2
Un aspetto particolarmente problematico è quello relativo
all’equiparazione del trattamento della tossicodipendenza con quello
previsto per l’alcoolismo, problematiche dovute soprattutto
all’esistenza di una differenza sostanziale, sul piano clinico,
sintomatico, sociale e psicologico, tra stupefacenti e alcool.
Bisogna ricordare, inoltre, la fictio iuris, ossia la finzione giuridica,
attuata dal codice Rocco, in tema d’imputabilità del soggetto che
abbia commesso il reato in stato d’ubriachezza o sotto l'azione di
sostanze stupefacenti. Il legislatore penale del '30, infatti, ha scelto di
dare rilevanza come cause d’esclusione dell’imputabilità, all’ipotesi
della cronica intossicazione, ossia a quelle situazioni in cui l'abuso
etilico o quello di sostanze stupefacenti abbia causato nel soggetto una
patologia psichiatrica clinicamente accertabile, applicando le norme
sul vizio totale o parziale di mente, e all’ipotesi di intossicazione
accidentale, derivata cioè da caso fortuito o da forza maggiore. In tutti
gli altri casi, intossicazione volontaria, colposa, preordinata, e
abituale, il soggetto è considerato pienamente imputabile, è, anzi,
previsto un aumento di pena nel caso di preordinazione, e nel caso
d’abitualità.
Successivamente, ho rivolto la mia attenzione, alla legislazione penale
che si è succeduta negli anni in materia di tossicodipendenza, sino alla
legge del 1990 n°309 e il referendum abrogativo del 1993, alla
nozione e classificazione di sostanza stupefacente, e agli effetti che
produce sull’organismo umano, approfondendo in particolare i
concetti di dipendenza, assuefazione, e crisi di astinenza. A proposito
di quest’ultima, è interessante affrontare il problema dell’imputabilità
del soggetto che commette reato in stato di astinenza, e verificare
l’incidenza di questa sulla capacità di intendere e di volere, alla luce
3
delle diverse posizioni dottrinali e giurisprudenziali. Nel passare in
rassegna le tipologie di sostanze stupefacenti più diffuse, ho ritenuto
utile analizzarne proprietà farmacologiche ed effetti psichici e fisici
indotti.
La conoscenza delle caratteristiche farmacologiche di ciascuna
sostanza si pone, infatti, come momento importante non solo in
relazione alla possibile compromissione delle attività intellettive e
volitive del soggetto, ma anche in rapporto al potenziale criminogeno
che il tipo di sostanza assunta può rivestire. È noto che esistono
sostanze, in particolare alcool e psicostimolanti, che per la loro
idoneità a slatentizzare le pulsioni hanno un’elevata capacità
criminogena, rispetto a sostanze, quale ad esempio l'eroina, che invece
esercitano un'azione di tipo sedativo sul sistema nervoso centrale, e
quindi hanno una scarsa capacità criminogena.
Una questione molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza, è quella
relativa alla distinzione tra l’intossicazione cronica da stupefacenti e
l’intossicazione abituale, che, sebbene in linea teorica appare agevole,
nella pratica risulta difficoltosa per i non pochi punti di contatto che vi
sono tra le due forme d’intossicazione.
A proposito, un’importanza fondamentale ha avuto la sentenza della
Corte Costituzionale del 1998 n°114, con cui è stata dichiarata
infondata la questione di legittimità degli articoli 94 e 95 c.p.,
sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione,
relativamente al fatto che la giurisprudenza, in contrasto con la
scienza medico – legale, ha costantemente individuato
nell’irreversibilità il carattere distintivo dello stato di intossicazione
cronica rispetto alla condizione di assuntore abituale di stupefacenti.
4
Infine, è necessario porre attenzione alle misure di sicurezza previste
dal codice penale e dalla legislazione speciale, nella prospettiva
fondamentale di sottrarre il tossicodipendente dal circuito vizioso e
criminogeno, costituito dalla commissione di reati per alimentare il
proprio stato di tossicodipendenza, e con la finalità di incentivare
l’adesione a programmi terapeutici di disassuefazione dall’uso di
droghe. È stato ormai appurato, infatti, come esista una relazione
inequivocabile tra l’uso di sostanze stupefacenti e l’attuarsi di
comportamenti delittuosi, una cognizione, questa, non solo
proveniente da ambienti scientifici, ma ormai radicata nel sentire
comune.
5
CAPITOLO I
“IMPUTABILITA’ E TOSSICODIPENDENZA ”
1. “La nozione di imputabilità: la capacità di intendere e di volere”.
La nozione di imputabilità è posta dal codice penale all’art. 85, il
quale, dopo avere sancito il principio che “Nessuno può essere punito
per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo
ha commesso, non era imputabile”, stabilisce al II comma che “E’
imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
L’imputabilità costituisce una qualità, un modo di essere
dell’individuo, o meglio uno status della persona che coincide,
secondo quanto afferma l’art. 85c.p., con la capacità di intendere e di
volere concepita come sintesi delle condizioni fisio-psichiche che
consentono l’ascrizione di responsabilità all’autore di un fatto
corrispondente ad una previsione legale e che rendono tale fatto un
reato meritevole di tutela
1
.
La capacità di intendere si riferisce alla capacità del soggetto di
rendersi conto del valore sociale delle proprie azioni, ossia il valore
positivo o negativo che queste assumono in rapporto agli altri. Tale
capacità manca, pur in assenza di una vera e propria malattia mentale,
in tutte le ipotesi limite di sviluppo intellettivo così ritardato o
deficitario da precludere al soggetto il potere di orientarsi nel rapporto
con il mondo esterno.
1
PAGLIARO Principi di diritto penale, Milano, 2000, p.629 ss; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale,
Bologna, 2000, p.287; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Milano, 2000, p.607 ss;
MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001, p.667; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2001, p.171
ss.
6
La capacità di volere, d’altro canto, riguarda la capacità del soggetto
di autodeterminarsi, controllando i propri impulsi e agendo secondo il
motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una
concezione di valore. Esistono, infatti, delle anomalie psichiche per le
quali, pur essendo normale il processo di comparazione dei valori, il
soggetto non riesce a volere in conseguenza, vale a dire in conformità
del proprio giudizio.
Affinché sussista l’imputabilità è necessario che concorrano entrambe
le capacità al momento della commissione del fatto che costituisce
reato, altrimenti, se manca una sola di esse il soggetto non sarà
imputabile, come accade quando egli possegga la capacità di intendere
e non la capacità di volere, (ad esempio nel caso del piromane,
mitomane ecc.), o, anche se più difficilmente, quando possegga la
capacità di volere ma non la capacità di intendere
2
.
Ragion per cui, a proposito della tossicodipendenza, nessuna grave
anomalia può, di per se, essere fonte di non imputabilità o di semi
imputabilità se non abbia dato luogo a incapacità di intendere e di
volere o non abbia causato una grave diminuzione dell’una o
dell’altra, o di entrambe, nel momento del commesso reato. La norma
fondamentale dettata dall’art. 85 c.p., infatti, subisce rilevanti deroghe
proprio ad opera degli artt. 93 e 94 c.p., dai quali risulta che
l’imputabilità è di regola presunta quando l’autore del fatto criminoso
agisce sotto l’azione di sostanze stupefacenti volontariamente o
abitualmente assunte, mentre è esclusa o scemata nel caso di
assunzione accidentale, (per caso fortuito o forza maggiore), e nel
2
MARINI, Imputabilità, in Digesto, VI, Torino,1992,p.253; MARINI-PORTIGLIATTI BARBOS, La
capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano, Milano, 1964, p.47; CRESPI
Imputabilità in Enc.dir.,XX, Milano, 1970, p.772.
7
caso di cronica intossicazione
3
.
Tuttavia, la presenza di questa dicotomia legislativa tra la capacità di
intendere e la capacità di volere ha, da sempre, suscitato un acceso
dibattito e sollevato numerose critiche, ritenendosi, soprattutto alla
stregua delle moderne conoscenze psicologiche, che sia impossibile
scindere queste due facoltà mentali, in quanto la psiche dell'uomo è
un’entità fondamentalmente unitaria, per cui le diverse sue funzioni si
rapportano l’una all’altra influenzandosi reciprocamente
4
.
La voluta limitazione della nozione di capacità naturalistica ai soli
momenti intellettivo e volitivo, e la richiesta natura, come vedremo,
solitamente patologica delle cause idonee ad escluderla, sembrano
spiegare perché il legislatore abbia negato rilevanza ad eventuali vizi
che interessino il cosiddetto terzo centro della psiche, normalmente
individuato nel sentimento.
5
Costante, in tal senso, è anche l'orientamento della giurisprudenza, la
quale ribadisce che “delle tre facoltà psichiche (sentimento,
intelligenza e volontà), che caratterizzano l'azione nel suo lato
subiettivo, il codice penale - ai fini dell'imputabilità e quindi anche
dell'infermità di mente - prende in considerazione soltanto le ultime
due, e non anche la prima: e pertanto le anomalie del carattere e
l'insufficienza di sentimenti etico-sociali non possono essere di per se
stesse considerate indicative di infermità di mente, ove ad esse non
siano associati disturbi nella sfera intellettiva e volitiva di indubbia
natura patologica”.
6
3
PAVONE, L’imputabilità del tossicodipendente, in Rassegna italiana di criminologia, Milano,
2000, p.93-94.
4
FIANDACA-MUSCO, op. cit, p. 285 ss; MANTOVANI, op.cit, p.667-668
5
MARINI, Imputabilità, in Digesto, VI, Torino,1992, p.253.
6
CRESPI, op. cit., p.772-773 e Cass. 26 giugno 1968, in Cass. pen. Mass., 1969,1215.
8
Di contro è stato obiettato che le funzioni psichiche rilevanti ai fini
dell’imputabilità non sono circoscrivibili alla sfera intellettiva e
volitiva in quanto il comportamento umano è in larga misura
condizionato anche dai sentimenti e dagli affetti, e, qualora le
alterazioni dell’affettività incidano sulla capacità di intendere e di
volere o siano dovute a cause patologiche (psicosi maniaco –
depressive), possono rendere il soggetto non imputabile o semi
imputabile
7
. La limitazione cui accennavo risulta anche da alcune
disposizioni del codice penale.
In primo luogo dall'art. 90c.p. per il quale «gli stati emotivi e
passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità».In secondo
luogo dall'art. 108 c.p. che, occupandosi del “delinquente per
tendenza”, ossia quel soggetto che presenta vizi della propria
coscienza morale, limita il suo ambito di applicazione ai soli soggetti
non affetti da vizio totale o parziale di mente, infatti dal momento che
il delinquente per tendenza è considerato dal nostro codice pienamente
imputabile e pericoloso, se ne deduce che il legislatore non attribuisce
alcun rilievo, ai fini del giudizio di imputabilità, ad una insensibilità
morale che non sia dovuta ad una vera e propria malattia mentale
8
.
Concludendo, possiamo dire che la capacità di intendere di volere,
così come l'abbiamo individuata, risulta mancare in due categorie di
soggetti: quelli che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale e
quelli che sono affetti da gravi anomalie psichiche. Da cui deriva che
il contenuto sostanziale dell'imputabilità va ravvisato nella maturità
psichica, da una parte, e nella sanità mentale, dall'altra.
7
MANTOVANI, op. cit., p. 668; FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 287.
8
MARINI, Imputabilità, in Digesto, VI, p. 253-254.