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La legge delle guarentigie

13 maggio 1871

Si arriva, a conclusione di una lunga serie di dibattiti sul destino da riservare allo Stato Pontificio, all'approvazione da parte del Parlamento italiano di una legge che garantisce alla Chiesa il libero esercizio dei suoi poteri spirituali e la piena sovranità pontificia sui palazzi apostolici.
Ispirata al principio di Cavour «libera Chiesa in libero Stato», la legge, denominata "delle guarentigie", consta di due titoli.
Il primo, dedicato alla Santa Sede, senza concedere alcuna sovranità territoriale al Papa, gli lascia i Palazzi Vaticano e Lateranense e la Villa di Castelgandolfo, riconoscendogli tutti gli onori sovrani e dichiarandolo esente dalla giurisdizione penale italiana. La legge punisce gli attentati e le ingiurie al Pontefice con le stesse pene stabilite per gli attentati e le ingiurie al Re, concede al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede le stesse guarentigie e prerogative accordate al corpo diplomatico accreditato presso il Re e consente al Pontefice di continuare a tenere i consueti corpi armati: guardia svizzera, guardia palatina, gendarmi. Lo Stato si impegna inoltre a corrispondere una dotazione annua di L. 3.225.000, ma tutto questo non basterà perché il Papa accetti la Legge delle guarentigie. Protesta, anzi, dicendo che questa non garantisce la sua indipendenza e infatti, finché essa rimarrà in vigore, non uscirà mai dal Vaticano e non riscuoterà nemmeno la dotazione.
Il secondo titolo della legge, invece, «Relazioni tra Chiesa e Stato», non è che una molto timida applicazione dei principi separatisti. Lo Stato rinuncia al controllo sulla pubblicazione delle nuove leggi ecclesiastiche e in genere sugli atti delle autorità ecclesiastiche, al giuramento di fedeltà dei Vescovi e alla nomina dei Vescovi in quelle regioni dove il Re rivendicava tale diritto. Restano, però, sottoposti al controllo governativo quegli atti che concernono beni degli enti ecclesiastici.

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