2
Con il terzo intervento, infine, il lavoro interinale si evolve
in somministrazione. Non cambia la caratteristica “triangolare”
del rapporto di lavoro, ma sono generalizzate le cause che ne le-
gittimano l’attivazione: non più esigenze straordinarie, ma sem-
plice sussistenza di ragioni di carattere produttivo, organizzativo,
tecnico e sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività
dell’impresa.
Analizzando il complesso delle novità introdotte non solo ri-
guardo alla somministrazione ma anche all’appalto, al trasferi-
mento d’azienda e alle tipologie contrattuali, possiamo individua-
re un punto importante della filosofia della riforma: dare
all’impresa la possibilità di gestire la propria organizzazione con
ampi margini di flessibilità e discrezionalità, che la dovrebbero
mettere in grado di rispondere meglio alla variabilità del mercato.
Le imprese avranno, quindi, sempre più necessità di dialogare con
soggetti professionalmente adeguati, in grado di fornire servizi di
reperimento, adeguamento e gestione delle risorse umane.
Questi soggetti sono stati individuati nelle Agenzie per il la-
voro che oggi assumono una dimensione polifunzionale essendo in
grado di fornire servizi di somministrazione di lavoro, intermedia-
zione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollo-
cazione professionale.
3
CAPITOLO I
LA NORMATIVA
1. La riforma del collocamento: l’avvento delle Agenzie
per il lavoro
In Italia, nel corso degli anni ’90, la presenza ed il ruolo asse-
gnato alle agenzie di intermediazione del mercato del lavoro si sono
notevolmente potenziati anche in relazione agli orientamenti europei
in materia di occupazione. A tal proposito, le agenzie, sia pubbliche
che private, sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per fa-
vorire lo scambio di informazioni utili ad agevolare l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro. Nella consapevolezza che le politiche
atte a favorire azioni più incisive per ridurre la disoccupazione sono
più efficaci a livello locale e nell’ottica di migliorare l’efficienza
dell’intervento pubblico, sono state avviate alcune linee di riforma,
riguardanti l’offerta e l’organizzazione dei servizi pubblici. Tali a-
zioni sono volte a potenziare l’intervento dei servizi già esistenti e
permettere l’ingresso nel sistema di nuovi attori.
La riforma dei Servizi per l’impiego (SPI), con la quale è stato
affidato alle Regioni il compito di provvedere all’organizzazione dei
sistemi regionali per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro,
riservando allo Stato un ruolo di coordinamento, è stata avviata dalla
legge 196/97. Essa ha poi trovato attuazione con il D.Lgs. 469/97 il
quale, decentrando alle Regioni e alle Province autonome le funzioni
e i compiti in materia di mercato del lavoro, ha dato avvio ad un
modello regionale del sistema degli SPI, che ha permesso il supera-
mento del vecchio collocamento basato sulle Sezioni circoscrizionali
per l’impiego. Quest’ultimo era improntato sulla semplice erogazio-
ne di servizi di tipo amministrativo, rivolti senza distinzioni a tutta
la platea dei disoccupati iscritti alle liste. La riforma ha previsto, in-
vece, delle strutture specifiche al fine di proporre iniziative più tara-
te sulle esigenze di particolari target di utenti, nell’ottica di preveni-
4
re la disoccupazione attraverso strumenti attivi di promozione
dell’occupazione e della formazione quali, l’orientamento,
l’attivazione di tirocini formativi, l’incontro domanda/offerta, il so-
stegno alle fasce deboli.
Le nuove strutture, denominate Centri per l’impiego (CPI) e af-
fidate alla gestione delle Province, sono chiamate ad un nuovo ruolo
di azione sul territorio e hanno la finalità di portare a pieno regime
la funzionalità di tutti i servizi entro il 2006, in concomitanza con la
chiusura della programmazione FSE che offre un grande contributo a
tutto il processo di riforma. Le Regioni, in tale ambito, sono chiama-
te ad un ruolo importante e strategico, poiché, tra i diversi compiti,
hanno quello fondamentale di gestire la programmazione e il coor-
dinamento di iniziative volte ad incrementare l’occupazione e di
supportare l’attività dei CPI, attraverso le Agenzie regionali del la-
voro.
Dopo il 1997 numerosi sono stati gli interventi legislativi che
hanno introdotto nuovi elementi nel sistema, sia innovando servizi
preesistenti, sia creandone di nuovi, sia aumentandone la competiti-
vità attraverso il contributo dell’attività di operatori privati.
La legge n. 68/99
1
(che ha riformato la vecchia legge 482/68 i-
stitutiva del c.d. collocamento obbligatorio), ha introdotto il concet-
to di collocamento mirato, che prevede, attraverso l’azione svolta
dai servizi per l’inserimento lavorativo, il reale incontro tra capacità
lavorative del disabile e le esigenze e necessità delle imprese. La
legge prevede, in particolare, l’istituzione di specifici servizi per
l’inserimento lavorativo dei disabili presso i CPI, che devono potersi
avvalere di operatori professionali specializzati nel settore chiamati
“Operatori della mediazione”.
1
Nuove norme per il diritto al lavoro delle persone disabili nel quadro del decentramento
amministrativo.
5
Il D.Lgs.181/00
2
ed il successivo modificativo D.Lgs. 297/02
ridefiniscono il concetto di stato di disoccupazione, fissando una se-
rie di azioni che i CPI sono chiamati a compiere nei confronti di
specifiche categorie di disoccupati (adolescenti, giovani, donne in
cerca di reinserimento lavorativo, disoccupati di lunga durata), quali
colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative formati-
ve o di inserimento professionale, l’abrogazione delle vecchie liste
di collocamento e del libretto di lavoro, la previsione di ulteriori
condizioni relative al mantenimento dello stato di disoccupazione.
Con questo decreto, che costituisce la base della legge n.
30/03
3
, si completa una prima fase della strutturazione del sistema
dei servizi. Esso, infatti, introduce e rafforza alcuni elementi già esi-
stenti, (rispetto soprattutto agli obblighi dei servizi e delle imprese),
aprendo contemporaneamente maggiori prospettive all’integrazione
del sistema pubblico con quello privato e introducendo le Agenzie
per il lavoro secondo il modello delle agenzie private di personal
service presenti in Germania.
Con la legge n. 30/03 ed il successivo decreto attuativo (D.Lgs.
276/03) sono state introdotte novità importanti, che permettono ai
CPI italiani di raggiungere lo standard richiesto dall’Unione europe-
a; cessa il monopolio pubblico del collocamento e, nel mercato del
lavoro, entrano nuovi operatori, anche privati; viene, infine, istituita
la Borsa continua nazionale del lavoro come sistema nazionale a-
perto per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Alla luce di quanto fin qui detto, i CPI dovranno pertanto “im-
parare” ad operare in un contesto competitivo, che vede la compe-
tenza di operatori sia pubblici che privati. Tutti gli interventi norma-
tivi a partire dalla riforma del 1997 fino ad arrivare alla Legge Biagi
ed ai successivi decreti, stanno dando vita ad una rete di servizi sul
territorio che ha l’obiettivo di integrare le funzioni tradizionali di
2
Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, c.
1, lett. A) della legge 144/99.
3
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, c.d. Legge Biagi.
6
collocamento con nuove politiche di servizio agli individui ed alle
imprese, articolandone l’attività su servizi di informazione, orienta-
mento professionale e formativo, assistenza personalizzata ecc., oltre
che all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
1.1. Il superamento del divieto di intermediazione
Il processo di modernizzazione del mercato del lavoro si è
sviluppato lungo le direttrici della trasformazione di due divieti
storici: il divieto di mediazione ed il divieto di interposizione di
manodopera. Mentre il primo divieto era basato sul presupposto
che il monopolio pubblico del collocamento garantisse un control-
lo sociale nel mercato del lavoro e una distribuzione equa delle
opportunità di lavoro, il secondo reprimeva tutti i casi di scissione
tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’effettiva fruizio-
ne della prestazione lavorativa.
In una prospettiva completamente diversa, dunque, si pone il
nuovo istituto della somministrazione di lavoro, quale fornitura
professionale di manodopera, introdotto solo di recente con il
D.Lgs. 276/03 che ha sovvertito il tradizionale principio secondo
cui il rapporto di lavoro deve essere imputato a chi di fatto utiliz-
za la prestazione del lavoratore.
Ripercorriamo ora le varie fasi che hanno portato a questo
cambiamento.
Nel 1960, la legge n. 1369, che sanciva il divieto di interme-
diazione e di interposizione della manodopera, attribuiva la titola-
rità del rapporto, al di là delle apparenze, a colui che se ne accol-
lava il rischio economico, per impedire che le tutele inderogabili
della disciplina giuslavoristica venissero altrimenti escluse.
L’assunto da cui partiva la vecchia legge n. 1369/60, ormai
giudicato anacronistico dal Legislatore, era la non necessarietà
dell’interposizione di un soggetto terzo nel rapporto intercorrente
7
tra l’utilizzatore della prestazione lavorativa e il lavoratore mede-
simo. La vecchia legge del ’60, infatti, vietava l’appalto di mere
prestazioni di lavoro, considerate tali nei casi in cui l’appaltatore
impiegasse capitali, macchine e attrezzature fornite
dall’appaltante. Il divieto in questione aveva il chiaro scopo di
combattere il diffuso fenomeno dello sfruttamento di manodopera
(c.d. caporalato). L’imporsi di nuovi modelli socio-economici, ha
però dato il via al cambiamento di tendenza facendo avvertire tut-
ta l’inadeguatezza del divieto in questione.
A seguito dell’adattamento del nostro ordinamento alla nor-
mativa comunitaria, un’importante eccezione alla disciplina con-
tenuta nella legge n. 1369/60 è stata introdotta dalla legge n.
196/97
4
, che aveva disciplinato il c.d. lavoro interinale cui, pe-
raltro, si poteva ricorrere solo a fronte di esigenze transitorie ed
in presenza di ben circoscritte ipotesi previste dalla contrattazione
collettiva
5
. Sempre nel 1997 vi fu un ulteriore intervento legislati-
vo, il D.Lgs. n. 469, che consentì ai privati l’attività di mediazio-
ne tra domanda e offerta di lavoro. Da ultimo, la recente riforma
del mercato del lavoro ha previsto l’istituzione delle Agenzie per
il lavoro, soggetti polifunzionali di diritto privato che, in presen-
za di determinati requisiti, vengono abilitate a svolgere tutte le at-
tività di intervento nel mercato del lavoro.
E’ stata l’esigenza di superare le esperienze positive ma limi-
tate del lavoro temporaneo e della mediazione realizzate sulla ba-
se delle normative citate, che ha spinto il Legislatore a prevedere
un ampio intervento di riforma del ruolo dei soggetti privati nel
mercato del lavoro.
Così, con la legge delega n. 30/03 e con il D.Lgs. 276/03, si
è sancito il superamento del modello prefigurato dai due interventi
4
Meglio nota come Pacchetto Treu.
5
A seguito di una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d’appello di Milano, con ordinanza n.
16.2.96 la Corte di giustizia europea ha affermato che lo Stato membro che vietasse ogni attività di
mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta da uffici pubblici di
collocamento costringerebbe questi ultimi a violare l’art. 86 del Trattato e, di conseguenza, lo Stato
membro trasgredirebbe l’art. 90, n. 1 , del medesimo Trattato.
8
legislativi del 1997, che prevedevano per gli operatori privati au-
torizzati all’intervento nel mercato del lavoro l’unicità del loro
oggetto sociale relativo o alla fornitura di lavoro temporaneo o al-
la mediazione nei rapporti di lavoro.
Le nuove Agenzie per il lavoro possono ora svolgere, se in
possesso di alcuni requisiti di carattere economico-strutturale (in
parte simili a quelli previsti dalle norme del 1997) una pluralità di
attività che vedremo nello specifico più avanti.
Con la riforma è, inoltre, consentito l’intervento nel mercato
del lavoro anche alle Università, ai comuni, alle camere di com-
mercio, agli istituti scolastici, all’ordine dei consulenti del lavoro,
attraverso un’apposita fondazione, alle associazioni sindacali e
dei datori di lavoro nonchè agli enti bilaterali da queste ultime co-
stituiti. Una pluralità di soggetti, anche fortemente disomogenei,
ha la possibilità, quindi, di incrociare la domanda di lavoro con
l’offerta.
Tutti questi soggetti dovranno “interconnettersi”, contri-
buendo a costituirla, con la Borsa Nazionale del lavoro, mercato
virtuale del lavoro realizzato attraverso il conferimento dei dati
inerenti la domanda e l’offerta, e dovranno svolgere, più in gene-
rale, un ruolo ampio e complesso di orientamento, indirizzo, for-
mazione e sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, in rap-
porto osmotico continuo con la parte pubblica.
Dopo una iniziale diffidenza, le società di lavoro temporaneo
hanno nel tempo conseguito un rapido successo. In pochi anni, in-
fatti, esse sono state capaci di realizzare una presenza capillare su
tutto il territorio nazionale, con vetrine su strada visibili e attrat-
tive dell’offerta di lavoro. Nell’assenza di azioni da parte degli
uffici di collocamento, questi operatori sono diventati il punto di
primo approdo dei soggetti in cerca di occupazione, realizzando al
contempo forti azioni di facilitazioni per circoli virtuosi del mer-
cato del lavoro.
9
2. Dalle Agenzie interinali alle Agenzie per il lavoro
L’art. 4 del D.Lgs. n. 276/03 ha introdotto la nuova figura
del le Agenzie per il lavoro, che si differenziano rispetto a quelle
di cui alla legge n. 196/97, per l’ampliamento delle attività facol-
tizzate, non più limitate al lavoro interinale, ma ad ogni forma
generalizzata di somministrazione di lavoro (essendo stato abro-
gato il vincolo dell’oggetto sociale esclusivo).
6
Le Agenzie per il
lavoro sono soggetti che possono operare a tutto campo previe le
necessarie autorizzazioni e la successiva iscrizione in un albo u-
nico articolato in cinque sezioni ed istituito presso il Ministero
del Lavoro. Esse possono svolgere attività di somministrazione di
lavoro a tempo determinato ed indeterminato (c.d. staff leasing),
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (cioè il collo-
camento), di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ri-
collocazione del personale (c.d. outplacement).
Attraverso questa disposizione, il Legislatore conferma e ri-
propone l’impianto autorizzatorio già previsto dal Pacchetto
Treu. In quel caso le autorizzazioni erano necessarie per svolgere
l’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ed il
collocamento; ora, invece, il regime autorizzatorio riguarda tutte
le attività sopra elencate (vengono di conseguenza abrogati l’art.
2 della legge 196/97 e l’art.10 del D.Lgs. 469/97) e rimane sem-
pre di competenza dello Stato. In assenza di autorizzazione, si in-
tegra automaticamente un’ipotesi di intermediazione o interposi-
zione nei rapporti di lavoro sanzionata, anche penalmente, dal
Legislatore.
Rispetto al Pacchetto Treu, il decreto attuativo della legge
Biagi chiarisce espressamente il divieto per le agenzie di fare og-
getto di transazione commerciale l’autorizzazione ottenuta.
6
La riforma Biagi: commento al D.Lgs. 276/03, G. Favalli - A. Stanchi, La Tribuna 2003. Per le no-
vità in tema di oggetto sociale vedi paragrafo successivo.
10
In ordine alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le
Regioni nella regolazione del mercato del lavoro, in base al de-
creto attuativo, occorre evidenziare che:
- compito dello Stato è garantire su tutto il territorio nazio-
nale degli standard di efficienza e di qualità dei servizi re-
lativi all’accesso e alla promozione del lavoro; lo Stato ha
conservato per sé la definizione dei principi fondamentali
che governano il mercato del lavoro, quali, ad esempio, la
programmazione delle politiche nazionali del lavoro, le
misure che garantiscono la libera circolazione delle per-
sone sul territorio nazionale;
- l’intervento delle Regioni è finalizzato, invece, alle politi-
che più propriamente regionali, nonché alla definizione
delle azioni concrete dirette alla disoccupazione, alla or-
ganizzazione dei servizi per l’impiego e al coordinamento
ed integrazione fra servizi pubblici e privati.
Sulla base di tali suddivisioni, il D.Lgs. 276 differenzia il regi
me delle autorizzazioni da quello degli accreditamenti.
Con l’espressione autorizzazione si intende il provvedimento
mediante il quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati allo
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ri-
cerca e selezione del personale, nonché ricollocazione professiona-
le
7
.
Con l’espressione accreditamento si intende, invece, il prov-
vedimento mediante il quale le Regioni riconoscono ad un operatore,
pubblico o privato (eventualmente già autorizzato a livello naziona-
le) l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di
riferimento anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro,
7
Art. 2 , comma 1, lett. e) del d.lgs.276/03.
11
con particolare riferimento ai servizi di incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro.
8
2.1. L’oggetto sociale
La riforma del lavoro ha introdotto una novità importante
per le Agenzie per il lavoro, consistente nell’eliminazione
dell’oggetto sociale esclusivo, che obbligava le stesse a poter
svolgere soltanto quel tipo di servizio indicato all’atto della co-
stituzione della società. L’eliminazione dell’oggetto sociale e-
sclusivo, consente alle Agenzie di affiancare alle attività autoriz-
zate altre tipologie di attività non soggette ad autorizzazione.
Mentre per le agenzie di ricerca e selezione del personale e
di ricollocazione professionale si richiede che l’attività autoriz-
zata sia semplicemente indicata come oggetto sociale
dell’agenzia, senza necessità di prevalenza, per quanto riguarda
le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agen-
zie di intermediazione occorre l’indicazione nello statuto della
società dell’attività per la quale è richiesta l’autorizzazione come
dell’oggetto sociale prevalente
9
, anche se non esclusivo, preve-
dendo che detta attività sia l’attività predominante. Tutto ciò ren-
de le agenzie dei soggetti polifunzionali consentendo loro di
svolgere altre attività accanto a quelle oggetto di autorizzazione.
Per le agenzie di somministrazione di tipo specialista, ossia
quelle di somministrazione a tempo indeterminato, dato che non è
prevista l’indicazione dell’attività svolta come oggetto sociale
prevalente, con l’eliminazione dell’oggetto sociale esclusivo, non
si può ritenere che possano svolgere solo quella attività. Per que-
sto motivo non possono definirsi “unifunzionali” in quanto pos-
sono altresì svolgere anche altre tipi di attività, vuoi nella forma
dell’appalto di servizi vuoi in quella della somministrazione di
8
Art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs.276/03.
9
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. c) del D.Lgs. 276/03.
12
lavoro per altre attività specialistiche. Allo stesso modo non sono
“unifunzionali” le agenzie di ricerca e selezione del personale e
di ricollocazione professionale, in quanto anche per queste tipo-
logie di agenzie, accanto a queste attività, che devono essere in-
dicate nell’oggetto sociale, possono svolgere attività di altra na-
tura
10
.
Sulla questione dell’oggetto sociale prevalente, il decreto
ministeriale 23 dicembre 2003 interviene per definire come deve
essere accertata la prevalenza dell’oggetto sociale, in particolare
definendo un criterio strettamente quantitativo, in base al quale
l’attività autorizzata deve riguardare il 50,1% dell’attività
dell’agenzia, calcolata in base alla contabilità analitica di ciascu-
na unità operativa
11
. Per fare chiarezza, su come va effettuato tale
calcolo, è intervenuta la circolare ministeriale 24 giugno 2004
che ha stabilito che ai fini del controllo di prevalenza, ciò che ri-
leva è il risultato contabile a livello aggregato e non di filiale,
nel senso che se l’attività che costituisce l’oggetto sociale preva-
lente è la somministrazione ,essa deve necessariamente prevalere
solo a livello aggregato (di agenzia), mentre è ammissibile la
prevalenza di un’altra attività a livello di filiale
12
.
10
Tiraboschi M. – Olivelli P. Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi, Giuffrè 2005.
11
Vedi D.M. 23 dicembre 2003 nell’appendice normativa.
12
Vedi Circolare ministeriale 24 giugno 2004 nell’appendice normativa.
13
3. L’obbligo di iscrizione all’albo: dall’autorizzazione
provvisoria a quella definitiva
Attraverso l’istituzione dell’albo delle Agenzie per il la-
voro, il Legislatore ha inteso riorganizzare la preesistente re-
golamentazione del mercato del lavoro, farraginosa quanto i-
nefficiente, caratterizzata dalla presenza di diversi albi e regi-
stri, da una molteplicità di procedure e di provvedimenti am-
ministrativi diretti all’abilitazione a varie tipologie di attività
all’interno del mercato del lavoro e, soprattutto, da un numero
non identificato di agenzie ai limiti e, più spesso, aldilà della
legalità.
In particolare, mentre le società di fornitura di lavoro
temporaneo erano iscritte nel relativo albo, istituito ai sensi
dell’articolo 2 della legge 196/97, i soggetti abilitati
all’esercizio delle attività di mediazione, ricerca e selezione
del personale e ricollocazione professionale erano registrati in
appositi elenchi, come previsti dall’articolo 10 D.Lgs. 469/07,
come modificato dall’articolo 117, legge 338/01 e dall’articolo
7 del D.M. 18 aprile 2001.
Esistevano, contemporaneamente, differenti provvedimen-
ti di abilitazione alle diverse attività svolte dai privati sul mer-
cato del lavoro e nello specifico era definita come autorizza-
zione sia il provvedimento abilitante le agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo, sia quello relativo all’attività di mediazio-
ne, anche se la procedura per il suo ottenimento era diversa,
così come il risultato che, se per le prime comportava
l’iscrizione all’albo delle società di fornitura di lavoro tempo-
raneo, per le seconde consisteva nella registrazione al relativo
elenco
13
.
13
Tiraboschi M.-Olivelli P. Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi, Giuffrè 2005.
14
Per quanto riguarda, invece, i soggetti esercitanti attività
di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione profes-
sionale, il provvedimento di abilitazione era definito con il
termine accreditamento. Tutta questa moltitudine di procedure
creava non poche incertezze.
Con il nuovo regime unico di autorizzazione,
l’accreditamento ex articolo 10 D.Lgs. 469/97, viene ora a de-
cadere in quanto anche per le attività per il quale era previsto,
cioè ricerca e selezione del personale e ricollocazione profes-
sionale, è necessaria l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
276/03. Il concetto di accreditamento designa ora, ex articolo
7 del D.Lgs. 276/03, il provvedimento mediante il quale le Re-
gioni riconoscono a un operatore
14
l’idoneità a erogare i servizi
al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva
alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare ri-
ferimento ai servizi di incontro tra domanda e offerta.
L’albo unico, all’interno del quale le Agenzie per il lavo-
ro devono essere iscritte, è, come detto, articolato in cinque
sezioni. Con tale suddivisione vengono differenziate fra loro
non solo le attività connesse all’organizzazione del mercato del
lavoro, ma anche i soggetti deputati a svolgere siffatte attivi-
tà
15
:
- Prima sezione: Agenzie di somministrazione di lavoro con
competenza generale (c.d. generaliste);
- Seconda sezione: Agenzie di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato con competenza esclusiva (staff
leasing);
- Terza sezione: Agenzie di intermediazione;
- Quarta sezione: Agenzie di ricerca e selezione del persona-
le;
14
Non solo privato ma anche pubblico.
15
Spattini S. Regolazione del mercato del lavoro: autorizzazioni e accreditamenti
15
- Quinta sezione: Agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale (outplacement).
L’iscrizione alla prima sezione dell’albo comporta auto-
maticamente l’iscrizione dell’agenzia alla terza, quarta e quin-
ta sezione, mentre, l’iscrizione alla terza sezione dell’albo ne
comporta automaticamente l’iscrizione alla quarta ed alla quin-
ta.
Per l’iscrizione in una delle sezione dell’albo è necessario
presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ap-
posita istanza scritta da parte del soggetto interessato che in-
tende proporsi come agenzia
16
.
Espletata l’istruttoria procedimentale, ed accertata la sus-
sistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dall’articolo
5 del D.Lgs. 276/03, come modificato dal D.Lgs. 251/04
17
, il
Ministero del lavoro entro 60 giorni dalla richiesta rilascia
l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività per le
quali viene fatta richiesta, provvedendo contestualmente alla
iscrizione dell’agenzia nell’apposito Albo.
Decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvi-
soria, l’agenzia può presentare apposita istanza al Ministero
per ottenere l’autorizzazione a tempo indeterminato.
Quest’ultima viene rilasciata dal Ministero del lavoro previa
verifica del corretto andamento dell’attività svolta dall’agenzia
richiedente, entro 90 giorni dalla richiesta. E’ previsto espres-
samente che, decorsi inutilmente il termine dei 60 o di 90 gior-
ni dalla richiesta, la domanda di autorizzazione, provvisoria o
definitiva che sia, si intende accettata
18
.
16
Vedi D.M. 23.12.2003 recante modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per
l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro.
17
C.d. decreto correttivo.
18
E’ stata, dunque, prevista una forma di silenzio assenso.