Skip to content

Cronologia

Cerca nel database degli eventi: Ricerca libera | Cerca per anno

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Istituiti i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

14 agosto 1993

La Legge n. 344 istituisce i fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, i quali hanno dovranno attendere 4 anni per avere le norme di attuazione. Essi sono caratterizzati da un capitale fisso e da un limite massimo di quote di partecipazione al fondo sottoscrivibili dai risparmiatori, raggiunto il quale la sottoscrizione delle quote si chiude. Qualora la società di gestione intenda aumentare il volume della massa di mezzi finanziari a disposizione del fondo, dovrà deliberare il collocamento di nuove quote di partecipazione secondo una procedura in un certo modo assimilabile a quella prevista per gli aumenti di capitale delle società per azioni. L'istituzione di fondi chiusi è consentita alle società di gestione del risparmio e ciascun fondo chiuso deve disporre di un proprio regolamento, approvato dalla Banca d'Italia, che individua le caratteristiche del fondo e stabilisce le modalità attraverso le quali la società di gestione è abilitata ad operare.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



Evento precedente

I colloqui di Salisburgo e Berchtesgaden
  Evento successivo

Herbert Kappler fugge dall'ospedale militare del Celio