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Regime detentivo aggravato in Italia e Spagna

Principali strumenti del F.I.E.S

Uno degli strumenti a disposizione di questo regime aggravato, è l’isolamento del detenuto previsto anche dall’articolo 42.2 della ley penitenciaria; questa misura affinchè sia legittima deve prevedere una serie di accorgimenti per tutelare la salute del recluso. Proprio per questo viene effettuato un controllo medico post isolamento e la misura deve essere sospesa ove intervenga una malattia e nel caso delle donne anche ove la stessa risulti in gravidanza. L’isolamento deve essere svolto nella propria cella o in una con caratteristiche similari che in qualsiasi caso è priva di luce naturale in quanto deve essere senza finestre che si affaccino sull’esterno del penitenziario.
Questa sanzione può essere inflitta solo in casi eccezionali e deve essere giustificata da una manifesta aggressività del soggetto proprio in accordo con l’art 42.4 della ley penitenciaria.
La vita del detenuto si svolge integralmente in detta cella e non sempre vengono concesse le tre ore di aria giornaliere che comunque, quando sono concesse, il detenuto le trascorre ammanettato.
Le Mandela Rules descrivono l’isolamento come la detenzione senza alcun contatto umano per un termine di ventidue ore al giorno. Le stesse Mandela Rules stabiliscono che l’amministrazione deve controllare affinché vengano limitati al minimo gli effetti pregiudiziali sul reo; inoltre la regola 43 espressamente vieta che sia posto in essere senza una limitazione temporale o comunque per un periodo prolungato superiore a 15 giorni; non è in aggiunta concesso obbligare il detenuto a permanere in una cella sempre buia o sempre illuminata; l’ultima limitazione alla misura dell’isolamento è l’impossibilità della amministrazione penitenziaria di proibire i contatti con i familiari.
La scienza psichiatrica sostiene che l’isolamento è capace di causare conflitti della personalità irreversibili dovuti proprio alla mancanza di illuminazione naturale, alla impossibilità di vedere oltre le mura della cella e alla perdita di concezione del mondo esteriore.
Le regole penitenziarie europee stabiliscono che l’isolamento può essere imposto solo in casi eccezionali e per un periodo più limitato possibile. La Corte EDU considera che la mancanza di contatti umani potrebbe configurare un trattamento inumano e degradante in quanto il recluso verrebbe privato della sua vita familiare; proprio lo stesso giudice nel 2016 si pronunciava nei confronti della Polonia dichiarando che la stessa avesse violato gli articoli 3 e 8 della carta europea dei diritti dell’uomo; il caso riguardava la storia di due pericolosi criminali che, sottoposti al regime di isolamento, non potevano svolgere alcun tipo di attività nè tantomeno avere colloqui famigliari.
Terminato il discorso sull’isolamento, passiamo ad analizzare brevemente le perquisizioni personali, ovvero un altro strumento che potrebbe collidere con i diritti della persona. Le perquisizioni corporali possono definirsi come quelle misure che si realizzano sul corpo della persona senza la necessità di averne il consenso e se necessario per mezzo della coercizione fisica, col fine di reperire qualcosa che abbia un interesse giustificabile.
Il tribunale costituzionale non ha mancato di pronunciarsi in merito e ha affermato che il diritto all’intimità del detenuto è da ritenersi un diritto fondamentale in quanto strettamente correlato con la dignità di ogni uomo. Esso trova fondamento e viene tutelato primariamente in quanto ricompreso nell’articolo 10 della costituzione spagnola.
Il regolamento penitenziario regola espressamente il diritto all’intimità e riservatezza stabilendo che nel caso delle perquisizioni integrali esse si effettuino: ”quando esistano ragioni individuali e indubitabili che un detenuto possa occultare nel suo corpo un oggetto pericoloso o una sostanza capace di causare danno alla salute o all’integrità fisica delle persone.”
Il regolamento penitenziario disciplina anche i registri giornalieri delle perquisizioni svolte nonostante il Tribunal Supremo affermi che debbano concorrere i presupposti della necessità, proporzionalità e urgenza affinchè si possano eseguire legittimamente. Nonostante questi vincoli, non esiste un obbligo costituzionale che stabilisca i limiti del registro in cui si facciano alla presenza del detenuto, ma affinchè sia conforme al parametro legale il detenuto deve essere messo a conoscenza di questo registro di dati sia che venga posto in essere in sua presenza o sia che gli venga comunicato successivamente. In ogni caso la mancata comunicazione al detenuto non rileva violazione all’intimità personale.
Un altro strumento utilizzato è il cambio di ubicazione del recluso; questo spostamento continuo non è disciplinato e tantomeno è da considerarsi legale e per questo occorre analizzare se è da ritenersi come misura proporzionata e giustificata. La giustificazione che si cerca di dare a questo fenomeno, secondo la circolare n.12 del 2011, è che il detenuto che conosce la propria ubicazione esatta potrebbe pianificare la propria fuga più agevolmente.
Questo cambio deve quindi essere disposto esclusivamente nei casi in cui i rei si rendano autori di fatti che consiglino il cambio del regime di sorveglianza, tanto che il solo cambio di cella non sarebbe giustificato cosi come non sarebbe giustificato il solo cambio degli agenti di sorveglianza. Detto ciò è implicito che anche qui ci si debba fondare sui principi di proporzionalità e necessità in quanto il continuo cambio lederebbe l’intimità del recluso recandogli un forte disorientamento che quindi deve considerarsi mezzo necessario finalizzato a prevenire l’evasione.
La ley penitenciaria stabilisce inoltre che si possono intercettare le comunicazioni quando esistano ragioni di sicurezza, però col vincolo che si deve informare l’autorità competente in modo che siano giustificate e debitamente motivate. I detenuti, a seguito dell’imposizione della limitazione, devono richiedere l’autorizzazione per effettuare qualsiasi tipo di comunicazione indipendentemente dal fatto che essa venga o meno intercettata.
Si devono intendere per comunicazioni visite e telefonate che devono assolutamente essere limitate ad un numero massimo di dieci persone; dette persone devono essere legate da una relazione di affinità o parentela che per essere dimostrata necessita della presentazione di un documento accompagnato da un atto giuridico riconosciuto. Nel caso di conviventi e di parenti il documento accreditativo si deve presentare per mezzo dell’ufficio anagrafe: pertanto il documento richiesto potrebbe aver la forma di stato di famiglia, certificato di convivenza o empadronamiento.
Una delle misure collegate alle intercettazioni è il divieto di utilizzare documenti che si possano mostrare attraverso il vetro durante il colloquio visivo; questa restrizione comporta che l’istituto penitenziario deve mettere il recluso a conoscenza di questa norma interna, mantenere un registro dove appuntare la perquisizione svolta e l’esito della stessa prima e dopo il colloquio e garantire che durante il colloquio ci sia sempre la presenza di un funzionario dell’istituto che controlli visivamente. Lo stesso meccanismo è adottato negli istituti italiani per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art 41 bis O.P con la sola differenza del divieto di rammostrare documenti scritti, perché risulta vietata l’introduzione di qualsiasi oggetto ad eccezione di una bottiglietta d’acqua e di fazzoletti.

Questo brano è tratto dalla tesi:

Regime detentivo aggravato in Italia e Spagna

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Informazioni tesi

  Autore: Diego Penolazzi
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2020-21
  Università: Università degli Studi del Piemonte Orientale A.Avogadro
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Serena Quattrocolo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 238

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Parole chiave

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