2
Ormai quasi completamente dissolte le problematiche relative al
riconoscimento, ho ritenuto interessante cercare di qualificare e
comparare la figura giuridica in questione e tentare di assimilarla al
genus assai più noto delle fondazioni viste le diverse caratteristiche che
ne parificano la struttura, prima tra tutte l’elemento personale. In questo
“work in progress” difficoltoso ed irto di ostacoli non sempre
sormontabili date le varie tipizzazioni e differenze soprattutto sul piano
delle disuguaglianze tra enti a struttura associativa ed enti a struttura
societaria, le frequenti diacronie riscontrabili nella reductio ad unum di
questo topos assai poco malleabile e tipizzabile negli schemi nostrani,
(ma anche estraneo alla tradizione anglosassone), ho catalizzato la mia
attenzione sul piccolo Principato del Liechtenstein e sulle sue strutture
societarie nell’ottica comparatistica volgendo lo sguardo ai vicini paesi
di common law.
Lo spunto di riflessione offertomi dalle classiche figure a base fiduciaria
trust e fondazioni, mi hanno spinto nel tentativo di dimostrare quando e
come è possibile sollevare il velo della personalità giuridica, cioè di
bucare lo schermo che si cela dietro le frequenti anfibologie che il
concetto di personalità racchiude. Sostanzialmente mi riferisco al caso in
cui formalmente è rappresentata una struttura pseudo-societaria o
3
associativa, ma in realtà tutti i poteri sociali sono racchiusi nelle mani di
una sola persona che li esercita come una sorta di socio tiranno.
Questa fenomenologia si è imposta variamente, in diversi ordinamenti,
all’attenzione, più che del legislatore, della dottrina e della
giurisprudenza, per la necessità di individuare idonei mezzi di
repressione di quelli che, in misura maggiore o minore, possono
considerarsi abusi dello schema delle società di capitali. Di qui, in modo
particolare, l’elaborazione della teoria del “lifting the corporate veil” (o
piercing the corporate veil, o disregard of the legal entity), che tiene il
campo nei Paesi della common law, ed alla quale si riportano studi della
dottrina continentale.
Del resto, l’esigenza di pervenire all’identico risultato dell’abbattimento
dello schermo o velo della persona giuridica nelle società di capitali già
da tempo è stata avvertita, pur nel riferimento ad ipotesi particolari,
anche dal pensiero giuridico continentale.
Questa impostazione del problema tende pertanto a mettere in luce il
significato del rapporto tra ordinamento statale e gruppi particolari in
relazione all’attribuzione a questi della personalità: risulterà così chiara
la configurabilità di questa come concessione di un privilegio, il che
indurrà a rinvenire la ragione giustificativa del suo superamento nella
necessità che un siffatto privilegio non si risolva in danno dello Stato o
4
della collettività in esso organizzata (e talvolta, perfino, dei componenti
il gruppo personificato medesimo, per effetto di una valutazione
rigoristica del suo significato).
Cercando di non tralasciare la strada maestra fornitami dai tradizionali
formanti: legislativo, dottrinale e giurisprudenziale prezioso è stato il
contributo di articoli tratti da riviste specializzate di diritto civile e
commerciale nonché i pochi, in verità, scritti sulle anstalt da me reperiti.
Materiale di particolare interesse è stato da me consultato dalla lettura di
vari giornali specialistici, e da quotidiani e riviste economiche.
Puntuale e ricca è stata la documentazione reperita dalla rete internet
nonché l’aiuto offertomi da alcuni studi legali on line che si sono messi
volentieri a mia disposizione nell’attività di ricerca. Particolarmente
preziosa è stata la collaborazione dalla SOFIGEN (soprattutto nel
persona del suo C.E.O. Giorgio Endrizzi), società fiduciaria del
Liechtenstein, grazie alla quale ho potuto documentarmi e reperire
accurate informazioni utili ad approfondire la realtà oggetto del mio
studio, utilizzando il materiale da loro gentilmente condivisomi in lingua
italiana e tedesca fondamentale per la comprensione del fenomeno da me
trattato.
5
Capitolo primo
PERSONALITA’ E SOGGETTIVITA’ GIURIDICA: SIGNIFICATI
Sommario: 1.1) Cenni introduttivi ed evoluzione storica della
personalità giuridica. 1.2) Ancora sull’evoluzione storica della
personalità giuridica: dal diritto romano al diritto comune. 1.3)
Riconoscimento concessorio e riconoscimento normativo alla luce del
D.P.R 361/2000. 1.4) Le persone giuridiche nel sistema di diritto
internazionale privato: Premessa. 1.4.1) (Segue): Le persone giuridiche
come categoria utilizzata dalle norme di conflitto. 1.5) La norma
generale di diritto internazionale privato relativa alle persone giuridiche.
1.6) Conclusioni.
6
1.1) Cenni introduttivi ed evoluzione storica della personalità giuridica
Il codice civile in tema di soggetti del diritto opera una distinzione tra
persone fisiche e persone giuridiche. Questa prima partizione
corrisponde al generale interesse dell’ordinamento giuridico, di
riconnettere la possibilità di operare nel mondo del diritto non solo alle
persone umane (fisiche), ma anche ad enti, ai quali attribuire
astrattamente la qualifica di “persona” necessaria per agire nel pieno
rispetto della legge e per poter porre in essere la più svariata pluralità di
atti e negozi giuridici (acquistare beni, venderli ecc.).
In relazione a questa “summa divisio” risulta essenziale analizzare il
significato delle locuzioni personalità giuridica e soggettività giuridica,
fondamentali per comprendere il tema analizzato soprattutto alla luce
della differenza di significato tra enti che agiscono per il perseguimento
di fini non lucrativi (I libro del c.c.) ed enti societari (V libro del c.c.).
Per ciò che concerne le persone fisiche il problema non si pone. Con il
termine “capacità giuridica” s’intende l’astratta idoneità a divenire
titolari di diritti e doveri, quindi soggetti di diritto, e nel nostro
ordinamento (art. 1 c.c.) é attribuita dalla nascita, con il distaccamento
del bimbo dal seno materno quand’anche segua la morte. Al
conferimento della capacità giuridica il c.c. ricollega alcuni diritti quali
7
la capacità di succedere e di ricevere donazioni (seppure ad alcune
condizioni).
Altro status attribuito alle persone fisiche é la capacità d’agire che la
dottrina concordemente definisce come l’idoneità a compiere atti
giuridici che consentono al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di
assumere obblighi. Essa si acquista, per convenzione, con il compimento
del diciottesimo anno d’età e consente di operare nella realtà giuridica in
maniera piena potendo compiere una vastità di atti e negozi e potendo
esercitare in pieno una pluralità di diritti, sebbene l’ordinamento
giuridico attribuisca al minore d’età alcune facoltà e prerogative
(possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato, contrarre
matrimonio, continuare attività commerciali ecc.).
1
Accanto alle persone fisiche operano una larga schiera di organismi
collettivi: associazioni, fondazioni, enti, società, cooperative che per
poter agire devono conseguire una patente di liceità che corrisponde al
nome di personalità giuridica.
Quindi la personalità giuridica consente agli enti che la richiedono il
riconoscimento del relativo status e, quindi paritariamente alle persone
fisiche la capacità di essere soggetti di diritto in grado di operare
1
TORRENTE-SCHLESINGER, “Manuale di diritto privato”, Milano, 1999.
8
autonomamente. Per gli esseri umani invece il termine sta ad individuare
un quid imprescindibile alla natura umana.
Il codice civile del 1942 pone la distinzione tra persone giuridiche
pubbliche (art. 11 c.c.) e persone giuridiche private.
Queste ultime sono a loro volta divise, da una parte, in enti collettivi
disciplinati dal primo libro del codice, e precisamente: associazioni,
fondazioni “e le altre istituzioni di carattere privato” (art. 12 c.c.);
dall’altra, in enti collettivi regolati dal libro quinto, e cioè le società.
Infine un’altra e profonda differenziazione riguarda gli enti collettivi
riconosciuti come persone giuridiche, e quelli non personificati, ai quali
– secondo l’impostazione originaria del codice – non spettava certo la
qualifica di soggetti di diritto. Gli enti non personificati disciplinati nel
libro primo sono le associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.) e i
comitati (artt. 39-42 c.c.), mentre gli organismi privi di personalità
giuridica di cui al libro quinto sono le società di persone.
La distinzione tra persona fisica e giuridica è relativamente recente
poiché risale al XIX secolo.
Fu il SAVIGNY nella sua teoria indicata dalla manualistica come
“teoria della finzione” a riassumere nell’aggettivo “giuridica” la
concezione di corpo morale che via via andava delineandosi nelle teorie
9
civilistiche del secolo scorso.
2
L’insigne Autore, infatti, sosteneva che le
esigenze imposte dalla collettività spingevano il legislatore a riconoscere
gli attributi tipici della persona-uomo anche ad entità puramente
immateriali, le quali divengono persone giuridiche in quanto inesistenti
nella realtà fisica, ma solo in quella appartenente al diritto. Il BRINZ
riduceva il significato di persona giuridica alla pura e semplice forma
legale di un patrimonio cui sia stata impressa una determinata
destinazione. O. v. GIERKE invece la considerava come l’attributo
proprio di ogni organismo sociale, capace di una propria volontà di
azione, del quale l’ordinamento statale si limita semplicemente a
riconoscere l’esistenza. Altri (JHERING) dicevano che la persona
giuridica è soltanto un soggetto apparente che nasconde i veri soggetti,
gli uomini, considerati individualmente o come collettività unificata.
3
Da allora, la sorte degli enti morali ha subito alterne vicende. Vi è stato
un momento di particolare gloria in cui superando la teoria della finzione
- sono state esaltate le potenzialità degli organismi collettivi in quanto
persone dotate di vita autonoma, portatrici di un interesse diverso e
superiore rispetto a quello dei singoli individui che le compongono, e
pertanto in grado di chiedere ed ottenere il riconoscimento in quanto enti
2
Per una ricostruzione del pensiero del Savigny vedi F. GALGANO, Delle persone giuridiche, p. 1
ss.
3
Per un ampia illustrazione delle teorie ora ricordate, e relativa indicazioni bibliografiche, si veda
FERRARA, Teorie delle persone giuridiche, 2^ ed., Napoli-Torino, 1923, p. 131 ss., e Le persone
giuridiche, 2^ ed. con note di F.FERRARA jr., Torino, 1956, p. 18 ss.
10
effettivamente esistenti nella realtà. Alla concezione antropomorfica dei
corpi morali si è lasciato il posto a teorie più moderne, che destituiscono
l’ente collettivo dalla funzione concorrenziale di imitazione del soggetto
di diritto per eccellenza, l’uomo, e ne ripropongono l’analisi in termini
concettuali. Hans Kelsen, Francesco Ferrara, Tullio Ascarelli e
Francesco Galgano riconoscono nella persona giuridica un significato
normativo che trascende le caratteristiche dell’ente come persona.
45
La persona giuridica diventa espressione unitaria di un complesso di
norme, ed il suo riconoscimento da parte dell’ordinamento non si riduce
alla mera sovrapposizione di una maschera, bensì rappresenta una forma
giuridica, una modalità di disciplina di certi fenomeni di associazione o
di organizzazione.
Essa rappresenta una formula riassuntiva, destinata a rappresentare una
disciplina speciale rispetto alla comune regolamentazione dei rapporti tra
individui. La persona giuridica identifica oggi non più uno schermo che
il diritto ha interposto tra i membri del gruppo ed i terzi, bensì
rappresenta uno strumento del linguaggio giuridico utile per riassumere
una complessa disciplina normativa di rapporti intercorrenti tra le
persone fisiche, cui l’interprete ricorrerà ogni qualvolta lo riterrà
4
PONZANELLI G., “Gli enti collettivi senza scopo di lucro”, Torino, 2000.
5
ASCARELLI, “Considerazioni in materia di società e personalità giuridica”, in Riv. Dir comm.,
1954, I, pp. 245 ss., 333 ss., 421 ss.
11
opportuno, trovandosi di fronte ad una “somma di privilegi” che il
legislatore ha ritenuto opportuno concedere ai suoi membri.
Pur riconoscendo l’importanza di queste analisi e delle relative
conclusioni, è tuttavia da mettere in luce che il valore del riconoscimento
della personalità giuridica – ed insieme quello della persona giuridica
stessa – può cogliersi appieno solo vedendo in esso, appunto, il risultato
di un equilibrio di forze tra potere centrale e gruppi particolari
Infatti, è dato osservare che alla formazione di un potere centrale può
accompagnarsi e seguire il dissolvimento dei gruppi sociali preesistenti o
la loro diffusione in posizione di maggiore o minore autonomia e
contemporanea subordinazione al potere centrale.
Può essere, cioè, nei casi di più marcata affermazione di tale potere, che
non tanto si ponga il problema del riconoscimento di una soggettività
corporativa al gruppo, quanto piuttosto il problema della stessa esistenza
(o, addirittura, formazione) del gruppo come unità socialmente e
giuridicamente rilevante (anche se non personificata).
6
Allora, l’autorizzazione alla formazione e all’esistenza potrà anche
tradursi implicitamente nel riconoscimento della personalità.
Se, invece, la formazione ed esistenza del gruppo come unità sono fatto
non condizionato dal consenso del potere centrale, e il gruppo viene ad
6
VERRUCOLI P., “Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common
law e civil law”, Milano, 1964.
12
esistere (o a mantenersi) spontaneamente nell’ambito di detto potere,
allora il riconoscimento della personalità giuridica si configura
autonomamente, come atto d’attribuzione di una particolare qualifica
intesa ad agevolare lo svolgimento d’attività – e quindi della vita – del
gruppo.
In altre parole, in quest’ipotesi il potere centrale, sulla base della
sussistenza di un interesse pubblico o privato che non può, in un dato
grado di sviluppo delle attività e delle relazioni sociali, essere
misconosciuto od oppugnato, consente al gruppo organizzato di
assurgere al grado di soggetto autonomo.
7
Le implicazioni possibili di
questa soggettività (autonomia patrimoniale maggiore o minore, etc.)
corrispondono ai diversi stadi d’affermazione di tale personalità,
contribuendo a rappresentare meglio questa come privilegio concesso dal
potere statale ai gruppi. In difetto di personalità, questi possono
ugualmente dar luogo ad un operare ricorrendo agli espedienti suggeriti
dalla pratica e fatti propri ed elaborati dalla tecnica giuridica, quali i
rapporti fiduciari delle prime organizzazioni associative romane od il
trust del moderno diritto inglese all’epoca delle restrizioni in materia di
riconoscimento delle corporations: ma si tratta di una complicazione
derivante dal rifiuto di questa da parte del potere centrale, preoccupato
7
VERRUCOLI P., Op. cit.
13
appunto di favorire, per il tramite della stessa, il rafforzamento e
l’acquisto di sempre maggior potenza da parte dei gruppi organizzati.
8
Ed è in questo senso che il riconoscimento della personalità si mostra
chiaramente come espressione di un determinato rapporto di forze tra
potere centrale e gruppo: alla maggior potenza di questi corrisponde una
più facile acquisizione, da parte degli stessi, del riconoscimento della
personalità e degli attributi o benefici a questa collegabili; alla maggiore
autorità del potere centrale, invece, una minor larghezza di
riconoscimento, od anzi una discrezionalità di questo.
Conferma dell’oscillazione pendolare di questo equilibrio di forze si può
trarre da una breve considerazione sulla storia della persona giuridica dal
medioevo ai giorni nostri.
Nel dissolvimento dell’autorità dal potere centrale nell’alto-medioevo, si
perde il valore della personalità come privilegio affermato nel diritto
romano, e i gruppi sociali acquistano una potenza che li porta a vantare
soggettività più o meno chiaramente delineate. Nella restaurazione del
potere centrale, fino alle monarchie assolute ed allo Stato di polizia, si
ha l’annullamento o l’assorbimento dei gruppi nell’ambito del potere
centrale, che si arroga il diritto di riconoscere o meno –
discrezionalmente – la soggettività degli stessi; così come parallelamente
8
MAIORCA, “Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti privati”, Palermo, 1933.
14
si ha la creazione di altri gruppi che, in misura più o meno diretta,
servano da strumento per la realizzazione di interessi statali (si veda il
fenomeno delle compagnie coloniali).
E’ soltanto con il liberalismo e con la rivoluzione industriale del sec.
XIX che la discrezionalità viene a cessare, almeno per ciò che attiene
alle organizzazioni collettive perseguenti attività d’impresa: anzi, nel
diverso trattamento tra queste (le società commerciali) e quelle che non
svolgono siffatte attività (rispetto alle quali generalmente permane il
riconoscimento discrezionale), si ha un ulteriore conferma dell’esattezza
del rilievo prospettato, e in altre parole che i diversi gradi del
riconoscimento della personalità corrispondono a diversi livelli
nell’equilibrio tra le forze anzidette.
9
Ciò posto, poiché il sistema del riconoscimento della personalità
mediante legge generale (detto, per brevità, “ sistema normativo “)
rappresenta la rinuncia del potere centrale alla discrezionalità
nell’attribuzione del privilegio della personalità stessa, il superamento di
questa, va riguardato proprio come espediente col quale il potere centrale
ovvia agli eccessi od abusi del privilegio attribuito ai gruppi organizzati
perseguenti attività economiche. Infatti, avendo rinunciato alla
discrezionalità del riconoscimento degli stessi ed al controllo di merito
9
VERRUCOLI P., “Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common
law e nella civil law”, Milano, 1964.
15
sulla loro attività, l’ordinamento ricorre al mezzo tecnico del
superamento della personalità giuridica come surrogato di tale
discrezionalità e del controllo di cui sopra, ed altresì dei provvedimenti
al riguardo adottabili (ad es.: soppressione dell’ente o sua
trasformazione, etc.,). Valuta, cioè la condotta effettiva di coloro che
hanno operato dietro tale schermo della personalità giuridica, e ad essi
imputa direttamente gli effetti degli atti compiuti in contrasto con le
finalità del concesso privilegio della personalità stessa.