2
Con questo lavoro, si punterà l’attenzione sul particolare regime
successorio della disciplina masale, sia dal punto di vista
dell’evoluzione storica sia da quello del confronto con la
tradizionale disciplina contemplata dal codice civile.
Dopo una prima breve introduzione al Catasto teresiano e al
problema della riqualificazione fondiaria, con l’analisi delle minime
unità colturali nel codice civile, e della recente disciplina del
compendio unico, si passerà ad analizzare il maso chiuso da un
punto di vista storico-evoluzionistico, concentrandosi
successivamente sull’analisi dell’attuale disciplina generale
contenuta nella Legge Provinciale 28 novembre 2001 n°17.
Si concluderà, quindi, il lavoro di tesi con un breve excursus
comparativo tra l’istituto masale e gli altri provvedimenti similari
presenti in vari ordinamenti europei.
3
- CAP. 1 -
Introduzione all’istituto del maso chiuso.
Il maso chiuso (“Geschlossener Hof”) è un istituto tipico dei paesi
di stirpe germanica, attualmente diffuso soprattutto nelle valli del
Tirolo, caratterizzato da una particolare forma di regime
vincolistico della terra.
Il maso chiuso è costituito da un fondo ereditario, c.d. Erbhof
1
, il
quale costituisce l’oggetto di una particolare forma di diritto
successorio: il c.d. Anerbenrecht. Nei paesi di applicazione, tale
diritto si riferisce esclusivamente alla proprietà contadina, mentre
per quella non contadina, anche se costituita da beni agrari e
forestali, si seguono le regole dell’Erberecht.
L’origine di questo tipo di diritto successorio non poteva
probabilmente essere diversa da quella che è stata; infatti, la
necessità di porre un ostacolo ad ogni forma di divisione
incondizionata, che portasse a distruzione o riduzione della
ricchezza creata con la colonizzazione, era una ragione preminente
su tutte le altre, vista la natura montuosa della regione. Il fatto
che ancora oggi, in Alto Adige, il maso chiuso domini nelle zone
1
La mancanza di un’espressione italiana che designi tale istituto indica come
esso sia estraneo alla concezione e alla consuetudine romana, secondo cui
nessun ostacolo può essere posto alla libera disponibilità del patrimonio sia
per atto tra vivi sia per successione.
4
più elevate, a tipica economia silvo-pastorale, mentre è più
rarefatto nelle zone agricole intensive del fondovalle, dimostra
eloquentemente come esso non sia seguito da tutti i contadini, ma
solo da quelli che si trovano in peculiari condizioni geografico-
economiche.
Assieme alle condizioni ambientali, l’elemento che più ha
influenzato la persistenza di quest’istituto, è stata la tradizione;
entrambi i fattori sono risultati essenziali, e spesso preminenti,
rispetto alle considerazioni di ordine economico.
La regolamentazione giuridica dell’istituto ha ovviamente risentito
dei mutamenti delle idee economiche e sociali intervenute nei
secoli, nonché delle situazioni contingenti.
Per quel che riguarda l’evoluzione del modo di concepire la
proprietà rurale, il maso chiuso ha attraversato un primo periodo,
caratterizzato dalle opere di dissodamento del suolo, in cui
l’azienda era di proprietà collettiva; per passare, successivamente,
a quel concetto di proprietà familiare tipico dell’antico diritto
successorio germanico, in base al quale si tendeva a conferire un
aspetto sacro alla proprietà, in quanto sacra era considerata la
famiglia che la possedeva in forma indivisa.
Il mantenimento di questa forma associativa, che legava al fondo
tutti i componenti della famiglia, era consigliato e in molti casi
5
imposto dai pericoli naturali che incombevano sulle zone più alte e
dalle conseguenti necessità di reciproco aiuto
2
.
Più tardi, con la dominazione latina dell’alta valle dell’Adige, si
fece largo e via via si impose la concezione romana della
proprietà, basata su principi individualistici.
Nonostante l’introduzione nelle vallate atesine del diritto romano
prima, e delle idee caratterizzanti il liberalismo economico di
stampo mitteleuropeo dopo, l’istituto masale non fu mai seriamente
intaccato nella sua indivisibilità sostanziale.
La forza e lo strapotere dell’ordinamento masale nel Tirolo non
furono mai in discussione nemmeno quando, nel 1929, a seguito
dell’annessione delle Terre Redente al Regno d’Italia, l’istituto fu
formalmente abrogato; infatti, riguardo a tale periodo, si suole
parlare di abrogazione de jure ma non de facto, in quanto l’istituto
continuò a sopravvivere grazie, soprattutto, al radicalismo
consuetudinario caratterizzante le popolazioni autoctone.
Le obiettive necessità e la tradizione non riuscirono, però, ad
impedire che, negli anni immediatamente successivi alla seconda
guerra mondiale, si facesse largo tra gli eredi, il desiderio di
vedere liquidate in natura anziché in denaro, le quote ereditarie.
2
Forse nel passato l’obbligo di non dividere il maso poteva essere mitigato
dalla possibilità di dividere tra i consociati l’ulteriore terra disponibile. A
colonizzazione completata, però, l’esperienza precedente influì sulla decisione
di continuare nel clima dell’indivisibilità, poiché in un ambiente quale quello
di montagna non esistevano spesso altre alternative per sopravvivere.
6
Furono soggette a divisione soprattutto le aziende del fondovalle,
mentre rimasero intatte quelle di alta e media montagna ove, oltre
ad una più radicata tradizione, sussistevano e sussistono tuttora,
condizioni agrario-forestali che consigliano la conservazione
dell’ordinamento masale.
La reintroduzione delle norme sul maso chiuso, avvenuta nel 1954,
ha permesso di ristabilire il vecchio stato di cose, limitando così i
danni che il boom economico, della seconda parte del XX secolo,
ha arrecato, all’economia rurale, in altre parti del paese.
La presenza a tutt’oggi dell’istituto solleva varie critiche, basate
soprattutto sul fatto che esso non sarebbe che un residuo storico
privo di valore attuale e contrario ad ogni moderna concezione.
Secondo molti studiosi, infatti, la libertà di disporre dei propri
beni è, una delle più evolute forme di società; tali autori ritengono
che tutti i popoli dovrebbero già essere passati attraverso la fase
del fondo ereditario, nei primi periodi della loro storia, per poi
evolversi verso quel particolare tipo di economia in grado di
garantire sia il benessere del singolo che quello della società.
La persistenza dell’istituto e la sua sempre maggiore diffusione
sembrano però dimostrare il contrario, o per lo meno, inquadrano
il maso chiuso in una problematica più vasta e meno semplicistica:
7
tra gli argomenti tecnici, economici, giuridici, sociali e politici,
quali hanno maggiore importanza?
Per quanto riguarda l’aspetto giuridico, il sostanziale attributo
dell’istituto è il vincolo di disposizione del proprietario nei
confronti della cosa; ciò fa divergere il maso chiuso dall’istituto
generale della proprietà. Esso costituisce, infatti, un’unità
fondiaria inscindibile che richiede un unico proprietario, e di
conseguenza, l’assegnazione ad un unico erede.
L’esigenza dell’unità fondiaria è, infatti, così fortemente sentita
che nemmeno l’apprezzamento del pubblico interesse riesce ad
incidere su di essa: in presenza di opposizione del proprietario
non è possibile, infatti, procedere ad espropriazioni parziali per
pubblico interesse, ma si deve espropriare integralmente il fondo
3
.
Nonostante le suddette limitazioni, non è corretto affermare che la
volontà del padre scompaia del tutto: ad esso è lasciata, entro i
limiti previsti dalla legge, la scelta dell’assuntore e la fissazione
del prezzo di assunzione
4
.
La nomina dell’assuntore vincola quest’ultimo alla liquidazione dei
coeredi, liquidazione che viene effettuata tramite delle quote
calcolate in base ad un valore, il prezzo di assunzione, sempre
molto più basso del valore di mercato del maso; tale valutazione è
3
Cfr. art.9 co.2 L.P. 17/2001.
4
Cfr. art.16 L.P. 17/2001.
8
pienamente giustificata, poiché lo scopo della legislazione sui masi
chiusi non è quello di garantire un’equa spartizione dell’eredità,
ma quello di favorire il mantenimento di un ceto agricolo solido e
ricco. È per questi motivi, che oltre ad un criterio di stima
favorevole e alla possibilità di dilazioni del pagamento, sono state
varate delle norme di assistenza creditizia che permettono, ancor
di più, all’assuntore, di lavorare con tranquillità, di essere in grado
di estinguere il suo debito e di mantenere in funzione l’azienda.
Dal punto di vista demografico, l’istituto del maso chiuso è sempre
riuscito ad impedire quell’incremento della popolazione montana,
che, alla lunga, comportando un depauperamento delle risorse
agricole per l’intensiva utilizzazione, non avrebbe più consentito
l’adeguato mantenimento di tutti.
Se volessimo tentare una definizione del maso chiuso, esso si
potrebbe descrivere come un’unità fondiaria inscindibile costituita
da un’azienda agricola, la cui partita tavolare è iscritta nella
Sezione Prima del Libro Fondiario (art.1 Legge Provinciale 28
novembre 2001 n°17), e la cui consistenza ed estensione non
possono essere modificate, in alcun modo, senza il permesso di
un’apposita Commissione.
Sono inoltre previsti dalla legislazione provinciale degli ulteriori
criteri affinché un’azienda agricola possa venire costituita in maso
9
chiuso; essa, infatti, dovrà comprendere una casa di abitazione,
con relativi annessi rustici
5
, ed il suo reddito medio annuo dovrà
essere sufficiente per un adeguato mantenimento di almeno quattro
persone, senza superare il triplo di tale reddito
6
.
Come si vedrà nei capitoli successivi, vi sono degli elementi
caratterizzanti il maso chiuso, che sono rimasti inalterati nel
tempo, essi sono: l’assunzione del maso da parte di un unico
erede; la valutazione del prezzo di assunzione, che viene fatta non
in base al valore venale, ma in relazione al reddito fondiario medio
e la liquidazione dei coeredi attraverso il prezzo di assunzione.
Nonostante le alterne vicende legislative che l’hanno
caratterizzato, il maso chiuso viene considerato da sempre un
efficace rimedio, forse il più efficace, contro l’eccessiva
frammentazione della proprietà fondiaria, con il conseguente
depauperamento della classe agricola, lo spopolamento delle zone
montuose e l’abbandono delle attività agricole in generale.
5
Alcuni masi constano di un solo edificio che riunisce sotto il suo tetto,
l’abitazione ed il rustico, intercomunicanti. La disposizione più diffusa, però,
è quella che gli autori tedeschi chiamano “baiuvara”, con l’abitazione ed il
rustico vicini ma separati.
6
Cfr. art.2 L.P.17/2001.
10
- CAP. 2 -
Il Catasto Teresiano ed il Libro fondiario.
1. Cenni storici sul Catasto e sul Libro Fondiario; 2. Il sistema catasto
tavolare.
1. Cenni storici sul Catasto e sul Libro Fondiario.
Come già accennato una delle caratteristiche fondamentali del
maso chiuso è la sua iscrizione nella Sezione Prima del Libro
Fondiario; è quindi necessario saperne di più su questo sistema di
catalogazione dei fondi agricoli in vigore nella provincia di
Bolzano.
Le origini storiche del Catasto Fondiario ex-austriaco, si possono
individuare nel Censo Milanese, risalente al 1718 ed attivato da
Maria Teresa d’Austria nel 1759, con il quale si era voluto creare
un registro delle proprietà fondiarie contenente, tra l’altro, la
rappresentazione grafica della proprietà. Fu la stessa Maria
Teresa, con la Landesordnung del 1775, a dare una prima compiuta
veste legislativa al Catasto austriaco, che venne successivamente
ordinato da Francesco I d’Austria con la Patente Sovrana sulla
perequazione dell’imposta fondiaria del 23 dicembre 1817.
Ulteriori modifiche vennero apportate con la Legge 24 maggio
1869, B.L.I. n°88, con la quale fu abbandonato il criterio del
11
catasto stabile, e fu decretata la revisione quindicennale della
classificazione dei terreni, regolamentando, inoltre, le procedure
per la determinazione delle tariffe d’estimo, basate sul reddito
netto imponibile, ed istituendo un particolare tipo di divisione
delle terre coltivabili basato sulle qualità di colture e sulle classi
di bontà.
Solamente nel 1871 con l’approvazione della Legge 25 luglio 1871,
B.L.I. n°95, fu introdotta una normativa generale sui Libri
Fondiari
1
; fu quindi necessario provvedere all’emanazione di
un’Ordinanza Ministeriale
2
che stabilisse le norme generali per la
concordanza del Catasto con il Libro Fondiario.
Le origini del Libro Fondiario
3
, invece, si possono individuare
nell’antico sistema delle "tabulae terrae" o "Landtafeln", diffuso
soprattutto nei territori della Boemia, consistente in una serie di
pubblici registri degli affari conclusi in materia immobiliare; in
questi registri dovevano venire iscritti gli atti di acquisto,
modificazione, trasferimento ed estinzione di diritti reali, con
l'effetto di fare fede pubblica di fronte a chiunque, poiché
1
Per quel che riguarda l’ambito di applicazione del presente lavoro di ricerca,
è giusto ricordare che, nella Contea Principesca del Tirolo, l’impianto dei
Libri Fondiari fu disposto solo alcuni anni più tardi con la Legge provinciale
del Tirolo 17 marzo 1897, B.L.P. n°9, e con l’Ordinanza Ministeriale 10 aprile
1898, B.L.P. n°9.
2
Ci si riferisce all’Ordinanza Ministeriale 11 giugno 1883, B.L.I. n°91.
3
Cfr. G.GABRIELLI voce “libri fondiari” in Novissimo Digesto italiano, Appendice, V, Torino
(1983), pag.950 ss. e C.ISOTTI voce “libri fondiari”, in Nuovo Digesto Italiano, VII, (1938),
pag.950 ss.
12
l'iscrizione aveva luogo solo dopo che si era provata la
disponibilità del fondo e la validità, anche sostanziale, del titolo di
acquisto.
L'iscrizione in questi pubblici libri, inizialmente considerata solo
probatoria, col progredire del tempo assurse a requisito essenziale
per l'acquisto o il trasferimento del diritto reale.
Il mantenimento del sistema catasto-tavolare nelle terre annesse
all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, si deve alla circolare
amministrativa n°9016, del Ministero delle Finanze, emanata in
data 13 ottobre 1932, la quale disponeva testualmente:
“Poiché nelle Terre Redente vige l’istituto del Libro Fondiario
(Tavolare), che non esiste nelle altre province del Regno, e poiché
il Catasto vi è strettamente collegato e ne forma anzi un
necessario complemento, la conservazione del catasto, nelle Terre
Redente, deve essere fatta seguendo la legislazione ex-austriaca,
cioè sulla base della Legge 23 maggio 1883, B.L.I. n°83, e
l’Ordinanza Ministeriale 11 giugno 1883, B.L.I. n°91”.
Questa circolare rappresenta il primo riconoscimento ufficiale
dell’esistenza
4
e dell’operatività
5
nel territorio nazionale di un
4
Cfr. G.BRUNELLI “L’attuazione del libro fondiario in Italia”, in Rivista di
diritto agrario I, (1957), pag.391 ss.
5
Cfr. G.AGNELETTO “Sull’efficacia dell’iscrizione tavolare nelle nuove
province” in Giurisprudenza Italiana, I, (1938), pag.98 ss.
13
sistema catastale del tutto diverso, anzi estraneo alla normativa
prevista dalla Legge sulla perequazione fondiaria
6
.
2. Il sistema catasto-tavolare.
Come è noto, il catasto vigente nelle altre regioni italiane non è
probatorio: sia nelle iscrizioni dei diritti reali, le c.d. intestazioni,
che nella rappresentazione topografica dei beni iscritti, ossia la
mappa catastale, esso ha, infatti, efficacia soltanto presuntiva ed
indiziaria
7
, in quanto è formato principalmente in base
all’accertamento del possesso di fatto, che può anche non
corrispondere allo stato di diritto.
È tuttavia incontestabile che, in sede di conservazione del Nuovo
Catasto dei Terreni, le variazioni di intestazione vengono eseguite
in base ad atti pubblici, giudiziari o scritture private, nel caso di
passaggi inter vivos, ovvero a seguito di successione, per i
trasferimenti a causa di morte, ma esistono anche casi in cui le
variazioni sono fatte in base al possesso di fatto, con annotazione
di riserva e senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, il che
comporta un difetto di corrispondenza tra le risultanze catastali e
l’effettiva situazione giuridica.
6
Cfr. Legge 1 marzo 1886 n°3682.
7
L’art.950 co.3 c.c. dà valore di prova alla mappa catastale soltanto in mancanza di qualsiasi
altro elemento di giudizio.
14
È da notare, inoltre, che la mancanza di corrispondenza del catasto
con la situazione di diritto è inevitabile, soprattutto riguardo al
momento immediatamente successivo alla variazione della
situazione giuridica, dato che l’acquisto dei diritti avviene al
momento della stipulazione degli atti traslativi, indipendentemente
dalla loro trascrizione nei registri immobiliari.
Al contrario, nei territori
8
dove è vigente il Catasto Fondiario ex-
austriaco, i diritti reali si costituiscono e si trasferiscono soltanto
per mezzo della loro iscrizione nel Libro Fondiario mediante
l'operazione c.d. di intavolazione.
Il Catasto Fondiario può, quindi, essere definito come un
inventario dei beni immobili, a sistema geometrico-particellare,
con estimo per qualità, classi e tariffe, che registra in via
definitiva le variazioni della proprietà o del diritto di superficie
riportati nel Libro Fondiario e le variazioni nello stato e nei redditi
dei terreni.
Il sistema di pubblicità c.d. Tavolare Austriaco si differenzia
nettamente dal sistema pubblicitario di tipo latino in quanto esso è
impostato sul criterio reale, riferito ai beni, vi sono, cioè, indicati
direttamente i beni immobiliari, con la descrizione di tutti i diritti
8
Il Catasto Fondiario è, a tutt’oggi, in vigore nei seguenti territori: le
province di Trieste, Gorizia, Trento e Bolzano, due comuni del distretto di
imposte di Salò (BS), alcuni comuni dei distretti d’imposte di Cervignano del
Friuli, Palmanosa e Pontebba, in provincia di Udine; due comuni del distretto
d’imposte di Asiago, in provincia di Vicenza.
15
sopra di essi spettanti alle singole persone, e non segue quindi il
criterio personale della trascrizione disciplinata dal nostro codice
civile.
Il Tavolare costituisce un vero e proprio stato civile dei beni
immobili dal momento che, nei relativi registri fondiari, risultano
tutte le vicende di circolazione degli immobili stessi: è questo
pertanto, e non il Catasto Fondiario ex-austriaco, il sistema del
catasto probatorio.
Il sistema tavolare poggia su tre principi, di indiscussa validità,
tale da renderlo estremamente sicuro ed inattaccabile: il principio
dell'iscrizione, il principio della legalità ed il principio della
pubblica fede.
Secondo il principio dell'iscrizione, il diritto di proprietà e gli altri
diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se
non con l'iscrizione nel Libro Fondiario; parimenti non hanno
effetto la modificazione o l'estinzione, per atto tra vivi, di tali
diritti senza la relativa iscrizione o cancellazione
9
. Ciò vuol dire
che l'intavolazione, basata su un titolo giuridicamente valido, è un
elemento costitutivo dell'atto traslativo, e quindi presupposto di
efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione
del diritto reale. Cade pertanto il disposto dell’art.1376 c.c., per
9
Cfr. art.2 R.D. n°499/1929 che richiama in particolare i paragrafi 321 e 441
del Codice Civile Generale Austriaco.