3
Una definizione di commercio elettronico è contenuta nella
Comunicazione della Commissione Europea COM (97) 157, la quale
afferma che il commercio elettronico consiste “nello svolgimento di
attività commerciali e di transazioni per via elettronica; nella
distribuzione on line di contenuti digitali; nell’effettuazione per via
elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; negli appalti pubblici
per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche
amministrazioni”.
Il commercio elettronico si sostanzia quindi nello svolgimento di
attività e transazioni in via elettronica finalizzate alla
commercializzazione di beni e servizi nell’effettuazione di operazioni
finanziarie e di borsa; e nella realizzazione di procedure di tipo
transattivo operate dalla Pubblica Amministrazione.
(1)
La nozione di scambi elettronici dunque ingloba un’ampia gamma di
attività tra cui: compravendita per via elettronica di beni e servizi,
fornitura per servizi digitali, trasferimenti elettronici di fondi, vendite
all’asta, vendita diretta al consumatore.
Tali scambi riguardano tanto prodotti (ad es. beni di consumo) quanto
servizi ( ad es. servizi finanziari e giuridici) ed inoltre sia attività
tradizionali (ad es. assistenza sanitaria ed istruzione) sia nuove attività
(ad es. grandi magazzini virtuali). (2)
(1) Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato delle Regioni COM(97) 157.
(2) Documento tematico preparato dal ministero delle finanze tedesco in occasione della
conferenza ministeriale sulle nuove realtà della società dell’informazione svoltasi a
Bonn nel 1997.
4
Strettamente collegato alla definizione di commercio elettronico è la
distinzione tra commercio business to business e business to consumer.
Con la espressione business to business (detta B2B ) si fa riferimento ai
rapporti contrattuali tra imprese. Tale tipologia ha una caratterizzazione
oggettiva e soggettiva.
Sotto il profilo soggettivo si caratterizza appunto per la natura di
imprenditori dei contraenti.
Sul piano del contenuto tali contratti si caratterizzano come strumenti di
pianificazione dei rapporti commerciali tra imprese.
Con la espressione business to consumer ( detta B2C ) invece si fa
riferimento alle relazioni fra imprese, che offrono prodotti o servizi, ed i
consumatori finali, intendendosi per essi tutti i soggetti che agiscono
“per scopi non riferibili all’ attività professionale eventualmente
svolta”.
(3)
Vanno poi segnalate due ulteriori tipologie ovvero quella relativa al
commercio elettronico consumer to consumer, concernente le transazioni
tra due soggetti entrambi consumatori, e le attività commerciali on-line
riguardanti la Pubblica Amministrazione.
Altra distinzione accreditata è quella fra commercio elettronico diretto
ed indiretto.
Ci si riferisce al primo quando oggetto della transazione è un bene
immateriale, solitamente un servizio, e l’intera operazione può
compiutamente svolgersi in Internet, sia rispetto alla conclusione del
contratto, sia in relazione alla consegna della res (si pensi alla vendita di
un software).
(3)
V. la Comunicazione della Commissione Europea. COM(97) 157 in op. cit.
5
Si discorre invece di commercio elettronico indiretto, quando il
contratto ha per oggetto un bene materiale, sicché il contratto viene
concluso on-line ma la consegna del bene ha luogo tramite le tradizionali
forme di spedizione.
(4)
(4)
S.Sica, Il contratto “ nella rete” da “Il Commercio Elettronico:profili
giuridici”,Giuffrè,Milano,2001,pag.38.
6
1.2 Gli Aspetti Sociali e Culturali del Commercio Elettronico
Lo sviluppo del commercio elettronico può portare vantaggi per
l’acquirente e per le aziende.
Per il consumatore-acquirente vi sono vantaggi economici, come
l’abbattimento dei costi, la possibilità di confrontare i prezzi di diverse
aziende, e la possibilità di comperare da casa ventiquattro ore su
ventiquattro, disponendo anche di merce rara o di difficile reperibilità, e
ciò attraverso la possibilità di interagire direttamente con le imprese
produttrici.
(1)
Per quanto riguarda le imprese, invece i maggiori vantaggi consistono
nella possibilità di limitare i costi relativi di transazione, di rendere più
efficaci ed efficienti i rapporti con altre aziende o con il consumatore
finale.
Oltre a ciò Internet consente loro di migliorare continuamente la qualità
dei beni prodotti e dei servizi offerti e di ampliare il mercato
trascendendo i limiti tradizionali.
Nonostante i numerosi vantaggi, la crescita del commercio elettronico è
molto lenta e il giro di affari è molto inferiore alle aspettative.
Se si guarda la situazione mondiale inoltre, si rileva subito che rispetto
agli Stati Uniti, nell’Unione Europea il grado di sviluppo del commercio
elettronico è decisamente basso, anche se si registra un incremento negli
ultimi anni.
(1) Nicola Menicacci, Commercio Elettronico e Legislazione Europea, in
Http:// www.lenuovevocideldiritto.it
7
Le ragioni di tale lenta crescita sono molteplici: alcune di esse hanno
natura funzionale, altre sono di tipo strutturale.
Per quanto riguarda le ragioni di tipo strutturale, il “commercio on line”
attuato da paesi membri dell’ Unione Europea difficilmente si articola su
una prospettiva internazionale.
E’ indubbio, però, che gli ostacoli maggiori sono di ordine socio-
culturale, come la scarsa familiarità con le tecnologie informatiche o la
diffidenza verso le stesse.
Secondo l’Oecd (Organization for Economic and
Co-Operation Development), precondizione necessaria per il commercio
elettronico è senza dubbio l’accesso e una “alfabetizzazione” informatica
diffusa.
(2)
Non a caso anche se gli abitanti dell’ Europa superano in numero quelli
degli Stati Uniti, questi ultimi possono vantare un bacino di utenti
potenziali di gran lunga superiore al nostro.
Il primo motivo è di ordine culturale, dal momento che in Europa si
registra quella che potremmo definire una sorta di “analfabetizzazione”
informatica rispetto agli Stati Uniti, dove la cultura informatica è una
cultura di massa.
Va poi considerato un problema di ordine linguistico dal momento che
l’inglese è la lingua principale del commercio elettronico, e ciò porta
ovviamente all’esclusione di tutti coloro che non padroneggiano la nuova
“lingua franca”.
Non in ultimo va considerata la scarsa fiducia generale, soprattutto dei
consumatori, nei confronti del commercio elettronico.
(2)
G.Cassano, Gli aspetti sociali dell’e-commerce, in Il Commercio via Internet,LaTribuna,
Piacenza,2002.
8
Spaventa innanzitutto l’utilizzo della carta di credito come strumento di
pagamento in rete, data la facilità con cui tale mezzo può essere clonato
(proprio per tale ragione alcuni siti di e-commerce, soprattutto italiani,
consentono il pagamento mediante contrassegno).
Vi è quindi un bisogno di confidenzialità e di sicurezza dei pagamenti
assicurati attualmente da sistemi di crittografia o dell’installazione di
lettori di chip delle carte di credito.
Spaventa inoltre la circolazione dei dati personali che vengono acquisiti
in rete, e la mancanza di “contatto” tra venditore ed acquirente, i quali
chiedono di essere rassicurati sulla identità della controparte, sulla
“reputazione” del venditore e sull’affidabilità degli impegni presi
dall’acquirente al fine di ridurre al minimo la possibilità delle frodi.
Dal punto di vista commerciale, la diffusione di portali
caratterizzati dal prestigio del marchio e dall’idea di affidabilità ad esso
associata potrà fornire una garanzia rilevante per il consumatore.
Vero è che l’origine storica di internet ne fa una rete poco adatta alle
transazioni commerciali. L’assenza di gerarchia che la caratterizza
impedisce ogni efficace controllo dell’accesso e degli scambi.
Il problema non è quindi solo quello della sicurezza nell’utilizzo di
strumenti di pagamento come la carta di credito, ma soprattutto quello
del controllo del comportamento delle parti e dunque nell’articolazione
tra il funzionamento tecnico di Internet ed il quadro legislativo e
regolamentare in un contesto internazionale.
(3)
(3)
E. Brousseau, A. Ballet, Tecnologies de l’information,organisation et performances
èconomiques, Commissarit général du Plan, Paris,1999
9
1.3 Esigenza di Regolamentazione e Differenti Opzioni
Regolamentari del Commercio Elettronico
Quando il fenomeno Internet ha visto cambiare i suoi connotati
fondamentali per divenire un mercato virtuale e globale, aperto al libero
scambio di beni e servizi tra imprenditori e professionisti, da un lato, e
tra imprenditori e consumatori, dall’altro, l’assenza di regole, che fino a
quel momento aveva caratterizzato la rete, è stata avvertita come un
ostacolo allo sviluppo e al consolidamento dell’e-commerce.
Pertanto la necessità di una regolamentazione appropriata a queste
forme di scambio è emersa a partire dalla metà degli anni Novanta,
allorché le grandi organizzazioni internazionali, constatato che la
dimensione limitata di Internet si andava trasformando in realtà
economica su scala mondiale, hanno iniziato ad interessarsi agli aspetti
giuridici legati al fenomeno.
Due sono le soluzioni emerse dagli studi preliminari delle diverse
organizzazioni internazionali.
Il primo approccio è consistito nell’inquadrare la contrattazione di
beni e servizi in via elettronica nel patrimonio normativo comune già
esistente disponendo gli opportuni adattamenti.
La materia del commercio elettronico evidenzia infatti la necessità di
coordinare la normativa di nuova introduzione con la precedente, al fine
di evitare discrasie tra norme.
La considerazione che non esiste una normativa perfettamente
adattabile al “proprium” di questi profili ha determinato l’emersione di
un secondo approccio normativo basato sulla creazione di una disciplina
ad hoc, ossia uno strumento regolatorio specifico per la risoluzione
10
globale delle problematiche di natura giuridica connesse con lo sviluppo
del commercio elettronico.
1
I cultori di detta tesi si rifanno al consolidato fenomeno di formazione
spontanea del diritto che si verifica nei settori del commercio, del
trasporto, del credito e della finanza internazionali, allo scopo di
assicurare la certezza del diritto in ambiti particolari mediante la
creazione di una disciplina uniforme per taluni aspetti delle relazioni
contrattuali transnazionali, al di fuori dell’ingerenza di qualsiasi
ordinamento giuridico statale.
Attualmente la scelta effettuata è in linea con il primo approccio.
Il modello seguito è quello che meglio può soddisfare quelle esigenze
di certezza e di sicurezza nei rapporti commerciali che sono alla base
della ricerca stessa di una normativa di riferimento nel campo della
contrattazione per via telematica.
Del resto occorre sottolineare che il commercio elettronico, sebbene si
caratterizzi per la particolarità del mezzo utilizzato per l’incontro della
domanda e dell’offerta, mantiene sostanzialmente inalterati i connotati
tipici di ogni comune atto di commercio, inteso nell’accezione
tradizionale di scambio di beni e/o servizi dietro pagamento di un
determinato corrispettivo.
(2)
In effetti l’acquisto in rete di un determinato prodotto, ad es. un libro,
dal punto di vista del rilievo sostanziale della transazione, non differisce
in nulla dall’acquisto del medesimo prodotto in un tradizionale negozio.
1
C. e F. Sarzana di S. Ippolito, profili giuridici del commercio via Internet, Giuffrè, Milano,
1999
(2)
L. Marini, Commercio elettronico: profili di diritto comunitario, ed. Cedam, 2000, pag.8.