4
- presenza di sottoprodotti e residui agricoli, agro-industriali e forestali, stimati in circa 24
milioni di tonnellate di sostanza secca per anno, da smaltire in maniera ecologicamente
corretta
1
;
- eccedenza di superficie agricola destinata a coltivazioni alimentare, da utilizzare per
coltivazioni energetiche e/o industriali;
- terreni agricoli abbandonati, pari a circa 3 milioni di ettari, con alto rischio di
desertificazione e di dissesto idrogeologico, su cui si dovrebbe procedere con una intensa
politica di riforestazione;
- necessità di intervento di manutenzione e riconversione del patrimonio forestale, valutato
in oltre 7 milioni di ettari tra alto-fusto e ceduo, per esempio operando con azioni mirate
sugli oltre 3,5 milioni di ettari di bosco ceduo
2
;
- spopolamento di aree montane;
- alto tasso di disoccupazione.
1
Questo dato è stato ricavato dal seguente lavoro, e si riferisce ai biocombustibili solidi.
2
Dati forniti dall’ufficio Istat, sezione foreste, riferiti all’anno 2002.
5
Sostenibilità
Per sviluppo sostenibile si intende: “uno sviluppo che risponda alle necessità del presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.
Queste parole sono tratte dal rapporto “Our Common Future”, conosciuto anche come
Brundtland Report, e rappresentano la definizione di sviluppo sostenibile preparata dalla
“Word Commission on Environment and Development (Commissione mondiale
sull’ambiente e lo sviluppo). Le risorse naturali non sono inesauribili anche se le sempre più
crescenti necessità di sviluppo della popolazione mondiale portano ad un uso eccessivo delle
stesse.
Il concetto di sviluppo sostenibile si concentra sul migliorare la qualità della vita per tutti i
cittadini senza incrementare l’uso delle risorse naturali oltre la capacità che l’ambiente ha di
fornirle.
Nel contesto energetico l’uso sempre maggiore e massiccio di combustibili fossili ha creato
molti problemi sociali e ambientali. Sviluppo energetico sostenibile a livello ambientale
significa incrementare il risparmio energetico, promuovendo lo sfruttamento delle energie
rinnovabili di pari passo con lo sviluppo di tecnologie di conversione più efficienti.
Le energie rinnovabili sono quelle fonti energetiche che si rigenerano almeno alla stessa
velocità con cui le si usano, ed hanno un impatto ambientale minore rispetto le tecnologie
tradizionali.
6
Il contesto globale dello sviluppo della bio-energia
Le fonti energetiche rinnovabili non sono ancora pienamente sfruttate nei paesi della Unione
Europea: il potenziale è considerevole, ma attualmente esse contribuiscono in maniera
minima (meno del 6%) al consumo energetico globale EU. Si attende che possano crescere
sensibilmente in futuro, anche per soddisfare gli impegni di protezione ambientale sia a livello
europeo che mondiale e possano contribuire agli obiettivi di Kyoto e del White Paper della
CE, consistenti rispettivamente nella riduzione delle emissioni di gas serra di una quota pari
all’8% tra il 2008 e il 20012 e nel raddoppio della quota dell’uso dell’energie rinnovabili dal
6% al 12%, nel bilancio energetico entro il 2010. Le fonti energetiche rinnovabili possono
inoltre contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia incrementando quindi
la sicurezza della fornitura energetica, contribuire a creare nuovi posti di lavoro e favorire lo
sviluppo locale. All’interno di questo scenario un ruolo fondamentale sarà sicuramente
giocato dalla bio-energia.
Per quanto concerne l’attività svolta a livello di Unione Europea a sostegno delle fonti
energetiche rinnovabili e delle biomasse, il principale atto normativo può essere individuato
nella Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla promozione
dell’energia elettrica, prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale direttiva è stata recepita
dal Governo italiano con il D.L. n. 387 del 19 dicembre 2003 DPMC. Inoltre, e relativamente
alle sole biomasse, il più importante e recente atto normativo è costituito dal DPCM dell’8
marzo 2002 e dal successivo DPCM dell’8 ottobre 2004.
Obiettivo della direttiva E-FER, 2001/77/CE, è la promozione attiva delle fonti energetiche
rinnovabili per la produzione di energia elettrica, tenendo conto che nessuna forma energetica
– carbone, petrolio o nucleare – è mai stata sviluppata senza il forte sostegno delle pubbliche
autorità, anche se ci sono ovvi benefici nell’utilizzo delle rinnovabili, poiché sono :
ξ pulite, in quanto riducono l’inquinamento che deturpa le nostre città e le nostre
campagne;
ξ sostenibili, perché rinnovabili e perché non contribuiscono all’accumulo dei gas ad
effetto serra, gas che contribuiscono al cambiamento climatico;
7
ξ sicure, perché hanno la propria origine in Europa e non sono importate, riducendo
pertanto la nostra dipendenza da eventi in altre parti del mondo che sfuggono al nostro
controllo.
Attualmente l’Europa copre il 50 % del suo fabbisogno energetico con le importazioni: di
conseguenza il nostro benessere economico e sociale risulta molto vulnerabile agli eventi
internazionali, senza contare che, con il declino dell’industria carbonifera e la resistenza del
pubblico all’energia nucleare, la dipendenza dalle energie importate aumenta e, con essa, il
rischio di crisi di interruzione dell’approvvigionamento. Il libro verde sulla sicurezza
dell’approvvigionamento energetico riporta che, se non si porrà alcun rimedio, entro il 2030 la
dipendenza dell’Unione Europea dall’energia importata raggiungerà il 70 %. Per questi
motivi, la disponibilità di fonti energetiche rinnovabili interne e diversificate rappresenta una
componente essenziale della strategia energetica europea.
L’Europa è all’avanguardia mondiale nella messa a punto delle tecnologie e dei sistemi di
utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, che però sono ancora poco sfruttate. Riconoscendo
l’esistenza di questo problema, il libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili ha
dato un chiaro segnale politico e ha impresso l’impulso necessario fissando un obiettivo
indicativo: il raddoppio del contributo fornito dalle fonti rinnovabili per arrivare al 12 % del
consumo energetico lordo europeo, entro il 2010.
La direttiva E-FER, intende contribuire a questo obiettivo complessivo del 12 % fissando un
obiettivo del 21 % per l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Nel 2001 il
contributo dell’energia elettrica verde al consumo europeo totale è stato pari al 15,2 %, di cui
un 10% circa di biomassa solida nel 2001. Naturalmente la direttiva lascia libero ogni Stato di
attuare le misure più adatte alla propria situazione.
La direttiva riconosce regimi di sostegno per le energie alternative, ed un aspetto importante è
che la disciplina comunitaria consente agli Stati membri di poter internalizzare i costi esterni,
negli aiuti di Stato3.
I produttori di energie rinnovabili sono spesso piccoli, con impianti diffusi su un ampio
territorio, come le piccole centrali idroelettriche o gli impianti alimentati a biomassa, ubicati
3
I costi esterni, noti anche come «esternalità», sono i costi finanziari, sociali ed economici che non
sono compresi nel prezzo pagato dal consumatore, come ad esempio i costi sanitari e ambientali
dell’inquinamento causato dalle centrali a combustibili fossili. Pur non essendo inclusi nella fattura
inviata al consumatore, questi costi sono reali e devono essere pagati: di solito vanno a carico della
società, che deve fornire servizi sanitari, pulire gli edifici e lottare contro gli effetti del cambiamento
climatico.
8
nei pressi di foreste e regioni agricole. È importante che questi impianti possano allacciarsi
alla rete di distribuzione dell’energia elettrica a costi contenuti.
La direttiva impone agli Stati membri di garantire l’accesso ai produttori di energia elettrica
verde, ai quali, se necessario, si può concedere un accesso prioritario. Per rendere possibile il
conseguimento di questo obiettivo gli operatori di rete devono stabilire norme eque e
trasparenti sui costi di allacciamento alla rete e sulle modalità di ripartizione dei costi fra i
produttori; queste norme non possono discriminare i produttori di energie rinnovabili.
Analogamente, le tariffe di trasmissione e distribuzione non possono penalizzare le fonti di
energia rinnovabili, in particolare quelle provenienti da regioni periferiche e da zone a bassa
densità di popolazione. Inoltre i gestori delle reti di trasmissione devono concedere la priorità
all’approvvigionamento all’energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella prodotta da
fonti convenzionali, nella misura in cui le modalità di funzionamento della rete lo consentano.
Il decreto attuativo dell’E-Fer è il n. 387 del 29 dicembre 2003, che definisce fonti
energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
4
;e tra le iniziative specifiche per lo sviluppo della
biomassa c’è l’articolo 5 del D.Lgs 387/04, che recita: “istituisce una commissione di esperti
che, entro un anno dall’insediamento, dovrà predisporre una relazione nella quale indicare il
potenziale e le condizioni tecniche, economiche e normative di sfruttamento delle biomasse”.
L’articolo 20 comma 6 prevede inoltre che, entro il 15 agosto 2004, si emani un decreto
(MAP/MATT) che: “elevi il periodo di riconoscimento dei certificati verdi per impianti
alimentati a biomassa (più di otto anni), anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati
verdi su una quota dell’energia elettrica prodotta”.
L’ambito di applicazione del DPCM , 8 marzo 2002 , stabilisce le caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché
le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
4
Nel presente studio faremo riferimento ai biocombustibili solidi del DPCM, 8 marzo 2002.
9
Tra i combustibili consentiti vi è la legna da ardere ed il bio-diesel, dove all’allegato III, si
individuano le biomasse combustibili per tipologia e provenienza:
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni
agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi silvicolturali, da manutenzione forestale e da
potatura;
d)
5
Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine
e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e
cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da
inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti
agricoli.».
Per le condizioni di utilizzo si cita la conversione energetica della biomasse può essere
effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.
A livello nazionale ricordiamo che la materia energia fa parte del Titolo V della costituzione e
come tale è una materia concorrente Stato-Regioni. Con la legge n. 239, approvata il 23
agosto 2004, il parlamento ha inteso affrontare la riforma ed il riordino del settore, definendo,
in primo luogo, le competenze tra Stato e Regioni.
Alla luce del citato dato normativo, le regioni sono investite di nuovi poteri in materia
energetica, le regioni dovranno regolamentare in materia di energia ai sensi dell’art. 117,
comma 3 della costituzione, nel rispetto delle direttive europee, ed i disegni di legge
presentati da alcune regioni sembrano andare verso una promozione della biomassa, inoltre si
cerca di snellire le procedure amministrative in accordo con la direttiva E-Fer.
Infatti, dalle linee guida in materia di energia della regione Campania si può leggere un
incremento di potenza minima da installare entro il 2010 di 30 MW elettrici complessivi, con
un incremento del 240% rispetto ai valori del 2000
6
.
5
Per le lettere d) ed e), si fa riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 ottobre 2004, che modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002.
6
Conferenza regionale energia regione Campania , 22 dicembre 2004.
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La normativa tecnica connessa alla bio-energia regola tutta quella serie di aspetti tecnici come
la classificazione, le caratteristiche, le proprietà e le analisi (anche sulle emissioni) che
contraddistinguono i diversi tipi di biocombustibili, nonché la garanzia della qualità; tali
norme tecniche sono emanate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) e dall’UNI (Ente
Nazionale Italiano di Unificazione) per l’Italia. Rilevanti responsabilità riguardo alla
attuazione delle politiche energetiche, con particolare attenzione alla promozione delle fonti
rinnovabili.