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Regolamento CEE sui prodotti di agricoltura biologica
Il Regolamento CEE n. 2092, «relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari» è applicabile ai prodotti che rechino indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico (art. 1), al fine di salvaguardare sia la salute del consumatore sia l'ambiente naturale, ed in particolare ai:
a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e prodotti animali, nonché agli animali stessi, nella misura in cui sono state introdotte norme di base sulla produzione e le correlative norme specifiche di controllo;
b) prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale e per quanto riguarda la produzione animale, prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.
Un prodotto è considerato recante indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico (art. 2) quando, «nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascun Stato membro e che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui agli artt. 6 e 7» dove sono specificati sia i metodi produttivi da impiegare che le sostanze il cui uso è consentito anche in deroga alle disposizioni generali del Regolamento (prodotti fitosanitari, detergenti, concimi o ammendanti del terreno, ecc.).
Al fine della commercializzazione di tali prodotti (art. 8) «gli operatori che producono, preparano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, devono:
- notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
- assoggettare la loro azienda al regime di controllo previsto all'art. 9 dove si specifica che «ciascun Stato membro deve instaurare un sistema di controllo gestito da una o più autorità o da organismi privati, legalmente riconosciuti, ai quali gli operatori biologici debbono sottoporsi».
L'indicazione della conformità al regime di controllo può figurare unicamente sull'etichettatura dei prodotti posti in commercio (art. 10).
All'articolo 11 vengono enunciate tutte le garanzie che un paese terzo deve dare all'atto dell'importazione di tali prodotti all'interno dell'Unione Europea, al fine della commercializzazione dei prodotti stessi.
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