6
Ebbene fu Athena, la divinita` che rappresenta la
“ragione”, a presiedere quel primo Tribunale.
Ed e` stata sempre la “ragione” che ha dato alla
Comunita` Internazionale la consapevolezza di dover
condividere risorse ed esperienze e la necessita` di
proteggere i diritti fondamentali di tutti gli uomini,
istituendo il: “Tribunale Penale Internazionale”.
L’idea di costituire una corte penale internazionale esiste
piu` o meno da 100 anni. E` stata avanzata per la prima
volta nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale
ed e` tornata di attualita` a seguito delle atrocita`
commesse nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Infatti alla fine del secondo conflitto mondiale, per
assicurare alla giustizia i responsabili dei peggiori crimini
contro l’umanita` - crimini che hanno causato la morte di
oltre cinquanta milioni di persone e distrutto le esistenze
di un numero ancora maggiore - vennero costituiti i
tribunali per i crimini di guerra di Norimberga e Tokyo.
7
Ma a questo punto, la comunita` internazionale sentiva
l’esigenza dell’istituzione di un meccanismo permanente,
tramite il quale sarebbe stato possibile processare gli
individui responsabili di violazioni del diritto
internazionale.
Il primo atto significativo fu la Convenzione per la
Prevenzione e la Punizione del Reato di Genocidio,
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9
Dicembre 1948 e che all’articolo 6 richiedeva che gli atti
di genocidio venissero processati “da un tribunale penale
internazionale, il quale avrebbe potuto esercitare la
propria giurisdizione su quelle Parti Contraenti che ne
avessero riconosciuta l’autorita`”.
Ma una simile corte ancora non esisteva, cosi` lo stesso
anno, l’Assemblea Generale delle NU diede mandato alla
Commissione sul Diritto Internazionale
1
di esaminare la
possibilita` di istituire una Corte Penale Internazionale
11
Uno degli organismi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
8
permanente.
Tuttavia, negli anni ‘60, ‘70 e ’80, il clima politico
internazionale prevalente reso difficile dalla “guerra
fredda” che paralizzava l’attivita` dell’ONU, non permise
di compiere dei progressi in tale direzione.
E` stato solo al termine di questo periodo che l’idea ha
attirato una maggiore attenzione e che i suggerimenti
avanzati da numerose delegazioni, in particolare da quella
di Trinidad e Tobago, hanno fatto riemergere alla
superficie il progetto per l’istituzione di una Corte Penale
Internazionale. Di conseguenza l’Assemblea Generale,
nel Novembre 1992
2
, ha richiesto alla Commissione sul
Diritto Internazionale di stendere una bozza di statuto per
una Corte Penale Internazionale permanente da presentare
entro il Luglio 1994.
Rispettando pienamente i termini, la Commissione sul
Diritto Internazionale ha presentato all’Assemblea
2
Risoluzione 47/33 del 25 novembre 1992.
9
Generale una bozza di statuto. L’Assemblea Generale ha
conseguentemente deciso di istituire un Comitato ad hoc
per l’Istituzione di una Corte Penale Internazionale
“aperto a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o
facenti parte di sua agenzie specializzate, per esaminare le
principali questioni concettuali ed amministrative
derivanti dalla bozza di statuto”.
3
L’anno successivo, nel 1995, l’Assemblea Generale
istituisce una Commissione Preparatoria
4
, conferendole il
mandato di “preparare il testo unificato e ampiamente
condiviso di una convenzione per una Corte Penale
Internazionale visto come primo passo per l’esame da
parte di una conferenza di plenipotenziari”.
Il 16 Dicembre 1996, su raccomandazione della
Commissione sul Diritto Internazionale, l’Assemblea
Generale delibera che “una conferenza diplomatica di
plenipotenziari... venga tenuta nel 1998, con l’obiettivo di
3
Risoluzione 49/53 dell’Assemblea Generale.
4
Risoluzione 50/46.
10
ultimare ed adottare una convenzione per l’istituzione di
una corte penale internazionale”
5
.
Questa conferenza e` tanto piu` significativa dal momento
che, venendo svolta nel 1998, coincide con il
cinquantesimo anniversario di due importanti atti giuridici
adottati dalle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani:
la Convenzione sulla Prevenzione e la Punizione dei Reati
di Genocidio
6
e la Dichiarazione Universale sui Diritti
Umani
7
.
La Commissione Preparatoria ha svolto diversi incontri
negli ultimi anni per preparare la Conferenza Diplomatica
dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull’Istituzione di
un Tribunale Penale Internazionale. Questi incontri
preparatori hanno offerto ai rappresentanti dei governi ed
alle organizzazioni collegate l’opportunita` di
approfondire le questioni sul tappeto e di contribuire alla
5
Risoluzione 51/207.
6
Vedi pag.7.
7
Del 1948 poi ripresa nella CEDU Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo firmata
a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953.
11
stesura dello statuto.
La base per la discussione svolta nella Commissione
Preparatoria e` stata rappresentata dalla bozza di statuto
presentata dalla Commissione sul Diritto Internazionale.
La Commissione Preparatoria ha condotto la propria
attivita` prevalentemente tramite gruppi di lavoro i quali
hanno discusso l’elenco e la definizione dei crimini, i
principi generali di diritto penale, la complementarita` e i
meccanismi di attivazione, le questioni procedurali, la
cooperazione internazionale e l’assistenza giudiziaria, le
eventuali sanzioni, la composizione e l’amministrazione
della Corte, l’istituzione della Corte e suoi rapporti con le
Nazioni Unite.
La bozza di statuto presentata alla Conferenza di Roma si
divideva in 13 sezioni ed era composta da 116 articoli che
coprono diverse questioni. L’entrata in vigore dello
statuto era prevista dopo il deposito della sessantesima
ratifica.
12
Ma la crudelta` dell’uomo e l’asprezza degli eventi, non
hanno aspettato i tempi tecnici e burocratici, cosi` nel
frattempo, piu` di 2 milioni di persone in Cambogia,
perdevano la vita a causa delle atrocita` e degli atti di
brutalita` commessi in tutto il Paese dal 1975 al 1978; la
pulizia etnica ha dilaniato la Jugoslavia e causato la morte
di mezzo milione di esseri umani; mentre circa 800.000
Tutsi e Hutu moderati sono stati massacrati nel Ruanda, a
causa del genocidio condotto dagli estremisti Hutu.
Si e` ora giunti ad una svolta epocale, seppur con grandi
difficolta` bisogna essere pronti ad accogliere le sfide
delle modernizzazione, perche` fatti piu` o meno recenti,
ci hanno insegnato che anche gli atti di sterminio
subiscono l’influenza della globalizzazione e c’e` la
necessita` di dare tutela concreta ad esigenze reali.
Un passo in avanti in questa direzione e` stato fatto
l’11aprile 2002, con il deposito della sessantesima ratifica
dello Statuto di Roma, attraverso la quale si e` dunque
13
concluso l’iter necessario per l’entrata in vigore della
Corte Penale Internazionale.
E` da poco iniziata una fase non meno nevralgica, al
termine della quale la Corte dovra` poter entrare
effettivamente in funzione. Protagonista di questa seconda
fase e` l’Assemblea degli Stati, che con la ratifica hanno
acquisito a pieno titolo la qualifica di parti del trattato
istitutivo: a quest’organismo tocca infatti, tra l’altro, dare
la sua sanzione alle norme, peraltro gia` approvate da
un’apposita Commissione preparatoria, che serviranno a
disciplinare, piu` nel dettaglio di quanto faccia lo Statuto,
lo svolgimento dei processi davanti alla Corte; e sempre
all’Assemblea spetta il delicatissimo compito della scelta
dei giudici e dei componenti l’ufficio di procura.
Dal 1 luglio 2002 e` entrato ufficialmente in vigore lo
Statuto della Corte Penale Internazionale nella sua stesura
definitiva formato da 128 articoli divisi in XII Capitoli.
14
Nell’agosto dello stesso anno sono stati formalmente
adottati i testi preparati dalla Commissione.
A norma dello Statuto di Roma gli Stati Parte hanno
predisposto la lista dei giudici, dei procuratori e dei vice
procuratori da sottoporre alla prima assemblea generale
degli Stati Parte che si e` tenuta a New York, per
l’elezione dei diciotto giudici e degli esperti che vanno a
formare l’ufficio del Procuratore. Tali giudici resteranno
in carica per nove anni.
Cosi` martedi` 11 marzo 2003 a L’Aja, sede permanente
della Corte, e` avvenuto l’insediamento dei 18 giudici
che, alla presenza del segretario generale dell’ONU, Kofi
Annan, hanno eletto presidente il giudice canadese
Philippe Kirsch e vicepresidenti due donne: Akua
Kuenyehia (Ghana) e Elizabeth Odio Benito (Costa Rica).
Entro breve tempo, la comunita` mondiale dovrebbe
finalmente disporre di organi permanenti per
15
l’accertamento e la repressione dei piu` gravi crimini
contro l’umanita`.
Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite, alla
Conferenza Diplomatica per la creazione del Tribunale
Penale Internazionale permanente, ha affermato: “Non
esiste una giustizia globale se i peggiori crimini - quelli
contro l’umanita`- non sono soggetti alla legge.”
8
Uno degli obiettivi primari delle Nazioni Unite e`
garantire il rispetto universale dei diritti umani e delle
liberta` fondamentali degli individui in tutto il mondo.
A questo riguardo, pochi argomenti hanno maggiore
importanza della battaglia contro l’impunita` e la lotta per
la pace, la giustizia, e per il rispetto dei diritti umani in
situazioni di conflitto e l’istituzione di un Tribunale
Penale Internazionale permanente e` fuor di dubbio un
passo in avanti decisivo.
8
Atti della Conferenza Diplomatica per la creazione del Tribunale Penale
Internazionale permanente. 15 giugno -17 luglio 1998.
17
Capitolo Primo
Tribunali a senso unico
1.1 Il Tribunale di Norimberga
1.2 Il Tribunale di Tokyo
18
1.1 Il Tribunale di Norimberga.
L’idea di ricorrere a istituzioni giurisdizionali
internazionali per giudicare crimini commessi durante le
guerre risale al 1474. In tale data, un ufficiale olandese fu
processato e condannato per omicidio, stupro e altre
atrocita` contro le “leggi di Dio e dell’uomo” commesse
nel corso dell’occupazione di una citta` tedesca.
La condanna fu comminata da una commissione
composta da 28 giudici provenienti da Alsazia, Germania,
Svizzera e Austria.
Solo dopo la prima meta` del XIX secolo si
moltiplicarono i progetti di istituzione di tribunali
specifici, a carattere permanente e unanimemente
riconosciuti.
La prima vera Commissione internazionale di inchiesta
risale al 1919 con il compito di accertare i crimini
19
commessi dai militari tedeschi nel corso della Grande
Guerra.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale, le esigenze
del momento, spinsero le potenze vincitrici ad istituire
ben due tribunali militari speciali che giudicassero i
nazisti e i loro alleati: il Tribunale internazionale Militare
di Norimberga e il Tribunale internazionale Militare di
Tokyo.
Dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946, nella sala della
Corte d’Assise
9
del palazzo di giustizia di Norimberga,
nella Fürther Straße, opero` il Tribunale Militare
Internazionale (IMT). Esso era stato istituito con delibere
delle “tre grandi” potenze (Stati Uniti, Unione Sovietica e
Gran Bretagna) in occasione delle conferenze tenute a
Mosca (1943), Teheran (1943), Jalta (1945) e Potsdam
(1945).
9
Sala 600.
20
Su incarico del Presidente degli USA Truman, il giudice
federale americano Robert H. Jackson, che durante lo
svolgimento del processo svolse le funzioni di primo
Pubblico Ministero per gli USA, organizzo` l’intero
procedimento. Fu lui a consigliare Norimberga come sede
per lo svolgimento del processo. All’epoca, infatti, solo a
Norimberga era disponibile un palazzo di giustizia
sufficientemente capiente, che nel corso della guerra
avesse subito solo pochi danneggiamenti durante i
bombardamenti
10
e nelle cui dirette vicinanze si trovasse
un carcere, anch’esso non danneggiato dagli eventi
bellici.
10
22.000 mq di superficie utile con approssimativamente 530 uffici e circa 80 sale di
udienza.