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Il Giudizio Immediato

La comunicazione del decreto che dispone il giudizio immediato e la notificazione all’imputato, alla persona offesa e al difensore

In base all'art. 456, comma 3, il decreto che dispone il giudizio immediato deve essere comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa, almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. Si è infatti in presenza di un contesto non assimilabile a quello che connota l'ordinario decreto di rinvio a giudizio, ex art. 429, e proprio questa differenza giustifica ampiamente la previsione degli obblighi di comunicazione e notificazione, alla luce di esigenze assai diverse da quelle sussistenti nel rito ordinario. Il decreto di cui all'art. 429 viene emesso all'esito della celebrazione dell'udienza preliminare, che si svolge, ai sensi dell'art. 420, comma 1, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, e con la possibile presenza dell'imputato stesso e della persona offesa. Proprio per tale motivo, a differenza di quanto disposto dall'art. 456, il decreto ex art. 429 non va comunicato al pubblico ministero e non va notificato all'imputato ed alla persona offesa qualora essi siano presenti alla lettura del decreto che dispone il giudizio. Infatti, ai sensi dell'art. 424, comma 2, detta lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

Alla luce delle medesime considerazioni si può comprendere perché l'art. 456, comma 5, imponga di notificare al difensore dell'imputato l'avviso della data fissata per il giudizio (va ricordato che a quest'ultimo va notificato unicamente l'avviso, non dovendo essere effettuata nei suoi confronti il decreto di citazione a giudizio, a differenza di quanto previsto per l'imputato), laddove un analogo obbligo non è invece previsto con riferimento al decreto di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 429, giacché, come abbiamo ricordato, in tal caso l'udienza preliminare si svolge con la partecipazione necessaria del difensore.
Dopo aver sottolineato la ragione di tali differenze, dobbiamo ora rilevare, per quanto concerne l'arco temporale di trenta giorni intercorrente prima della data fissata per il giudizio, che a detto termine va comunque applicata la proroga stabilita dall'art. 174, in base al quale "se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'art. 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio".

Occorre ricordare nell'originaria dizione codicistica fosse previsto un termine di venti giorni, che è stato allungato a trenta per effetto dell'art. 14, comma 1, della l. 1° marzo 2001, n. 63, sul “giusto processo”.
La ratio di tale ampliamento temporale è individuabile nella volontà di tutelare efficacemente il diritto di difesa, fornendo un maggiore spatium deliberandi all'imputato in relazione alle possibili opzioni processuali, ed in particolare in ordine all'opportunità di avvalersi o meno dei riti alternativi premiali.
La modifica così operata va infatti correlata all'incremento, da sette a quindici giorni, del termine, fissato dall'art. 458, comma 1, entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, a pena di decadenza.
E' stato osservato che, laddove non fosse stato operato l'aumento da venti a trenta giorni, qualora l'imputato, dopo molte esitazioni, solo all'ultimo avesse deciso di non richiedere la trasformazione del procedimento immediato nel rito abbreviato o nel patteggiamento non avrebbe poi più avuto tempo adeguato per preparare la propria difesa in sede dibattimentale (si pensi ad una decisione di non avvalersi del rito abbreviato, presa al limite di scadenza fissato dall'art. 458 comma 1, e cioè al quindicesimo giorno dalla notificazione del decreto di giudizio immediato).
Ai sensi dell'art. 456, comma 4, c.p.p. all'imputato ed alla persona offesa deve essere notificata, unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato, anche la richiesta del pubblico ministero. In tal modo il legislatore ha inteso tratteggiare, pure sotto questo aspetto, una disciplina uniforme rispetto a quella concernente la richiesta di rinvio a giudizio.
Taluno ha peraltro obiettato che una simile uniformità non appare del tutto razionale. Infatti "il decreto di giudizio immediato è un atto di per sé già 'completo'"; alla luce di questo rilievo si è sostenuto che "poiché il decreto di giudizio immediato incorpora in sé tutti i dati della richiesta di giudizio immediato ed in particolare i dati salienti e tipici dell'esercizio della azione penale, l'omessa notifica della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero non può essere causa di nullità, ai sensi della lettera c) dell'art. 178 c.p.p., vertendosi in un'ipotesi di mera irregolarità".

Questo brano è tratto dalla tesi:

Il Giudizio Immediato

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Informazioni tesi

  Autore: Chiara Zarcone
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Francesco Caprioli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 250

FAQ

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Parole chiave

processo
giudizio immediato
certezza della pena

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