7
rispettosa delle interdipendenze
1
. Il grande aiuto che l’informatica può
dare alla giurisdizione non deriva dalla somma dei singoli personal
computer, bensì dalla rete, dalle interconnessioni, dalla condivisione
di informazioni, banche dati e procedure. Integrarsi in rete non è un
processo spontaneo, che avviene automaticamente, ma necessita di
una buona architettura, di un costante adeguamento e aggiornamento.
Da sola la risposta tecnologica non fà fare decisivi passi in avanti,
giacché più che un problema di obsolescenza di tecnologie, v’è un
problema di obsolescenza di sistema, di un sistema organizzativo di
cui la tecnologia è solo una componente, seppur importantissima
2
.
Quello di cui mi accingo a trattare non riguarda il futuribile, ma una
prospettiva già in cantiere, su cui si stà concretamente lavorando,
quella del Processo Telematico
3
.
1
Costantino G., Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi
degli uffici, in “Riv.dir. e proc. Civile” 1999, pagg. 77 ss.
2
Non a caso il legislatore, con la l. 123 del 13 febbraio 2001, ha pensato anche al sistema
di relazioni del Tribunale con gli altri attori pubblici e privati che intervengono nel
processo: avvocati, ufficiali giudiziari, ufficio del registro, etc..., seppure il nuovo sistema
del Processo Telematico si innesterà comunque all’interno delle procedure oggi esistenti.
Cfr.Franchini M., L’evoluzione tecnologica al servizio della giustizia, in “Ciberspazio e
diritto”, 2001, fasc. 3-4, pag. 447-453
3
Come efficacemente sottolinea Pasquale Liccardo
3
“Il Processo telematico non è una
realizzazione del grande fratello orweliano, del decisore occulto che utilizza una
tecnologia fredda e alienante per separare gli utenti e controllarli.. Anzi, al contrario,
realizza al passo con i tempi un integratore di conoscenza che costruisce quei necessari
legami tra i protagonisti del processo che oggi, nella confusione vociante e nel disservizio
dei nostri tribunali, mancano del tutto: in sintesi uno strumento di conoscenza, di
comunicazione, di trasparenza, di visibilità”. Liccardo P.,Introduzione al processo civile
telematico, in “Riv.Trim. di Dir. e Proc.Civile”, 2000, pag 1165.
8
Alle nuove professionalità che dovranno reclutarsi (analisti di
organizzazione, programmatori informatici, ecc..) sarà necessario
assicurare quell’autonomia funzionale e decisionale che consenta la
piena ed efficace utilizzazione delle loro competenze. Ma questo
nell’organizzazione della giustizia e negli uffici giudiziari in
particolare implica delle difficoltà quasi insormontabili che non
esistono in altre organizzazioni
4
. Ciò in quanto negli uffici giudiziari,
e di fatto anche nel Ministero della Giustizia, il potere decisionale si
concentra tutto esclusivamente nelle mani dei magistrati. Per ragioni
giuridico-costituzionali occorre salvaguardare l’unitarietà dell’ufficio
giudiziario e perciò l’unicità della titolarità dell’ufficio. Cambiare
anche solo parzialmente questo assetto decisionale non sarà certo
facile in quanto si potrà sempre opporre con successo il pericolo che
qualsiasi sottrazione al potere decisionale assoluto dei magistrati
nell’Amministrazione della Giustizia pregiudicherebbe
irreparabilmente l’indipendenza della magistratura.
Attualmente il giudice civile non lavora a stretto contatto con un
qualche ausiliario. Il rapporto, pressoché anonimo, s’instaura con la
cancelleria, solitamente collocata in ampi locali anche spazialmente
separati, che opera secondo i moduli della “catena di montaggio” sulla
4
Graziani A., L’illusione processualtelematica, in “Archivio civile”, 2001, fasc. 9, pag
960-962.
9
base della parcellizzazione del lavoro. Si tratta di un’organizzazione,
già non conforme al metodo e alle esigenze del lavoro intellettuale,
oggi completamente inadeguata a supportare velocizzazione e
variegazione dei criteri e dei momenti di gestione delle cause civili e
tantomeno idonea a creare nel personale la motivazione necessaria ad
accettare e a partecipare attivamente all’innovazione che si vuole
introdurre col Processo Telematico.
In questa sede parleremo dunque delle innovazioni che il
Processo Telematico apporterà, nella consapevolezza però che
nessuna riforma potrà davvero risolvere la crisi di efficienza della
giustizia senza un formidabile impegno organizzativo. Ciò chiama in
causa soprattutto la capacità dirigenziale che non può esaurirsi nella
richiesta quantitativa di ulteriori risorse ma deve essere idonea ad
utilizzare e combinare le risorse esistenti, umane e materiali, per
ottenere il miglior risultato possibile. L’assoluta necessità che la
ristrutturazione organizzativa venga effettuata sin nei minimi dettagli
sorge anche in funzione della più piena ed efficace utilizzazione delle
moderne tecnologie
5
.
5
Un famoso premio Nobel, Herbert Simon, a riguardo faceva la metafora della assoluta
inutilità delle automobili da corsa là dove vi fossero solo delle mulattiere. Ovviamente le
mulattiere rappresentavano l’organizzazione tradizionale e la macchina da corsa
rappresentava le tecnologie informatiche. Cfr. Ruggieri V., Breve guida al D.M.
123/2001, Giappichelli, 2001, pag.165.
10
La tecnologia informatica, sia per economie di scala che per
vincoli tecnologici, induce, forza e costringe a ragionare in termini di
sistema di rete di relazioni. Nel momento in cui ci si appresta ad un
qualsiasi processo di informatizzazione il dato più rilevante non è
tanto l’assetto della singola organizzazione presa in considerazione
quanto il sistema di relazioni di questa con le altre rilevanti per il suo
operare. Da questo punto di vista l’informatizzazione rappresenta una
scommessa: se essa è l’occasione per ripensare l’esistente e le prassi
tradizionali in coerenza con le enormi potenzialità che la tecnologia
oggi offre, sono elevate le possibilità di un significativo incremento di
efficienza ed efficacia. Se viceversa l’informatizzazione è la semplice
traduzione dell’esistente in un linguaggio diverso, apparentemente più
moderno, perché esteticamente è più moderno ma sostanzialmente non
cambia nulla, i risultati degli sforzi fatti non solo saranno inutili ma
saranno anzi dannosi e peggioreranno la situazione
6
.
La tecnologia può ridurre sensibilmente costi e tempi. E’ noto a
tutti che la durata media dei processi in Italia è straordinariamente
elevata. Ma occorre riflettere sulle cause dei tempi lunghi e anche
6
“Chi ha la capacità di guardare al futuro e di pensare al Processo Telematico non deve
staccarsi troppo dagli altri: il rischio è che l’avanguardia perda del tutto contatti con il
grosso degli operatori.” Niger S., Il processo telematico: speranze e prospettive, in
www.diritto.it/artic./niger3, consultato il 24/08/2004.
11
sulle loro conseguenze. Non tutti i tempi che caratterizzano il processo
civile sono uguali. Esistono tempi tecnici (organizzativi), esistono
tempi “giuridici” (scadenze e termini previsti dal codice e dalle
norme), esistono tempi “politici” (quelli che consentono alle parti di
“giocare” la partita) ed esistono poi tempi di “attraversamento” che
sono quelli del passaggio da un tempo all’altro e che normalmente non
sono presidiati da nessuno perché nessuno ne ha la responsabilità ma
nemmeno un interesse diretto
7
. Indubbiamente sui tempi tecnici, che
son quelli necessari ad esempio per la costruzione e manipolazione del
fascicolo, per la costruzione delle agende, per la regolazione
dell’utilizzo delle aule, ecc…, l’informatica può fare moltissimo.
Riguardo ai tempi giuridici, ad esempio i tempi o le scadenze
per presentare memorie, per consegnare citazioni etc.., l’evoluzione
tecnologica indurrà presumibilmente a rivedere anche la durata e le
modalità di gestione di essi, ma questo comporterà la necessità di una
revisione del codice e della normativa più in generale.
I tempi di “attraversamento” sono quelli in cui il fascicolo o il
processo è “per strada”. Questi, a differenza dei tempi giuridici, non
sono governati da un’autorità e potrebbero anche diventare tempi
biblici senza che nessuno possa o voglia intervenire su di essi. Anche
7
Satta- Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 1996, pag. 325.
12
in questo caso le tecnologie consentirebbero straordinari risparmi di
tempo e semplificazione, ma a condizione di essere governate da una
qualche entità che ne abbia la piena responsabilità e gestione.
8
La
questione dei tempi è insomma complessa e solo in parte può essere
risolta dall’adozione di adeguate misure tecnologiche. Il nuovo
articolo 111 della Costituzione afferma che “la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo” ma aggiunge che “La legge ne assicura la
ragionevole durata”. Il processo quindi non è giusto se non è concluso
in tempi ragionevolmente brevi
9
. L’ammodernamento tecnologico và
dunque verso il concetto del giusto processo
10
.
Altra componente certamente rilevante in tema di efficienza
della giustizia è poi quella dei costi. La posizione, astrattamente
ineccepibile, che la giustizia sia un valore in sé che non può porsi
problemi di costo, è infondata.
8
“Circa la metà del tempo del tempo degli avvocati e dei loro collaboratori e la quasi
totalità del tempo del personale delle cancellerie è dedicato ad attività di supporto
segretariale e di tipo burocratico e non al processo medesimo.”Niger S., art.. cit.
9
“La tempestività della decisione è requisito essenziale per l’equità del processo e per
l’attuazione di una giustizia reale. Se il momento del giudicato si allontana, interviene la
disaffezione del cittadino.” Moro P., Processo telematico e logica forense : l'informatica
giuridica nella discussione giudiziale, Libreria al Segno, 2002, pag 121.
10
E’ anche vero che in Germania, dove non hanno ancora quasi nulla in tema di Processo
Telematico, è documentata una durata media delle cause civili in pretura di soli tre mesi
ed in Tribunale di soli sei mesi; e quindi vien da pensare se è proprio solo questo sistema
telematico che può accelerare le cause o se invece ci sono anche altre incongruenze che
rendono difficile e lenta la nostra giustizia.
13
I vincoli alla spesa pubblica imporranno sempre più una
relazione ragionevole tra i costi complessivi della macchina
giudiziaria ed i risultati che si ottengono.
Il Processo Telematico ci prospetta una nuova organizzazione
informatizzata che si andrà a scontrare con le incrostazioni della
precedente e con le diffidenze di molti addetti ai lavori che la credono
immutabile
11
. Ma il matrimonio tra giustizia e telematica è ormai una
strada obbligata non solo in termini di funzionalità ed economicità
gestionale, ma anche di civiltà
12
.
11
Briganti G., il cd. Processo telematico, in www.iusreporter.it/testi/doc-teleprocesso.htm
12
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, ha affermato alla
Conferenza Europea su “Giustizia e Telematica” del 26 settembre 2003 “ Se vogliamo
che la giustizia italiana divenga sempre più efficiente e veramente al servizio di tutti i
cittadini dobbiamo riconoscere che l’evoluzione del contesto tecnologico e culturale nel
quale essa opera impone di ammodernare i mezzi, gli strumenti e le procedure finora
utilizzati. Nonostante da decenni siano state promosse diverse iniziative di innovazione,
la giustizia in Italia rimane un campo dove si avverte l’irrinunciabile e non più rinviabile
esigenza di applicare tecnologie digitali.” Zan S., E il processo corre sul filo, in “Il Sole
24 Ore”, 01/06/2004
14
CAPITOLO 1 TAPPE DELL’EVOLUZIONE
DELL’INFORMATICA NEL SETTORE GIUSTIZIA
La ricostruzione storica dell’ingresso delle tecnologie
informatiche nel mondo della giustizia civile consente di individuare
alcune fasi fondamentali che progressivamente hanno modificato la
logica e la filosofia del sistema, in ragione tanto dell’evoluzione delle
tecnologie che del processo di apprendimento organizzativo che si
sviluppa inevitabilmente nel momento in cui queste impattano
concretamente nel sistema aprendo orizzonti applicativi ben più ampi
di quelli che si immaginavano in fase iniziale.
L’adozione di strumenti informatici, al fine di agevolare fasi e
aspetti del processo, è in atto sin dagli anni’80, seppur al principio in
maniera molto timida e con scarsi vantaggi.
Lo stesso decreto legislativo 13 febbraio 2001, n.123
13
, che ha
introdotto il sistema “processo telematico” nel nostro ordinamento, è
frutto di un’evoluzione normativa sviluppatasi nell’ultimo decennio e
13
In Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-4-2001. Ruggieri V., Breve guida al D.M. 123/2001,
Giappichelli, 2001; Riem G. , Il processo civile telematico, ed. Simone, Napoli, 2002;
Buffa F., Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata, Giuffrè, 2002;
Gattamelata S.,Un nuovo tassello per un processo telematico (riflessioni sul decreto del
Ministero della Giustizia 13 febbraio 2001 n.123), in “Le nuove leggi civili commentate”,
2001, fasc.3-4 (settembre), pag. 532-548.
15
in questa trova le sue basi fondamentali. Il grande merito di essa è
stato il non considerare più il computer come mero strumento
informativo, ma dotato di nuove potenzialità (quali banche dati
comuni, motori di ricerca fonti, trasferimento dati in tempo reale) date
dalla possibilità del collegamento telematico tra i vari uffici della P.A.
in generale e giuridici in particolare
14
.
Per analizzare il presente e tentare di immaginare il futuro è
però opportuno tener conto del passato e provare a fare delle
proiezioni. Un breve excursus sul modo di utilizzo dell’informatica ai
fini giudiziari fino agli inizi degli anni ’90 si rende dunque necessario
prima di descrivere dettagliatamente le tappe normative del processo
telematico.
14
Basti pensare al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, secondo cui (art.3) tutte le
pubbliche amministrazioni agiscono “di norma” attraverso “i sistemi informativi
automatizzati”, o alla legge n.183/1993, che prevede la possibilità di trasmissione di atti e
provvedimenti attinenti al processo tramite telefax. Tali normative verranno analizzate nel
proseguio del presente capitolo.
16
1.1 Le esperienze di informatizzazione del processo fino agli
anni’80
Sin da principio il processo di informatizzazione
dell’amministrazione giudiziaria in Italia si è caratterizzato per la sua
disomogeneità, non essendo stato uniforme su tutto il territorio
nazionale. Ciò è accaduto poiché il livello di automazione era stato
rimesso all’iniziativa dei singoli uffici giudiziari, tanto che parte della
dottrina ha definito tale processo di “automazione selvaggia”
15
. Non vi
era alcuna integrazione tra uffici, reti, amministrazioni e territorio.
L’informatica non modificava neppure in minima parte il modo
di operare dell’amministrazione giudiziaria, ma vi era solo
un’evoluzione formale: le operazioni tradizionali erano svolte in parte
con strumenti informatici. Tutto si basava sempre sul ricorso a mezzi
cartacei anche nella trasmissione degli atti da un ufficio all’altro,
rimanendo comunque necessarie le conseguenti duplicazioni di
digitazione di dati nei computers dei vari uffici
16
.
15
Giannantonio E., Manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1997, pag. 533
16
Per capire il gap ideologico tra quel tipo di mentalità basata sul cartaceo e i principi di
dematerializzazione degli atti che oggi i maggiori operatori dell’informatica giuridica
tentano di diffondere, basti pensare che il Borruso, durante il convegno tenuto a Trieste
nel dicembre del 2001 su “Informatica e Processo”, a mò di provocazione, ha auspicato
che la legge al giorno d’oggi vieti la validità degli atti scritti e sottoscritti sulla carta!
17
Un primo segnale di razionalizzazione informatica del sistema
si ha agli inizi degli anni ´80 con l’introduzione del C.E.D. (Centro
Elettronico di Documentazione) presso la Corte di Cassazione. Esso
nasce per offrire un servizio di consultazione telematica di massime
giurisprudenziali raccolte e organizzate in apposite banche dati on-
line.
17
L'accesso alla consultazione degli archivi, disciplinata con
legge (D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322), richiede il collegamento
telematico con la banca dati del C.E.D. e l’uso del sistema di ricerca
ItalgiureFind adottato dal C.E.D. o dell'interfaccia Easy Find.
18
Il sistema di relazioni tra le parti del processo, previsto dal
codice di procedura del 1942, è per intero fondato sui registri di
cancelleria. La comunicazione avviene tramite inserimento dei propri
atti nei fascicoli, visionabili dalle altre parti e dal giudice. All’interno
dei registri è inoltre censito, come evento storico, l’udienza e l’esito
ultimo del processo, cioè la sentenza.
Per più di un quarantennio la numerazione di tali registri ha
assunto una funzione dominante ai fini informativi del processo.
17
Oggi il sistema consente di gestire decine di archivi di norme, dottrina e giurisprudenza
fortemente interconnessi tra loro mediante richiami reciproci.
18 E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2004 il Regolamento
integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del
Centro elettronico di documentazione (C.E.D.) della Corte Suprema di Cassazione.
L' articolo 2 del D.P.R. contenente detto regolamento dispone, per tutti, l'accesso gratuito
agli archivi della legislazione e dei provvedimenti della Corte Costituzionale.
18
Il legislatore del ’42 si è interamente affidato alla capacità
regolativa della numerazione per assecondare le attività gestionali
della cancelleria.
Ma nel corso degli anni l’aggravamento della complessità della
procedura e il limite dato da un’organizzazione fondata sulla
distinzione tra processo e struttura organizzativa di supporto ha messo
in crisi tale sistema informativo. L’intera organizzazione richiedeva
informazioni qualitativamente diverse da quelle assicurate dalle
grandezze numeriche.
Negli anni ’80 a Bologna si è cercato di introdurre una gestione
informatizzata dei registri, il c.d.“Main frame distrettuale”
19
.
Purtroppo essa si caratterizzava per l’assenza di una visione
complessiva dei registri di cancelleria che tenesse conto dei sottostanti
rapporti tra gli attori del processo (magistrati e avvocati). Gli atti del
processo non venivano coinvolti da questa informatizzazione se non
con riferimento alle comunicazioni tra cancellerie. Essendo
produzione ripetitiva di informazioni su più registri, non dava alcun
vantaggio alla complessiva organizzazione dell’ufficio. Essa portava
anzi alla nascita di registri non obbligatori, in quanto il debole legame
19
Espressione usata da P.Liccardo nella Relazione di sintesi dello studio condotto dal
Gruppo di lavoro sulla analisi dei requisiti informativi del processo civile, tenuta a
Bologna il 10 novembre 1999, Pubb. su “Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile”, 2000, pag.
1165
19
organizzativo delle informazioni scambiate nei registri ufficiali si
traduceva nella necessità di registri “di comodo” che gestissero una
molteplicità di informazioni.
Si assisteva alla perdita nei registri di cancelleria delle
informazioni rilevanti per gli attori del processo, mentre quelle censite
avevano rilevanza puramente gestoria per l’organizzazione
amministrativa
20
. Unica finalità era l’automazione delle cancellerie e,
in genere, delle attività routinarie degli uffici
21
, innovazione
meramente tecnologica poiché incurante degli effetti perversi prodotti
sull’intero sistema delle relazioni organizzative
22
: la debolezza dei
20
Si veda Contini F., Processi d’innovazione e context making:l’adozione della tecnologia
negli uffici giudiziari, ETAS, 1999, pag 134: “Se questo processo analogico facilita e
velocizza l’adozione della tecnologia, poiché le vecchie operazioni fatte con i registri
cartacei diventano potenzialmente trasferibili su computer, allo stesso tempo riduce la
possibilità di cogliere altri significati e altre possibilità d’uso che il nuovo artefatto può
avere”
21
Si pensi che processi verbali delle udienze continuavano ad essere manoscritti.
22
Ecco come P.Liccardo spiega la situazione creatasi a seguito dellíntroduzione del main-
frame: “Il sistema informativo degli uffici giudiziari fondato sui registri di cancelleria,
anche quelli informatizzati, puo´ correttamente definirsi come un sistema a bassissima
integrazione, con legami molto deboli tra attori organizzativi.
La debolezza dei legami tra i soggetti si manifesta:
a) tra gli attori interni al sistema: il rapporto tra giudici e cancelleria è un rapporto in
buona misura indiretto, in cui le comunicazioni avvengono attraverso il medium del
fascicolo relativo ad ogni singolo processo. Lo smarrimento organizzativo insito nella
perdita di contatto tra giudice e personale di cancelleria produce non solo una perdita di
legame informativo tra i due attori di processo, ma innesta fenomeni di «riduzione e/o
espansione dei ruoli» che meriterebbero un’attenta analisi dell’intero sistema.
b) tra il giudice e le parti: il rapporto ruota intorno ai tempi lunghi del processo,
introducendo una dimensione di generale volatilità delle informazioni rese dalle parti nel
corso del processo estremamente critica. L’insieme del processo lavorativo che ruota
intorno alla definizione del processo civile si presenta puntiforme, fatto di eventi singoli
che si producono a distanza di tempo, anche di mesi (se non anni per alcuni uffici) l’uno
dall’altro, senza che negli intervalli accada nulla di rilevante o visibile all’insieme degli
attori del processo.” Liccardo P., Introduzione al processo civile telematico, “Riv. trim.
dir. e proc. civ.”, 2000/4, pag.1165
20
legami tra i soggetti si manifestava nella perdita di contatto e
comunicazione sia tra i giudici e la cancelleria, sia tra il giudice e le
parti, in quanto i tempi lunghi del processo introducevano una
generale volatilità delle informazioni rese dalle parti.
1.2.1 Gli anni ’90: Il progetto Polis
Negli anni ’90 si diffonde una nuova visione ampia, globale e
unitaria degli strumenti informatici. Si passa dall’idea di
un’automazione meramente formale ad una sostanziale, in cui la
nascente possibilità del collegamento tra le reti e dell’interconnessione
tra gli uffici consenta di gestire in forma completamente informatica
dati e documenti
23
. Si comprende che il valore aggiunto si ottiene solo
se tutti i passaggi della procedura sono automatizzati e funzionalmente
collegati tra loro, non basta usare il computer per velocizzare le
singole attività; queste non devono più essere considerate a
compartimenti stagni solo per la diversità dell’ufficio giudiziario
competente o della loro natura giuridica
24
.
23
Limone D.A., Il processo di innovazione tecnologica:incidenza sull’attività e
sull’organizzazione della P.A. e sui relativi controlli, in “Atti del V congresso
internazionale Informatica ed attività giuridica”, 1993, pag.407 e ss.
24
Miele C., Un sistema integrato per la gestione del lavoro del giudice e della
cancelleria, in “Atti del V congresso internazionale Informatica ed attività giuridica”,
1993, pag.1079 e ss.