Revisione del giudicato penale e riparazione dell'errore giudiziario
Il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario: evoluzione storica e fondamento costituzionale
Attualmente, nel vigente sistema processuale penale italiano, esistono due strumenti atti a “riparare”(per quanto possibile) le conseguenze di un errore commesso dalla giustizia nei confronti di un cittadino: tali strumenti sono la riparazione dell'ingiusta detenzione (prevista dagli artt. 314 e 315 c.p.p.), e la riparazione dell'errore giudiziario in senso stretto, ossia di quello conseguito ad una pronuncia giudiziale definitiva (istituto disciplinato dagli artt. 643-647 c.p.p.).
È proprio quest'ultimo che storicamente è stato oggetto di maggiori attenzioni e che ha portato a maggiori dibattiti e modifiche; inizialmente venivano concessi dei provvedimenti ad personam e successivamente con statuizioni normative di carattere generale, caratterizzate da requisiti sempre meno stringenti. I primi dati normativi concreti da cui partire, si rinvengono addirittura nella legislazione pre-unitaria, e precisamente negli artt. 551 e 553 del codice di procedura penale del 1913; secondo tali disposizioni, la riparazione pecuniaria può aversi solo in caso di piena innocenza riconosciuta in sede di revisione, per la quale l'istante abbia sofferto per almeno tre anni una sanzione restrittiva della libertà personale e «sia riconosciuto che per le sue condizioni ne abbia bisogno».
Successivamente, nel codice di rito del 1930, per gli artt. 571-574, in maniera analoga a quanto disposto dal suo predecessore del 1913, era necessario che l'istante «per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno per sé o per la famiglia», anche se comunque non erano necessari tre anni di detenzione, ma erano sufficienti tre mesi per poter proporre la domanda.
Pertanto, nelle precedenti versioni del codice di rito, l'elemento fondamentale sulla base del quale la riparazione operava era lo stato di bisogno della vittima dell'errore. Nei confronti dello Stato – secondo la dottrina maggioritaria – la vittima non era titolare di un diritto soggettivo, ma di un interesse giuridicamente protetto: egli è tenuto a sopportare i danni causati dallo Stato nell'esercizio della funzione giurisdizionale e soltanto quando si verifichi quella che all'epoca veniva definita “tragica fatalità”, e soltanto quando questa fosse accompagnata dallo stato di necessità sorgeva a carico dello Stato un onere risarcitorio.
Tale visione della riparazione cambiò subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Il comma 4 dell'art. 24 Cost., nello statuire che il legislatore debba determinare «le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», pare spostare l'accento sull'aspetto oggettivo della riparazione, sull'errore che pregiudica il decisum giudiziale, senza alcun accenno alla vittima e alle sue condizioni socio-economiche, o a un'eventuale stato di bisogno.
È anche vero che il dato letterale della disposizione costituzionale lascia qualche incertezza interpretativa; a seguito di tale incertezza, i primi commentatori furono indotti a sottovalutare la portata innovativa del dettato costituzionale.
Come molti altri istituti del diritto penale, i quali furono introdotti in un codice (quello del 1930) che risentiva fin troppo della matrice assolutistica del governo che lo aveva posto in essere, anche l'istituto della riparazione abbisognava di alcuni “aggiustamenti” che si rendevano necessari, e dall'entrata in vigore della Costituzione, e dalle spinte innovative derivanti dal diritto internazionale. Sotto quest'ultimo aspetto, si rinviene la consacrazione della riparazione come diritto dell'uomo, stabilendosi in particolare, nel comma 5 dell'articolo 5 (rubricato diritto alla libertà) che «ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione».
Sulla scorta dell'evoluzione di pensiero di una nazione che fondava la propria società su una carta costituzionale così ricca di tutele per l'individuo, e sulla base delle istanze delle organismi internazionali, il diritto interno si dovette adeguare agli accordi internazionali e alle convenzioni firmate in sede internazionale. Tale adeguamento si ebbe (principalmente) con la legge 504 del 1960 che andò a modificare gli artt. 571 – 574 c.p.p., ed aggiunse l'art. 574 bis. Tali modifiche al codice di rito ebbero l'indubbio merito di trasformare il diritto alla riparazione in un vero e proprio diritto soggettivo che l'ordinamento riconosce a chi sia stato assolto in sede di revisione, assolutamente slegato dalle condizioni economiche (o eventualmente di bisogno) della vittima.
Tra l'altro, la legge 504/60 venne anche in un certo senso benedetta dalla Corte Costituzionale la quale, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità delle innovazioni apportate nel codice di rito dal c.p.p. ebbe a chiarire che «l'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale che va riguardato – sotto il profilo giuridico – quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e, anche se per la sua formulazione in termini estremamente generali, il principio della riparazione degli errori giudiziari postula l'esigenza di appropriati interventi legislativi» la normativa introdotta dalla legge 504/60 non può dirsi incostituzionale, in quanto non limita ulteriori, eventuali, estensioni dell'istituto.
Ma, anche la legge n. 504 del 1960 aveva le sue falle, in quanto limitò l'indennizzo soltanto a chi avesse subito la carcerazione o la custodia cautelare e fosse, poi, stato assolto a seguito della revisione del processo. La riparazione pecuniaria, pur se diventata “equa”, continuava, cioè, a riguardare solo gli effetti dannosi della decisione definitiva riconosciuta errata (carcerazione, custodia cautelare), non quelli psicologici, fisici o economici, subiti, a causa di un processo conclusosi con un'assoluzione con formula piena; e questo neanche se tale assoluzione fosse stata il risultato di un giudizio di revisione. Pertanto, a seguito del referendum del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati, il legislatore venne sensibilizzato sulla necessità di varare norme che consentano di riconoscere un'equa riparazione a chi abbia subito un errore giudiziario. Necessità a cui è stato fatto fronte con l'istituto della riparazione (oggetto del nostro studio), e quello di cui agli artt. 314-315 del codice di procedura penale sulla riparazione da ingiusta detenzione.
Pertanto, nonostante qualche mancanza di cui il legislatore era ben a conoscenza, nel nuovo codice di procedura penale del 1988 vengono definiti agli artt. 643-647 i presupposti, i limiti, e le modalità procedurali della riparazione dell'errore giudiziario, così come in parte già introdotti dalla legge 504/60. La disciplina attualmente in vigore infatti, stabilisce (al comma primo dell'art. 643) che «chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna». Di conseguenza, emerge con tutta chiarezza che il requisito fondamentale perchè possa operare l'istituto, è il proscioglimento a seguito di revisione, così come ampiamente descritto nei capitoli precedenti.
Questo brano è tratto dalla tesi:
Revisione del giudicato penale e riparazione dell'errore giudiziario
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Informazioni tesi
Autore: | Maria Magno |
Tipo: | Tesi di Laurea Magistrale |
Anno: | 2013-14 |
Università: | Università degli Studi di Bari |
Facoltà: | Giurisprudenza |
Corso: | Giurisprudenza |
Relatore: | Nicola Triggiani |
Lingua: | Italiano |
Num. pagine: | 206 |
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