7
controllare questo inquinamento sia ponendo dei limiti di
tollerabilità, sia istituendo dei soggetti qualificati alla “gestione”
dei problemi ambientali. Ciò risponde all’esigenza di tutela
dell’ambiente, nel senso di garantire il rispetto del diritto
fondamentale dell’uomo, che è il diritto alla vita e alla incolumità
fisica, garantito all’art. 32 della Costituzione.
Il tema dei rifiuti, tra i problemi ambientali, è quello forse
più discusso, dato l’impatto immediato che provoca sul territorio
e sulla organizzazione sociale.
In Italia questo settore ha subito molti “inquinamenti” da
leggi e da numerosi decreti. Tuttavia qualcosa è cambiato in
questi ultimi anni: il Parlamento si è occupato più attentamente
della gestione dei rifiuti, con l’obiettivo primario di limitarne la
quantità da smaltire dopo il loro recupero. Probabilmente
l’attenzione del Legislativo “all’allarme rifiuti”, è originata
dall’impellenza della situazione di fatto esistente (in un anno
vengono prodotti circa 90.000 tonnellate di rifiuti, tra solidi
urbani ed industriali), piuttosto che da una presa di visione
razionale e programmatica della situazione.
Nell’ambito dei servizi di interesse pubblico (accanto a
quelli sanitari e scolastici), i problemi posti dalla raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani rivestono un’ importanza
8
sempre maggiore. Infatti, la crescita esponenziale delle quantità
di rifiuti prodotte causa un aumento notevole dei costi di raccolta
e di smaltimento, e soprattutto, comporta costi di difficile
valutazione in termini di inquinamento ambientale (dell’aria,
dell’acqua, del sottosuolo). Pertanto si evince l’importanza di
diffondere una cultura della differenziazione dei rifiuti prodotti, e
la necessità di una impostazione scientifica dei problemi da
affrontare, in maniera da minimizzare i costi, nel senso più ampio
del termine, e utilizzare le risorse disponibili (comprese quelle
ambientali) in maniera ottimale.
Argomento del presente studio è il “mondo” dei rifiuti, una
delle tematiche che, da alcuni anni, si è imposta all’attenzione
dell’opinione pubblica e che è stata ed è tuttora oggetto di
numerosi interventi legislativi a livello nazionale ed europeo. Si è
presentato il problema “rifiuti” nei suoi molteplici aspetti e si è
cercato di evidenziare i vari accorgimenti utilizzati per ridurne
l’eccedenza e le tecniche di smaltimento. Inoltre sono stati messi
in risalto i nuovi strumenti di produzione dell’energia.
Nel primo capitolo si introducono in generale le norme a
livello comunitario e nazionale che hanno caratterizzato il settore
dei rifiuti e si analizza il ruolo delle Amministrazioni regionali,
provinciali e comunali.
9
Nel secondo capitolo si prendono in esame le problematiche
relative alla raccolta differenziata e si analizzano i dati nazionali
e i sistemi adottati per garantire al meglio la gestione del servizio
di raccolta.
Nel terzo capitolo si esaminano, nel contesto nazionale, le
problematiche di gestione del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Nel quarto capitolo, viene presentato un dossier sulle
problematiche del Termovalorizzatore, un nuovo sistema di
produzione di energia che ha come “combustibile” i rifiuti.
Infine, una trattazione specifica è stata riservata, nel quinto
capitolo, allo studio di un caso concreto: l’organizzazione della
raccolta differenziata a Calimera, un piccolo Comune del
Salento, utilizzando i dati sulle quantità raccolte nell’anno 2001 -
2002.
10
CAPITOLO PRIMO
LA NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI
1.1 PREMESSA
Salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente,
proteggere la salute umana e garantire un utilizzo razionale delle
risorse: questi sono gli obiettivi della Comunità Europea in
materia ambientale sanciti nel Trattato di Roma
2
.
Per tracciare l’evoluzione della normativa in materia di
rifiuti è necessario partire dalla considerazione che i legislatori,
nazionali e non, hanno progressivamente recepito la convinzione,
ormai sempre più diffusa, che gli ecosistemi sono in grado di
generare e rigenerare risorse entro limiti che non è possibile
oltrepassare, a meno di non produrre squilibri ecologici e
depauperamento delle risorse naturali oltre limiti irreversibili
3
.
2
Trattato di Roma 25 Gennaio 1957.
3
Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite “sull’ambiente umano”, Stoccolma 9
febbraio 1972
11
1.2 IL RUOLO DELL’EUROPA
Uno dei primi settori in cui la CEE ha assunto iniziative di
disciplina normativa
4
è stato quello dello smaltimento dei rifiuti,
al fine di armonizzare le legislazioni nazionali e contrastare le
distorsioni alla concorrenza tra imprese dei diversi Stati membri,
distorsioni rese più marcate dal legame tra merci (che possono
circolare liberamente) e rifiuti (sottoposti a regime
amministrativo per motivi di protezione sanitaria ed ambientale).
Il primo incontro significativo a livello mondiale si ebbe a
Stoccolma nel 1972; nell’ottobre dello stesso anno, a Parigi, la
Conferenza dei Capi di Stato confermò la necessità di attuare una
politica comune dell’ambiente ed invitò le istituzioni comunitarie
ad elaborare un primo programma d’azione
5
.
All’inizio degli anni ‘70 la Comunità Europea ha adottato un
primo programma in materia ambientale avente gli obiettivi di
proteggere la salute umana contro gli inquinamenti, di
salvaguardare l’ambiente naturale e di migliorare la qualità di
vita dell’uomo. La normativa europea imponeva agli Stati
membri appropriate misure per la gestione dei rifiuti che,
partendo dall’esigenza di una riduzione della produzione e della
4
Applicazione degli artt.100 e 235 del Trattato
5
“Il ruolo dell’Europa” – La nuova gestione dell’ambiente – Ed. Ambiente 1998
12
loro pericolosità, passassero per lo sviluppo di tecnologie pulite
finalizzate al recupero degli stessi.
La prima Direttiva in materia di ambiente, concernente lo
smaltimento dei rifiuti, è la Direttiva CEE 75/442
6
i cui obiettivi
sono la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli
effetti nocivi della gestione dei rifiuti. Si propone altresì di
riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia, per
evitare disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza. Tale
Direttiva rappresentava una vera e propria normativa quadro, a
cui sono seguite altre direttive specifiche, come la Direttiva CEE
76/403 sullo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili, e la Direttiva 78/319 in materia di rifiuti
tossico-nocivi. Queste direttive, recepite con il D.P.R. 915/82
7
-
emanato nel 1982 e reso attuativo con provvedimento del 1984
8
-
, hanno costituito il supporto per la prima disciplina quadro in
materia di razionale smaltimento dei rifiuti. Tale sistema
normativo rappresenterà il riferimento principale fino
all’emanazione del cosiddetto “Decreto Ronchi”, operativo nei
primi mesi del 1998. Successivamente, il gruppo di norme
europee sopra citate ha subito un processo di evoluzione dovuto
6
15 luglio 1975
7
Provvedimento integralmente abrogato dall’art. 56, 1° comma, lettera B D.lgs n° 22/97
8
Del. Comitato interministeriale, 27 luglio 1984
13
all’emanazione della Direttiva CEE 91/156
9
e della Direttiva
CEE 91/689
10
.
Nel 1989 la Commissione Europea presentava al Consiglio
una Comunicazione
11
dal titolo “Prima strategia comunitaria in
materia di gestione di rifiuti” che si basava su cinque
orientamenti strategici: prevenzione, rivalorizzazione,
ottimizzazione dello smaltimento finale, regolamentazione, azioni
di risanamento.
Nel 1992 con il quinto programma di azione comunitario a
favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, viene ribadita
la volontà di “proseguire e ampliare la strategia elaborata”.
Redatto in coincidenza con la Conferenza di Rio de Janeiro del
1992 relativa alle politiche ambientali, che sfociò nel documento
noto come “Agenda XXI”, il programma approfondisce la scelta
del Trattato comunitario a favore dello sviluppo sostenibile ed è
imperniato sull’integrazione della dimensione ambientale in
cinque settori di notevole rilevanza ambientale: industria,
energia, trasporti, agricoltura, turismo. Il principio
fondamentale del quinto programma consiste nell’agire alla fonte
per tutelare l’ambiente promuovendo mutamenti dei processi di
produzione da parte delle imprese e dei comportamenti da parte
9
18 marzo, 1991
10
12 dicembre, 1991
11
Adottata dal Consiglio Europeo con risoluzione del 7 maggio 1990.
14
dei consumatori. Il problema dei rifiuti è uno dei sette temi
prioritari su cui intervenire. Il programma è centrato sulla
prevenzione della creazione dei rifiuti e sulla soluzione dei
problemi alla fonte, sull’incentivazione alla riutilizzazione e
riciclaggio dei rifiuti, e sul loro recupero, riducendo sempre di
più il ricorso alla smaltimento finale in discarica.
La normativa comunitaria è stata ulteriormente aggiornata
con altre importanti Direttive, quali la n. 94/62/CE relativa agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio, e con altre particolari
Direttive in materia di trasporto transfrontaliero, incenerimento e
gestione di particolari categorie di rifiuti (oli esausti, fanghi,
ecc..).
Recentemente l’Unione Europea ha emanato la Direttiva CE
99/31 (del 26/04/99) relativa alle discariche dei rifiuti; essa
prevede, per i rifiuti da smaltire e per la gestione dell’intero ciclo
di vita delle discariche, rigidi requisiti operativi e tecnici volti a
minimizzarne le ripercussioni negative sull’ambiente. Prevede
inoltre di attuare i requisiti tecnici e generali già introdotti dalla
Direttiva CE 96/61.
Infine, si segnalano la Decisione del 03/05/2000 della
Commissione Europea, che sostituisce la Decisione 94/3/CE e
che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’art.1, lettera
15
A della direttiva 75/442/CE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la
decisione 94/904/CE che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi
ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 91/649/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. Quest’ultima decisione
stabilisce i criteri per classificare come “pericolosi” alcuni tipi di
rifiuti.
16
1.3 LA NORMATIVA NAZIONALE
Lo smaltimento dei rifiuti in Italia era originariamente
disciplinato dal t.u. delle leggi sanitarie
12
, che attribuiva ai
Comuni il compito di provvedere ad esso per mezzo dei
regolamenti locali di igiene, e dalla legge 20 marzo 1941 n.366
che regolava la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
solidi di origine urbana.
La legge 366/1941 istituiva per i Comuni il diritto di
privativa nel servizio pubblico di nettezza urbana, prevedendo la
possibilità per il Comune di estendere il servizio anche ai rifiuti
industriali, ma senza il diritto di privativa (gli stabilimenti
industriali erano, quindi, liberi di avvalersi del servizio
municipale o di provvedere allo smaltimento con i propri mezzi o
a proprie spese).
La prima vera norma quadro in materia di smaltimento dei
rifiuti è il D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982 (attuativo delle
Direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo
smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, 78/319
relativa ai rifiuti tossico-nocivi). I rifiuti solidi venivano distinti
in due categorie: quelli esterni, oggetti e materiali di ogni genere
12
R.d.27 luglio 1934 n.1265
17
rilasciati nelle aree pubbliche , e quelli interni, rifiuti ordinari
prodotti nelle abitazioni e negli uffici.
L’obiettivo principale che si proponeva la legge, più che
quello di ottenere l’eliminazione dei rifiuti urbani, era di
combattere ed eliminare gli sprechi di materie prime recuperabili,
e si inseriva nell’ambito dei provvedimenti di politica economica
autarchica adottati dal governo dell’epoca in relazione allo sforzo
bellico in atto. La legge, tuttavia, non fu mai attuata
completamente tranne che per le incombenze a carico dei
Comuni, cui spettava la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
finale dei rifiuti solidi.
L’attuazione tecnica del D.P.R. 915/82 venne definita con la
deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984
(che tuttora, per le parti non superate dalla normativa
successivamente emanata, rappresenta un importante momento di
riferimento). Il D.P.R. 915/82 definiva le varie competenze
istituzionali e incentrava l’impostazione sulle modalità di
smaltimento dei rifiuti, senza fornire indicazioni relative ad una
vera e propria politica del recupero. In seguito, il D.P.R.
915/1982 è stato integrato da una serie di norme tecniche e di
apposite leggi, tra cui ricordiamo
13
: la legge 441/1987
13
Normativa Ambiente - RIFIUTI: Trasporto, Stoccaggio, Smaltimento, Riutilizzo. EPC
Libri
18
sull’emergenza rifiuti; il d.m. del 28.12.1987 n.559 (attuativo
delle previsioni della l. 441/1987) sui criteri per la
predisposizione di piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per la realizzazione di nuovi impianti; il D.M. del
22.10.1988 n.457 sui criteri in materia di esportazione e
importazione dei rifiuti; il D.M. del 29.5.1991 sulla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani.
Altri importanti provvedimenti legislativi (quali: l’art. 18
della L. 8 luglio 1986, n. 349 - istituzione del Ministero
dell’Ambiente -, che introduce il concetto di “danno
ambientale”; il D.L. 31 agosto 1987, n. 361 convertito nella L. 29
ottobre 1987, n. 441; il D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito
con la legge n. 475 del 9 novembre 1988, riguardante lo
smaltimento dei rifiuti industriali) provvedevano a delineare
meglio la struttura del diritto ambientale italiano.
La L. n. 441/87 prevedeva l’istituzione dell’Albo Nazionale
delle imprese di smaltimento, l’istituzione dei Piani regionali di
bonifica delle aree inquinate, la regolamentazione del trasporto
ferroviario e le spedizioni transfrontaliere. L’istituzione
dell’Albo Smaltitori è poi avvenuta con D.M. del 21/6/91, n. 324,
recentemente modificato ed integrato con il D.M. n. 406 del 28
aprile 1998.