8
Il lavoro di tesi ha portato allo sviluppo di un modello gestionale
innovativo che si propone come supporto all’attività dei decision making
in un settore che avrà sempre più bisogno di strumenti che possano
semplificare la realtà da affrontare caratterizzata da un numero sempre
maggiore di vincoli di varia natura.
9
Capitolo 1
INTRODUZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEGLI
AMBULATORI OSPEDALIERI
1.1 Gestione delle risorse nella sanità
Fino alla prima metà degli anni ’90, la sanità italiana era sinonimo di
sprechi e inefficienze economico-finanziarie che il più delle volte si
ripercuotevano sulla qualità del servizio offerto.
Questa situazione era la diretta conseguenza di una amministrazione
troppo centralizzata che consentiva limitate deroghe alle realtà locali, che
imbrigliava la gestione della sanità nella lentezza burocratica e che quindi
non permetteva un controllo adeguato sia dell’aspetto finanziario sia del
servizio. Tale sistema aveva fatto crescere con un andamento,
esponenziale i costi e non avendo predisposto dei meccanismi di controllo
adeguati, li aveva resi, suo malgrado, incontrollabili. A tale spesa non
corrispondeva un contestuale aumento della qualità del servizio, né in
valore assoluto né agli occhi dei cittadini, che peraltro fornivano e
continuano a fornire, attraverso le tasse, un significativo contributo al suo
finanziamento.
E’ coniato il termine malasanità con il quale la stampa indica il complesso
delle situazioni e degli episodi che rendono evidente il cattivo
funzionamento del sistema sanitario.
10
1.2 L’evoluzione della legislazione
1.2.1 L’articolo 32 della costituzione
Il primo comma dell’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “la
Repubblica (intesa come l’insieme degli enti ed apparati pubblici, con un
posto di primo piano assegnato alle Regioni) tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La conservazione e il recupero della salute attraverso terapie appropriate
costituisce uno dei diritti inviolabili di tutti i cittadini, ma al tempo stesso
deve essere considerato come un interesse generale della collettività che
potrà trarre beneficio dall’apporto di lavoro di tutti i suoi appartenenti,
quando costoro siano messi nella condizione di essere curati nel modo
migliore e in tempi ragionevoli.
Per questa ragione la spesa pubblica per la salute, se oculata, deve essere
considerata come un investimento, oltre che ovviamente come
fondamentale spesa sociale. Un soggetto in salute può svolgere la sua
attività professionale, contribuendo in questo modo alla creazione del
proprio reddito, del quale beneficerà tutto il nucleo famigliare e
contribuirà a sostenere le spese sociali attraverso il pagamento delle
imposte. Maggiore è la percentuale di lavoratori attivi e meno oneroso per
la società sarà l’erogazione dei servizi socio-sanitari di tipo assistenziale. La
recente legge sul divieto di fumo nei luoghi pubblici deve essere letta in
quest’ottica: una persona che si ammala per cause riconducibili al fumo ha
un costo per la società, nel lungo periodo, maggiore di quelli che sono i
ricavi diretti e di comparto che lo Stato ottiene dal monopolio dei
tabacchi.
11
1.2.2 La legge del 23 dicembre 1978 n. 833 e successive riforme
Il servizio sanitario, istituzionalmente, venne inizialmente regolato con la
legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che sancì la nascita del Sistema
sanitario nazionale. Gli articoli elaborati in quella sede definirono i principi
guida sui quali tutt’ora il servizio si basa:
ξ estensione e fruizione piena del diritto alla tutela della salute per
tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione di contribuenti sul
piano assicurativo;
ξ (tendenziale) gratuità di tutte le prestazioni sanitarie;
ξ pagamento delle prestazioni con il metodo della tassazione
commisurata al reddito personale. Anche se a fronte di una spesa sanitaria
sempre più elevata, sono stati introdotti alcuni contributi specifici (i
cosiddetti tickets) come deterrente per gli sprechi e gli abusi di farmaci e di
prescrizioni di esami da parte dei medici generici;
ξ uguaglianza di tutti i cittadini nei servizi ottenuti e nelle prestazioni
rese dalle strutture del Ssn.
Il legislatore ha cercato di perseguire l’orientamento di fondo sancito dalla
costituzione formulando norme con l’obiettivo di accrescere i livelli di
qualità e di diminuire la spesa sanitaria attraverso un incremento di
efficienza dell’offerta e per mezzo di una gestione di tipo economico-
aziendale.
E’ in quest’ottica che prende avvio la profonda riforma iniziata col
Decreto legislativo 502/92, che rappresenta la vera svolta della
regolamentazione del settore, completata poi dai suoi successivi
aggiornamenti
1
.
1
Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n° 517; Decreto Legge 30 maggio 1994, n°
325(convertito con modificazioni dalla legge 19/7/1994, n° 467); Decreto Legge 27 agosto 1994,
n° 512; Legge 23 dicembre 1994, n° 724(Finanziaria 1995);Legge 28 dicembre 1995, n°
549(Finanziaria 1996); Decreto Legge 18 novembre 1996, n° 583(convertito con modificazioni
dalla Legge 17/1/1997, n° 4); Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446; Legge 23 dicembre
1998, n° 449(Finanziaria 1999); Legge Delega 30 novembre 1998, n° 419; Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n° 229
12
Tale documento prevede la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali
(U.S.L.) in Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) con l’obiettivo di rendere i
servizi con la medesima economicità, efficienza ed efficacia che sono
proprie di una azienda privata, senza trascurare le peculiarità di questo
delicato servizio pubblico. Di seguito vengono riportati alcuni stralci della
legge relativi proprio a questo aspetto.
TITOLO 1
3. Organizzazione delle unità sanitarie locali.
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli
essenziali di assistenza[…]
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità
sanitarie locali si costituiscono in azienda con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato…
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i
trasferimenti di risorse finanziarie.
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello
del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze della
popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica
dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento
generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici
trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
regione.
13
5. Patrimonio e contabilità
5.[…]le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e
patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
informate ai principi di cui al codice civile e prevedendo:
b) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del
bilancio economico annuale relativo all’esercizio successivo;
c) la destinazione dell’eventuale avanzo e le modalità di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità
che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l’obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;[…]
TITOLO 2
9-bis. Sperimentazioni gestionali
1. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di
sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano
forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e
soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale
pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione è proposto dalla regione interessata,
motivando le ragioni del progetto gestionale, di miglioramento della
qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario
regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia[…]
Altro elemento peculiare previsto dalla riforma è la disposizione di un
piano strategico, denominato Piano Sanitario Nazionale, della durata di 3
anni, in cui si individuano i livelli essenziali di assistenza e le risorse
finanziarie necessarie. Alla sua preparazione partecipano anche le regioni
14
con riguardo alle esigenze del proprio territorio. Alla legge regionale è poi
affidata la gestione locale delle risorse.
TITOLO 1
1. Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche […]
i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del
bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle
cure e della loro appropiatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché
dell’economicità delle risorse.
3. L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati
dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano
sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all’individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitari nazionale, nel rispetto delle
compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica
nel Documento di programmazione economica-finanziaria.
4. Le regioni, elaborano proposte per la predisposizione del Piano
sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente[…]
5. Il Governo, sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,
predispone il P.s.n., tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni[…]
7. Il P.s.n. ha durata triennale[…]
8. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva
riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di
validità del Piano;
15
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del
Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il
miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la
realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali
degli enti locali;
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e
sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla
formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla
valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di
favorire, all'interno ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e
di assicurare l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in
rapporto a quelli previsti.
Inoltre sono stati definiti i ruoli delle regioni, ridisegnando gli assetti e
favorendo la collaborazione tra le varie realtà dello Stato.
2. Competenze regionali.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute
e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei
confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione
al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni
sanitarie.
16
TITOLO 3
13. Autofinanziamento regionale.
3. Le regioni, nell’ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e
della valutazione parametrica dell’evoluzione della domanda delle
specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla
spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con
esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del
presente decreto.
Il processo di devoluzione che sta alla base anche dell’accordo Stato-
Regioni dell’8 agosto 2001, basato sul principio di sussidiarietà, ha
disegnato un modello di collaborazione tra lo Stato e le Regioni che il
Ministero della Salute e la conferenza delle Regioni hanno deciso debba
costituire il prototipo di ogni futura iniziativa in sanità.
In esso si può leggere che, “Considerato che si è verificata una costante
sottostima delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, con una crescita della spesa sanitaria superiore al 7%
annuo e altresì che, nell’anno 2001, è proseguita la persistente
divaricazione tra costi previsti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e l’effettiva spesa[…].
Considerata la necessità di definire un quadro stabile di evoluzione delle
risorse pubbliche destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, che, tenendo conto degli impegni assunti con il patto di stabilità
e crescita, consente di migliorarne l’efficienza razionalizzando i costi;
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
convengono: “di definire regole compatibili con gli obiettivi di finanza
pubblica e con il patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea
per la determinazione senza sottostime del livello della spesa sanitaria a cui
concorre lo Stato: a tal fine concordano che, tendenzialmente il rapporto
tra finanziamento del Ssn e PIL debba attestarsi ad un valore del 6 per
17
cento[…]”e“preliminare alla definizione delle risorse è l’individuazione
delle responsabilità, attribuibili alle regioni o allo Stato[…]”.
“Al fine di consentire alle regioni di mantenere i tetti prefissati da
verificarsi ogni anno entro il mese di settembre, il governo procederà,
mediante appositi e separati strumenti legislativi di urgenza o con corsia
preferenziale, all’adozione di una serie di misure indirizzate principalmente
alle seguenti finalità:
ξ definizione di meccanismi di contenimento della spesa
ξ attribuzione alle regioni della potestà autorizzatoria in materia
di sperimentazioni gestionali
ξ attribuzione alle regioni della piena potestà di riconoscimento
ai presidi ospedalieri dello status di azienda ospedaliera[…]
Il governo si impegna ad attribuire alle regioni, fermo restando quanto già
richiamato nelle lettere b) e c) del presente punto, autonomia nel settore
dell’organizzazione della sanità.
Dalla combinazione degli effetti di tali misure potranno derivare per le
regioni effetti di risparmio o incrementi di entrate, che potranno essere
acquisiti direttamente nei bilanci delle regioni stesse o essere utilizzati
prioritariamente per il finanziamento della copertura dei disavanzi della
spesa sanitaria”.
Le modifiche legislative
2
intervenute nell’Ottobre del 2001 (“la tutela della
salute è materia di legislazione concorrente”, il che significa che “spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”
3
) e
l’approvazione da parte del Governo del Disegno di Legge sulla
devoluzione, con i conseguenti nuovi poteri attribuiti alle Regioni hanno
sancito in via definitiva il cambio di rotta della distribuzione dei poteri tra
2
Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione
3
Art. 117 della Costituzione
18
Stato e Regioni; cambiamento che ha interessato, come si è visto,
nell’accordo descritto in precedenza, anche la sanità.
In conclusione la riforma della sanità (D.Lgs. 502/92) - con le successive
modifiche ed integrazioni - si pone dunque gli obiettivi del contenimento
della spesa sanitaria e dell'adeguamento dei servizi offerti alle nuove e più
complesse esigenze della domanda, attraverso un profondo ripensamento
circa le modalità di finanziamento delle strutture di offerta e le loro
modalità di gestione.