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Diritto Commerciale:
Nella prima parte vi è un'introduzione generale concernente la figura dell'imprenditore e le fonti del diritto commerciale. In ordine: i requisiti fondamentali, le varie distinzioni tra le categorie di imprenditori, le principali norme relative all'imprenditore, la struttura del registro delle imprese, l'istituto della rappresentanza commerciale, la tenuta delle scritture contabili e la disciplina di fallimento. Viene poi presentata l'impresa collettiva, la sua nascita e la classificazione delle società. Segue la spiegazione relativa alle società di persone, divisa in società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice. Vengono presentati i diritti corporativi e patrimoniali relativi a tali forme societarie, il concetto di responsabilità verso terzi e lo scioglimento del rapporto sociale con le ipotesi di recesso o esclusione e le cause di scioglimento. La seconda parte del file si riferisce alle società di capitali. Inizialmente abbiamo la regolamentazione del capitale, la costituzione di una S.p.A., le azioni e le obbligazioni, la struttura organizzativa di una S.p.A. (assemblea, cda e sistema di controllo). Si passa poi alle modifiche statutarie con le ipotesi di aumento e riduzione di capitale. Dopo la disciplina relativa alle società per azioni, si passa a quella relativa alle S.r.l. con gli stessi argomenti trattati precedentemente, declinati per questa altra tipologia di società di capitali. Proseguendo nella lettura si giunge allo scioglimento delle società di capitali in generale. Infine, vengono trattate le operazioni societarie straordinarie quali trasformazione, scissione e fusione. Tutti gli appunti contengono rifermenti a norme del codice civile, alcuni articoli sono riportati per iscritto interamente nel file in modo da agevolarne la comprensione.
Dettagli appunto:
- Autore: Arianna Pinto
- Università: SAA School of Management
- Facoltà: Scienze Manageriali
- Corso: Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale
- Esame: Diritto Commerciale
- Docente: Marco Aiello
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D I R I T T O C O M M E R C I A L E Appunti di Arianna Pinto SAA School of Management Facoltà: Dipartimento di Management "Valter Cantino" – Università di Torino Corso di laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale Esame di Diritto Commerciale Docente: Marco Aiello Anno accademico: 2022-2023Nel lessico giuridico l’azienda non è un sogget t o, ma un ogget t o: è l’insieme di beni organizzat i dall’imprendit ore con lo scopo di esercit are l’at t ivit à d’impresa. Secondo l’art icolo 2555 del c.c. l’azienda in senso giuridico è il complesso dei beni organizzat i ed ut ilizzat i dall'imprendit ore per l'esercizio dell'impresa. È una branca del dirit t o privat o che si occupa delle imprese, della loro nascit a, vit a e at t ivit à. Come in t ut t i gli insegnament i giuridici, dobbiamo visualizzare le font i del dirit t o commerciale e capire da dove provengono. I l Codice civile (font e del dirit t o privat o it aliano) deriva dal dirit t o romano. Oggi la principale font e del dirit t o commerciale è il codice civile del 1942, le norme però sono più recent i. Se il dirit t o privat o affonda le radici fino al dirit t o romano, il dirit t o commerciale possiamo affermare che nasca nel basso M edioevo. I l dirit t o romano nasce in un cont est o economico sociale nel quale la ricchezza era rappresent at a dalla propriet à t errit oriale. I l dirit t o commerciale, invece, è figlio di un moment o st orico nel quale la ricchezza mobiliare iniziava ad avere maggior import anza, ed è una sit uazione ancora oggi valida. I grandi pat rimoni odierni non sono rappresent at i solo da grandi component i mobiliari ma anche dalle part ecipazioni in grandi societ à (component i immobiliari). I commerci iniziano a fiorire nel basso M edioevo, nell’epoca dei mercant i: sogget t i che a proprio rischio e pericolo spost ano merci, t ramit e spedizioni pericolose che, se andat e a buon fine, garant ivano rit orni economici ingent i. I n quell’epoca si inizia anche a prest are denaro e nascono le prime banche nel periodo del R inasciment o. I l dirit t o commerciale non nasce pert ant o come un dirit t o codificat o, ma come un dirit t o consuet udinario, sono i mercant i che si danno una disciplina t ramit e delle congregazioni all’int erno delle quali nascono anche ist it ut i di giust izia aut oregolament at a. I l dirit t o romano era est remament e formale nella sua origine, con anche un carat t ere religioso e magico. I l dirit t o commerciale necessit a invece chiarezza, immediat ezza e prat icit à, ha un’evoluzione rapida che segue l’evoluzione economica. I sovrani del ‘500 e ‘600 concedono alle compagnie delle I ndie la responsabilit à limit at a sul loro denaro. I n epoca più recent e, come accadut o per il dirit t o civile, anche il dirit t o commerciale è st at o sogget t o a codificazione. La scelt a iniziale era st at a quella di non unificarlo, infat t i nell’800 vi erano i codici civili e i codici di commercio, non erano unit i, ma c’era la disciplina degli at t i civili e la disciplina degli at t i di commercio. Solo nel 1942 vengono unificat i in un unico corpo normat ivo e con essi anche la disciplina di cont rat t o, non ci sono più cont rat t i t ra privat i e per imprendit ori, ma vengono condensat i assieme alla disciplina a delinquere. Al giorno d’oggi ci sono norme che riguardano solo le imprese e cont rat t i (come il cont rat t o di appalt o) relat ivi esclusivament e alla figura dell’imprendit ore. I l codice del 1942 unifica dirit t o commerciale e dirit t o civile. Siamo in pieno regime fascist a ne è chiara dimost razione il suo impiant o fort ement e fascist a, è figlio dell’ideologia del fascio e delle corporazioni. I l dirit t o commerciale è dis ciplinato nel libro V del codice civile, intitolato ‘del lavoro’ in cui confluis cono il lavoro dipendente, il lavoro autonomo, imprenditori e s ocietà. I l codice (e il dirit t o commerciale di conseguenza) deriva ed è vincolat o alla cost it uzione it aliana in cui t roviamo ad esempio i concet t i di aut onomia privat a e di libera iniziat iva economica. La disciplina del codice si evolve con un processo ‘a 1pendolo’: si passa dal periodo della consuet udine al periodo della codificazione per poi creare delle leggi speciali concernent i la disciplina comunit aria che possono essere riassunt e in una nuova decodificazione. Sono infat t i t ant e le norme che int egrano il codice civile, abbiamo ad esempio la disciplina del risparmio o la disciplina della crisi e dell’insolvenza, la legge sulle amminist razioni st raordinarie, la disciplina sulle assicurazioni (del 2005), il codice del consumo, il codice della propriet à indust riale: sono t ut t e disposizioni che disciplinano set t ori specifici di at t ivit à. Sono t est i unici che disciplinano branche specifiche. R icordiamo la differenza t ra regolament o e diret t ive UE à I l regolament o vincola diret t ament e i cit t adini dell’Unione, la diret t iva vincola gli St at i membri ad adot t are nella loro giurisdizione una disciplina conforme alla diret t iva. Le diret t ive armonizzano gli ordinament i giuridici europei, rispecchiano quindi l’int enzione di rendere il mercat o europeo più simile e uniforme possibile. (vai a rivedere mercat o unico dirit t o UE). (Dal 2015 esist e in I t alia il vot o plurimo: i soci possono dare più vot i per la singola azione. Con il t ermine vot o plurimo ci si riferisce a una cat egoria di azioni a cui è at t ribuit o un dirit t o amminist rat ivo pot enziat o, fino a un massimo di t re vot i. I l vot o plurimo è ricollegat o al t it olo azionario, a mont e e a prescindere dalle qualifiche personali del relat ivo int est at ario). I l codice del 1942, per quant o riguarda le societ à di capit ali, è st at o int erament e riscrit t o nel 2003 ed è ent rat o in vigore il 1° gennaio del 2004. I MPR E N DI TOR E R icordiamo che la definizione della fat t ispecie equivale al perimet ro delle norme applicabili. La figura cent rale del dirit t o commerciale è l’imprendit ore. All’art icolo 2 0 8 2 del codice civile t roviamo la definizione di imprendit ore àè il sogget t o che svolge professionalment e un’at t ivit à economica e organizzat a diret t a al mercat o, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. È imprendit ore chi esercit a professionalment e una at t ivit à economica organizzat a al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. È import ant e ricordare che imprendit ore non si nasce, ma si divent a e si cessa di esserlo a delle condizioni: dobbiamo quindi fissare dei limit i cont enut ist ici e t emporali per individuare il perimet ro di applicazione di quest a disciplina. L’imprendit ore è definit o non da ciò che è ma da ciò che fa, dalla sua at t ivit à. Si divent a imprendit ori solo quando si esercit a l’at t ivit à di impresa. La definizione dell’imprendit ore, pert ant o, si cost ruisce sulla definizione della sua at t ivit à. L’imprendit ore si definisce sull’impresa. L’at t ivit à di impresa è un’at t ivit à e ciò comport a di escludere che si possa divent are imprendit ore compiendo un singolo at t o di impresa. L’at t ivit à comport a infat t i in sé una cert a cont inuit à, ci dev’essere una serie coordinat a di at t i. Tut t avia, se si t rat t a di un at t o complesso (come può essere la cost ruzione di un grat t acielo) è sicurament e un’at t ivit à che comprende t ant i alt ri piccoli at t i. Vi sono 4 requis iti fondamentali che devono essere present i affinché si possa parlare di imprendit ore, quest i sono: 21. PR OFESSI ONALI TA’ Dev’essere un’ attività s volta profes s ionalmente àsignifica che l’imprendit ore lo fa come lavoro e in maniera st abile, non può essere un’at t ivit à est emporanea. Non è det t o che sia la mia at t ivit à prevalent e ma dev’essere st abile e abit uale, non può essere un’at t ivit à salt uaria ma dev’essere ricorrent e nel t empo. Per professionalit à si int ende l’abit ualit à nell’esercizio dell’at t ivit à di impresa, di conseguenza non può qualificarsi imprendit ore chi esercit a l’at t ivit à solt ant o occasionalment e. Es: non è imprendit ore un sogget t o che in via occasionale ist it uisca un banco di bandierine davant i allo st adio. Per essere imprendit ore non è necessario che l’at t ivit à sia anche cont inuat iva, rient ra dunque nella qualifica di imprendit ore il sogget t o che svolge la propria at t ivit à st agionalment e. 2. ECONOM I CI TA’ Secondo la definizione dell’art icolo 2082, l’at t ivit à dev’essere economica, ciò significa che l’imprendit ore svolge t ale at t ivit à con scopo di lucro. O almeno, quest o sarebbe vero nella part e preponderant e dei casi, ma non sarebbe una definizione esaust iva perché esist ono anche le imprese sociali e le cooperat ive ad oggi. B isogna quindi int erpret are il requisit o dell’economicit à in modo diverso: non è indispensabile lo scopo di lucro, ma sarà sufficient e la propensione dell’at t ivit à a coprire con i ricavi quant omeno i cost i. Quest a definizione esclude però comunque t ut t e le at t ivit à che non vogliono coprire i cost i con i ricavi, ad esempio le aziende pubbliche come gli ospedali, le A.S.L. o l’ist ruzione pubblica e la sicurezza sociale. Con l’espressione ‘ attività economica’ s’int ende quindi: un'at t ivit à di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, impiant i e mat erie prime concorrono all'ot t eniment o di beni o alla prest azione di servizi per la societ à. Può quindi qualificarsi come imprendit ore il sogget t o che si ponga come obiet t ivo l’economicit à della gest ione. Per economicit à deve int endersi il perseguiment o di un profit t o cioè di un surplus dei ricavi rispet t o ai cost i. Si rit iene t ut t avia che possa qualificarsi imprendit ore anche il sogget t o che si ponga come obiet t ivo il raggiungiment o del pareggio t ra ricavi e cost i (quest o è il caso dell’imprendit ore pubblico). 3. OR GANI ZZAZI ONE Dev’essere poi un’ attività organizzata : l’organizzazione è un requisit o fondament ale per un’at t ivit à economica. L’imprendit ore organizza i fat t ori produt t ivi (capit ale e forza lavoro) per creare ricchezza. L’organizzazione è l’anima dell’impresa. L’at t ivit à economica può non essere at t ivit à d’impresa se non è organizzat a: come il prest at ore d’opera (idraulico) che prest a la sua at t ivit à manuale normalment e senza una vera e propria organizzazione ma ut ilizza st rument i limit at i. I l prest at ore d’opera non organizza fat t ori di produzione, pert ant o non può considerarsi un imprendit ore. Se invece si t rat t asse di un’impresa idraulica con un paio di dipendent i e più st rument i, in t al caso sarebbe present e un minimo di organizzazione di element i di produzione. Un sogget t o, per essere qualificat o imprendit ore, deve coordinare capit ale e/o lavoro alt rui. Non è dunque imprendit ore chi organizza esclusivament e il lavoro proprio senza ricorrere a capit ale o lavoro alt rui. 4. DI R EZI ONE AL M ER CATO Un ult imo requisit o è la des tinazione al mercato àsi è imprendit ori se quest o t ipo di at t ivit à la si fa con un’idea di dest inare l’out put a t erzi/al mercat o. Se assumo personale, compro macchinari e mat eriali per cost ruire una villet t a per me st esso, non è un’at t ivit à d’impresa perché non è dest inat a al mercat o, si t rat t a di produzione per aut oconsumo. L’imprendit ore, per essere t ale, deve orient are il risult at o della propria at t ivit à economica e organizzat a verso il mercat o. Non può quindi qualificarsi come imprendit ore il sogget t o che produce solo per le proprie esigenze: non è quindi imprendit ore un sogget t o che nel t empo libero colt ivi il proprio ort o e ne dest ini il risult at o al consumo personale. 3C’è qualcosa che la legge non ha inserit o nella definizione? à Dev’essere un’at t ivit à che sia conforme alla legge (è un concet t o sot t oint eso) Esempio: colt ivazione di papavero bianco per produrre eroina da vendere, non è un’at t ivit à d’impresa legit t imat a. Anche nel dirit t o commerciale si ut ilizza il crit erio t eleologico dell’int erpret azione, il quale consist e nel comprendere la finalit à di una norma. L’impresa illecit a c’è in nat ura, ma ha senso disciplinarla come t ut t e le alt re? à dipende dal rit aglio di disciplina che prende, bisogna sempre int erpret are secondo il crit erio t eleologico. All’impresa illecit a non si possono applicare le norme che la t ut elano t ut t e le imprese legit t ime, ma si applicano invece le norme che cost it uiscono uno svant aggio per quest ’ult ima. I professionist i int ellet t uali non sono imprendit ori e hanno una disciplina a part e. La societ à è l’esercizio in forma collet t iva dell’at t ivit à d’impresa. Da quando posso dire che il sogget t o divent a imprendit ore? Dobbiamo capire quando l’at t ivit à economica inizia e quando finisce per comprendere quando una persona è imprendit ore e quando cessa di esserlo. Si divent a imprendit ori quando siamo in presenza di un esercizio commerciale organizzat o avviat o. Esist e un’import ant e dist inzione t ra: -at t i di organizzazione , che servono a organizzare l’at t ivit à d’impresa (genit ivo ogget t ivo), sono gli at t i per organizzare l’at t ivit à d’impresa come la ricerca del locale, l’assunzione del personale, acquist o merci, fare ut enze... -at t i dell’organizzazione , che sono compiut i dall’impresa già st rut t urat a/compiut i dalla realt à già organizzat a. (genit ivo sogget t ivo), ad esempio la vendit a del mat eriale acquist at o o il pagament o del personale. Dobbiamo ut ilizzare nuovament e il crit erio t eleologico: si inizia a essere imprendit ori fin dalla fas e di organizzazione , a condizione che sia una fase con manifest azioni sufficient i e chiare, concernent i la direzione dell’at t ivit à d’impresa. Assodat o che la qualifica di imprendit ore si acquist a parallelament e all’effet t ivo svolgiment o dell’at t ivit à di impresa, bisogna ora capire quando t ale at t ivit à può considerarsi avviat a. L’at t ivit à di impresa non può considerarsi avviat a per effet t o di adempiment i amminist rat ivi che carat t erizzano l’inizio dell’at t ivit à: la semplice cost it uzione o l’iscrizione nel regist ro delle imprese non implicano l’avvio dell’at t ivit à in quant o, anche se richiamano i requisit i di professionalit à e organizzazione disciplinat i dall’art . 2082 c.c., non sono alt ro che fasi preliminari che sanciscono una cert a programmabilit à dell’at t ivit à e t ale rest a fino all’effet t iva at t uazione del programma di impresa. D’alt ronde l’art . 2082 subordina l’acquist o della qualit à di imprendit ore all’esercizio effet t ivo dell’at t ivit à di impresa e non ai soli proposit i e programmi della st essa. La giurisprudenza rit iene che l’impresa si considera avviat a nel moment o dell’effet t ivo svolgiment o delle at t ivit à ad essa relat ive e cioè: Al compiment o di un singolo at t o di gest ione se precedut o da una serie di at t i preparat ori eseguit i in forza di un’organizzazione st abile; ciò perché gli at t i preparat ori eseguit i conferiscono all’at t ivit à carat t ere professionale e non occasionale; Al compiment o di una serie di atti omogenei coordinati e ripetuti nel caso in cui il sogget t o non abbia eseguit o at t i preparat ori. L’effet t ivit à che carat t erizza l’at t ivit à di impresa è il risult at o dello svolgiment o di at t i che per le loro int rinseche peculiarit à conferiscono all’at t ivit à carat t ere di concret ezza e aut ent icit à. 4Come l’inizio dell’at t ivit à di impresa, anche la fine di impresa è subordinat a al principio dell’effet t ivit à. L’at t ivit à imprendit oriale, infat t i, non può rit enersi cessat a solo per effet t o di det erminat i adempiment i amminist rat ivi quali la cancellazione da albi o la cancellazione dal regist ro delle imprese. La fine dell’impres a coincide con la conclus ione del proces s o di liquidazione . Quest a è una fase in cui l’imprendit ore chiude il ciclo produt t ivo: vende le giacenze di magazzino e gli impiant i, chiude i rapport i con i dipendent i e liquida il passivo per adempiere alle obbligazioni non est int e. Nel caso dell’impresa commerciale, l’art . 10 della legge falliment are dispone che “l’imprendit ore può essere dichiarat o fallit o ent ro un anno dalla cessazione dell’at t ivit à”. Gli imprendit ori individuali e collet t ivi che hanno cessat o l’esercizio di impresa, possono essere dichiarat i fallit i ent ro un anno dalla cancellazione dell’at t ivit à dal regist ro delle imprese, se l’insolvenza si è manifest at a ant eriorment e alla medesima o ent ro l’anno successivo. I credit ori e il pubblico minist ero possono dimost rare il moment o della cessazione dell’at t ivit à ai fini del comput o del t ermine annuale ent ro cui è possibile dichiarare falliment o. L’imprendit ore, invece, non può dimost rare che l’at t ivit à sia cessat a prima della cancellazione dal regist ro delle imprese al fine di ant icipare il t ermine. La cancellazione dal regist ro delle imprese è condizione necessaria ma non sufficient e a decret are la fine dell’impresa; ad essa deve essere collegat a l’effet t iva cessazione dell’at t ivit à at t raverso la disgregazione di t ut t o il complesso aziendale. C’è un anno di t empo ent ro il quale il t ribunale può dichiarare il falliment o dell’at t ivit à di impresa. Non si smet t e ‘di colpo’ di essere imprendit ori. Si pres ume che l’attività ces s i nel momento in cui l’imprenditore s i cancella dal regis tro delle impres e . I l regist ro delle imprese ha acquisit o nel t empo sempre più import anza perchè rileva con cert ezza alcuni dat i. Se t i iscrivi al regist ro, nel moment o in cui t i cancelli, diamo per presuppost o che hai cessat o l’at t ivit à. (element o presunt ivo) Se l’imprendit ore si cancella dal regist ro delle imprese essendo in st at o di insolvenza, ma in realt à cont inua a svolgere l’at t ivit à d’impresa, può ancora fallire. Se passa un anno dalla cancellazione dal regist ro, dovrò dimost rare che t ale cancellazione era fit t izia, si t rat t a quindi di una presunzione semplice in quant o ammet t e la prova cont raria. Quando un imprendit ore non si è mai iscrit t o al regist ro delle imprese, come si fa? à I n quest o caso l’at t ivit à d’impresa cessa nel moment o in cui t ut t i i debit i d’impresa sono st at i pagat i. Finché non copro t ut t i i debit i cont rat t i rischio la dichiarazione di liquidazione giudiziale. La liquidazione giudiziale è la procedura che sost it uisce il fallimento ed è finalizzat a a liquidare il pat rimonio dell’imprendit ore insolvent e, ripart endo il ricavat o in favore dei credit ori sulla base della graduazione dei loro credit i. Esist e la dist inzione t ra: Presunzione assolut a à una cosa è così com’è perché lo dice la legge, si ha quando il legislat ore rit iene che la circost anza debba considerarsi vera senza possibilit à di dimost rare il cont rario. È assolut a la presunzione che non ammet t e la prova cont raria: ad esempio, il possesso di st at o, ossia il fat t o di risult are come figlio di una dat a persona dall'at t o di nascit a e di essere st at o t rat t at o sempre come t ale, fa presumere che si sia figlio di quella det erminat a persona. Presunzione semplice à posso dimost rare il cont rario. È l'argoment azione logica, at t raverso la quale si induce da un fat t o già provat o l'esist enza o il modo di essere di un fat t o ignot o, lasciat a al libero apprezzament o del giudice. La presunzione semplice cost it uisce efficace mezzo di prova solo nei casi in cui il fat t o possa essere provat o per t est imoni e quando sussist ano element i gravi, t ali cioè da at t ribuire alla 5conclusione un carat t ere di cert ezza assolut a, precisi, cioè non equivoci, e concordant i, che convergono a dimost rare lo st esso fat t o ignot o. Le presunzioni semplici ammet t ono sempre la prova cont raria. I l legislat ore dist ingue gli imprendit ori secondo diversi crit eri. I l primo t ra quest i è il crit erio di dimensione . Si dist ingue t ra: -piccolo imprenditore : fascia della piccolissima impresa che merit a la t ut ela di concorrenza ma non è il caso di assogget t arla a oneri eccessivi. I nizialment e il legislat ore aveva individuat o il piccolo imprendit ore nella persona che non riusciva a pagare l’import o di una precisa impost a, una volt a che t ale impost a fu abrogat a, si è iniziat o ad usare il crit erio residuale à Ai sensi dell'art . 2083 c.c. oggi sono piccoli imprendit ori il colt ivat ore diret t o del fondo, l'art igiano, i piccoli commerciant i e coloro che esercit ano un'at t ivit à professionale organizzat a prevalent ement e con il lavoro proprio e dei component i della famiglia. Quindi l’art . 2083 individua t re figure di piccolo imprendit ore: - colt ivat ore diret t o del fondo (nella rappresent azione grafica è l’imprendit ore agricolo piccolo) - art igiano, che produce beni (imprendit ore commerciale piccolo) - piccolo commerciant e, che produce servizi (imprendit ore commerciale piccolo) I n un’impresa famigliare (piccola imprendit oria) dev’esserci una prevalenza del lavoro dell’imprendit ore e dei suoi famigliari rispet t o al capit ale e/o lavoro alt rui. I l legislat ore ha creat o la figura del piccolo imprendit ore che organizza il lavoro dei propri familiari, è comunque sogget t o alla disciplina dell’impresa, ma è un imprendit ore cosiddet t o minore, vist e le sue dimensioni. Un aspet t o import ant e è che l’imprendit ore minore non è assogget t abile a liquidazione giudiziale à l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale è richiest o solo quando il debit ore, che sia un imprendit ore commerciale e che non possa essere definit o come “impresa minore”, versi in uno st at o di insolvenza. Al principio, l’imprendit ore minore era esonerat o dal falliment o. Es: non può essere considerat o piccolo imprendit ore un gioielliere a causa dell’ingent e capit ale invest it o nella propria impresa; al cont rario, un ciabat t ino che svolge la propria at t ivit à in un locale condot t o in affit t o, può essere considerat o piccolo imprendit ore, in virt ù della prevalenza del lavoro proprio rispet t o al capit ale invest it o. Nel corso degli anni sono int ervenut e diverse innovazioni legislat ive che hanno int rodot t o ult eriori definizioni di piccolo imprendit ore. La legge falliment are, ad esempio, cont eneva una definizione aut onoma di piccolo imprendit ore: t ale norma è st at a abrogat a. Pert ant o, anche ai fini falliment ari, assume rilevanza la definizione cont enut a nell’art . 2083. Sempre nel corso degli anni sono poi int ervenut e leggi set t oriali che hanno fornit o una definizione alt ernat iva della figura dell’art igiano, in part icolare una legge del 1985 ha st abilit o che possa considerarsi art igiano un sogget t o che, secondo il set t ore di at t ivit à, abbia alle proprie dipendenze fino a 40 lavorat ori subordinat i; è opinione prevalent e che t ale definizione di art igiano abbia valenza limit at ament e alle agevolazioni che la st essa legge del 1985 prevede a favore degli art igiani. I n alt re parole, un sogget t o che rient ri nei limit i previst i dalla legge del 1985 è art igiano ma solt ant o per quant o riguarda le agevolazioni previst e nella legge st essa; per cont ro non è assolut ament e det t o che t ale art igiano possa anche essere qualificat o piccolo imprendit ore. Per essere t ale, infat t i, è necessario che soddisfi anche il requisit o della prevalenza del lavoro proprio e dei propri famigliari rispet t o a capit ale e lavoro alt rui. I n definit iva pot rà non essere qualificat o piccolo imprendit ore un sogget t o che abbia 40 dipendent i, ma pot rà essere art igiano ai fini della legge del 1985. 6I n dirit t o commerciale, il privilegio è un t it olo di prelazione che at t ribuisce al credit ore che ne è t it olare la possibilit à di ot t enere il soddisfaciment o del proprio credit o con preferenza rispet t o agli alt ri credit ori non privilegiat i, det t i chirografari. I l privilegio generale, che si esercit a su t ut t i i beni del debit ore, è solt ant o mobiliare. I l privilegio speciale, che si esercit a solt ant o su det erminat i beni del debit ore, può essere mobiliare o immobiliare. (art icolo 2751 bis). Alcuni privilegi speciali sono ad esempio il pegno e l’ipot eca. I l privilegio generale è riconosciut o al lavorat ore dipendent e perché sullo st ipendio fa affidament o del proprio sost ent ament o. Devo t ut elarlo di più rispet t o a una banca la quale, avendo t ant i rapport i, riesce a gest ire più rischio di insolvenza. I l piccolo imprendit ore è più simile al lavorat ore dipendent e che alla banca da quest o punt o di vist a. I l ricavat o dell’at t ivit à d’impresa gli serve innanzit ut t o per vivere, la sua posizione è assimilabile a quella del lavorat ore dipendent e. L’imprendit ore art igiano aveva quindi in sé già un privilegio generale, più di recent e il legislat ore ha affermat o che il privilegio speciale spet t a a coloro che sono considerat i art igiani iscrit t i nel regist ro delle imprese e quindi considerat i piccoli imprendit ori. -imprenditore medio-grande : t ut t i coloro che non sono considerat i piccoli imprendit ori. Un’alt ra dist inzione è quella per t ipologia di at t ivit à : L’art icolo 2135 definisce e disciplina l’impres a agricola . I l legislat ore ha individuat o la nicchia dell’impresa agricola. Al principio anche l’imprendit ore agricolo era sot t rat t o al falliment o perché era un set t ore considerat o vit ale ed era, inolt re, sogget t o a un doppio rischio: ment re l’imprendit ore commerciale è sogget t o solament e al rischio di mercat o, l’imprendit ore agricolo olt re a quello di mercat o assume in sé anche il rischio met eorologico. Quest a sit uazione giust ificò, secondo il legislat ore nel 1942, un t rat t ament o di favore. Tut t avia, ad oggi l’impresa agricola è t alment e meccanizzat a che è assimilabile a un processo indust rializzat o. Così, la nozione di impresa agricola è st at a ult eriorment e ampliat a: È imprendit ore agricolo chi esercit a una delle seguent i at t ivit à: colt ivazione del fondo, selvicolt ura, allevament o di animali e at t ivit à connesse. Cura almeno una part e del ciclo biologico animale o veget ale. 7Quest e at t ivit à sono considerat e agricole indipendent ement e dal fat t o che abbiano un legame diret t o con il fondo. L’art . 2135 individua quindi t re at t ivit à principali e poi delle at t ivit à connesse. Per colt ivazione del fondo, selvicolt ura, allevament o d’animali s’int endono le at t ivit à principali, diret t e alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo st esso, di carat t ere veget ale o animale, che ut ilizzano o possono ut ilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmast re o marine. L’element o det erminant e per l’individuazione delle at t ivit à principali è quindi rappresent at o dal fat t o che quest e debbano int egrare un ciclo biologico int ero o una fase necessaria dello st esso. Pert ant o, un sogget t o che acquist i vit elli e ne curi lo sviluppo dell’int ero ciclo biologico o di una part e dello st esso può essere qualificat o imprendit ore agricolo, ment re chi acquist a per la rivendit a vit elli o manzi, non può essere qualificat o imprendit ore agricolo. Alt ro element o fondament ale per l’individuazione delle at t ivit à agricole principali è che non è necessario che vi sia un collegament o ( legame diret t o ) con il fondo; quindi, anche la colt ivazione in serra deve essere considerat a at t ivit à agricola. Affinché le at t ivit à esercit at e da un imprendit ore possano considerarsi connesse è necessario che siano soddisfat t e due condizioni: le at t ivit à medesime devono essere svolt e dallo st esso imprendit ore che svolge un’at t ivit à principale (connessione sogget t iva) e le at t ivit à devono avere ad ogget t o in prevalenza prodot t i ot t enut i da una at t ivit à agricola principale (connessione ogget t iva). Sono in part icolare connesse le at t ivit à diret t e alla manipolazione, conservazione, t rasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle colt ivazioni del fondo, del bosco o dell’allevament o di animali. Così, ad esempio, l’imprendit ore che allevi mucche e che quindi sia qualificabile come imprendit ore agricolo, svolge at t ivit à connesse se t rasforma il lat t e prodot t o dalle sue mucche in formaggi. L’imprendit ore conserva la qualifica di imprendit ore agricolo anche per t ali at t ivit à connesse, sebbene le st esse abbiano nat ura commerciale. Sono inoltre attività connes s e le attività dirette alla fornitura di beni o s ervizi mediante l’utilizzazione di attrezzature o ris ors e normalmente impiegate nell’attività agricola es ercitata . Così cont inua ad essere imprendit ore agricolo chi ut ilizzando il t rat t ore vada ad arare il campo del vicino a pagament o. Sono infine at t ivit à connesse le at t ivit à di valorizzazione del t errit orio o del pat rimonio rurale e forest ale, ovvero di ricezione e ospit alit à: sono quest e le at t ivit à di agrit urismo. L’art icolo 2195 disciplina l’impres a commerciale in cui rient rano t ut t i quegli imprendit ori sogget t i all’obbligo dell’iscrizione nel regist ro delle imprese. R egola import ant e à Se sei imprendit ore agricolo ma svolgi anche un’at t ivit à commerciale, sei considerat o solo imprendit ore agricolo ma solo nel caso in cui l’at t ivit à commerciale sia accessoria e connessa a un’at t ivit à agricola principale. Se l’at t ivit à commerciale ha un legame con l’at t ivit à agricola io sono solo imprendit ore agricolo. I n quest o modo l’imprendit ore di un’at t ivit à commerciale ha t ut t i i vant aggi che ha un imprendit ore agricolo. È chiaro che ci debba essere una giust a proporzione t ra l’at t ivit à agricola (che deve essere l’at t ivit à principale) e quella commerciale connessa. Sono imprese commerciali che rient rano nell’art icolo 2195: 1) un’at t ivit à indust riale diret t a alla produzione di beni o di servizi (FI AT e Ferrero) 2) un’at t ivit à int ermediaria nella circolazione dei beni (t ut t e le at t ivit à di commercializzazione come il grossist a o un’agenzia immobiliare) 3) un’at t ivit à di t rasport o per t erra, per acqua o per aria (come un’at t ivit à svolt a da una compagnia aerea) 4) un’at t ivit à bancaria o assicurat iva (at t ivit à svolt a da banche e assicurazioni) 5) alt re at t ivit à ausiliarie delle precedent i (come un’at t ivit à svolt a da un’impresa di leasing). È imprendit ore commerciale qualsiasi imprendit ore che non sia agricolo secondo il crit erio della residualit à. 8Olt re alla definizione cont enut a nell’art . 2195 che definisce per l’appunt o l’impresa commerciale, esist e t ut t a una serie di alt re norme applicabili, seppur con qualche eccezione, in via esclusiva all’imprendit ore commerciale. Tali norme riguardano i seguent i argoment i: 1. la pubblicit à giuridica 2. le scrit t ure cont abili 3. le norme sulla rappresent anza 4. le procedure concorsuali. Tut t i quest i insiemi di norme riguardano principalment e l’imprendit ore commerciale. Esist e un t erzo genere di impresa? Esist erebbe l’impresa civile che però è inut ile a livello normat ivo. Le imprese civili sarebbero quelle che producono servizi senza t rasformare mat erie prime, che non siano imprese produt t rici ricomprese nell'art . 2195, ad esempio le imprese di pubblici spet t acoli, agenzie mat rimoniali, agenzie invest igat ive. Più in generale, sarebbero imprese civili t ut t e le imprese ausiliarie di at t ivit à non commerciali. Dopo la Seconda guerra mondiale molt e imprese erano ancora st at alizzat e. È poi avvenut a la privat izzazione. La privat izzazione, in dirit t o e nell'economia, è quel processo giuridico-economico che spost a la propriet à di un ent e o di una societ à dal cont rollo st at ale a quello privat o. I l procediment o oppost o è la nazionalizzazione. I n poche parole, un'azienda, dapprima gest it a da un sogget t o pubblico, viene rest it uit a all'iniziat iva imprendit oriale privat a. La privat izzazione può essere: -formale ànel caso in cui ent i economici pubblici sono divent at i societ à per azioni. L’ENI prima era un ent e pubblico, ora è divent at a una societ à per azioni. I l minist ero del t esoro è oggi uno degli azionist i di Eni. La forma più efficient e al giorno d’oggi per gest ire int eressi rilevant i in economia sembra essere il dirit t o privat o con la disciplina della societ à per azioni. Ci sono quindi azionist i di ent i pubblici all’int erno delle S.p.A. -s os tanziale à anche det t a "mat eriale": è il vero e proprio passaggio della t it olarit à della propriet à e di conseguenza del pot ere di cont rollo dalla mano pubblica a quella privat a. Sono societ à acquisit e da ent i privat i. Alcune di quest e aziende formalment e pubbliche, sono divent at e a propriet à privat a. I n quest o caso non ci sono azionist i di ent i pubblici, ma sono t ut t i di ent i privat i. Ci sono due principali ins iemi di norme che concernono la figura dell’imprendit ore. Si dist inguono due t ipi di st at ut i che regolano l'at t ivit à imprendit oriale: -lo st at ut o generale dell'imprendit ore , che regola t ut t e le t ipologie di imprendit ori: agricolo, commerciale, le piccole e medie imprese e le imprese pubbliche e privat e. Lo st at ut o generale dell'imprendit ore comprende la disciplina dell'azienda e dei carat t eri dist int ivi, la disciplina e t ut ela della concorrenza e dei consorzi e infine la dis ciplina delle opere dell'ingegno . -lo st at ut o t ipico dell'imprendit ore commerciale (più rist ret t o) che consist e in una speciale disciplina del dirit t o commerciale che si ricollega ad ogni sogget t o che possieda la qualifica di imprendit ore commerciale non piccolo o medio-grande. NO SS E I M PR ESE I NDI VI DUALI È una dist inzione ancora valida oggi ma ha subit o una serie di at t enuazioni. Alcune disposizioni import ant i dell’impresa medio-grande commerciale sono st at e est ese nel t empo al piccolo imprendit ore agricolo. Le ss (societ à semplice) e l'impresa individuale che non svolge at t ivit à commerciale sono assogget t at e allo st at ut o dell'imprendit ore commerciale solo quando sono di medie o grandi dimensioni, non quando si t rat t a di piccole imprese (considerando che le ss svolgono sempre at t ivit à non commerciali, in quant o 9impost o per legge; quindi, non sono mai sogget t e allo St at ut o dell'imprendit ore commerciale). Tut t e le alt re forme giuridiche, ovvero la snc, sas, spa, srl e le sapa sono assogget t at e allo St at ut o dell'imprendit ore commerciale, indipendent ement e che svolgano un'at t ivit à non commerciale o che siano di piccole dimensioni. Pert ant o, per det erminare se un'impresa individuale o collet t iva (societ à) sia assogget t at a allo St at ut o dell'imprendit ore commerciale, occorre innanzit ut t o individuare la forma giuridica e vedere se rient rano in quelle forme giuridiche ( s ocietà s emplice ed impres a individuale ) che in base alla dimensione ed all'at t ivit à che svolgono, non permet t ono l'assogget t ament o allo St at ut o dell'imprendit ore commerciale. A ltre norme relative all’imprenditore e all’impresa: Possiamo applicare alla figura dell’imprendit ore t ut t e le norme sui cont rat t i commerciali come il cont rat t o d’appalt o o di cont o corrent e bancario. La disciplina della concorrenza àdall’art icolo 2082 sappiamo che l’imprendit ore è t ale solo se opera e compet e sul mercat o in concorrenza con alt ri operat ori economici. I n I t alia la concorrenza sleale ha una disciplina di legge che t roviamo nel Codice civile e consist e in t ut t e quelle condot t e che non possono essere adot t at e da un imprendit ore nei confront i di un alt ro. Tale disciplina t ut ela quindi il singolo imprendit ore dalla condot t a concorrenziale illecit a da part e del singolo concorrent e. Fa part e della disciplina della concorrenza anche la normat iva ant it rust (int rodot t a negli anni ’90) la quale t rat t a del t ema della concorrenza t ut elando il mercat o nel suo complesso e nell’int eresse dei suoi ut ent i. Esempio di ant it rust : I nt esa San Paolo si è fusa con Ubibanca, ent rambe erano collocat e in un’area geografica specifica (nord-ovest ) e si è dovut a dismet t ere una cert a quant it à di filiali proprio per via di quest a t ut ela. I nolt re, indiret t ament e gli imprendit ori sono assogget t at i al codice del consumo (da rivedere), il quale si applica alle imprese con l’int ent o di t ut elare i consumat ori. Il Consumatore è la persona fisica (non giuridica) che agisce per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, eventualmente svolta. Il Professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale. R iguardano t ut t i gli imprendit ori anche le norme in mat eria ambient ale che disciplinano l’esercizio di at t ivit à inquinant i come quella sulle emissioni. I nolt re, ricordiamo che il lavoro subordinat o è part e int egrant e della realt à d’impresa, l’imprendit ore infat t i organizza anche il lavoro alt rui e lo fa seguendo t ut t e le norme relat ive alla disciplina del lavorat ore subordinat o. Esist e anche la disciplina della crisi d’impresa, rivist a e approvat a nel 2022. Lo st at ut o t ipico dell'imprendit ore commerciale (che nel 1942 si riferiva solo all’imprendit ore commerciale medio-grande) si art icola in quat t ro punt i: 1. È sogget t o a falliment o 2. È sogget t o alla pubblicit à commerciale (disciplina del regist ro delle imprese) 3. Obbligat o a seguire le scrit t ure cont abili civilist iche 4. È sogget t o alla disciplina della rappresent anza commerciale Quest i 4 element i segnavano in passat o un discrimine t ra imprendit ore di serie A e di serie B , quest e norme erano riservat e esclusivament e agli imprendit ori commerciali e a quelli medio-grandi. Gli agricolt ori e i 10piccoli imprendit ori erano esonerat i da quest i 4 pilast ri. Tut t avia, il punt o 1 e 2 sono st at i con il t empo est esi a t ut t i gli imprendit ori. 2. àdis ciplina della pubblicità ovvero l’iscrizione al regist ro delle imprese, la quale rende pubblici e quindi not i det erminat i fat t i relat ivi all’impresa. Se voglio che il t raffico giuridico sia fluido, l’imprendit ore ha necessit à che alcune informazioni relat ive all’impresa circolino. Se ci int erfacciamo con una societ à vogliamo sapere di cosa essa si occupa e chi la rappresent a. Alcuni fat t i rilevant i relat ivi all’impresa vanno pubblicizzat i at t raverso l’iscrizione a un regist ro che sia facilment e consult abile. I l regist ro delle imprese è un dat abase t enut o dalle camere di commercio. I n ogni sede della camera di commercio esist e la sede di un regist ro delle imprese, ma l’archivio è cent ralizzat o per permet t ere una circolazione più efficace delle informazioni. Anche a livello t elemat ico si può fare l’accesso al dat abase pagando i dirit t i di segret eria e si può accedere a t ut t i i dat i relat ivi alle imprese iscrit t e àaccesso agevole alle informazioni relat ive sia alle imprese che agli imprendit ori. Originariament e il regist ro aveva solo una sezione ordinaria nella quale si iscrivevano solo gli imprendit ori commerciali medio-grandi. A quest a sezione ordinaria è st at a poi affiancat a una sezione speciale in cui oggi si iscrivono i piccoli imprendit ori, gli art igiani, gli imprendit ori agricoli, le st art up, ETS e le societ à no profit . Oggi quest a dist inzione pesa poco, pur esist endo. Abbiamo anche un’import ant e dis tinzione s ulla valenza dell’is crizione . Quando si rende pubblica un’at t ivit à imprendit oriale, si possono ot t enere quat t ro effet t i diversi in base alla t ipologia di pubblicit à. L’iscrizione al regist ro può avere effet t i di mera pubblicit à not izia, di pubblicit à dichiarat iva (che riguarda det erminat e presunzioni), di pubblicit à cost it ut iva o di pubblicit à sanant e (che sana un vizio). I l regist ro delle imprese è ret t o dal principio della t assat ivit à (elenco t assat ivo di at t i iscrivibili) delle circost anze iscrivibili. Pert ant o, non è l’imprendit ore che sceglie cosa può scrivere nel regist ro delle imprese o che t ipologia di pubblicit à at t uare. Ad esempio, l’at t o di mat rimonio non può essere iscrit t o nel regist ro, t roviamo invece le modifiche degli organi delle imprese, i bilanci, at t i cost it ut ivi… ovvero t ut t i element i che consent ono alla generalit à dei sogget t i di capire come funziona un’impresa, quali sono i suoi organi e se è st at a coinvolt a in operazioni rilevant i come cessioni o fusioni. La legge ci dice quali sono gli at t i da iscrivere. Quindi, a seconda del t ipo di at t o, la pubblicit à può avere effet t i diversi. -la pubblicità notizia è la più semplice: se faccio iscrivere all’imprendit ore una circost anza nel regist ro delle imprese agevolo la conoscibilit à di un’informazione/quest a circost anza, è più facilment e conoscibile. Se nessuno va a consult are il regist ro delle imprese, nessuno conoscerà quest a circost anza. Era l’effet t o base dell’iscrizione nella sezione speciale del regist ro, aveva però un effet t o pubblicit ario molt o blando. L’imprendit ore commerciale medio grande aveva invece la pubblicit à dichiarat iva. Anche l’imprendit ore agricolo o piccolo imprendit ore oggi ha come iscrizione la pubblicit à dichiarat iva. -la pubblicità dichiarativa ha lo st esso int ent o della not izia ovvero agevolare la conoscibilit à, ma la legge inserisce in più una presunzione di conoscenza. Se gli effet t i dell’iscrizione sono quelli della pubblicit à dichiarat iva, una volt a che l’at t o è st at o iscrit t o, si dà per conosciut o da t ut t i. Se la nomina di un nuovo sogget t o compare in camera di commercio, si dà per not o da part e di t ut t i: è una presunzione assolut a. Si agevola il t raffico giuridico. Se dovesse esserci un problema, dinanzi a un giudice si dirà che quegli aspet t i avrest i dovut o conoscerli. 11-pubblicità cos titutiva è una sort a di pubblicit à dichiarat iva maggiorat a àha una forza t ale da incidere non solo sulla conoscenza di una circost anza ma sulla sua esist enza. I l legislat ore afferma che in alcuni casi il fat t o che la circost anza sia conoscibile è così rilevant e da farne condizione di esist enza della fat t ispecie. Un esempio è la cost it uzione delle societ à di capit ali: devo st ipulare il cont rat t o unilat erale e quest o at t o cost it ut ivo è da iscrivere nel regist ro delle imprese, finché l’at t o cost it ut ivo non arriva a regist ro, la societ à non esist e, non ci sono gli effet t i sost anziali dell’at t o, ne condiziona la sost anza. Le societ à di persone possono essere invece societ à di fat t o, nascono e operano senza necessit à di anagrafe. -pubblicità s anante è una pubblicit à cost it ut iva che in più sana magicament e gli ipot et ici vizi di quest o at t o. Se l’at t o cost it ut ivo è viziat o, con la pubblicit à sanant e non sarà possibile impugnarlo, è int angibile. Sono at t i che hanno molt a import anza e impat t o sul mercat o. I vizi di legit t imit à sono classificat i in t re cat egorie: l'incompetenza, l'ecces s o di potere e la violazione di legge . Tut t i e t re i vizi possono condurre all'annullabilit à dell'at t o amminist rat ivo. I l sogget t o che sia st at o danneggiat o nell’ambit o di un’operazione societ aria irregolare (anche se iscrit t a nel regist ro delle imprese) avrà la t ut ela del risarciment o ma non può riprist inare la sit uazione iniziale in quant o davant i a una pubblicit à sanant e. È il principio che consent e di salvare l'acquist o in buona fede del t erzo (avent e causa), a pat t o che sia st at o t rascrit t o, nonost ant e la nullit à del t it olo del suo vendit ore (dant e causa). L’iscrizione nel regist ro di per sé non sana il vizio. L'effet t o dell'iscrizione nella sezione ordinaria, infat t i, è quello di pubblicit à dichiarat iva o, cost it ut iva, come previst o dal Codice Civile e consent e l'opponibilit à a t erzi di quant o è iscrit t o (presunzione di conoscenza). STR U TTU R A DE L R E GISTR O All’int erno di quest o regist ro, in prat ica si può t rovare una “fot ografia” della sit uazione giuridica di ogni impresa. Fra i vari dat i rinvenibili si possono leggere i dat i delle imprese afferent i la Cost it uzione, la Denominazione, lo St at ut o, gli Amminist rat ori, la sede (legale ed operat iva) le modifiche (ad esempio dello st at ut o, della sede, delle cariche sociali, ecc.), l’esist enza di procedure concorsuali, la liquidazione, la cessazione. I nolt re, funziona anche come archivio, ut ile per elaborare gli indicat ori di sviluppo economico e imprendit oriali delle diverse aree, ma non solo, esso permet t e anche di conservare e di richiedere document i e at t i come le visure camerali e i document i cont abili delle imprese iscrit t e. I sogget t i est erni possono consult are il port ale del R egist ro delle I mprese online per ot t enere informazioni, document i e cert ificat i. Doveroso precisare che il regist ro delle imprese è int egrat o dal R EA (R egist ro Economico Amminist rat ivo), che cont iene dat i di t ipo economico, st at ist ico ed amminist rat ivo sulle imprese. L’iscrizione si fa at t raverso una procedura t elemat ica: si invia un prot ocollo all’ufficio di R egist ro, t ale prot ocollo viene ricevut o dal conservat ore del regist ro, il quale verifica che l’at t o possa essere iscrit t o nel regist ro e che abbia la forma necessaria per pot er essere iscrit t o. Se il conservat ore rit iene che la richiest a sia conforme alla legge, iscrive l’impresa al regist ro; se invece l’at t o non è conforme alla legge il conservat ore non lo ammet t e al regist ro e manda al richiedent e una mot ivazione concernent e l’esclusione. La t enut a, conservazione e gest ione del regist ro imprese è svolt a da un sogget t o chiamat o “Conservat ore", ed in prat ica, solit ament e, t ali funzioni sono ricopert e dal Segret ario generale della Camera di commercio o da un dirigent e camerale che ha il pot ere di rifiut are le richiest e di iscrizione non conformi e di viet are le at t ivit à delle imprese che non hanno i requisit i di legge. 12I nfat t i, al moment o della richiest a di un’iscrizione, l’Ufficio del R egist ro deve anzit ut t o verificare l’aut ent icit à della sot t oscrizione dell’at t o st esso e la sua regolarit à formale, in modo che t ut t o sia conforme alle condizioni richiest e dalla legge. Si può ot t enere l’iscrizione t ramit e un provvediment o giudiziale che disponga o la cancellazione di un’iscrizione errat a o l’iscrizione precedent ement e respint a. I n ogni Camera di Commercio c’è infat t i un giudice prepost o che comunica con il Conservat ore, c’è t ut ela giurisdizionale. Ormai la pubblicit à riguarda t ut t i gli imprendit ori ma per gli imprendit ori medio-grandi rimangono riservat i l’obbligo di scrit t ura cont abile e di rappresent anza commerciale. R appres entanza commerciale I n generale nel dirit t o, per rappresent anza, s’int ende essere aut orizzat i da un t erzo per compiere un at t o per cont o suo. La rappresent anza commerciale è l’ist it ut o giuridico in base al quale un sogget t o viene incaricat o, in maniera st abile e cont inuat a nel t empo, da una o più imprese di concludere cont rat t i in una o più zone det erminat e. Si differenzia dal rapport o di agenzia in quant o l'agent e deve solo promuovere la conclusione dei cont rat t i per l'azienda. Agli art icoli 2203-2213 sono previst e part icolari forme di rappresent anza commerciale: l'inst it ore, il procurat ori, il commesso. Si t rat t a di figure di ausiliari int erni dell'imprendit ore, che sono int egrat i nell'organizzazione aziendale e svolgono at t ivit à in rapport o con i t erzi. Si differenzia dalla rappresent anza generale di cui agli art t . 1387 ss. in quant o non scat urisce da una procura, ma è una rappresent anza ex lege, conseguenza nat urale dell'at t ribuzione del ruolo all'int erno dell'impresa. La rappresent anza commerciale non riguarda solo le societ à ma t ut t e le imprese a cominciare dall’imprendit ore individuale (sempre però medio-grandi). È legat a al t ema dell’organizzazione: l’imprendit ore non è l’unico ad avere rapport i con l’est erno ma c’è qualcuno, durant e la gest ione aziendale, che opera per cont o suo. Sulla base del dirit t o civile, l’imprendit ore deve ricevere dal t erzo la procura, la quale dev’essere necessariament e scrit t a. Tut t avia, quest o sist ema è inefficient e in ambit o commerciale perché ogni qualvolt a ci t roviamo a concludere un cont rat t o commerciale, anche t acit o, ad esempio, anche a un commesso dovremmo chiedere di esibirla. I nfat t i, le regole del dirit t o commerciale superano la necessit à del formalismo della procura at t ribuendo per legge i pot eri della rappresent anza sulla base della posizione che il sogget t o in quest ione rivest e nella st rut t ura dell’impresa/nell’organigramma aziendale. I l nost ro codice prevede 3 figure a cui sono at t ribuit i i pot eri di rappresent anza: -ins titore à che ha il pot ere di rappresent anza più ampia t ra i t re ed è un sogget t o che viene prepost o dall’imprendit ore alla gest ione dell’int era azienda o alla gest ione di un int ero suo ramo. È un ausiliario dipendent e e subordinat o dell'imprendit ore, prepost o all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo part icolare dell'impresa. Nell'esperienza comune coincide con il diret t ore generale o con un dirigent e dell'impresa, di una filiale o di un set t ore produt t ivo. Nei rapport i con t erzi può fare qualsiasi cosa, ha pot ere di rappresent anza generale senza necessit à di procura, può st ipulare cont rat t i in nome e per cont o dell’imprendit ore. Tut t avia, egli ha due limit azioni: non può alienare o concedere in garanzia beni immobili e non può alienare, affit t are o vendere il ramo d’azienda affidat ogli. -procuratore ànon è post o al vert ice ma fa comunque part e di un’art icolazione import ant e di un’azienda. Alcuni esempi sono il capo dell’ufficio acquist i o capo degli uffici di qualit à o il capo ufficio personale, il quale pot rà firmare le let t ere di assunzione o di licenziament o ma non gli ordini di acquist o delle mat erie prime come quello degli acquist i non pot rà mai licenziare qualcuno. I l procurat ore è quindi una figura 13media con un pot ere di rappresent anza paramet rat o al ruolo che egli ricopre in azienda. I l procurat ore non ha la rappresent anza processuale (Consist e nel pot ere di essere convenut o in giudizio o agire giudizialment e in nome e per cont o del rappresent at o) dell’imprendit ore neppure negli at t i che sono st at i post i in essere da lui st esso, e non è sogget t o agli obblighi di iscrizione nel regist ro delle imprese e della t enut a delle scrit t ure cont abili. L’imprendit ore non risponde degli at t i compiut i da un procurat ore senza spendit a del suo nome. Al cont rario, per quant o riguarda la rappresent anza processuale, l'inst it ore può st are in giudizio sia come at t ore (rappresent anza processuale at t iva), sia come convenut o (rappresent anza processuale passiva), non solo per gli at t i da lui compiut i, ma anche per quelli post i in essere dall'imprendit ore o a quest 'ult imo imput abili. -commes s o àha pot ere di rappresent anza in relazione alle mans ioni es ecutive di acquis to e vendita di merce alle condizioni dettate dall’imprenditore. I commessi sono ausiliari subordinat i ai quali sono affidat e mansioni esecut ive oppure mat eriali e si met t ono di persona in cont at t o con i t erzi. Alcuni esempi sono i commessi di negozio, i commessi viaggiat ori, gli impiegat i di banca addet t i agli sport elli, i camerieri dei bar oppure dei rist orant i. I n virt ù della loro posizione, i commessi possono svolgere la rappresent anza dell’imprendit ore anche senza specifico at t o di conferiment o della st essa, ma quest o pot ere di rappresent anza è più limit at o rispet t o al pot ere dell’inst it ore e dei procurat ori. St ando all’enunciat o dell’art icolo 2210 comma 2 del codice civile essi possono compiere gli at t i che ordinariament e comport a la specie di operazioni delle quali sono incaricat i. I commessi non possono esigere il prezzo delle merci se quest e non sono da essi st essi consegnat e, né concedere dilazioni o scont i che non siano d’uso. Se sono prepost i alla vendit a nei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo fuori dai locali dell’impresa st essa, e non lo possono esigere all’int erno dell’impresa se alla riscossione del prezzo è diret t a un’apposit a cassa. L’imprendit ore da part e sua può sia ampliare sia limit are i pot eri dei commessi. Contabilità civilis tica La cont abilit à civilist ica è obbligat oria solo per l’imprendit ore medio-grande e quello commerciale. Non sono comprese in quest a cat egoria le scrit t ure cont abili fiscali (regist ro I VA o 7 e 30) che sono uguali per t ut t i gli imprendit ori. Le scrit t ure cont abili civilist iche sono dei libri nei quali si regist ra la cont abilit à dell’impresa ovvero l’andament o dell’at t ivit à a livello quant it at ivo. I l legislat ore ha individuat o alcuni document i che t ut t i gli imprendit ori devono t enere e poi un alt ro insieme di document i (S.P., C.E., R .F.) che differisce a seconda delle carat t erist iche dell’impresa. Sono scrit t ure civilist iche obbligat orie: il libro giornale, il libro degli invent ari (che si chiude con il cont o dei profit t i e delle perdit e) e la corrispondenza. -il libro giornale è una sort a di diario dell’imprendit ore nel quale giornalment e vengono regist rat e t ut t e le singole operazioni compiut e dall’imprendit ore. Oggi ci sono sist emi di flussi aut omat izzat i che rendono la compilazione giornaliera del libro giornale più immediat a ed efficace. -il libro degli inventari è un’ist ant anea, una fot ografia della component e pat rimoniale dell’impresa, normalment e si fa all’inizio dell’at t ivit à o al moment o della cessazione di essa. Faccio un invent ario dell’at t ivit à per vedere cosa è rimast o in giacenza nell’impresa: residui di magazzino o giacenze sul cont o corrent e. Se confront iamo i vari libri degli invent ari di fine esercizio posso fare delle valut azioni concret e sull’at t ivit à e le performance di un’impresa. -è considerat a scrit t ura cont abile obbligat oria anche la tenuta della corris pondenza in cui l’imprendit ore conserva t ut t i gli originali di corrispondenza in ent rat a e copia di t ut t e quelle relat ive alle uscit e. Nella prassi commerciale propost e e accet t azioni sono let t ere. I cont rat t i sono conclusi per scambio di propost e e 14accet t azioni commerciali (t ra imprendit ori), si st ipulano quindi per scambio di corrispondenza. Ogni cont rat t o è sot t opost o a t assa di regist ro. Olt re a quest i 3 obbligat ori ce ne possono essere alt ri a seconda delle carat t erist iche delle imprese. Es àun imprendit ore con dipendent i deve avere il libro mat ricola, se ha il magazzino dovrà esserci un libro di magazzino che t iene cont o delle rimanenze. I l libro mat ricola è un regist ro dove debbono essere iscrit t i, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, t ut t i i prest at ori d'opera per i quali è obbligat oria l'assicurazione previdenziale pubblica. Ci sono quest e scrit t ure di base, poi a seconda della t ipologia di societ à vi è anche l’obbligo di redazione di bilancio, nelle sue diversificazioni. L’obbligo delle scrit t ure cont abili è anche presidiat o legalment e. I l fat t o di non aver t enut o una corret t a cont abilit à comport a una bancarot t a per mancanza di document ario. È un obbligo rilevant e e import ant e t ant o da essere presidiat o legalment e. I l libro giornale e il libro degli invent ari prima di essere messi in uso o al moment o dell’ut ilizzo devono essere numerat i progressivament e in ogni pagina ment re l’obbligo di bollat ura iniziale è st at o abrogat o. Tut t e le scrit t ure cont abili devono essere t enut e secondo le norme di un’ordinat a cont abilit à senza spazi in bianco, senza int erlinee e senza t rasport i in margine; non si possono inolt re fare abbreviazioni, e se è necessaria qualche cancellazione, quest a deve eseguirsi in modo che le parole cancellat e siano leggibili. Le scrit t ure cont abili devono essere conservat e per 10 anni dalla dat a dell’ult ima regist razione. EFFI CACI A PR OB ATOR I A DELLE SCR I TTUR E CONTAB I LI àLe scrit t ure cont abili possono essere usat e come mezzi di prova, in part icolare esse fanno prova cont ro l’imprendit ore sempre, ment re possono fare prova a favore dell’imprendit ore solo nei rapport i con alt ri imprendit ori e per i rapport i inerent i all’esercizio dell’impresa, quando sono regolarment e t enut e. SCR I TTUR E GI UR I DI CHE àL’imprendit ore deve t enere ordinat ament e per ciascun affare gli originali delle let t ere, dei t elegrammi e delle fat t ure ricevut e nonché copia delle let t ere, dei t elegrammi e delle fat t ure spedit e. Le scrit t ure giuridiche devono essere conservat e per 10 anni. Il fallimento e la liquidazione giudiziale (as s oggettabilità a procedura concors uale) La disciplina del falliment o è legat a alla cosiddet t a bancarot t a. La bancarot t a riguarda una prassi relat iva alla st oria del dirit t o commerciale. Quando nel ‘300 il mercant e non pagava i suoi debit i, il suo banco veniva spezzat o e non pot eva più cont inuare la sua at t ivit à, olt re a venire imprigionat o. Nel 1942 il legislat ore emana anche la legge falliment are insieme al Codice civile. La legge falliment are è st at a poi sost it uit a dal codice della crisi d’impresa. (2022) L’insolvenza è l’incapacit à dell’imprendit ore di pagare regolarment e le proprie obbligazioni, con mezzi normali (in denaro) e in scadenza. Sappiamo che i dirit t i di credit o sono t ut elabili in giudizio. Gli imprendit ori vivono di rapport i di debit o e di credit o. L’imprendit ore insolvent e è come un ‘corpo pericoloso’ nel regist ro delle imprese e quindi si t ende a isolarlo e si avvia sul suo pat rimonio una procedura esecut iva collet t iva. I n caso di falliment o, un s oggetto es terno ges tis ce i beni dell’imprenditore ins olvente con il fine di liquidare il patrimonio, monetizzarlo e us arlo per pagare i creditori nel ris petto della par conditio e ordinatamente . Prima vengono pagat i i credit ori con privilegio generale e poi i credit ori chirografari. Nel dirit t o civile si parla di credit ore chirografario quando il port at ore di un dirit t o di credit o non è assist it o da alcuna causa legit t ima di prelazione. (in prat ica viene pagat o per ult imo, se va bene). 15
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