2
indipendentemente dal fatto che questi appartenga, dal punto di vista economico,
alla piccola o media impresa.
Nella realtà economica odierna i modelli di organizzazione imprenditoriale
sono sempre più improntati a criteri di decentramento e delocalizzazione
dell'attività produttiva rispetto ad un unico centro di produzione.
Per rispondere alle sfide di un mercato in cui la competitività è proporzionale
al grado di specializzazione e alla capacità di adeguarsi velocemente alla
domanda, le grandi imprese tendono a concentrare i loro sforzi verso l’attività di
progettazione, ricerca e marketing, affidando le singole fasi in cui il processo
produttivo risulti scomponibile, a piccole e medie imprese specializzate nella
realizzazione in proprio di siffatte lavorazioni.
In tale contesto di carattere economico si inserisce il rapporto di subfornitura,
che si instaura tra grandi imprese committenti e imprese di dimensioni minori,
che effettuano per loro conto una fase del processo produttivo delle prime o che
forniscono a queste prodotti semilavorati o componenti che saranno incorporati
in un bene più complesso.
2. Le origini economiche del fenomeno.
Un sistema industriale è costituito da una continuità di imprese, che vanno da
quelle artigiane a quelle più piccole e medie, alle medie-grandi, sino alle
maggiori. Tale sistema ha due caratteristiche: una è il suo grado di integrazione,
3
in altre parole la quantità di scambi che si realizzano tra imprese appartenenti al
sistema: l’altra è il suo dinamismo, vale a dire la sua capacità di crescere.
Il grado d’integrazione è via via cresciuto negli ultimi anni, in particolare è
andato assumendo importanza sempre maggiore quel fenomeno che va sotto il
nome di “decentramento produttivo”.
Il decentramento produttivo lega generalmente grandi e medie imprese, che
immettono il prodotto sul mercato, ad imprese di più piccole dimensioni, alle
quali è affidata la produzione di parti del prodotto finale o lo svolgimento di una
o più fasi del processo produttivo 2.
Questo è un modello di organizzazione imprenditoriale che, a partire dagli
anni ’80, si è diffuso in tutte le economie industrializzate, in contrapposizione
alla tradizionale pratica dell’integrazione verticale, che si ispira al modello
dell’impresa monolitica, portata ad internalizzare tendenzialmente tutte le fasi
del processo produttivo 3.
Sino agli anni ‘60-’70 il fenomeno del decentramento produttivo era
considerato in chiave prevalentemente patologica, in altre parole, come segno
della subalternità piccola-grande impresa e strumento del quale l’imprenditore
sovente si serviva per eludere, o addirittura violare, la normativa in tema di
tutela dei lavoratori 4. A partire dalla metà degli anni ’80 ne è stata sempre più
2
Cfr. VETTORI G., Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, Padova, 1999, pag. 680.
3
Cfr. LECCESE R., Subfornitura (Contratto di) in Digesto IV, Sez. Comm., Torino, 1998, pag. 239.
4
Cfr. ZANELLI, Decentramento produttivo, in Digesto IV, Sez. Comm., Torino, 1989, pagg. 226 e ss.
4
riconosciuta la funzione di motore di sviluppo e di competitività ed inoltre ne è
stata apprezzata la natura di strumento organizzativo, volto a favorire la
flessibilità del processo produttivo, come pure la specializzazione e
qualificazione, soprattutto, della piccola impresa. Indicativo al riguardo è che,
mentre in passato si parlava di subfornitura quasi esclusivamente con
riferimento alla realizzazione di commesse internazionali, di notevole rilevanza
economica 5, il ricorso a tale strumento è oggi assai diffuso anche all’interno
delle singole realtà nazionali.
3. Intervento legislativo e suo inquadramento.
Con la legge 18 giugno 1998, n. 192, il legislatore ha, per la prima volta,
tentato di elaborare una disciplina unitaria di questo contratto, essendo i rapporti
di subfornitura, prima dell’entrata in vigore della legge, contraddistinti
dall’incertezza sul piano giuridico, dall’eccessiva informalità della prassi
contrattuale e dalla debolezza contrattuale dei subfornitori. Sono queste le
esigenze principali alle quali la legge cerca di venire incontro 6.
Ancor prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, si è sviluppato un
vivace dibattito sull’ambito di applicazione e di operatività della norma, sia tra
5
Cfr. ALPA G., Subfornitura (Contratto di), in Noviss. dig. it., App. VII, Torino, 1987, pag. 89.
6
Cfr. IUDICA G, Commento alla legge 18 giugno 1998 n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle attività
produttive, in I Contratti, 1998, pagg. 411 e ss.
5
le associazioni di categoria cui appartengono i destinatari della norma, sia tra i
primi commentatori.
Da una parte troviamo le associazioni di categoria degli artigiani e delle
piccole e medie industrie che, facendo leva sulla situazione di dipendenza
economica del subfornitore, attribuiscono ampia portata applicativa alla legge;
dall’altra, la tesi più gradita alla grande impresa, che tende a limitarne la portata
a soggetti imprenditoriali privi di capacità tecnologiche e progettuali ed a
considerare la legge 192 come regolatrice di un aspetto marginale del più
complesso fenomeno della subfornitura, da essa non completamente regolato 7.
4. Lavori preparatori.
L’idea di realizzare una disciplina della subfornitura, in grado di rimediare
allo squilibrio di forze lamentato dai subfornitori, era stata già sollevata nel
corso della XII legislatura.
La legge 18 giugno 1998, n. 192, è nata dall’unificazione di due disegni di
legge: il n. 637 e il n. 644 della XIII legislatura, i quali riproducevano, almeno
nelle linee essenziali, i disegni legge nn. 932 e 1143, comunicati al Senato nel
corso della precedente legislatura. Approvato in data 2 aprile 1998 dal Senato
riunito in assemblea, il disegno di legge è passato all’esame della X
7
Cfr. sito Internet CNA, Il dibattito e la subfornitura in Italia.
6
Commissione della Camera (Attività produttive), che lo ha licenziato con
emendamenti il 12 marzo 1998.
Con messaggio motivato del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, il
disegno di legge è stato rinviato alle Camere, con riguardo esclusivo alla
questione della copertura finanziaria relativa alla norma in materia di
agevolazioni fiscali per il pagamento dell’IVA (art.8).
Il testo definitivo è stato approvato dalla Camera il 16 giugno 1998.
Il lungo iter nell’approvazione della disciplina mostra la diffidenza del settore
della grande e media impresa nell’adottare la regolamentazione di un fenomeno
di rilevante incidenza nel sistema produttivo italiano, ma che non ha mai trovato,
nonostante le sollecitazioni della Comunità europea 8, una precisa
regolamentazione.
5. I motivi ispiratori della legge.
All’origine dell’intervento del legislatore vi sono motivazioni tra loro
difficilmente conciliabili. La disciplina del contratto di subfornitura è stata
introdotta in ordine a tre considerazioni:
1) rilevanza economica del fenomeno nella struttura organizzativa dell’industria
italiana;
8
Cfr. Comunicazione della Commissione CE relativa allo sviluppo della subfornitura nelle comunità, 30 agosto
1989. Comunicazione della Commissione CE Verso un mercato europeo della subfornitura , 17 gennaio 1992.
7
2) necessità di dare una configurazione giuridica autonoma al contratto di
subfornitura;
3) consistente peso degli oneri di finanziamento gravanti sulle piccole imprese,
come conseguenza dell’allungamento e della sistematica violazione dei
termini di pagamento.
Il testo di legge ha come obiettivo principale la protezione del subfornitore, in
particolare dell’impresa di piccole e medie dimensioni. Tuttavia, il motivo della
protezione non è legato soltanto al requisito dimensionale dell’impresa (può
essere subfornitrice anche l’impresa di grandi dimensioni), ma alla peculiarità
del rapporto tra i contraenti, in ragione della posizione delle imprese nella catena
produttiva.
È vero, infatti, che non sempre il subfornitore versa in una situazione di
minorità (ciò accadrà, per lo più, ove la produzione sia destinata esclusivamente,
o quasi, al committente 9); la legge n. 192 tenta quindi di identificare proprio
quei casi in cui tra le parti vi sia uno squilibrio economico o contrattuale. In
questo senso va inteso il prefisso “sub”, che deve intendersi riferito alla natura
dedicata, rispetto al ciclo produttivo del committente, della prestazione del
subfornitore.
La legge si inserisce in un quadro normativo in cui, eccetto poche ed
eterogenee disposizioni, manca un’organica ed efficace tutela per le imprese più
9
Cfr. PARDOLESI R., Il contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi
migliori?, Relazione al Convegno ITA La nuova legge in materia di subfornitura , Milano,1998, pagg. 3 e ss.
8
deboli; quindi, in mancanza di altri punti di riferimento, il legislatore finisce per
mutuare la filosofia delle norme sui contratti dei consumatori 10, di per sé, per
definizione, inapplicabili al subfornitore, data la sua qualità di imprenditore.
Essendo, quindi, la legge 192/1998 una normativa di “protezione” a favore del
subfornitore, la sua applicazione si giustificherà solo nei casi in cui sia
ragionevole presumere che di tale protezione vi siano i presupposti 11.
L’esigenza di protezione della categoria dei subfornitori si traduce nella
norma in due disposizioni di primario rilievo:
- obbligatorietà della forma scritta del contratto (art. 2);
- obbligatorietà della indicazione nel contratto dei termini di pagamento, con
fissazione del limite massimo di 60 giorni, salva la possibilità di deroga,
ma non oltre i 90 giorni, tramite accordi di settore (art. 3).
Sussistono altre significative disposizioni, come la disciplina dell’affidamento
da parte del subfornitore ad altra impresa dell’esecuzione delle proprie
prestazioni (art. 4), anch’esso configurato come contratto di subfornitura;
l’inserimento della subfornitura tra le prestazioni di servizio, di cui all’art. 3
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, ai fini del rinvio del pagamento dell’IVA al
momento dell’incasso della fattura (art. 8); la devoluzione per legge, salvo patto
contrario, delle controversie relative ai contratti di subfornitura alle
10
Cfr. PARDOLESI R., Op. cit. pagg. 3 e ss.
11
Cfr. DE NOVA G., in La subfornitura. Legge 18 giugno 1998, n. 192, a cura di GIORGIO DE NOVA, Milano,
1998, pag. 7.
9
Commissioni arbitrali delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 2 della
legge 580/1993 (art. 10).
La violazione delle norme contenute nella legge è inoltre assistita dalla
sanzione della nullità; questa è prevista all’art. 2 per il difetto della forma scritta;
all’art. 4 per il divieto di interposizione; all’art. 5 per le pattuizioni contrarie alla
ripartizione delle responsabilità tra le parti contraenti; all’art. 6 per il caso di
inserzione di clausole che realizzano uno squilibrio nelle prestazioni
contrattuali; all’art. 9 per il patto che realizza l’abuso di dipendenza economica.
Le norme attinenti alla forma, il contenuto del contratto e la nullità delle
clausole difformi, realizzano lo standard di tutela del contraente non
adeguatamente informato; la tecnica e gli strumenti normativi non divergono da
quelli adottati nell’ambito della contrattazione cd. a sorpresa, del credito al
consumo, dei contratti con i consumatori, dei contratti relativi alla prestazione di
servizi di investimento ed accessori.
Mentre detti strumenti di protezione trovano giustificazione nella
considerazione della posizione di “debolezza” del consumatore (o del
cliente/risparmiatore) rispetto a quella del professionista, la disciplina della
subfornitura si applica ai rapporti tra imprese, relativamente ai contratti
generalmente negoziati individualmente. Il legislatore, infatti, sembra muoversi
nella direzione dell’adozione di strumenti di riequilibrio del regolamento
contrattuale nella sua dimensione individuale, al di là di ogni considerazione
delle esigenze di mercato o alla elezione di un soggetto debole a cui offrire
10
tutela. In tale ottica va letta la disposizione di cui all’art. 9 12, recante la
disciplina dell’abuso di dipendenza economica. Peraltro, la fattispecie ora
introdotta, appare suscettibile di applicazione all’intero ambito di contrattazione
delle imprese. Non stupisce, dunque, che nelle intenzioni del legislatore la
norma avrebbe dovuto collocarsi all’interno della disciplina della concorrenza,
quale particolare fattispecie dell’abuso di posizione dominante. L’intenzione,
tuttavia, non ha riscontrato il favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, la quale sostiene che quanto disposto dall’art. 9 non atterrebbe alla
tutela dei meccanismi concorrenziali di mercato, ma costituirebbe una specifica
regola inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti, più
precisamente nella valutazione del rapporto negoziale fra le parti.
6. L’interpretazione della legge.
Sotto il profilo della tecnica legislativa è possibile notare le gravi carenze
della legge n. 192/1998. Probabilmente, a causa dei continui rimaneggiamenti
del testo 13, essa appare scoordinata rispetto alle restanti norme dell’ordinamento
(ed in particolare del codice civile), evidentemente non tenute presenti dai
12
L’art. 9, infatti, vieta genericamente “l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza
economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, un’impresa cliente o fornitrice”, senza citare la figura
del committente o del subfornitore. La menzione che il legislatore fa della impresa cliente come della impresa
fornitrice, induce a ritenere che la norma possa applicarsi ad entrambe le parti del rapporto contrattuale, potendo
l’impresa subfornitrice trovarsi in posizione di “dominanza economica” nei confronti del committente.
13
Cfr. GIOIA G., La subfornitura nelle attività produttive, in Corriere giur., 1998, n. 8, pagg. 884 e ss.
11
redattori. La legge contiene numerose disposizioni alle quali è difficile, se non
impossibile, attribuire un significato plausibile, il che darà inevitabilmente luogo
a problemi interpretativi 14. Il modo migliore per analizzarla è dunque quello di
individuare il significato e la portata di ogni singola disposizione 15. È ovvio che,
anche per l’interpretazione della legge n. 192 si dovranno considerare i canoni
interpretativi previsti dagli artt. 12 e ss. delle Preleggi. In particolare l’art. 12
dispone che:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento
giuridico dello Stato.”
Qualora il criterio letterale si dimostri sufficiente, si dovrà ricorrere alla
volontà del legislatore che, com’è noto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti
e più moderne riconducono non alla volontà cosiddetta storica, ma ad un criterio
che ha come punto di riferimento i fini più generali della norma e
dell’ordinamento giuridico, alla luce dei principi costituzionali.
14
Cfr. BORTOLOTTI F., I contratti di subfornitura , Padova, 1998, pag. 43.
15
Cfr. CASO R., Subfornitura industriale: un'analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere
contrattuale, in Riv. crit. Dir. priv., 1998, pagg. 243 e ss.
12
È inoltre necessario considerare che i principi costituzionali in materia di
diritto dell’economia non possono essere svincolati dai principi
dell’ordinamento comunitario, contenuti nel Trattato di Roma e in quello di
Maastricht, così come interpretati dalla Corte di Giustizia europea.
Ci domandiamo, dunque, come verrà interpretata la legge. Sicuramente
l'aspetto inerente alla tutela del contraente debole (il subfornitore), dovrà essere
tenuto in debita considerazione. Tuttavia, in un'ottica più sistematica, bisognerà
valutare anche i seguenti aspetti:
- La nuova normativa sulla subfornitura è di carattere eccezionale rispetto
alla regola della libertà contrattuale delle parti. La sua interpretazione,
pertanto, dovrà essere restrittiva e, in caso dubbio, il principio generale
dovrà ritenersi applicabile.
- La preferenza per la libertà contrattuale è ribadita anche dalla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
- L’abuso di dipendenza economica, infine, va sottoposto ad un regime
interpretativo parzialmente diverso, trattandosi di fattispecie a sé stante che
integra un illecito civile.
13
CAPITOLO II
LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI SUBFORNITURA
1. Definizione di subfornitura. Caratterizzazione della prestazione tipica:
strumentalità della prestazione del subfornitore rispetto all’attività
produttiva del committente.
La definizione del contratto di subfornitura, di cui al comma 1 dell’art. 1 della
legge, è essenziale al fine di individuare gli elementi caratteristici della
fattispecie.
Il legislatore si preoccupa di dare una chiara nozione del contratto, onde
specificare l’ambito di applicazione della nuova disciplina. Quest’ultima, in
particolare, si applica ai contratti definiti di subfornitura, in virtù dei quali un
imprenditore si impegna ad effettuare, per conto di un’impresa committente,
lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dall’impresa
committente medesima; oppure s’impegna a fornire prodotti o servizi destinati
ad essere incorporati, o comunque ad essere utilizzati, nell’ambito dell’attività
economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in
conformità di progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o
prototipi forniti dall’impresa committente 16. Sono esclusi dalla definizione i
16
Cfr. FRANCESCHELLI V., Op. cit., pag. 9.
14
contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica
utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature 17.
La peculiarità della prestazione del subfornitore consiste nel carattere di
strumentalità rispetto alla produzione dell’impresa committente: la prestazione
tipica, infatti, consiste prevalentemente in un facere, che si inserisce nella
produzione di un bene più complesso e che risulta “adattato” alle necessità
dell’impresa committente, in quanto realizzato secondo precipue direttive
(progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi) del
partner contrattuale. Il profilo della strumentalità della prestazione, o della
incorporazione del bene, e la soggezione alle direttive dell’impresa committente,
identificano la prestazione del subfornitore. Tale strumentalità consente di
individuare le ragioni della tutela che muovono il legislatore nel dettare la
normativa di protezione contenuta nella legge; la prestazione del subfornitore,
non essendo altrimenti allocabile se non nei confronti del committente, deve
essere tutelata nella sua corretta esecuzione.
Come si evince dal testo della legge, il rapporto contrattuale che intercorre tra
i due imprenditori interviene in un momento antecedente l’immissione del bene
finale nel mercato. Appare quindi chiaro l’intento del legislatore di configurare
tale rapporto come caratterizzato da "un'operazione giuridica autonoma rispetto
17
Con riguardo alle esclusioni, si rinvia al paragrafo 9 di questo capitolo.
15
alla vicenda economico-giuridica nella quale viene ad inserirsi il negozio" 18.
Sussiste, certo, un collegamento genetico funzionale tra i due contratti, dal
momento che uno viene ad esistenza in quanto esista anche l’altro e vive
dell’oggetto e delle vicende economiche che riguardano il primo; tuttavia, gli
elementi della fattispecie fanno emergere l’autonomia giuridica del rapporto di
subfornitura che, fino all’adozione della presente legge, non risultava tipizzato,
essendo il relativo contratto riconducibile unicamente a quelli atipici cui si può
dar vita in base al principio civilistico dell’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.).
In assenza di una disciplina ad hoc, infatti, si rivelavano non poche difficoltà
nell’individuazione, di volta in volta, del tipo contrattuale entro cui inquadrare i
rapporti di fornitura e della disciplina agli stessi applicabile, giacché tali
fattispecie presentavano numerose affinità e similitudini rispetto alla vendita
(artt. 1470 e ss.) e, laddove emergevano dei profili particolari, si potevano
richiamare anche il contratto di appalto (artt. 1655 e ss.), il contratto di locazione
(artt. 1571 e ss.) e il contratto d’opera (artt. 2222 e ss.), secondo quale sia
effettivamente il contenuto della prestazione dedotta in contratto.
18
A.A.V.V., La subfornitura , in Quaderni di ricerca sull'artigianato, Rivista di economia e Ricerca sociale
dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA (Confederazione Generale Italiana Artigianato), n.
26, I quadrimestre 1999, pag. 11.
16
2. La subfornitura come contratto tipico.
Non c'è dubbio che il legislatore abbia voluto introdurre nel nostro
ordinamento un nuovo contratto tipico. Ciò emerge anche dagli atti
parlamentari; questa era, infatti, l'intenzione dei presentatori delle proposte di
legge, almeno a quanto si legge nella relazione che accompagnava il testo
unificato. In particolare si legge nella relazione al testo unificato ai disegni di
legge nn. 637 e 644 che "il primo effetto del testo è quello di tipizzare il
contratto di subfornitura, finora rimasto tra i contratti atipici cui si può dar vita
in base al principio dell'autonomia negoziale".
Dagli stessi lavori preparatori emerge la necessità di attribuire autonomia al
contratto rispetto alle figure affini, normativizzando un tipo consolidato nella
prassi sociale 19. L'intenzione del legislatore non sembra disattendere il criterio
di individuazione del tipo contrattuale elaborato dalla migliore dottrina in
materia 20: oltre alla qualifica soggettiva delle parti (si tratta, infatti, di un
contratto fra imprese), l'elemento individuativo del tipo è rappresentato dal
contenuto e dalla natura della prestazione (carattere della strumentalità e
dell'adattamento rispetto all'attività produttiva del committente). Non appare,
invece, caratterizzata, se non da una generica funzione di scambio, la causa del
contratto.
19
Cfr. VETTORI G., Op. cit., pag. 688.
20
Cfr. DE NOVA G., Il tipo contrattuale, in Tipicità ed atipicità dei contratti, Quaderni di giurisprudenza
commerciale, 53, Milano, 1983, pagg. 29 e ss.