estremamente limitato: solo l’allora art. K3 §2 lettera c 3
°
comma
era, in base all’art. L
18
, coperto dalla competenza di tale
giurisdizione. Esso prevedeva che le convenzioni, adottate dagli
Stati Membri per realizzare le politiche GAI, potessero dare
competenza alla Corte “per interpretarne le disposizioni e per
comporre le controverse connesse con la loro applicazione”.
Inoltre, appoggiandosi su un’interpretazione dell’allora art. M
titolo VII
19
, la Corte di giustizia si era riservata il compito di
impedire che disposizioni del Trattato UE pregiudicassero i
trattati che istituiscono le Comunità europee. In una sentenza del
1998
20
la Corte aveva esteso il proprio sindacato su un atto del
terzo pilastro, anche se esclusivamente per stabilire se
quell’atto avesse potuto essere fondato su una base giuridica
comunitaria e se, quindi, il Consiglio avesse sconfinato,
servendosi del titolo VI TUE, nelle competenze affidate alla
Comunità dal suo trattato istitutivo. Anche gli atti del secondo
pilastro riguardanti la politica estera e di sicurezza comune sono
soggetti a questo tipo di controllo giurisdizionale, utile per
vedere applicato il sistema di tutela giurisdizionale comunitario
in questi casi di sconfinamento nelle competenze CE: ancora oggi
questo è l’unico tipo di intervento delle giurisdizioni
comunitarie nell’ambito della PESC. Al contrario la situazione si
è modificata notevolmente per il sistema di tutela giurisdizionale
applicabile alle disposizioni GAI, ribattezzata cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale, a seguito della
“comunitarizzazione” delle politiche sull’asilo politico,
l’immigrazione e i visti e della cooperazione giudiziaria in
materia civile
21
. Infatti il Trattato firmato ad Amsterdam nel
1997
22
introduce proprio nel terzo pilastro le sue maggiori
innovazioni: molte erano state, in effetti, le critiche alla
precedente configurazione del titolo VI TUE da parte della
dottrina, che metteva in evidenza soprattutto la quasi totale
assenza di tutela giurisdizionale per gli individui in un campo
del diritto, quello penale, in cui possono essere lesi diritti
8
18
Si tra a dell’art. 46