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simboliche più “pericolose”. La penalizzazione di fattispecie, ritenute necessarie, dimentichi
del principio per cui il diritto penale si dovrebbe atteggiare quale di risposta,
quando una più efficace e adeguata tutela potrebbe essere apprestata mediante strumenti
extra-penali, di tipo civile o amministrativo, o attraverso legislazioni socialmente di più ampio
respiro
10
. Inoltre, l’idea di una pena simbolo della risposta dello Stato ad esigenze repressive
porta all’aumento edittale delle sanzioni, spesso non giustificato se non da un’attenzione
maggiore nei confronti di determinate categorie di cittadini
11
.
Il maggiore critico di questo tipo di diritto penale è Winfried Hassemer. Secondo
questo autore, chi mette in relazione l’ordinamento penale con elementi simbolici genera il
sospetto che non si voglia tenere conto della durezza reale, e per nulla simbolica, del
trascorrere parte o l’intera propria esistenza da perseguiti penalmente, detenuti, processati,
accusati, condannati o incarcerati. In realtà, così si infliggerebbe un danno concreto per
ottenere effetti niente più che simbolici dimentichi della finalità sociale e di reinserimento
della pena, che è stato interiorizzata e sedimentata nelle legislazioni penali del moderno Stato
di diritto
12
. Eppure la finalità generale-educativa ed etico-sociale di questo tipo di diritto
merita considerazione per i suoi effetti potenzialmente positivi, ragionando in termini di lungo
periodo, di calmierazione dei fenomeni criminali. Ciò che deve invece essere stigmatizzato è
la sua assolutizzazione, la funzione solo simbolica piuttosto che strumentale di protezione del
bene giuridico
13
.
A braccetto con il diritto penale simbolico, il diritto repressivo mostra la “faccia
cattiva” del diritto penale. Si parla di un nuovo processo di criminalizzazione, l’introduzione
di norme penali nuove con la volontà di promuovere la loro applicazione effettiva o l’aumento
edittale delle pene per fattispecie già esistenti. Si avverte un processo inverso a quello delle
riforme in senso depenalizzatore, in voga nelle passati decadi. Si avverte un nuovo clima
Punitivista
14
.
Il ricorso all’incremento quantitativo e qualititativo di criminalizzazione come unico
criterio politico criminale si innesta nelle politiche penali, al di là della tradizionale
10
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà e gli effetti del “nuovo” diritto penale un contributo
interessante è dato da M. DONINI,! 6 :
Milano, Giuffrè, 2002.
11
S. BONINI,7 8 ,c i t .p ag .5 1 3 .
12
W. HASSEMER, % ; 3 ; <