2
Tale nozione, sviluppatasi nei secoli, è passata dalla tipica
accezione medievale che la pone in stretta correlazione con la volontà del
principe, il cui potere rimaneva però subordinato alla legge, alla
concezione assolutistica con cui si veniva a saldare l’interesse del
governante con la ragion di Stato.
Nella realtà moderna, ed in specie negli ordinamenti
liberaldemocratici, il segreto di Stato ha dimostrato di essere una
componente assolutamente necessaria ed irrinunciabile dell’attività
politica.
Con una breve esposizione di carattere giuridico e teorico si
dimostra come l’istituto del segreto si sia profondamente radicato nelle
attività politiche, amministrative e giudiziarie di ogni Stato, ed in
particolar modo del nostro, pur rimanendo strettamente legato alle
tematiche della comunicazione istituzionale, di cui rappresenta l’altra
faccia della medaglia.
Da un punto di vista squisitamente teorico viene considerata la
questione della necessità del segreto, e contestualmente dell’autorità che
lo pone in essere, enucleando le teorie della volontà e dell’interesse, in
base alle quali è la volontà, soggettiva ed individuale, di chi è legittimato
dall’ordinamento a segretare, o sono gli stessi interessi di carattere
generale, che lo Stato intende salvaguardare, a giustificare il segreto di
Stato.
La trattazione intende svilupparsi analizzando l’evoluzione che
la nozione di segreto di Stato ha avuto nell’ordinamento italiano, con la
sua comparsa ufficiale nel codice penale sardo-piemontese del 1859, e di
come l’istituto, seppure con iniziali lacune giuridiche, abbia acquistato
sempre maggiore importanza e tutela, sino ad ottenere una piena
formulazione legislativa con la legge 24 ottobre 1977, n. 801, chiave di
3
volta con cui si è esplicitato lo spirito democratico della nostra
Repubblica.
La legge n. 801/1977 rappresenta il superamento di tutte quelle
lacune giudiziarie e costituzionali sorte nell’immediato dopoguerra, alle
quali si è ovviato con una disciplina legislativa organica ed innovativa,
tutta imperniata su un concetto unitario di segreto di Stato, abolendo le
precedenti distinzioni tra segreto politico e militare, che in passato
generarono dubbie e controverse conseguenze, soprattutto in ambito
giudiziario.
La riforma ha avuto come oggetto anche gli apparati di
intelligence, settore ritenuto bisognoso di un’altrettanto organica
disciplina; l’analisi intende soffermarsi sugli aspetti prettamente tecnici e
operativi degli apparati di informazione e sicurezza, dei loro specifici
compiti, di come sono stati rinnovati, e delle loro finalità istituzionali.
Il vero punto di raccordo della legge di riforma è rappresentato
dalla figura del Presidente del Consiglio, a cui è demandata la gestione
del segreto di Stato, e dai rinnovati ruoli di controllo ricoperti dal
Parlamento, che nell’attività di segretazione si inserisce a buon diritto
incarnando il principio democratico della rappresentanza popolare.
Successivamente viene svolta una comparazione del segreto di
Stato con altri istituti di carattere penale o amministrativo, quali il
segreto professionale ed il segreto d’ufficio, entrambi giuridicamente
tutelati, ed in stretta relazione con l’oggetto principale di questo lavoro.
E proprio da queste comparazioni scaturisce un collegamento tra
il segreto di Stato e il principio di pubblicità, considerato come il cardine
su cui poggiano le istituzioni democratiche, imprescindibile valore che
regola i moderni sistemi di comunicazione istituzionale.
4
Il nostro ordinamento per ciò che concerne gli aspetti
comunicativi ha subito un’evoluzione che potrebbe essere paragonata a
quella subita relativamente alla disciplina del segreto di Stato: si è infatti
passati da un’amministrazione totalmente autoritaria, tutta basata sul
comando e sull’assoluta mancanza di partecipazione dei consociati ai
processi della vita politica, ad una gestione più condivisa degli interessi
comuni, grazie soprattutto al rilancio legislativo del diritto alla
comunicazione, e alla creazione di istituti giuridici con i quali si è
permesso ai cittadini di avere sempre maggiore accesso all’attività
statuale e alla sua gestione.
L’attenzione si concentra allora nell’intensa attività legislativa
che a partire dalla metà degli anni ottanta si è sviluppata per circa un
ventennio: ruoli primari in questa analisi sono svolti dalla innovativa
legge 7 agosto 1990, n. 241, pietra miliare dell’evoluzione dell’attività
comunicativa istituzionale, e dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, sulla
ridefinizione degli ambiti della comunicazione pubblica.
Riprendendo il tema del segreto di Stato, è necessaria una analisi
dei principali tentativi di riforma della disciplina in materia,
concretizzatisi in numerosi disegni di legge di iniziativa governativa e
parlamentare, con i quali si auspica una risoluzione di quei problemi e di
quelle tematiche che la riforma del 1977 non è riuscita pienamente a
risolvere, soprattutto nell’attuale contesto in cui versa la nostra società.
Il lavoro svolto intende allora trovare il filo rosso che unisce le
tematiche del segreto di Stato con il diritto all’informazione, nella
convinzione che gli ultimi disegni di legge presentati possano migliorare
la gestione dell’attività di segretazione, che non deve ovviamente essere
palesata, ma più improntata ai principi democratici della pubblicità e
della trasparenza, soprattutto attraverso una riforma della normativa
dell’accesso ai documenti coperti da segreto di Stato, e attraverso una
5
scrupolosa aderenza dell’operato dei Servizi di sicurezza al dettato
costituzionale, allontanando lo spettro di quelle ombrose e cupe
deviazioni che hanno caratterizzato la storia della Repubblica Italiana.
6
CAPITOLO PRIMO
IL SEGRETO DI STATO
1.1 Introduzione
Negli ultimi decenni eclatanti vicende politiche e giudiziarie
hanno drammaticamente e clamorosamente proposto all’attenzione di
studiosi, operatori del diritto, uomini politici e opinione pubblica il
problema del segreto di Stato, del suo significato, dei suoi limiti e della
sua tutela.
Gli eccessi e i non ingiustificati abusi commessi hanno indotto la
dottrina ad individuare nell’ordinamento giuridico limitazioni del segreto
da porre a garanzia di eventuali abusi, e ad individuare idonee procedure
di controllo.
In alcuni casi il segreto di Stato è stato posto come ostacolo
nell’accertamento giudiziale di alcuni processi penali, relativi a tentativi
di eversione della società civile e delle istituzioni democratiche; in altri
casi il segreto di Stato è stato posto come limite anche per l’attività del
Parlamento, le cui commissioni di inchiesta hanno trovato in esso un
impedimento allo sviluppo dei propri poteri di indagine.
Nel corso degli anni si è sviluppata e rafforzata l’esigenza di un
intervento legislativo di riforma della disciplina del segreto di Stato, che
ha trovato una parziale accoglienza nella legge di delega al Governo per
la formulazione ed emanazione del nuovo codice di procedura penale
1
, e
_______________
1
Art. 2, legge 3 aprile 1974, n. 108.
7
particolarmente nella legge sull’istituzione e ordinamento dei servizi di
informazione e sicurezza e sulla disciplina del segreto di Stato
2
.
1.2 Nozione storica del segreto
La nozione di segreto e la relativa disciplina hanno subito nel
corso della storia un’evoluzione, parallelamente a quella subita dalla
dottrina dello Stato.
Decisamente antica è la convinzione che il potere politico non
potrebbe esistere ed essere tollerato se apparisse per quello che in realtà è
e fa; nella realtà contemporanea questo stato di illusione, con cui
vengono mascherati intenti di carattere politico o militare, è connaturato
alle ideologie totalitarie
3
Fu lo storico Tacito ad usare per primo quella famosa
espressione che è “ arcana imperii “
4
, termine sempre caro alla dottrina
pubblicistica e da essa mai abbandonato, con cui veniva indicato il potere
occulto, o anche occultato, al quale si rifarà in seguito la teorizzazione
del segreto di stato.
Nell’età medievale la segretezza relativa alla sicurezza dello
Stato è strettamente legata alla volontà del principe, ma tuttavia il potere
del sovrano non era ritenuto illimitato, ma subordinato alla legge
5
, e lo
stesso diritto era considerato originario e indipendente rispetto allo Stato;
_______________
2
Legge 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato.
3
Tema oggetto di diffusa trattazione da parte di H. ARENDT, in Le origini del totalitarismo,
New York, 1966.
4
P. C. TACITO, Annali, libro II.
5
Cfr. A. PASSERIN D’ENTREVES, La dottrina dello Stato, Torino, 1962, pp. 114 ss., 219 s.,
288s.
8
si venne a creare una piattaforma giuridica ben salda, per cui esistevano
limitazioni giuridiche insormontabili anche per le più alte potestà, sia
temporali che spirituali.
La “ragion di Stato“ si sposerà perfettamente con il “mendacio“
6
;
chi esercita e detiene il potere, secondo la dottrina di origine
machiavelliana, ha il diritto di mentire, cioè di “simulare”, facendo
apparire quello che non è, e “dissimulare”, per non fare apparire quello
che è.
Frutto del pensiero assolutistico è il principio del quod principi
placuit, legis habet vigorem, principio con cui si stabiliva la supremazia
del sovrano sulla legge, la perfetta identificazione degli interessi del
principe con la stessa ragion di Stato.
Anche Hobbes non richiedeva la fedeltà ai patti se a postulare
ciò era la sicurezza dello Stato
7
.
Si può dire che alle origini dello Stato moderno, grazie
all’operato di funzionari ben addestrati, fu elaborato un concetto di
arcanum politico, il cui significato, dal punto di vista strettamente
tecnico, non potrebbe essere considerato né più, né meno mistico dei
moderni concetti di segreto aziendale, di affari o di fabbricazione.
Fu Carl Joachim Friederich a dimostrare efficacemente la
necessità di mantenere sempre e costantemente numerosi i segreti negli
affari del governo e della pubblica amministrazione anche negli
ordinamenti liberaldemocratici
8
.
_______________
6
Cfr. R. DE MATTEI, Il problema della “ragion di Stato” nel seicento. Ragion di Stato e
“emendacio”, Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1960; F. GENTILE, Intelligenza
politica e ragion di Stato, Milano, 1984.
7
T. HOBBES, Leviatano, libro I, cap. 14.
8
C. FRIEDRICH, Governo costituzionale e democrazia, Venezia, 1963 , p. 70 s., 74 ss.
9
1.3 Il rapporto segreto-pubblicità
Il concetto di segreto è saldamente legato a quello della
pubblicità: segretezza e pubblicità sono aspetti contrapposti della
conoscenza giuridica
9
. La notorietà è un dato di fatto, rilevante dal punto
di vista giuridico: basti pensare all’importanza svolta dalla funzione
probatoria nel processo con cui si porta alla collettività la conoscenza di
un dato che ne forma oggetto.
In un ordinamento liberaldemocratico il criterio della pubblicità
nell’esercizio dei poteri pubblici deve essere la regola
10
. In tal senso i
casi per cui si ammette il segreto sono da ritenersi eccezionali
11
.
La dottrina pubblicistica esalta il ruolo svolto dalla circolazione
delle conoscenze, sottolineando come la facoltà di conoscere dei cittadini
sia il presupposto essenziale per la formazione dell’opinione pubblica,
gradino fondamentale su cui poggia l’intera costruzione democratica
12
.
_______________
9
Successivamente saranno trattati appositi capitoli relativi al tema.
10
Una posizione di rilievo nella dottrina storica è occupata dal Romagnosi, il quale sosteneva
la necessità e il diritto di un’assoluta pubblicità degli atti dell’amministrazione, della completa
libertà, pubblicità e circolazione delle opinioni sulla legislazione ed amministrazione dello
Stato. Le eccezioni sono poche e devono essere sanzionate dalla legge; G. D. ROMAGNOSI, La
scienza delle Costituzioni, Torino, 1849, p. 30.
11
D. DI RAGO, L’accesso ai documenti amministrativi, Roma 1994, pp. 1- 37.
12
Cfr. sul tema V. E. ORLANDO, Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1919, p. 167, il
quale in merito alle teorie sulla forma di governo e sulle funzioni del Parlamento, osservava
che: “una ragione delle caratteristiche della forma rappresentativa è la completa e piena
pubblicità degli atti del governo, uno dei migliori e più adeguati modi con cui questo fine può
raggiungersi sta in questo diritto, che ha ogni rappresentante del popolo, di sottoporre ad una
pubblica discussione gli argomenti che per avventura preoccupino o commuovano lo spirito
pubblico”. Della dottrina più recente cfr. anche C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico,
Padova, 1976, p. 1066 ss., il quale aveva incluso l’informazione tra le esigenze fondamentali
dell’ordinamento democratico, come premessa indefettibile del controllo popolare e della
correlata responsabilità di chi esercita il potere.
10
“Pubblicità” è dunque il facere notum, e “pubblico” è il factum
notum, ciò che diviene di tutti e che tutti possono giudicare, in
contrapposizione a quanto è “privato”, cioè relativo alla persona singola,
o a quanto è “segreto”, riferito a ciò che si sceglie di non divulgare o
comunque solo a determinati soggetti
13
.
In opposizione alla segretezza la pubblicità consente la
conoscenza o per lo meno la conoscibilità dei fatti od atti produttivi di
conseguenze giuridiche.
Il diritto pubblico utilizza diversi mezzi tecnici per ovviare
all’esigenza di rendere nota l’attività degli organi pubblici e gli atti
risultanti.
Tra questi mezzi bisogna distinguere quelli destinati a soggetti
determinati o determinabili (comunicazioni, notificazioni), e quelli che
invece sono destinati a soggetti indeterminati e indeterminabili.
Le misure della pubblicità possono consistere o in semplici
operazioni, come le riproduzioni di documenti, o in dichiarazioni che,
una volta pubblicate, permettono di conoscere a terzi i fatti determinati di
cui sono depositari gli organi pubblici (es: iscrizioni, trascrizioni, ecc.).
La tipicità del settore pubblicistico consiste per lo più nel dare
conoscibilità, in modo totale o parziale, del contenuto degli atti di un
procedimento mediante i fogli legali, quali ad esempio la Gazzetta
Ufficiale, il Bollettino Ufficiale o i fogli degli annunci legali.
In verità all’origine del rapporto esistente tra pubblicità e
segretezza esiste un conflitto reale tra le necessità proprie della
conservazione dello Stato, che tendono ad attenuarsi come esistenziali al
di fuori di ogni vincolo formale prestabilito, e i postulati propri del
_______________
13
V. N. BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile, in Riv. It. Sc. Pol., n. 2, 1980, p. 182.
11
costituzionalismo liberaldemocratico, concepiti per imporre dei limiti
all’esercizio delle competenze statali.
Contrapposte esigenze impongono di tenere segreti fatti, cose,
notizie o per lo meno di limitare la diffusione della conoscenza pubblica.
L’esigenza della segretezza si realizza sotto diversi aspetti, e
presenta una gamma piuttosto ricca di gradazioni, all’interno della quale
si passa dal segreto in senso stretto e rigoroso al semplice riserbo
14
.
A favore della pubblicità vengono invocate immagini idealizzate
di libertà e giustizia, secondo una filosofia di pensiero derivata dalla
teorizzazione illuminista contro gli abusi e gli eccessi della segretezza
compiuti dai regimi assolutistici.
E’ proprio del pensiero di Kant la tesi per cui qualsiasi cosa che
non possa venire resa pubblica è da giudicare di per se ingiusta
15
.
In favore della conservazione dei segreti sono state addotte,
invece, motivazioni di carattere realistico, tra cui la necessità temporanea
di sicurezza, ordine, prudenza, cautela e riservatezza.
Il concetto di segreto è molto relativo, a seconda dell’ambito in
cui esso si espliciti.
_______________
14
S. PUGLIATTI, La pubblicità in generale, Milano, 1957, pp. 4, 6; cfr. L. FERRARA, Relatività
del “notorio”, in Foro it., 1940, I, coll. 965, 972 s.
15
Cfr. I. KANT, Appendice al saggio Per la pace perpetua, 1795, uno dei pochi scritti in cui
esprime il suo pensiero politico in merito al diritto internazionale, sostenendo un
cosmopolitismo politico, tendente ad una configurazione mondiale di stati liberi come unica
possibile garanzia della pace perpetua che è il fine supremo di tutta la storia.
Cfr. anche N. BOBBIO, Il futuro della democrazia (raccolta di saggi), Torino, 1984, p. 82, il
quale ricorda che Kant definisce “concetto trascendentale del diritto pubblico” quello per cui
“tutte le azioni relative al diritto di altri uomini, la cui massima non è suscettibile di pubblicità
sono ingiuste”.
12
Nella sfera della vita privata bisogna fare i conti con quei valori
che attengono all’esistenza dell’individuo
16
, della comunità familiare
17
; è
un ambito in cui la regola principale è quella della riservatezza e del
segreto, e nel quale ogni individuo è indipendente e libero da ogni
regola, soggetto esclusivamente alla propria volontà ed unico giudice
delle proprie azioni
18
.
Nel settore pubblico, e più specificatamente nell’ambito
dell’apparato statale, il diritto alla riservatezza, invece, è sicuramente
circoscritto dalla pubblicità; si tratta di una zona in cui nessun individuo
può pretendere di essere considerato solo e indipendente.
Con l’avvento dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali
il rapporto pubblicità-segreto cambia: la prima diventa regola, mentre il
secondo è giustificato solo se limitato nel tempo; con ciò non si intende
rendere il segreto incompatibile con la democrazia, anche perché il
riconoscimento di alcuni segreti meritevoli di tutela rappresentano un
connotato tipico della democrazia stessa, e tra questi, appunto, la
segretezza della corrispondenza, la segretezza del voto ed anche le
facoltà riconosciute alle Assemblee legislative ed al Parlamento in seduta
comune di riunirsi in seduta segreta.
_______________
16
G. MARTINOTTI, La difesa della privacy, in Politica del diritto, 1971.
17
P. RESCIGNO, Il diritto all’intimità nella vita privata, in AA.VV. , Studi in onore di Santoro
Passarelli, Napoli, 1974, IV.
18
Tema ampiamente trattato da F. GENTILE, in Intelligenza politica e ragion di Stato, cit.
13
1.4 Il segreto nell’attività amministrativa
Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa e del relativo
procedimento il rapporto tra segreto e pubblicità rimane una questione
aperta.
Nel nostro ordinamento vigono alcuni principi, tra cui quelli
della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza
dell’amministrazione, per cui ogni procedura amministrativa deve essere
connotata dal carattere della pubblicità
19
, e l’attività preparatoria degli
atti pur svolgendosi negli uffici, deve poter essere quanto più “aperta”
possibile.
Sembrerebbe pertanto impensabile ipotizzare l’estraneità del
cittadino dall’attività amministrativa, e a conferma di ciò la legislazione
in materia
20
prevede la trasparenza e l’efficacia dell’azione
amministrativa, favorendo inoltre i processi interni di semplificazione
delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la
conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
Questi ultimi principi appaiono, ad esempio, coerenti sia con la
consueta pratica di raccogliere agli atti tutto ciò che riguarda un
procedimento, a tutela stessa dell’Amministrazione pubblica, sia con la
legislazione in merito agli archivi di Stato, la quale prevede la
consultabilità dei documenti riservati dopo 40 anni, a significare che la
natura segreta dei documenti è soggetta ad affievolimento, e perciò la
_______________
19
L’attività dell’amministrazione, in virtù del principio di imparzialità si svolgerebbe sempre
in un ideale contraddittorio con tutti gli interessati, C. ESPOSITO, Riforma dell’amministrazione
e diritti costituzionali dei cittadini, in La Costituzione Italiana, Saggi, Padova, 1954, p. 256 ss.
20
Cfr. la Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
13 giugno 2000, in particolare l’art. 1 co. 1, 3, 5 e 6.
14
stessa segretezza ha un carattere temporaneo
21
.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse per la tutela delle situazioni giuridicamente
rilevanti, eccezion fatta per i documenti coperti da segreto di stato
22
, o
nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti altrimenti
dall’ordinamento
23
.
Sono previste ipotesi di esclusione del diritto di accesso in
relazione ad esigenze connesse alla sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali, la politica monetaria e quella valutaria, l’ordine
pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; inoltre la vita
privata, la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
24
.
Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti che limitano
l’accesso ai documenti amministrativi.
Nei casi di rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso ai
documenti è ammesso ricorso al T.A.R. e, in appello, al Consiglio di
Stato: in questi casi il giudice amministrativo potrà ordinare l’esibizione
dei documenti richiesti, ma il Presidente del Consiglio avrà il potere di
opporre nel corso del giudizio il segreto di Stato, ove lo ritenga, sulla
_______________
21
Artt. 21 e 23 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
22
Art. 12 L. n. 801/1977
23
Alla normativa in merito alla consultabilità dei documenti versati negli archivi di Stato fanno
eccezione:
1. I documenti del Ministero degli Esteri, che di norma non vengono versati negli
Archivi di Stato;
2. i documenti di carattere “riservato” relativi alla politica estera o interna dello Stato,
che diventano consultabili 50 anni dopo la loro formazione;
3. i documenti “riservati” relativi a situazioni puramente private di persone, consultabili
dopo 70 anni;
4. i documenti dei processi penali (tranne le sentenze e le ordinanze pubbliche non
pronunciate a porte chiuse), consultabili dopo 70 anni dalla conclusione del processo.
24
Artt. 8-12 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
15
base del combinato disposto dell’ art. 12 Legge n. 801/1977, e dell’art.
24 Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”
25
.
Di conseguenza all’individuazione degli aventi o meno diritto
alla conoscenza di informazioni o notizie si giunge ad accertare
l’esistenza di soggetti, pubblici o privati, legittimati a ricevere
informazioni, cosicché appare di certo rilevante la determinazione degli
elementi che portano a riconoscere ad un determinato soggetto la
legittimazione alla conoscenza di informazioni o notizie; ciò posto anche
il rilascio di copie ed estratti di atti è consentito in tutti i casi non vietati
dall’ordinamento.
1.5 Il segreto nelle attività parlamentari e giurisdizionali
Il principio di pubblicità è osservato e rispettato con ampiezza
nelle procedure parlamentari; in tal senso anche tutti quegli atti propri
della fase istruttoria dell’iter legislativo vengono pubblicizzati nei
Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
26
.
_______________
25
A tal proposito si veda in appendice il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
marzo 1999, n. 294, Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie dei
documenti in possesso degli organismi di informazione e sicurezza sottratti al diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, co. 4, della Legge 7 agosto
1990, n. 241.
26
Cfr. gli specifici capitoli di L. MAZZONI HONORATI, Lezioni di diritto parlamentare, Torino,
1999.