Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali: libertà d'espressione e sentimento religioso
La libertà di espressione nel diritto dell’Ue
La tutela del diritto alla libertà di espressione trova positivo riconoscimento nel sistema delle fonti di diritto dell’Unione europea solo recentemente (si veda cap. 2, sez. II). Il trattato di Roma del 21 marzo 1957, non conteneva alcuna disposizione per tutelare il diritto alla libertà di espressione né alcun’altra disposizione riconducibile alla tutela dei diritti fondamentali, perché finalizzato all’istituzione di una Comunità a matrice esclusivamente economica. Ad un catalogo di diritti si perviene solo nel 2000, con la Carta europea dei diritti fondamentali firmata a Nizza, anche se, negli anni che intercorrono tra i Trattati di Roma e la Carta, si registra una progressiva attenzione da parte della Comunità prima, e dell’Unione europea poi, sui temi inerenti la tutela dei diritti fondamentali, sia attraverso l’esplicita previsione di norme nei trattati sia attraverso l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea. Bisogna ricordare, inoltre, il progetto di trattato che adotta una costituzione per l’Europa, mai entrato in vigore a seguito dei referundum svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi, che prevedeva all’articolo II-71:
"Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione [...] senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". La Carta europea dei diritti fondamentali riprende tale formulazione e la trasfonde nell’art. 11, ai sensi del quale ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, ossia "[al]la libertà di opinione e [al]la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera".
E' possibile, dunque, distinguere una manifestazione attiva e una passiva dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione. Si tutela, infatti, sia il diritto di manifestare e diffondere liberamente la propria opinione e il proprio pensiero, sia il diritto di accedere alle opinioni altrui. Anche nel diritto dell’Unione europea come avviene nella Convenzione, si riconosce la libertà di espressione ad ogni persona, sia essa fisica o giuridica, e si garantisce il pluralismo e la libertà dei media. Diversamente però dalla CEDU, i limiti all’esercizio del diritto alla libertà di espressione vanno ricercati in un’altra disposizione applicabile a tutti i diritti riconosciuti dalla Carta e, precisamente, ai commi 1 e 3 dell’art. 52. Il primo richiede che sia una legge a prevedere i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero e che si applichi un principio di proporzionalità, per cui "possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui"; il terzo comma, invece, prevede che la Convenzione costituisca il c.d. “standard minimo di tutela” per i diritti presenti in entrambi i testi. Ciò significa che i giudici dell’Unione devono interpretarne il significato e la portata conformemente all’interpretazione e alla portata dei medesimi diritti conferiti dalla CEDU (si veda cap. 2, par. 2.II.5). Se, invece, i diritti riconosciuti dalla Carta derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, essi devono essere interpretati in armonia con quest’ultime.
Con il Trattato di Lisbona del 2009, come visto (cap. 2, par. 2.II.1), alle disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali, si è attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati e ciò implica da un lato la natura primaria dei diritti in essa sanciti e, dall’altro, la competenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella loro interpretazione. Accanto a questa tutela, però, anche nel diritto derivato, "sono sempre più numerosi i regolamenti e le direttive dell’Unione europea che contengono nel loro articolato norme che fanno esplicito riferimento al diritto alla libertà di espressione". A titolo d’esempio, si vedano: la direttiva sul commercio elettronico, quella sulla tutela dei diritti d’autore, il regolamento sulla tutela dei dati personali, la direttiva sui media audiovisivi e quella sul whistleblowing. Anche se, nella maggior parte dei casi, si tratta "di disposizioni che stabiliscono i criteri di contemperamento fra i diritti interessati dalla specifica disciplina oggetto degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione ed il diritto alla libertà di espressione", esse assumono un ruolo fondamentale nel capire il sistema europeo di tutela della libertà di espressione.
Concludendo, l’Unione europea considera e annovera tra i diritti fondamentali della persona umana la libertà di espressione poiché oltre ad essere indispensabile per la dignità e la realizzazione personale dell’individuo, essa costituisce il fondamento essenziale della democrazia e dello stato di diritto. A dimostrazione di quanto appena scritto, basti pensare che tra i criteri di adesione di Copenaghen vi sono sia la libertà di espressione che il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Per cui tale diritto si tutela in quanto fondamento di una società democratica che, ai sensi dell’art. 2 del TUE, è caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomo e donna. In caso di violazione, allora, si dovrebbe applicare la procedura sanzionatoria dell’art. 7 TUE, la quale prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione all’Unione europea, in caso di violazione grave e persistente da parte di un Paese membro, dei principi sui quali poggia l’Unione. Ma allo stesso tempo, la libertà di espressione non è assoluta e può essere sottoposta a limitazioni, in questo l’Europa si dimostra più attiva e interventista rispetto agli Stati Uniti, soprattutto in materia di hate speech (c.d. reati d’odio) e fake news (si veda infra, sez. II).
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Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali: libertà d'espressione e sentimento religioso
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Informazioni tesi
Autore: | Sara Gallone |
Tipo: | Laurea magistrale a ciclo unico |
Anno: | 2020-21 |
Università: | Università degli Studi di Torino |
Facoltà: | Giurisprudenza |
Corso: | Giurisprudenza |
Relatore: | Elisabetta Palici di Suni |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 231 |
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