6
La sua struttura è caratterizzata dalla bilateralità o pluralità
come risulta dal già citato art. 1321 cc., per il fatto che il suo
perfezionamento avviene attraverso il consenso di due o più
parti.
La pluralità di parti insieme con la patrimonialità
costituiscono i due elementi essenziali di un contratto.
A noi interessa soffermarci, solamente sul primo di questi
due elementi cercando innanzitutto di analizzare cosa si intende
quando si utilizza il termine di parte.
7
II. La nozione di parte.
Il Ferri
2
, chiarisce che sono parti del contratto sia gli autori
del regolamento negoziale, che i destinatari delle conseguenze,
cioè degli effetti che scaturiscono da questo regolamento.
Pertanto possiamo distinguere: parte in senso formale con
la quale egli intende l’autore del contratto, cioè colui che emette
le dichiarazioni contrattuali costitutive dalla parte in senso
sostanziale, con riferimento al titolare del rapporto contrattuale,
cioè il soggetto cui è direttamente imputato l’insieme degli effetti
giuridici del contratto. Questi due diversi significati di parte
hanno riguardo ai due profili del contratto quale atto e quale
rapporto
3
.
In linea generale, chi è parte dell’atto è anche parte del
rapporto.
Il concetto di parte, continua il Bianca, fa riferimento ai
soggetti dell’atto e del rapporto, anche se la dottrina è più incline
2
G.B. Ferri, Parte del negozio, in Enc. Dir., XXXI; p. 901.
3
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 238 : in
contrapposizione alle parti che intervengono alla conclusione del negozio, e si chiamano
parti in senso formale, le parti rispetto agli effetti vengono chiamate parti in senso
sostanziale del negozio medesimo.
8
a ritenere che tale nozione prescinda dai soggetti , intesi come
singole persone fisiche, e debba piuttosto essere identificata nella
posizione di un interesse che si contrappone ad un’altro interesse.
Secondo il Messineo la parte sarebbe “un centro di
interessi”
4
, quindi rimarrebbe unica anche nel caso in cui
comprenda più persone.
Dello stesso avviso è anche il Cataudella
5
che vede il
contratto come un negozio perché realizza un autoregolamento di
interessi, che però si distingue dagli altri negozi patrimoniali per
la necessaria presenza di due o più parti che egli afferma non
equivalga a presenza di due o più soggetti.
Questo autore, quando parla di parte, intende indicare un
“centro di riferimento di interessi”. Egli afferma che più soggetti,
se sono portatori di identici interessi, costituiscono una sola
parte, mentre, un solo soggetto, può esse in casi particolari, punto
di riferimento di due distinti centri di interessi, come avviene ad
esempio nel “contratto con se stesso”
6
.
4
Messineo, Il negozio giuridico plurilaterale, Milano, 1927: non esiste identità necessaria e
costante tra la nozione di soggetto giuridico e la nozione di parte contrattuale. “Parte”
significa centro di interessi.
5
A. Cataudella, I contratti, parte generale, Torino 2000, p. 15.
6
A. Cataudella, I contratti, parte generale, op.cit , p. 15.
9
Proprio per il fatto che in questo caso, un solo soggetto,
persona fisica, incarna in se gli interessi di entrambe le parti che
fisiologicamente sono idonee a porre in essere un valido
contratto.
10
III. Il contratto con se stesso.
Il contratto con se stesso che è regolato dall’art. 1395 cc.
del Codice Civile, il quale, stabilisce che “è annullabile il
contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio
o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il
rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il
contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la
possibilità di un conflitto di interessi.
L’impugnazione può essere proposta soltanto da
rappresentato.”
Tale tipologia di contratto prende il nome anche di auto-
contratto
7
. In apparenza potrebbe sembrare un assurdo, ma in
realtà non lo è, come si vedrà nelle pagine che seguono.
Secondo Giovanni Criscuoli, il contratto con se stesso, è
una figura anomala di contratto nel quale i ruoli delle parti sono
recitati accidentalmente da una sola persona che agisce in base a
titoli diversi e come portatore di due opposti interessi.
7
G. Criscuoli, Il contratto, Itinerari normativi e riscontri giurisprudenziali, CEDAM
1996, p. 43.
11
Il Codice Civile all’art. 1395 ne prevede due tipi a
seconda del diverso meccanismo di formazione:
ξ Nel primo caso un soggetto agisce per se stesso
da un lato, e come rappresentante di un soggetto
dall’altro; ad esempio, un rappresentante del
venditore, meglio conosciuto come commesso,
acquista in proprio la merce che è incaricato a
vendere.
ξ Nel secondo caso, uno stesso soggetto può essere
investito di una doppia rappresentanza: contratti
con se stesso come rappresentante di una e
dell’altra parte. Ad esempio, Tizio conferisce a
Caio la procura a vendere una casa. Sempronio,
da parte sua, incarica Caio di acquistare la casa
per lui; lo stesso Caio, quindi, compravende con
se stesso la casa, ma per i due rappresentati.
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Al contratto con se medesimo fanno sempre capo due
autonomi centri di interesse, due distinte posizioni giuridiche e
due distinte volontà contrattuali, provenienti dallo stesso
soggetto. Questo particolare meccanismo di formazione porta
con se il rischio di un eventuale conflitto di interessi tra il
rappresentante e il rappresentato, in quanto vi è il pericolo che il
primo sacrifichi l’interesse del secondo a quello proprio, se
agisce anche per se stesso o a quello dall’altra parte, se agisce
come doppio rappresentante.
Perciò la legge sancisce la regola dell’annullabilità di
questo tipo di contratto, come stabilito dall’art. 1395 secondo c.
cc., può farsi valere solo su richiesta del rappresentato. Inoltre
sancisce anche la regola contraria della sua validità e piena
efficacia nel momento in cui ricorrono l’una o l’altra delle
seguenti due condizioni:
ξ Prima condizione: il rappresentato deve aver
autorizzato specificatamente il rappresentante a
concludere il contratto.
13
ξ Seconda condizione: il contenuto del contratto
deve essere predeterminato dallo stesso
rappresentato in modo da escludere la possibilità
di un conflitto di interessi: ad esempio il
commesso di un negozio di abbigliamento che
compra uno dei capi, che ha l’incarico di vendere
al pubblico, al prezzo stabilito dal negoziante
(proprietario).
L’art. 1395 secondo la Corte di Cassazione
8
ai fini
dell’annullabilità prevede una presunzione iuris tantum di
conflitto, che può essere superata mediante la prova contraria di
una specifica autorizzazione a concludere il contratto ovvero di
una adeguata predeterminazione del contenuto dello stesso, da
parte del rappresentato.
8
Cass. Civ., sez. II, 7 maggio 1992, 5438, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 5 .
L'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con
se stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi a
norma dell'art. 1395 c.c. - e, quindi, l'annullabilità del contratto - solo quando sia
accompagnata da una determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare
la tutela del rappresentato medesimo e non quando la generica autorizzazione data dal
rappresentato al rappresentante a vendere a se stesso non contenga una indicazione in
ordine al prezzo della compravendita che sia sufficiente ad impedire eventuali abusi da
parte del rappresentante.
14
L’autorizzazione specifica e la predeterminazione del
contenuto sono considerate sia dalla dottrina che dalla
giurisprudenza, condizioni alternative di validità, per cui si
ritiene sufficiente che sussista l’una o l’altra al fine di escludere
l’invalidità del contratto
9
.
Secondo la dottrina prevalente ed in particolare secondo il
Gazzoni
10
tali condizioni di validità hanno carattere tassativo, che
esclude a priori, la validità dell’auto-contratto in ogni altra sua
ipotesi.
Una recente pronuncia della cassazione ha precisato che
quando il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è
stato concluso in adempimento di un contratto preliminare non
opera la presunzione di conflitto di cui all’articolo in commento:
in questo caso infatti il contenuto del contratto non solo è
determinato, ma è anche obbligato con la conseguenza che in
9
Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 1997, 3471, in Giust. civ. Mass. 1997, 627.
L'art. 1395 c.c. esclude l'annullabilità del contratto se ricorre o la prima ipotesi - per la
cui configurabilità non basta che il rappresentato autorizzi il rappresentante a stipulare
il contratto con se stesso, ma è necessario altresì che determini gli elementi del negozio
sufficienti a tutelare i suoi interessi - o la seconda, in base alla quale il rappresentato
deve determinare il contenuto del contratto in modo tale da escludere il conflitto con i
suoi interessi e da rendergli perciò indifferente la persona dell'altro contraente.
10
Gazzoni, manuale di diritto privato, Napoli,2004, p. 988.