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Liberalizzato l'accesso all'università
La legge n. 910 riveste un'importanza fondamentale per quanto concerne l'accesso all'università. Esso, infatti, dispone, all'art.1, che «possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di istruzioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione».
Si tratta, dunque, della norma che realizza la "liberalizzazione" dell'accesso a tutte le facoltà universitarie, ponendo tutti i diplomati, qualunque sia la scuola superiore di provenienza, sullo stesso piano.
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