Percorsi di accoglienza e tutela del minore straniero non accompagnato
I familiari beneficiari della richiesta di ricongiungimento familiare
La domanda di ricongiungimento familiare può essere effettuata dal cittadino straniero solo per alcuni dei suoi familiari, espressamente delineati dall’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione che ricomprende il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico e i genitori a carico.
Per quanto riguarda il coniuge, il cittadino straniero potrà effettuare domanda di ricongiungimento solo qualora non vi sia stata separazione legale e solo se il familiare da ricongiungere abbia un’età superiore ai diciotto anni. Inoltre, l’art. 29, c. 1ter non ammette il ricongiungimento di coniuge (o genitore) che risulti coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Sul punto, è opportuno segnalare che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, il legislatore ha esteso l’applicazione di tutte le disposizioni contenenti le parole “coniuge” o “coniugi” anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Per cui, non emerge alcun dubbio circa l’equiparazione tra il cittadino straniero parte di un’unione civile e il coniuge ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare. Tuttavia, un aspetto che può sollevare dei dubbi è quello relativo al riconoscimento, ai fini del ricongiungimento familiare, delle unioni civili formalizzate all’estero tra soggetti entrambi extracomunitari. In merito, occorrerà che la relazione assuma lo stesso valore giuridico ad essa riconosciuto dall’ordinamento italiano anche nel Paese in cui è stata costituita. Spetterà all’autorità diplomatica italiana provvedere a certificare tale corrispondenza, la cui esclusione potrà dare luogo a ricorso davanti al giudice civile.
I figli minori potranno essere ricongiunti al familiare che ne fa richiesta, con il consenso dell’altro genitore, qualora esistente, a prescindere dalla loro nascita dentro o fuori dal matrimonio, e solo se si tratta di figlio non coniugato. Inoltre, sono ricongiungibili anche i minori affidati o sottoposti alla tutela del richiedente, nonostante non ne sia il genitore. In tale sede, occorre rammendare che ai sensi dell’art. 29, c. 2 del Testo Unico, non viene attribuita alcuna importanza a un’eventuale legge del Paese d’origine del minore straniero che preveda una diversa soglia per il raggiungimento della maggiore età.
In aggiunta, i titolari del diritto potranno richiedere il ricongiungimento familiare a beneficio del figlio maggiorenne qualora quest’ultimo sia a carico del richiedente e solo se, per ragioni oggettive, il figlio non sia in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del suo stato di salute che comporti un’invalidità totale. Tale parte della disciplina pare eccessivamente rigida soprattutto in quei casi in cui il figlio a cui ci si vuole ricongiungere sia malato o affetto da disabilità, benché non totale e abbia da pochissimo tempo superato la maggiore età. Queste condizioni impediscono, irragionevolmente, il completamento della procedura per il ricongiungimento familiare, pur trovandosi in presenza di un ragazzo che necessiterebbe di usufruire di tale istituto.
Da ultimo, l’art. 29, c. 1, lett. d) del Testo Unico permette all’avente diritto di effettuare domanda per ricongiungersi con i genitori a carico, solo qualora non vi siano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero nel caso in cui il genitore sia ultrasessantacinquenne, nell’ipotesi in cui gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Così come per i figli maggiorenni, anche in questo caso, la disciplina pare piuttosto severa, soprattutto in quei casi in cui non viene ammesso il ricongiungimento familiare per la presenza di un altro figlio nel Paese di origine che, tuttavia, per le più svariate ragioni non è in grado di occuparsi del sostegno del genitore: si pensi al caso in cui il figlio risulti detenuto oppure viva molto distante dal genitore, o ancora, sia stato condannato per violenza domestica nei confronti del genitore stesso.
Inoltre, la disciplina contenuta all’interno del Testo Unico non sembra corrispondere a quanto indicato dall’art. 4, par. 2, lett. a) della direttiva 2003/86/CE, il quale ammette il ricongiungimento con il genitore limitandosi a richiedere che quest’ultimo non disponga di un adeguato sostegno familiare nel Paese di provenienza, senza fare riferimento ai documentati, gravi motivi di salute richiesti dalla disciplina contenuta nell’art. 29 del Testo Unico.
Concludendo la trattazione avente ad oggetto il ricongiungimento familiare, preme evidenziare la rigidità della disciplina nella parte in cui delinea i familiari ricongiungibili, rispetto alla definizione di “famiglia” elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha adottato una definizione inclusiva del concetto, ricomprendendovi i coniugi ma anche coloro che abbiano una relazione stabile e duratura che possa essere dimostrata dalla coabitazione, dalla durata della relazione stessa e da un’eventuale presenza di figli. La Corte include, poi, all’interno del nucleo familiare, i genitori e i figli, anche adottati.
Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri membri della famiglia, affinché questi vengano considerati come parte della “famiglia”, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che debbano essere accertati ulteriori elementi di dipendenza, non essendo sufficiente la presenza di un mero legame emotivo: ad esempio, per quanto concerne il ricongiungimento familiare, tali elementi potranno essere accertati qualora l’assistenza al familiare nello Stato ospitante sia l’unica opzione; si pensi al caso dei fratelli che assumono il ruolo di genitori prendendosi cura l’uno dell’altro, oppure al caso della comprovata necessità del minore dell’assistenza del nonno.
Questo brano è tratto dalla tesi:
Percorsi di accoglienza e tutela del minore straniero non accompagnato
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Informazioni tesi
Autore: | Alessia Compri |
Tipo: | Laurea magistrale a ciclo unico |
Anno: | 2021-22 |
Università: | Università degli Studi di Verona |
Facoltà: | Giurisprudenza |
Corso: | Giurisprudenza |
Relatore: | Alessandra Cordiano |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 182 |
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