Il ruolo dell'assistente sociale nella probation
Le funzioni dell'assistente sociale dell'UEPE nell'istituto della Messa alla prova
Per quanto concerne l'esecuzione del beneficio della messa alla prova, il legislatore ha affidato un ruolo di rilievo all'ufficio di esecuzione penale esterna. Questi ultimi sono stati istituiti dall'art. 72 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, e costituiscono degli uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
Agli uffici EPE sono affidati i compiti di gestione delle misure alternative alla detenzione concesse dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che, per il fatto di essere in possesso di particolari requisiti, hanno la facoltà di espiare la loro pena in un ambiente esterno agli istituti penitenziari. Gli UEPE su richiesta dell'autorità giudiziaria svolgono anche le "inchieste sociali" e le "indagini socio-familiari" ed, infine, prestano consulenza negli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio può collaborare con le istituzioni pubbliche e private nonché con i servizi sociali territoriali.
Quando l'imputato ritiene di voler presentare istanza di ammissione al beneficio della messa alla prova, deve presentare personalmente o tramite il suo legale, munito di procura speciale, una domanda formale per l'elaborazione di un programma di trattamento all'ufficio EPE competente. La competenza territoriale dell'ufficio dipende dal luogo di residenza o domicilio dell'utente. La richiesta deve essere accompagnata da un insieme di documentazioni, ad esempio, gli atti rilevanti del processo penale e il certificato generale del casellario giudiziario. Per quanto concerne la domanda formale, l'imputato deve riportare i suoi dati anagrafici, i reati a lui contestati per i quali si sta procedendo, la dichiarazione di non aver mai usufruito in precedenza dell’istituto e di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 102-103-104-105-108 di c.p. Inoltre, lo stesso deve fornire brevi informazioni riguardanti le sue condizioni lavorative e famigliari, riferire se intende porre in essere condotte riparatorie per il danno cagionato o, se già stato fatto in precedenza, allegare anche le documentazioni relative, proporre le azioni che intende mettere in atto per la mediazione con la persona offesa. In particolare, la domanda deve contenere la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'interessato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità. Come previsto dal regolamento attuativo, questo potrà essere soltanto tra quelli convenzionati con il tribunale competente per territorio.
Solo qualora la richiesta sia completa in tutte le sue parti, l'ufficio rilascia al richiedente un certificato che attesta l'avvenuta richiesta di elaborazione del programma di trattamento e apre un fascicolo in cui inizialmente sono contenuti i documenti dell'imputato già in possesso dall'ufficio come il certificato generale del casellario giudiziale, gli atti rilevanti del processo ed i dati anagrafici dell'imputato. A questi, successivamente, vengono aggiunti ulteriori documenti come le registrazioni dei colloqui tra l'utente e l'assistente sociale incaricato del caso, le comunicazioni che l'ufficio scambia con l'imputato, gli enti presso cui quest'ultimo svolge il lavoro di pubblica utilità, comunicazioni con il tribunale e altre documentazioni riguardanti il soggetto. A suddetto fascicolo viene assegnato un codice, relativo alla tipologia di intervento.
Il giudice, una volta presentata istanza di messa alla prova anche all'UEPE, opera un primo vaglio di ammissibilità al beneficio; in caso positivo, rinvierà l'udienza al fine di permettere all'UEPE di predisporre un programma di trattamento, al contrario, in caso di esito negativo, la cancelleria trasmette all'ufficio l'ordinanza di rigetto cosicché quest'ultimo possa archiviare il fascicolo.
Qualora il procedimento di messa alla prova sia ammissibile, l'utente viene contattato dall'assistente sociale incaricato per la fissazione di un colloquio. Come da legge, il servizio sociale effettua un'indagine socio-famigliare al fine di acquisire informazioni sul suo contesto famigliare, sulla storia e sulle attività lavorative. L'assistente sociale approfondisce anche le circostanze che hanno successivamente portato la persona alla condizione di imputato e le sue osservazioni inerenti ai reati a lui contestati. Nel caso in cui l'utente non si sia presentato agli appuntamenti fissati, nonostante le sollecitazioni del funzionario di servizio sociale, quest'ultimo comunica al giudice competente e al difensore dell'istante l'impossibilità di procedere con l'indagine socio-famigliare. La mancata presentazione dell'imputato all'UEPE sarà poi valutata dal giudice ai fini della decisione sull'ammissibilità della misura.
Occorre che l'utente mostri un certo impegno nel portare avanti le attività della messa alla prova, a tal fine è importante che l'assistente sociale mantenga i rapporti principalmente con l'imputato e non con il suo difensore, lasciando a quest'ultimo solo gli interventi di tipo legale.
Acquisite le informazioni necessarie, l'assistente sociale redige la relazione, basandosi sia su quanto acquisto durante i colloqui e, ove lo ritenesse necessario, anche sulle sue impressioni riguardanti il caso. Nella relazione viene descritta la storia di vita del soggetto, quanto accaduto durante la sua gioventù e durante i periodi scolastici. Parte della stessa è dedicata alla condizione di vita attuale della persona, alle sue affettività e alla sua situazione lavorativa. Altra parte è dedicata ai capi d'imputazione, e in particolare, agli atteggiamenti dell'imputato nei confronti del reato contestato e nei confronti della vittima del reato.
Assieme alla relazione, l'UEPE invia al giudice anche il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. Esso contiene indicazioni sul lavoro di pubblica utilità, se sono previste forme di risarcimento del danno cagionato e se si prevede la mediazione tra imputato e vittima del reato. A tal fine, alcuni UEPE hanno stipulato una convenzione con i Centri di mediazione penale del proprio territorio. Nello specificare le attività, l'UEPE deve tener conto che, in nessun caso le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità potranno pregiudicare “le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato” e che suddette prestazioni non potranno superare le otto ore giornaliere.
Trasmessa la relazione e il programma alla cancelleria del giudice, viene fissata un'udienza, ove sarà valuto l'idoneità.
Qualora il giudice lo ritenesse necessario, come previsto dall'articolo 464-quater c.p.p., potrà disporre eventuali modifiche o integrazioni al programma e, in caso di giudizio positivo, dispone l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. All'interno della stessa, il giudice indica anche l'esatto ammontare delle ore di lavoro di pubblica utilità da effettuare, la durata esatta del periodo in cui il procedimento è sospeso e, ove previsto, l'ammontare del risarcimento del danno. La cancelleria del giudice trasmette copia dell'ordinanza all'UEPE, allegandovi anche il programma di trattamento definitivo, e consegna copia dell'ordinanza all'imputato. L'UEPE, a questo punto, aprirà un nuovo fascicolo, con un codice specifico che indica che è in corso l'esecuzione della messa alla prova. […]
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Il ruolo dell'assistente sociale nella probation
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Informazioni tesi
Autore: | Pietro Anim Atobra Dwomo |
Tipo: | Laurea I ciclo (triennale) |
Anno: | 2014-15 |
Università: | Università degli Studi di Trento |
Facoltà: | Sociologia |
Corso: | Scienze del servizio sociale |
Relatore: | Elena Mattevi |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 47 |
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