa”.
La Convenzione sul futuro dell’Europa, la quale ha condotto i propri lavori
dal 28 febbraio 2002 per un anno, elaborando il “Progetto di Trattato che
Istituisce una Costituzione per l’Europa”, si richiama all’esperienza fatta
con la Convenzione indetta dal Consiglio di Tampere dell’ottobre 1999, per
redigere la Carta europea dei diritti fondamentali.
Caratteristica accomunante le due Convenzioni è quella della loro
composizione e della nomina dei loro membri.
Sotto tale aspetto va ridimensionata
10
la loro considerazione quali
“assemblee costituenti”, in quanto esse sono frutto di scelte politiche del
Parlamento europeo, dei governi e Parlamenti nazionali, potendole
configurare, al più, quali assemblee di tipo parlamentare.
I membri della Convenzione non sono stati eletti direttamente dal “popolo
comunitario”, né hanno ricevuto da questo un mandato imperativo, facendo
sorgere in molti dubbi sul reale grado di rappresentatività di tale organo.
10
GATTINI, Questioni di metodo nella revisione dei Trattati, in Verso la Costituzione
europea, Milano, 2003, pp. 105 ss..
13
Come osservato in dottrina
11
, infatti, “none of the members of the
Convention had a popular mandate to produce a new Constitution for the
Union. The only way that legitimacy can be given to the outcome of the
Convention’s deliberations is through the IGC process, leading to the
endorsement by democratically accountable governments of a text which
thy are willing to recommend to their parliaments and/or peoples for
ratification in accordance with their respective constitutional requirements”.
Rispetto alla precedente Convenzione, quella incaricata dalla dichiarazione
di Laeken del 2001, rafforza il ruolo dei Parlamenti nazionali e si apre, ma
solo in parte, ai rappresentanti della società civile.
La Convenzione di Bruxelles si compone di 105 membri così suddivisi: un
presidente, l’ex presidente francese Giscard d’Estaing, due vicepresidenti,
gli ex capi di governo italiano e belga Amato e Dehaene, 15 rappresentanti
dei governi nazionali, 2 rappresentanti della Commissione, 16
rappresentanti del Parlamento europeo, 30 rappresentanti dei Parlamenti
nazionali, 13 rappresentanti dei governi degli Stati candidati all’adesione, 26
rappresentanti dei Parlamenti di questi ultimi Stati, a cui si aggiungono a
titolo di osservatori 3 rappresentanti del Comitato economico e sociale, 3
rappresentanti del Comitato delle regioni, 3 rappresentanti delle parti sociali.
La Convenzione, per la redazione delle singole parti del Progetto, e per la
specificità delle materie singolarmente trattate, si è suddivisa in gruppi di
lavoro su argomenti, i quali hanno via via redatto progetti da sottoporre alla
11
Editorial comments, The failure to reach agreement on the EU Constitution – Hard
questions, in Common market law review, 41, 1-4, 2004
14
Convenzione in sessione plenaria, da approvare per consensus o normale
votazione.
Il lavori della Convenzione sono stati caratterizzati dall’assoluta pubblicità e
trasparenza, rendendo disponibili tutti i resoconti e i dibattiti svoltisi.
Di particolare rilevanza è stata la fase, precedente i lavori veri e propri, dell’
“ascolto”, intesa a stimolare un dibattito coinvolgente tutte le componenti
della società civile, in merito al futuro dell’Unione europea ed al suo
avvenire, i cui contributi sono stati sottoposti all’attenzione della
Convenzione, e talora recepiti, secondo modalità decise dal Presidium.
E’ evidente come la Convenzione rappresenti una grande novità nella storia
dell’integrazione europea, nonché nel panorama del diritto delle
organizzazioni internazionali, relativo alle modifiche dei trattati istitutivi.
“La forte impronta interparlamentare della Convenzione; la negoziazione,
anch’essa di tipo parlamentare più che diplomatico, che in essa si è svolta;
l’intenso dialogo pubblico che essa ha sviluppato in itinere con la società
civile europea…conduce ad assegnare ai lavori della Convenzione una
qualificazione materialmente “costituente”. E dunque un valore democratico
sicuramente superiore a quello della successiva Conferenza
Intergovernativa”
12
.
Tuttavia, tale ottica va ridimensionata. I risultati della Convenzione, che
sono stati presentati al vertice di Salonicco, a chiusura della presidenza
greca dell’Unione, e il cui Progetto è stato consegnato nelle mani della
successiva presidenza italiana, non vincolano, purtroppo, i lavori della
12
MANZELLA, La Costituzione europea: una vera Costituzione?, in ROSSI L. S. (a cura
di), Il progetto di Trattato-Costituzione, verso una nuova architettura dell’Unione europea,
Milano, 2004, pp. 88-89.
15
Conferenza intergovernativa, che dovrà approvarne il progetto, servendo,
tuttalpiù, quali spunti di riflessione o costituendo “una buona base di
partenza”, secondo il giudizio dello stesso Consiglio europeo di Salonicco.
Tuttavia, è difficile immaginare che i rappresentanti degli Stati membri
potranno completamente sottrarsi a raccomandazioni od opzioni
significative, violando in tal modo la legittimità “sostanziale” del lavoro
interparlamentare.
Anche se, in futuro, il procedimento messo in moto dalle due Convenzioni,
acquisterà vita propria, assumendo “significato costituzionale
indipendente”
13
, resta il fatto che, almeno attualmente, dal punto di vista
formale, gli Stati rimangono i veri “padroni dei Trattati”.
Una particolare soluzione, rischiosa ma dagli innegabili vantaggi
14
, per
democratizzare maggiormente il procedimento di emendamento dei Trattati,
particolarmente indicato per una revisione di maggiore portata, sarebbe
quella di subordinare l’entrata in vigore degli emendamenti all’esito
favorevole di un referendum su scala europea, con particolari correttivi per
favorire un maggiore peso alle popolazioni degli Stati membri più piccoli.
Particolare questione, infine, che appare risolvibile con la soluzione da
ultimo accennata, riguarda la blanda partecipazione dei dieci nuovi Stati
membri, che dal 1° maggio fanno parte dell’Unione europea, alla redazione
del Trattato costituzionale. I rappresentanti di questi ultimi, hanno fatto
parte della Convenzione, senza lo status di membri effettivi dell’Unione, da
13
DE BURCA, The Drafting of the European Union Charter of Fundamental Rrights, in
European Law Review, n° 26, 2001, p. 138.
14
AMATO, A che punto è la Convenzione europea?, in Italianieuropei, 05/2002.
16
“spettatori”, e più di una volta “hanno perso l’occasione di tacere”
15
.
Tuttavia, quando la prevista CIG dei prossimi giorni, probabilmente,
approverà il Progetto, essi saranno chiamati alla ratifica, di un Trattato che
negozieranno solo in tale sede, e che, probabilmente, non sarà rivisto nel suo
insieme: essi, pertanto, non si troveranno in una posizione di parità, il che,
non solo non è conforme alle normali procedure del diritto internazionale,
ma sul piano della democraticità li pone come “soci di serie B”, di un
Europa che, allo stato attuale, probabilmente qualche problema su tale piano
già lo evidenzia.
15
Secondo le parole di Jacques Chirac, in occasione delle forti divisioni in Europa sulla
crisi irachena.
17
Capitolo II
1. Cenni introduttivi sulle esigenze di
costituzionalizzazione dell’Unione Europea.
Le ragioni che portano alla necessità del processo costituente in Europa
sono molteplici, ma quella che appare più rilevante è la necessità di
rafforzare il quadro giuridico dell’Unione.
Secondo Cassese
16
, “un’idea sta al centro del sistema comunitario, il
principio di unità: tutte le parti appartengono ad un sistema. Il diritto
comunitario è un unum jus, rispetto agli jura propria degli ordinamenti
particolari. Esso riesce a graduare la validità delle norme concorrenti, che si
misurano sul metro comunitario. I diritti particolari o domestici possono
svilupparsi in piena autonomia soltanto per quei rapporti per cui il diritto
comunitario non provveda. Insomma, è lo jus comune che fissa l’ordine
delle fonti, al quale dovranno attenersi gli ordinamenti particolari”.
Secondo il medesimo autore, alla sommità, l’edificio ha una “costituzione”,
rappresentata dai Trattati, “e questo punto di vista si è diffuso persino nella
16
CASSESE S., La Costituzione europea: elogio della precarietà, in Verso la Costituzione
europea, Milano, 2003, p. 11.
18
cultura giuridica inglese, la più scettica in materia, la quale è ora pronta ad
affermare che l’Unione è regolata da un “constitutional legal order”
piuttosto che da un “international legal order””
17
.
Al di sotto troviamo gli ordinamenti nazionali, con le loro costituzioni ed
ordinamenti particolari.
Se il sistema ha funzionato sinora in maniera soddisfacente, i nuovi compiti
cui l’Unione è chiamata ad adempiere sullo scenario mondiale e il suo
stesso funzionamento, visti i nuovi ingressi, esigono una “nuova”
Costituzione.
Il più volte lamentato deficit democratico, evidente nell’assenza di passaggi
popolari in tutte le più importanti decisioni che hanno segnato la storia
dell’Unione, induce a ritenere fondamentale la redazione, in forma esplicita,
di una Carta costituzionale, che avvicini il cittadino all’Unione.
Come è stato osservato: “A lungo…il ruolo delle assemblee nazionali nella
fase di elaborazione degli atti comunitari è stato considerato materia di
rilievo meramente interno, circoscritta alle modalità della formazione della
volontà che sarebbe stata poi espressa dai Ministri in seno al Consiglio”
18
.
Fino a tempi piuttosto recenti “l’accento è stato posto soprattutto sulla
necessità di una legittimazione “interna” del processo normativo
comunitario, da conseguirsi con riforme dell’equilibrio istituzionale a favore
del Parlamento europeo”
19
, lasciando agli Stati membri il compito di
bilanciare la sempre maggiore perdita di competenze legislative dei
17
CRAIG, Constitutions, constitutionalism and the European Union, in European law
journal, n°2, 2001, p.136.
18
MORVIDUCCI, Convenzione europea e Parlamenti nazionali: quale ruolo?, in Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario, 2003, nn. 3-4, p. 552.
19
MORVIDUCCI, Convenzione europea e Parlamenti nazionali: quale ruolo?, cit., p. 553.
19
Parlamenti nazionali, attraverso riforme istituzionali di diritto interno.
Questi ultimi erano presi in considerazione solo come strumenti per
democratizzare ulteriormente l’Unione, ma il cosiddetto deficit
democratico
20
, per quanto rilevante, non comportava l’apertura a soggetti
esterni al sistema comunitario. Certo, con il Trattato di Maastricht
21
è stato
introdotto il principio di sussidiarietà
22
, ma i risultati non sono stati certo
soddisfacenti
23
, vista anche l’interpretazione datane dalla Corte di
Giustizia
24
.
20
La dottrina relativa al “deficit democratico” è amplissima. Si vedano DEHOUSSE,
European Institutional Architecture after Amsterdam: Parliamentary System or Regulatory
Structure?, in Common Market Law Review, 1998, pp. 595 ss., VILLANI, Il deficit
democratico nella formazione delle norme comunitarie, in Diritto comunitario e degli
Scambi internazionali, 1992.
21
Firmato il 7 febbraio 1992.
22
L’articolo 5 TCE prevede che “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le
sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che
non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene secondo il principio di
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono
sufficientemente essere realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario. L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente trattato”.
Sul principio di sussidiarietà si veda STROZZI, Il ruolo del principio di sussidiarietà nel
sistema dell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, pp. 59 ss., PUSTORINO,
Note sul principio di sussidiarietà, in Dir. com. e degli scambi internaz., 1995, pp. 47 ss.,
MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione europea, Padova, 2002, pp. 80
ss.
23
In particolare si è osservato che, non essendovi una chiara ripartizione delle competenze,
esse potrebbero espandersi in maniera incontrollata, giustificate dal raggiungimento dei fini
dell’Unione: la sussidiarietà sarebbe allora inutile complicazione del sistema, data anche
l’assenza di giustiziabilità del principio (si veda la nota successiva), e la sua genericità, che
rimetterebbe a rapporti di forza di tipo politico la protezione delle sfere di competenza
nazionali. Su tale argomento si veda il seminario tenuto alla Luiss Guido Carli, Il principio
di sussidiarietà come limite all’esercizio di competenze dell’Unione europea, introdotto da
LOPEZ PIŇA, resoconto disponibile su www.aldobattista.it/sussidia/pina.htm (19/05/04), e
altresì gli esempi citati da DE BURCA e DE WITTE nella conferenza tenuta il 3 maggio
2001 a Firenze, The post-Nice delimitation of powers, some preliminary remarks, e da
LEONARD e WHITE, Can Brussels earn the right to act?, sul sito www.network-
europe.net.
24
Corte di Giustizia, sentenza 13 maggio 1997, Germania contro Parlamento e Consiglio,
causa C-233/94, e sentenza 9 ottobre 2001, Paesi Bassi contro Parlamento e Consiglio,
causa C-377/98, rispettivamente in Raccolta 1997, pp. I- 2405 ss., e Raccolta 2001, pp. I-
7079 ss. Poiché la Corte può operare un giudizio di legittimità e non di merito, limita il
proprio controllo al rispetto formale della sussidiarietà, accontentandosi (sentenza 9 ottobre
2001, par. 33) dell’inserzione, nei considerando dell’atto stesso, delle giustificazioni