7
Il testo definitivo del provvedimento commercialistico è stato
approvato dal governo il 10 gennaio 2003 e pubblicato come d.lgs.
17 gennaio 2003, n.6, senza costituire, però, una tappa realmente
esaustiva. Un primo intervento correttivo si è avuto con l’Avviso di
Rettifica ed Errata Corrige del 4 luglio 2003, mentre un
completamento del disegno riformatore ha fatto seguito con il
provvedimento legislativo di modifica e di coordinamento di
riforma del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza.
Nel 2004, il legislatore ha, quindi, adottato il d.lgs. 6 febbraio
2004, n.37 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14
febbraio 2004, n.37 e ad esso è seguito l’ulteriore Errata Corrige
apparsa in G.U. l’ 8 marzo 2004, n.56
2
.
Come già detto, le società di revisione contabile, in rapporto
alla gestione corrente dell’economia produttiva, portata avanti dai
suoi attori più tipici (cioè le imprese societarie), erano state
“istituzionalizzate”, nel nostro sistema, nonché disciplinate dal Dpr
31 marzo 1975 n.136, emanato in attuazione della delega di cui
all’art.2 lett. a) della citata legge 7 giugno 1974 n.216, concernente
disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale
dei titoli azionari.
In particolare con il Dpr 136/1975 si era disposto, in via
istituzionale, l’obbligo di revisione e certificazione di bilanci per le
2
G.COTTINO, La Società Quotata, (a cura di P.Montalenti) dal Trattato di
Diritto Commerciale, Padova, 2004, p. 31 ss.
8
società quotate in Borsa: per esercitare il relativo controllo,
destinato a permettere sia la revisione che la certificazione, era
stato contemporaneamente previsto che le società di revisione,
titolate dei predetti compiti, dovessero essere iscritte in un apposito
Albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa
(CONSOB).
L’iscrizione nell’Albo speciale delle società di revisione ha
rappresentato quindi, sin dalla sua origine, il presupposto
fondamentale per poter svolgere la funzione di controllo delle
modalità di tenuta della contabilità sociale, di redazione del
bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nelle società quotate
in Borsa. E’ noto che questa funzione, poi, si completa con la
eventuale certificazione dei bilanci delle società, che rappresenta,
evidentemente, l’espressione formale, in caso di suo contenuto
favorevole, della riscontrata correttezza legale dei citati documenti
e della loro piena conformità ai dettami di legge.
Dal 21 aprile 1995 l’Italia ha radicalmente modificato la
propria normativa sul controllo legale dei conti: in quella data,
infatti, è apparso in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro di
grazia e giustizia del 12 aprile 1995, che ha stabilito la
“Formazione del Registro dei revisori contabili ed iscrizione nello
stesso Registro delle persone fisiche e delle società in possesso dei
prescritti requisiti”.
9
Con questo decreto si è finalmente avviata la completa
attuazione della direttiva CEE 84/253, per il cui recepimento era
stato emanato il D. lgs. 88/1992 che aveva introdotto nel nostro
Paese la figura professionale del revisore contabile, e cioè il
soggetto abilitato al controllo di legge dei documenti contabili
3
.
Si è chiarito, in tal modo, che le società abilitate all’esercizio
di “controllo legale dei conti” dovessero presentare l’oggetto
sociale limitato “alla revisione e organizzazione contabile di
aziende” e che dovessero essere iscritte nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (artt. 1 e
6, D. lgs. N. 88/1992)
4
.
Su questo tessuto normativo, peraltro, è intervenuto il d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia
d’intermediazione finanziaria) con il quale il d.p.r. n. 136/1975 è
stato abrogato e sostituito dalle disposizioni di cui agli articoli dal
155 al 165, dello stesso nuovo provvedimento: quest’ultimo, in
particolare, attribuiva in modo esclusivo alle società di revisione,
iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob, il controllo contabile
delle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.
Tale decreto è stato introdotto in attuazione della legge di
delega 6 febbraio 1996, n.52 ed è stato elaborato da una
commissione presieduta dal Ministro del tesoro M. Draghi (in
3
M.MEAZZA, Il revisore contabile, Milano, 1996, p. 3 ss.
4
A. ROSSI, Sulla nuova disciplina della revisione contabile, in Le società,
1999, 9, 1034.
10
ragione della cui circostanza il provvedimento è usualmente
menzionato come cd. Legge Draghi)
5
.
L’intervento del legislatore ha riguardato, peraltro in realtà,
non solo la disciplina delle società di revisione bensì l’intera
organizzazione delle società quotate in mercati regolamentati.
In via preliminare, a tal riguardo, vi è anzi da notare che
dall’analisi delle disposizioni del Testo Unico della Finanza che
incidono sulle regole del governo delle società risultano
sostanzialmente mantenute le scelte politiche adottate con il codice
del 1942 e con la riforma del 1974: appare evidente, infatti, che si è
preferito mantenere inalterato il previgente assetto organizzativo
delle strutture societarie in termini di organi, ruoli e soggetti di
controllo.
Una delle novità di maggior rilievo del d.lgs.n.58/1998, forse
la più importante, è la statuizione della ripartizione dei compiti tra
il collegio sindacale e la società di revisione: detto provvedimento
ha, infatti, eliminato quella sovrapposizione di ruoli che nel 1975 si
era venuta a creare con l’inserzione della disciplina specifica della
revisione contabile sull’ordinamento societario allora vigente.
Con il d.lgs. n. 58 è stato invece introdotto un riparto di
distinte competenze, indicate, in termini che, almeno in via di
principio, sono apparsi chiari, rispettivamente nell’art. 149 per i
5
D.CASADEI, La responsabilità delle società di revisione, cit., p.4 ss.
11
sindaci e nell’art.155 per la società di revisione
6
. Ai revisori è stato
affidato in via esclusiva il controllo contabile analitico
7
nonché
ulteriori incombenze, prima spettanti ai sindaci, in tema di aumento
del capitale sociale, fusione, scissione e distribuzione di acconti sui
dividendi, mentre il collegio sindacale ha assunto compiti di
vigilanza sulla legalità della gestione corrente e sull’adeguatezza
della struttura organizzativa societaria.
La scelta di affidare esclusivamente alla società di revisione
il controllo contabile ha prodotto un consenso generalizzato ispirato
dall’esigenza di concentrare il controllo in capo a soggetti
indipendenti ed esterni, alla luce della loro più articolata possibilità
di conoscenza professionalmente autonoma, cioè non soggetta a
condizionamenti di opportunità, della situazione economico –
patrimoniale della società e del gruppo di cui essa eventualmente fa
parte, nonché al fine di eliminare ogni sovrapposizione del loro
operato con quello, interno e corrente, del collegio sindacale
8
.
Ulteriori novità della disciplina sono rappresentate dai
seguenti fattori: la previsione del necessario parere del collegio
sindacale per il conferimento e per la revoca dell’incarico di
6
M.ROMANO, Sulla recente normativa penale (e sviluppi nelle proposte dello
”Schema Mirone”) in tema di società di revisione contabile, Giur.Comm.,
2000, vol. I, p. 858.
7
Più precisamente il contenuto dell’attività di revisione consiste, ex art. 155
comma 1, nella “verifica della regolare tenuta della contabilità e della
corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili, nonché nella
verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze di tali scritture e
degli accertamenti eseguiti e nella verifica della conformità alle norme che li
disciplinano”.
8
C. PEDRAZZI e altri, Manuale di Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000,
p. 570.
12
revisione (art. 159); la sostituzione della relazione di certificazione
con “un giudizio”, espresso “con apposite relazioni”, sulla
conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione (art. 156); il mancato richiamo all’art. 2409 c.c.
Denunzia al tribunale. Sono state infine previste regole per la
revisione nel caso di società non quotata controllata da società
quotata (art. 165).
Le altre modifiche apportate tendono, invece, essenzialmente
a chiarire dubbi interpretativi manifestatisi nella prassi applicativa
del d.p.r. n.136/1975.
Il contratto di revisione, come rilevato, era stato imposto
inizialmente alle società con azioni quotate in borsa dall’art.1 del
d.p.r. n.136/1975. Il t.u.m.f. 58/1998 ha poi esteso l’obbligo anche
alle “società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell’U.E.” (art. 119 t.u.m.f.).
Dall’ambito di applicazione della disciplina del testo unico
rimangono, dunque escluse sia le società estere con azioni quotate
in mercati regolamentati italiani, a meno che esse abbiano in Italia
la sede amministrativa o l’oggetto principale (arg. ex art. 25 l. n.
218/1995), sia le società italiane con azioni quotate esclusivamente
in mercati regolamentati extracomunitari, mentre la stessa si
estende alle Sim, alle Sgr, alle Sicav (art. 9 t.u.m.f.), alle società di
gestione del mercato (art. 61, comma 9 t.u.m.f.) e alle società di
gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 80, comma 10
13
t.u.m.f.), nonché agli emittenti di azioni o obbligazioni non quotate
ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante (art. 116 e art. 2 lett.
d) Reg. Consob 11971/1999 e s. m.) e ancora alle società controllate
da società con azioni quotate (art. 165), fatte salve le esenzioni
stabilite dalla Consob.
Dopo l’approvazione del d.lgs. 58/1998, per proseguire il
cammino riformatore, fu istituita la Commissione Mirone, il cui
progetto venne fatto proprio dal governo allora in carica, il 26
maggio 2000, sotto forma di disegno di legge delega.
La riforma venne ripresa in sede di commissioni parlamentari
dopo le elezioni politiche e tradotta in legge delega con la l. 3
ottobre 2001, n.366.
La stessa, come già detto, raggiunse il suo traguardo finale
con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modifiche.
Con riguardo a tale riforma, notiamo che l’art. 2325 – bis,
comma 2, prevede ora che “alle società con azioni quotate in
mercati regolamentati” si applicano le norme del Capo, ora Titolo V
del codice civile, in quanto non sia diversamente disposto da altre
norme del codice o di leggi speciali
9
.
Pertanto alla società quotata si applicherà il Testo Unico sulla
Finanza, per le materie ivi disciplinate; le norme del codice civile
dedicate alle società quotate; le norme della riforma del diritto
societario dedicate “alle società che fanno ricorso al mercato del
9
G. COTTINO, La società quotata, cit., p. 54 ss.
14
capitale di rischio”; le norme di diritto comune, per quanto non
diversamente disposto.
Da ultimo, comunque, il D.lgs. della riforma societaria ha
previsto importanti cambiamenti nel Capo V, Titolo V del Codice
civile: con riguardo ai sistemi di controllo per le SPA, è stabilito
che le società potranno scegliere fra tre diversi modelli di
amministrazione e controllo in quanto, oltre al modello tradizionale
sono stati, infatti, introdotti il modello di “governance” monistico,
ispirato a quello anglosassone, e il modello dualistico, presente
nell’ordinamento tedesco e francese.
La novità più rilevante introdotta dalla riforma societaria,
comunque, riguarda proprio il controllo contabile, che deve essere
ora esercitato, in tutti e tre i sistemi di governance, da un revisore
contabile singolo o da una società di revisione. La norma prevede,
peraltro espressamente, che per le società che fanno ricorso “al
mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da
una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili”
(art. 2409 – bis). Gli artt. 2409 – quinquiesdecies e 2409 –
novesdecies estendono rispettivamente le previsioni in tema di
controllo contabile alle società che abbiano adottato il sistema
dualistico e monistico
10
.
10
E.MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, 2004, p. 137.
15
E’ prevista, poi, l’importante eccezione per cui, nell’ambito
del modello tradizionale, le società per azioni che non fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, e non sono, per altri versi, tenute
alla redazione del bilancio consolidato, possano, previa
disposizione statutaria, attribuire al collegio sindacale il compito
del controllo contabile
11
.
E’ opportuna, nel quadro dei temi sopra riassunti, una
sintetica illustrazione della disciplina inerente l’amministrazione e
il controllo così come riformata nel 2003.
Come detto nelle società per azioni sono ora previsti tre
sistemi alternativi
12
:
Sistema tradizionale (art. 2380 bis ss. cc. novellato). Tale
sistema, sostanzialmente corrispondente a quello precedente, è
imperniato su:
1. Affidamento della gestione all’organo amministrativo,
nominato dall’assemblea, che può essere un organo collegiale
(consiglio di amministrazione), con facoltà di delega di proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo od a uno o più amministratori;
2. Affidamento al collegio sindacale del controllo
sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi
di corretta amministrazione (art. 2403, comma1, c.c. novellato);
11
M. IORI, Riforma del diritto societario – la riforma del controllo contabile,
il Sole 24 ore, www.dirittobancario.it, 2003, p. 16.
12
La scelta di uno dei sistemi di governance deve essere specificata nello
statuto altrimenti risulterà automatica l’applicazione delle regole relative al
modello tradizionale.
16
3. Affidamento del controllo contabile ad un revisore o ad
una società di revisione o, nei casi consentiti, allo stesso collegio
sindacale (art. 2409 bis c.c. novellato).
Sistema dualistico (art. 2409 octies ss. cc. novellato). Tale
sistema prevede l’esistenza di due organi:
1. Il consiglio di gestione, nominato dal consiglio di
sorveglianza, a cui spetta la gestione della società;
2. Il consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, cui
spettano attribuzioni di controllo affidate, nel sistema tradizionale,
parte all’assemblea parte al collegio sindacale.
Anche in tale sistema trova applicazione la normativa sul
controllo contabile (art. 2409 quinquiesdecies c.c. novellato), che
deve essere esercitato da un revisore o da una società di revisione,
non da un collegio sindacale, poiché nel sistema dualistico esso non
esiste, essendo le sue attribuzioni affidate al consiglio di
sorveglianza.
Sistema monistico (artt. 2409 sexdecies ss. cc. novellato).
Tale sistema prevede l’esistenza di due organi:
1. Il consiglio di amministrazione, di nomina assembleare,
cui spetta la gestione dell’impresa;
2. Il comitato di controllo, nominato dal consiglio di
amministrazione al suo interno, cui spetta la vigilanza
17
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo interno, ecc.
Il sistema è caratterizzato dalla impossibilità di affidare la
gestione ad un amministratore unico e dalla eliminazione del
collegio sindacale, mentre il controllo contabile va affidato ad un
revisore o ad una società di revisione (art. 2409 novesdecies c.c.
novellato)
13
.
13
M. IORI, Riforma del diritto societario, cit., p. 17.
18
1.2 Conferimento e revoca dell’incarico alla società di
revisione
Come detto il controllo contabile prioritario è trasmigrato,
dunque, dai sindaci ad una società di revisione. Si tratta di società
di persone o di capitali, iscritte in un albo speciale tenuto a cura
della Consob, i cui soci amministratori sono in maggioranza iscritti
nel Registro dei Revisori contabili, disciplinato dal d. lgs. n. 88 del
1992: decreto a cui il legislatore ha fatto esplicito riferimento anche
per quel che riguarda i requisiti di iscrizione nell'albo speciale
Consob ed eventuali situazioni di non iscrivibilità (art. 161
t.u.m.f.)
14
.
Il conferimento dell’incarico è deliberato dall’assemblea
ordinaria della società sottoposta a revisione contabile “in
occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione
dell’art. 2364 – bis, comma 2, del codice civile (…) previo parere
del collegio sindacale” (art. 159 t.u.m.f.) o degli organi di controllo
(arg. ex art. 153, comma 1 e art. 1, comma 6 – quater, come
modificati dal d. lgs. N. 37/2004).
La durata dell’incarico è prevista per tre esercizi con
possibilità di rinnovo per altri due mandati: in totale il revisore non
potrà ricoprire l’incarico per più di nove anni.
14
G. COTTINO, La società quotata, cit., p.85 ss.
19
L’incarico è revocabile solo quando ricorra una giusta causa
15
ed anche in questo caso previo parere del collegio sindacale.
Viene, dunque, riconosciuta una limitata autonomia in
relazione alla scelta del contraente tra una rosa di società di
revisione che, essendo in possesso di determinati requisiti indicati
all’art. 161 t.u.m.f., hanno già ottenuto in via preventiva
l’approvazione della Consob mediante l’iscrizione nell’albo
speciale, previa valutazione dell’idoneità tecniche delle stesse
16
.
Tale parziale libertà di scelta viene meno in caso di inerzia della
società, poiché in tale ipotesi provvede d’ufficio la Consob al
conferimento dell’incarico (art. 159 comma 6 t.u.m.f.).
Le delibere di conferimento e revoca dell’incarico devono
essere entro trenta giorni iscritte nel registro delle imprese e
trasmesse alla Consob, alla quale è stato invece sottratto il potere
(assegnatole dalla normativa previgente) di approvarle
17
.
Le società di revisione sono soggette ad un controllo
preventivo al fine dell’iscrizione all’albo (art. 161 t.u.m.f.), non
possono vedersi attribuito l’incarico in caso di incompatibilità,
15
Il d.p.r. n. 136/1975 prevedeva invece tre ipotesi di revoca del contratto di
revisione: per giusta causa e sotto condizione sospensiva del mancato diniego
dell’approvazione da parte della Consob; in caso di rilevazione dell’esistenza
di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua
approvazione, dalla Consob ex ufficio; nel caso di fondato sospetto di gravi
irregolarità nell’adempimento dei doveri, per provvedimento giudiziale.
16
D.CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., p.22.
17
Nel sistema previgente l’efficacia del contratto di revisione era invece
sempre condizionata sospensivamente al giudizio della Consob circa
l’attitudine in concreto della nominata società a svolgere l’Attività di
revisione oggetto del contratto, con riguardo tanto agli aspetti tecnici che al
requisito dell’indipendenza (art. 26 d.p.r. n. 136/1975).
20
possono essere oggetto di provvedimenti interdittivi temporanei o
permanenti da parte dell’organo di vigilanza (art. 163, comma 1
lett. b) e comma 2): da tutto ciò deve trarsi la conclusione che non
sussistono profili ulteriori che giustifichino l’esercizio di un potere
discrezionale della Consob relativamente all’instaurazione o
all’interruzione di un rapporto, oggetto di un contratto di diritto
privato
18
.
L’attribuzione dell’incarico è soggetta al parere, obbligatorio
ma non vincolante del collegio sindacale, che, alla luce delle norme
regolamentari (cfr. art. 146 lett. c) Reg. 11971/1999 e s.m.), deve
essere motivato non solo sotto un profilo di legittimità ma anche di
merito.
L’art. 159, comma 1, t.u.m.f., anche nel testo novellato 2004,
prevede il “previo parere del collegio sindacale”, ma non risolve il
problema nel caso di adozione del sistema dualistico, pur
contemplata nella medesima norma. In base all’art. 1, comma 6 –
quater, introdotto dal legislatore del 2004, deve probabilmente
ritenersi che, nei modelli alternativi, il parere è reso dal consiglio
di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione
19
.
18
P.BALZARINI, Artt. 155-157,159,161,164, in AA.VV., La disciplina delle
società quotate nel Testo Unico della Finanza, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58
Commentario, a cura di P. Marchetti e L.A. Bianchi, t. 2, p. 1867.
19
G. COTTINO, La società quotata, cit., p.289.