Economia e tecnica bancaria:
Appunti completi del corso di economia e tecnica bancaria, trattano in maniera approfondita tutti gli ambiti connessi alla disciplina, regolamentazione e attività delle banche, soffermandosi inoltre sull’organizzazione delle vigilanza in tutte le sue declinazioni e analizzando le varie normative che regolano questo mondo.
Dettagli appunto:
- Autore: Greta Guidetti
- Università: Università degli Studi di Pisa
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Economia e tecnica bancaria
- Docente: Elena Bruno
Questa è solo un’anteprima: 21 pagine mostrate su 107 totali. Registrati e scarica gratis il documento.
ECONOMIA E TECNICA BANCARIA Appunti di Greta Guidetti Università degli Studi di Pisa Facoltà di Economia e Management Corso di laurea in Economia Aziendale Esame di Economia e tecnica bancaria Docente: Professoressa Elena Bruno Anno accademico - 2022/2023Nel sistema finanziario abbiamo diversi soggetti intermediari: la banca, il principale; SIM, assicurazioni, società finanziarie, SGR e SICAV, poste italiane, IMEL, istituti di pagamento. La banca è un intermediario finanziario, il più importante. Il sistema finanziario è l’insieme di istituzioni, mercati e strumenti finanziari messi a disposizione in un dato luogo e in un determinato periodo di tempo. Le istituzioni a loro volta sono suddivise in intermediari finanziari e attività di supervisione e controllo. Il mercato è il luogo fisico dove avviene la negoziazione degli strumenti finanziari e gli strumenti sono forme tecniche attraverso le quali si materializza lo scambio. La banca opera sul fronte dell’attivo, degli impieghi: concede credito ai soggetti in deficit e sul fronte del passivo: raccoglie i soldi; tutti gli altri intermediari o operano sul fronte dell’attivo o sul fronte passivo oppure sul fronte dei servizi (es. IMEL: istituti di immissione di moneta elettronica). Gli intermediari finanziari si interfacciano con: le famiglie, le imprese e la pubblica amministrazione (le ultime due chiedono risorse fronte attivo). La raccolta dei soldi avviene sotto forma di fondi rimborsabili; il trasferimento di risorse da attività in surplus a quelle in deficit è l’operatività tradizionale. Gli strumenti finanziari: per famiglie= titoli obbligazionari e azionari, polizze e quote di fondi, depositi e raccolta titolarizzata per le imprese= concessione prestiti, negoziazione di titoli obbligazionari e azionari per la pubblica amministrazione= cessione di titoli al mercato e la negoziazione di titoli obbligazionari e azionari. Il sistema finanziario si può definire come complesso di istituzioni, mercati finanziari e strumenti finanziari esistenti in un dato luogo e momento. L’impostazione del sistema finanziario è importante per il funzionamento dell’economia di un paese, svolgendo quattro funzioni essenziali: 1) Realizza trasferimento di risorse da risparmio agli investimenti, trasferendo risorse finanziarie dalle unità in surplus (soggetti privati) alle unità in deficit (imprese e settore pubblico). Il fatto che il trasferimento avvenga con il tramite di un intermediario siamo di fronte a un circuito di intermediazione indiretto. I circuiti possono essere infatti diretti o indiretti: nel primo le unità in surplus danno direttamente le risorse finanziare accumulate, a quelle in deficit, non ci sono mediatori; nel secondo il trasferimento avviene per opera dell’intermediario, ad esempio la banca, che è fondamentale perché il sistema finanziario possa appunto trasferire queste risorse. Il circuito diretto ha alcune imperfezioni, per questo serve un intermediario, senza il trasferimento incontrerebbero ostacoli che bloccano questo movimento, l’intermediario è garante del corretto e continuativo trasferimento di risorse da unità in surplus a quelle in deficit. Le imperfezioni del circuito diretto sono la sensazione di rischio avvertito dal risparmiatore nei confronti dell’investimento per la presenza delle asimmetrie informative, cioè le diverse informazioni detenute da risparmiatori e investitori, che porta un difetto di accordo che ostacola il trasferimento, gli aspetti su cui sono in disaccordo sarebbero le clausole da inserire nel contratto, i tempi e le modalità della restituzione delle risorse al prezzo negoziato. Il risparmiatore trasferendo risorse all’investitore vuole ottenne dal trasferimento un rendimento, cedendo queste risorse nel breve periodo ma poter avere accesso ad esse qualora ne avesse bisogno; al contrario le imprese vorranno i capitali per tempi più lunghi, pagando il minor costo, con una restituzione della durata più lunga, sono esigenze contrapposte. Altro aspetto è la dimensione contenuta degli avanzi finanziari delle unità in surplus che non consentono una diversificazione quantitativa e settoriale 1dell’investimento, un risparmiatore da solo non sarebbe mai in grado di soddisfare le necessità di finanziamento delle imprese, si creerebbe una inefficiente allocazione delle risorse, problema risolto dall’intermediario che si assume i rischi inerenti al trasferimento e valuta quale sia la migliore diversificazione settoriale per le risorse da canalizzare. Si crea l’allocazione efficiente delle risorse finanziare, garantita dalla banca che si assume i rischi del processo di trasferimento di risorse, come il rischio di credito, ossia che la controparte che riceve le risorse sia insolvibile, (per questo prima effettua una valutazione), e il rischio di liquidità, nel quale incorrerebbe il risparmiatore se l’investitore non fosse in grado di adempiere ad una richiesta di rimborso dei soldi. Tutte queste caratteristiche giustificano la presenza dell’intermediario banca nel sistema finanziario. 2) Il sistema finanziario inoltre assicura il buon funzionamento del sistema dei pagamenti, svolge la funzione monetaria: la capacità degli intermediari finanziari di mettere in circolazione metodi differenziati di pagamento. Tale funzione da specificità alla banca che la differenzia dagli altri intermediari, infatti una delle sue caratteristiche è quella di assicurare velocità di scambio tra moneta e beni, anche attraverso strumenti diversi dalla sola moneta come assegni… garantisce un’adeguata circolazione della moneta e dei beni reali 3) Trasmette impulsi di politica monetaria, gli intermediari in particolare la banca, funge come trasmissione tra gli elementi di politica monetaria e la situazione reale. La moneta, il credito, influiscono sulle decisioni di spesa e quindi di risparmio, investimenti ecc. tutte queste variabili poi hanno impatto sull’occupazione, sui prezzi delle attività… tutto questo processo è governato dalla BCE, la politica monetaria che crea, decide la quantità di moneta da mettere in circolazione per tenere sotto controllo l’inflazione e tenere sotto il 2% l’indice armonizzato dei prezzi al consumo La BCE ha aumentato i tassi per ristabilire l’equilibrio. M (quantità moneta in circolazione) per V (velocità della circolazione moneta) è uguale all’indice dei prezzi per la quantità di beni reali; mantenendo costante la velocità della moneta e la quantità di beni in circolazione, ne consegue che ad un aumento della quantità di moneta aumentano i prezzi, per cui manovrando la quantità di moneta si controlla l’inflazione e il livello dei prezzi. La quantità di moneta messa in circolazione, si trasferisce tramite le banche che offrono credito, moneta, alle famiglie e alle imprese. Senza il sistema finanziario, ciò non sarebbe potuto accadere 4) Gestione del rischio finanziario, incorporato in tutte le operazioni, viene gestito con contratti derivati e assicurazioni, che coprono dai rischi cui vanno in contro gli operatori economici. Nel sistema finanziario abbiamo istituzioni, mercati e strumenti. Le istituzioni sono a loro volta suddivise in intermediari finanziari e autorità di controllo, ogni intermediario ha una sua specificità operativa. L’unico intermediario che lavora sull’attivo e passivo è la banca, con cui cercano di concorrere le poste (sempre regolamentate dalla disciplina nazionale), ma con un offerta molto più contenuta delle banche, oltre a una rete distributiva poco capillare. Troviamo diversi intermediari che svolgono diverse attività: 2 Banche che operano su attivo e passivo svolgendo attività di raccolta fondi e di esercizio del credito; Le società finanziarie operano invece solo sul fonte dell’attivo concedendo finanziamenti, credito alla clientela, partecipando al capitale di imprese e fornendo strumenti di pagamento o incasso; Le società di intermediazione mobiliare, che operano nel sistema negoziando valori mobiliari, titoli, con sottoscrizione e collocamento, negoziano per conto proprio o di terzi e gestiscono il risparmio delle unità in surplus, gestione preclusa alle banche che possono svolgere una gestione individuale ma non collettiva; Società di gestione del risparmio, di estrazione bancaria, la quale non potendo svolgere attività di gestione collettiva del risparmio, crea questa società che invece potrà gestire risparmio sia individuale che collettivo; Società di investimento a capitale variabile, che si occupa della gestione collettiva del risparmio; Fondi comuni di investimento (chiusi o aperti) (mobiliari o immobiliari) nei conti comuni di investimento chiusi, le regole sono definite dal contratto o conto in cui confluiscono le risorse del risparmiatore; Le società di assicurazione che assicurano attività reali da rischi insite in esse. Fondi pensioni cioè forme di assicurazione di tipo vita e previdenza Altri intermediari: IMEL e istituti di pagamento, normati dal testo unico bancario, soggetti abilitati all’emissione di strumenti di pagamento con un’operatività online. Troviamo poi le Autorità di controllo necessarie: per il governo monetario dell’economia, la moneta non può circolare liberamente ma nel rispetto di obiettivi macroeconomici, regole e vincoli sovranazionali dati dalla BCE, stabiliscono anche la quantità di moneta che può circolare: tutto ciò implica la presenza di regole e la necessità di un controllo rispetto alla loro applicazione, per la tutela del risparmio (legge del 2005) e la protezione degli investitori, il risparmio utilizzato nel sistema finanziario e gestito dallo stesso deve essere protetto, come affermano diverse leggi, che impongono agli intermediari che utilizzano risorse provenienti da soggetti in surplus, di seguire le regole nell’utilizzo delle risorse per il contenimento delle esternalità negative: ogni attività produce effetti positivi e negativi, se negativi devono essere controllati e circoscritti, ecco perché si giustifica un’autorità di controllo che regoli e controlli gli esiti generati; asimmetrie informative: le banche e intermediari hanno informazioni privilegiate sull’andamento dei sistemi economici, al fine di evitare fallimenti del mercato: capacità di credito degli operatori e altre informazioni preventive che potrebbero frenare situazioni di shock di mercato o evitare crisi sistemiche generalizzate, le autorità di controllo hanno informazioni di tipo preventivo. Queste motivazioni giustificano la presenza di autorità di controllo del sistema finanziario. I loro sono obiettivi di controllo monetario della liquidità presente nel sistema economico e obiettivi di vigilanza e regolamentazione. La banche sono controllate dalla banca d’Italia, dalla CONSOB e dall’autorità garante della concorrenza sul mercato; gli intermediari mobiliari (SIM, SGR..) sempre controllate dalle stesse autorità. Le assicurazioni controllate dall’IVAS (istituto per la vigilanza delle assicurazione) e i fondi pensione dalla COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione). Ci sono diverse autorità di controllo, per 3creare un sistema di responsabilità diffusa rispetto a quella di un regolatore unico, carattere che il legislatore voleva perseguire, tale modello predilige la frammentazione delle funzioni di vigilanza, seguendo il carattere della finalità, secondo la classica ripartizione dei mercati: bancario, mobiliare e assicurativo. La banca d’Italia, vuole garantire stabilità delle banche, del sistema finanziario con regole prudenziali per raggiungere tale stabilità. La CONSOB va a controllare la trasparenza e la correttezza di operazioni e intermediari, norma e vigila sia gli aspetti relativi all’informativa dei profitti finanziari ma anche sull’osservanza di leggi anti riciclaggio e anti terrorismo (commissione nazionale per la società e la borsa). L’autorità garante per la concorrenza del mercato tutela la concorrenza leale nel sistema finanziario, mentre le altre sono state istituite quando si creava questa infrastruttura, questa è istituita nel 1990, per tutelare consumatori e impresa, controllando che non vi siano abusi di potere da parte dei soggetti di questo sistema. L’IVAS, ha le stesse funzioni della banca d’Italia ma esercitata sul mercato delle assicurazioni come la COVIP sul mercato pensionistico. I mercati finanziari permettono negoziazione e scambi di attività finanziari, possono essere mercati whoresail o retail a seconda delle loro dimensioni, i primi sono i mercati all’ingrosso dove si negoziano attività tra intermediari finanziari, mentre quelli retail sono quelle in cui si negoziano attività tra soggetti retail, consumatori e investitori. In funzione delle regolamentazione, troviamo mercati regolamentati (la borsa) e quelli non regolamentati senza autorità di controllo, ma che trovano una propria regolamentazione. In base alla temporalità troviamo mercato monetario con attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, mentre in quello finanziario, con tutte quelle attività con scadenza a un termine superiore. A seconda che si tratti di attività di prima emissione o successive, troviamo mercato primario, con strumenti di nuova emissione, e quello secondario con strumenti già in circolazione. Gli strumenti finanziari sono l’attività finanziaria nell’aspetto tecnico negoziato nel mercato, abbiamo strumenti negoziati in mercati azionari, azioni obbligazioni… ma anche strumenti finanziari derivati, come crediti, i prodotti del risparmio gestito e del finanziamento. La regolamentazione del sistema finanziario. Dimensione europea del sistema di vigilanza. Il sistema bancario, assicurativo e mobiliare sono tutti regolamentati e vigilati. L’impianto dei controlli è suddiviso in gestione della politica monetaria, capo alla BCE, che definisce quantità di moneta in circolazione, definizione dei tassi e trasmissione degli orientamenti per raggiungere finalità di politica economica, con un obiettivo principale che è quello garantire la stabilità dei prezzi, e il profilo di regolamentazione e vigilanza, spesso termini accomunati seppur abbiano la differenza che la prima riguarda la definizione di regole che governano il funzionamento del mercato e dei servizi finanziari, ponendosi obiettivi di stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, il secondo termine fa riferimento al controllo che tali regole siano seguite dai soggetti a cui si applicano, il cui obiettivo è appunto verificare il rispetto delle regole da parte degli intermediari finanziari. Dobbiamo vedere chi svolge questi compiti elencati e che rapporti intrattengono tra loro. Dal 2009 si ha una nuova architettura dei controlli nell’UE, infatti prima ogni stato membro aveva una sua struttura della regulation e della supervisione nonostante esistesse comunque un ordinamento 4sovranazionale. Finche non si è sviluppata la crisi globale del 2008, gli ordinamenti cercavano di recepire la normativa comunitaria che comunque esisteva ma ogni paese la adottava e interpretava in maniera diversa, c’era ampia discrezionalità. Si dovevano armonizzare le regole comunitarie. Nel 2008 abbiamo avuto una grande crisi finanziaria globale, da questo momento si dovevano rivedere i sistemi di regolamentazione e supervisione. Si hanno due fasi di questa attività: fino al 2012, e dal 2012 in poi, con la prima fase nasce il sistema europeo di vigilanza finanziaria e nel 2012 nasce l’unione bancaria europea. 3 settori: finanziario, assicurativo e mobiliare. Nel 2008 si è aperta la crisi per il default del segmento dei mutui subprime, iniziata negli stati uniti. La federal reserve voleva attuare una politica espansiva, emettendo molta liquidità che non è però stata assorbita adeguatamente dal sistema e i soggetti con surplus monetario e le banche hanno canalizzato questa liquidità concedendo credito anche ai soggetti per i quali non si effettuava una idonea valutazione del rischio, alla fine le famiglie non erano in grado di ripagare, la liquidità non rientrava ed è scoppiata la crisi che ha velocemente contagiato tutti i sistemi mondiali. Fortunatamente essendo che in Italia il controllo e la regolamentazione erano già molto severi, essa non ha subito un colpo troppo forte. Si doveva rivedere il sistema di frenare la crisi di contagio, una crisi sistemica, inizialmente gli interventi volti a contenere gli effetti della crisi sono stati, interventi d’urgenza, per cercare di risolvere la crisi dei singoli intermediari e non del sistema nel complesso. Si voleva contenere le ricadute della crisi sull’economia reale. Successivamente sono state definite e implementate misure strutturali, cioè che producono effetti nel medio-lungo periodo adottate per contenere nel tempo gli effetti negativi, e per cercare di dare le basi di un sistema finanziario più solido per evitare l’insorgenza di nuove crisi e ristabilire il rapporto di fiducia tra utenti e l’erogatore del servizio finanziario. Ma quali erano le regole che governavano il mercato finanziario e perché non hanno tutelato il sistema? Nel 2009 si stabilisce una nuova vigilanza, nasce il SEVIF, che costituisce un sistema decentrato multilivello di autorità micro e macro prudenziale con l’obiettivo di assicurare una vigilanza uniforme. In Italia, le riforme europee non hanno comportato radicali cambiamenti ma solo cambiamenti relativi al fatto che le nostre unità creditizie, come banca d’Italia sono entrate a far parte del SEVIF, essendo il nostro sistema già solido. I sistemi si basavano su una ripartizione dell’attività finanziaria in tre settori: bancario, assicurativo e mobiliare, le tre anime dell’intermediazione finanziaria. A livello comunitario il settore bancario ha subito interventi massicci, già dal 77 vi era la CEE che regolamentava il sistema bancario comunitario introducendo tre principi essenziali: la definizione armonizzata di ente creditizio; la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, la seconda direttiva dell’89 e Basilea che interviene sul rafforzamento patrimoniale. Nel settore assicurativo ci sono tre interventi comunitari tra 80-90, nel 92 per il ramo danni e per il ramo vita e in seguito troviamo le direttive di terza generazione che si muovono sulla stessa logica degli obiettivi di Basilea, accordi sul capitale per la definizione di coefficienti prudenziali. Tutta le gestione di questi ambiti si basa sul rispetto di regole prudenziale. Il settore mobiliare è stato regolamentato in maniera comunitaria in tempi successivi, dal 93 e con una direttiva con la MIFID del 2004 e seguenti che riguardano la regolamentazione degli investimenti e servizi finanziari e a seguire ancora nel 2004 una normativa specifica per gli investimenti alternativi, i 5fondi comuni di investimento ed ogni asset al di fuori delle tre classi tradizionali delle azioni, del reddito fisso e degli equivalenti della liquidità. Si ha quindi una normativa corposa per il sistema finanziario. Il sistema bancario è stato investito da due normative, le direttive comunitarie, si è dovuta armonizzare la disciplina, perché prima avevamo il mercato protetto ma stimolando la concorrenza si è resa necessaria la disciplina comune. La prima direttiva introduce tre principi: la definizione di ente creditizie, stabilendo la banca a livello comunitario, perché nei diversi paesi la definizione di banca e di ente creditizio era differente, in Germania tale era una società che svolgesse sia credito che attività di gestione del risparmio come anche società di leasing e di factoring; a livello comunitario questi sono gli enti che esercitano congiuntamente la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di bonus rimborsabili e l’esercizio del credito. Questa definizione non ha cambiato la situazione italiana dove ente creditizio era già l’ente che esercitasse congiuntamente le due funzioni. In passato tutte le società di leasing, factoring… era considerate enti para-bancari, ambito che comunque si era ben sviluppato. Si attua il principio di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. La prima per cui una banca che opera in un paese comunitario potrà stabilirsi liberamente in ogni altro paese appartenente alla comunità europea, la seconda permette di svolgere nel paese ospitante i servizi che la banca svolgeva nel paese di origine. In Italia, dove il sistema era molto protetto con interventi statali ed enti no-profit, la direttiva è stata recepita nell’85 perché il nostro sistema bancario era indietro e non pronto a recepirla. Le conseguenze prodotte da questo recepimento sono state: Libero accesso al mercato del credito solo nel rispetto di requisiti oggettivi prefissati, solo se si rispettano i requisiti oggettivi prudenziali fissati dal regolamento, mentre prima si concedeva tale accesso in maniera discrezionale, la banca prima aveva natura pubblica, decade la possibilità di ricorre all’attività bancaria in caso di necessità economiche, cosa molto esercitata da Banca d’Italia in precedenza. La stessa ha dovuto applicare un provvedimento, piano sportello, per cui si rendeva possibile aprire nuovi sportelli e filiali in paesi terzi. Questo non era però sufficiente, perché all’estero ci si andava a rapportare con sistemi diversi. Nell’89 si emette la seconda direttiva unitaria, recepita in Italia con il decreto 481 nel 92, che introduce come principio guida la definizione di ente creditizio che si riprende dalla prima direttiva, oltre al principio di armonizzazione minima delle normative nazionali, mutuo riconoscimento e principio dell’home country control (controllo del paese d’origine). Nell’armonizzazione minima delle discipline nazionali sta la novità, si vogliono armonizzare, avvicinare le regole applicate nei diversi paesi per creare una disciplina uguale per tutti per permette appunto la libertà di stabilimento e prestazione, che ha riguardato gli aspetti più cruciali del funzionamento del sistema bancario, cioè sui conti annuali delle banche, sulla redazione del bilancio bancario, per permettere comparabilità sia nel tempo che a livello di spazio con tutte le altre banche. Si crea una normativa di settore per i bilanci bancari e degli intermediari finanziari, per avere bilanci chiari, veritieri, corretti e comparabili. In secondo luogo si crea la disciplina fondi propri, introdotta con tale normativa per cui una banca per costituirsi doveva avere una capitale sociale minimo definito per legge, per poter stare sul mercato, le banche non capitalizzate che vanno in crisi dovranno uscire dal mercato, si governa la stabilità della banca per poi trasmettere stabilità al sistema; servono fondi minimi necessari alla costituzione e all’esercizio per poter operare. Si devono definire dei requisiti per poter accedere all’attività bancaria, stabiliti a livello comunitario. Altra 6disciplina introdotta nel 92 è la disciplina dei grandi fidi, che ancora oggi rimane all’interno delle discipline armonizzate. Per quanto riguarda il riconoscimento reciproco tra paesi comunitari, si intende la possibilità per una banca italiana di recarsi in un paese comunitario, e svolgere tutte le attività operate nel paese di origine: per la disciplina armonizzata non si riscontravano problemi, per la parte che presentava differenze come la gestione della liquidità si deve seguire la disciplina del paese d’origine. Finché la disciplina monetaria dei singoli paesi non è passata alla BCE, veniva seguita la disciplina armonizza per certi aspetti e quella del paese di origine per gli aspetti che differivano. Quando la gestione della liquidità passa alla BCE, questo principio decade. La differenza è che avendo discipline armonizzate l’apertura di filiali in paesi comunitari avviene liberamente, con la disciplina del 77 la libertà di stabilimento era vincolata all’osservanza del principio di reciprocità, che viene meno grazie al libero accesso al mercato stabilito per cui emerge il principio di silenzio assenzo per permettere l’apertura di banche all’estero, cioè viene fatta la comunicazione, se le autorità del paese estero non rispondono si considera accordata questa possibilità. Basilea III è un comitato che si è interessato di normare le condizioni sui fondi proprie e definire la misurazione dei fondi propri in relazione alla banca, ma anche il rafforzamento patrimoniale delle banche affinché possano essere forti sul mercato, avendo un capitale che consenta loro di fare ciò che possono fare. Tutto ciò che si fa deve però essere giustificato dimostrando di essere capace di sovvenire ai rischi che possano derivare dalle attività, per questo Basilea ha introdotto i requisiti minimi prudenziali per il controllo dei rischi. I tre settori ad oggi sono adeguatamente armonizzati, ma nonostante la disciplina comunitaria la bolla giunta dagli USA ha avuto effetto anche su di noi, essendo la nostra regolamentazione solida ma non abbastanza. Il legislatore abbandona il suo obiettivo di creare un piano armonizzato e nomina un comitato per il rafforzamento della regulation del sistema finanziario. Questo comitato è stato presieduto di Larosiere, con l’obiettivo di studiare un sistema di regole che fossero capaci di garantire uno stretto coordinamento e maggiore cooperazione legislativa tra paesi membri. Nonostante i settori avessero già una normativa primaria, direttive comunitarie recepite con i diversi ordinamenti nazionali, e secondaria, questo non ha tutelato il principio della stabilità del sistema finanziario a cui si erano ispirate le direttive comunitarie, raggiungiamo obiettivi di efficienza e stabilità in competitività in virtù di un’armonizzazione delle discipline nazionali. Nel 2008 scoppia la crisi legata alla crisi del mercato finanziario statunitense per la presenza dei mutui subprime, che si è poi estesa a tutti i sistemi mondiali. Il sistema bancario italiano, già correttamente regolamentato, si è mostrato più solido di altri paesi, avevamo una disciplina regolamentare per il rafforzamento delle banche proclamata da Basilea. Si dovette dopo intervenire con una nuova regolamentazione con Basilea III. Il legislatore comunitario ha abbandonato gli interventi programmati sul sistema finanziario, nominando il comitato presieduto da Larosiere, con obiettivo di riorganizzare l’attività di coordinamento legislativo e cooperazione tra i diversi stati membri, con un sistema di norme macro e micro prudenziali armonizzate per migliorare la cooperazione e coordinamento tra paesi UE. Dal rapporto di Larosiere, è emerso che non sono state evidenziate divergenze nella normativa primaria, ma che esse sono emerse nella normativa nazionale dei paesi membri, la secondaria, questo perché le direttive avevano lasciato troppi spazi ai paesi nel recepimento interno, ogni paese aveva definito i propri strumenti di attuazione di principi e norme delle direttive internamente. Bisognava intervenire su 7questo aspetto, l’UE ha allora affiancato alle direttive i regolamenti che sono di immediata attuazione senza necessità di recepirle, eliminando così le discrepanze. L’altro aspetto riguardava l’ottica micro prudenziale nell’adozione di strumenti attuativi da parte delle autorità di vigilanza nazionali. Le autorità di vigilanza nazionale hanno cercato di inquadrare gli strumenti per il controllo della gestione e dei rischi aziendale, una visione micro prudenziale rivolta alla stabilità della singola banca. Non si prendeva in considerazione i rischi che incombevano sul sistema finanziario nel complesso, mancava una visione macro prudenziale. Dal suo rapporto è emerso anche l’assenza di coordinamento tra le normative nazionali in tema di risoluzione delle crisi, ogni paese aveva una normativa interna per gestire le crisi bancarie, che portava una non armonizzazione che ha avuto impatto sulla crisi. Larosiere si è impegnato a definire un codice di leggi comuni armonizzate in tutti i paesi affinché siano coordinati. Ha definito un unico codice di regole armonizzate, individuando le responsabilità e gli strumenti di una vigilanza macro e micro prudenziale, la prima che contiene la manifestazione di effetti di un rischio sistemico e la seconda che salvaguarda la stabilità del singolo ente. È dovuta emergere una nuova architettura di vigilanza prudenziale; nasce nel 2009, il SEVIF, sistema europeo di vigilanza finanziaria. Si struttura la vigilanza su due livelli: primo macro prudenziale, secondo, micro prudenziale. Macro prudenziale, vigilanza sistemica. Si individua l’european sistemic risk board o CERS, consiglio europeo per il rischio sistemico, che conta nei partecipanti: il consiglio generale della banca centrale europea, i presidenti di autorità di vigilanza finanziarie europee suddivise per i settori in cui è ripartita l’attività finanziaria: bancario (EBA), assicurazioni (EIOPIA) e l’ESMA per i mercati mobiliari, a cui si aggiunge un membro designato dalla commissione europea. L’obiettivo del CERS è la salvaguardia della stabilità finanziaria, tramite una regolamentazione del ciclo finanziario, andando a stringere il ciclo nelle fasi espansive e lasciandolo in quelle restrittive. Per produrre questo scambio si raccolgono le informazioni che rilevano, a fine di un monitoraggio dei rischi sistemici, dove segnalare alle autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA, ESMA) le eventuali manifestazioni di rischi, con una funzione di risk warning, e fornire le raccomandazioni su quelle che potrebbero essere le azioni per affrontare una situazione immediata rispetto alla possibilità che si manifesti un rischio. Così si produce il flusso di informazioni scambiandole con un sistema di vigilanza di secondo livello, con il sistema europeo di vigilanza finanziaria o SEVIF. Al suo interno troviamo: EBA, european banking autority, autorità di vigilanza sovranazionale, che ha sede a Parigi, dopo essersi spostata da Londra; EIOPIA, autorità di vigilanza sovranazionale che si occupa di regolamentare e supervisionare il settore delle assicurazione, sede Francoforte; ESMA che collabora con le altre, autorità di vigilanza sovranazionale che controlla il settore mobiliare, con sede a Parigi. L’obiettivo delle tre autorità, ognuna impegnata nell’esercizio di regolamentazione e controllo del settore finanziario di riferimento, è sempre quello di andare a garantire, preservare la solidità dei singoli intermediari finanziari che si trovano nel settore vigilato. Per prima cosa svolgono un’attività normativa, definiscono il singolo ROLEBOOK, creare un codice unico di norme armonizzate uguali per tutti i paesi senza necessità di recepimento. Devono gestire eventuali discordanze o disaccordi tra le autorità di 8vigilanza nazionali che vanno a costituire l’ultimo livello della vigilanza macro e micro prudenziale. Devono dare risposte coordinate e decise rispetto ad eventuali crisi. Tra l’EBA e le ADV, cioè autorità di vigilanza nazionali, dette anche ANC, autorità nazionali competenti, che vigilano sui settori nell’aspetto operativo, esiste un terzo livello (che sarebbe il secondo), cioè il joint committee of ESAs, un comitato congiunto delle autorità di vigilanza composta dai dirigenti delle EBA, EIOPA, ESMA più il vicepresidente del CERS. Questo comitato deve coordinare in generale e in maniera intersettoriale, deve garantire uniformità nel processo di vigilanza. A seconda del livello la funzione svolta è diversificata, quindi ogni organo svolge un’attività specifica. Il comitato interviene nelle analisi micro prudenziali degli sviluppi tra settori, le analisi dei rischi, e analisi per la stabilità finanziaria. Questo coordinamento garantisce lo scambio di informazione tra il CERS e le ESAs. Questo scambio di informazioni è garante del coordinamento tra organismi di vigilanza. Questo doveva essere il massimo coordinamento tra gli organismi in Europa. Nel 2011 è scoppiata la crisi del debito sovrano, quindi nel 2012 a fronte di diverse problematiche congiunturali, il sistema di vigilanza, inizia a non dare risposte ad alcuni fenomeni, si doveva allora rivedere, ideare e gestire un nuovo processo di coordinamento tra le autorità, si crea allora l’unione bancaria europea. Cambiano allora i ruoli per garantire un massiccio coordinamento, perché prima non si era stati in grado di risolvere i problemi congiunturali che nel 2011 hanno interessato il sistema finanziario europeo. I fattori si possono suddividere in due gruppi interconnessi: I fattori congiunturali sono legati alla nascita del debito sovrano, derivata dall’accumulo di un grande volume di debito da parte degli stati membri, non tutti, ma quelli finanziariamente più deboli, crisi partita dalla Grecia. I paesi hanno accumulato un’enorme quantità di debito pubblico per cui fu difficile trovare finanziamenti a più breve termine per far fronte ai pagamenti imminenti o a impegni di bilancio che dovevano essere risolti. Si è avuta tale risi perché gli stati non sono stati in grado di fronteggiare la necessità dei pagamenti dei debiti verso stati esterni, e si è quindi avuto una crescita dei tassi di interesse legati al fatto che questi paesi avevano eccessivo debito; tali crisi portano ai fallimenti dei mercato, cioè si deve sistemare la cosa per far si che la crisi non si ripercuota su tutti gli stati. Si è reso allora necessario un intervento normativo sui mercati finanziari, perché questa maggiore percezione del rischio di controparte derivato dalla manifestazione del credito sovrano, ha prodotto un deflusso di capitali da paesi periferici, i paesi più deboli hanno fatto defluire capitali interni verso paesi più solidi. Gli intermediari avevano difficoltà nel differenziare le attività, e non hanno contribuito a garantire una corretta trasmissione degli obiettivi di politica monetaria, e questo ha generato un incremento dei tassi disomogeneo tra i diversi paesi, per cui quando la BCE ha deciso di fissare dei tassi, questi si sono trovati differenziati in diversi paesi dell’euro, i prestiti a famiglie e imprese costavano diversamente a seconda dell’ubicazione, nei paesi più deboli i tassi erano più alti. Si è reso necessario rivedere il coordinamento tra autorità di vigilanza sovranazionali, per cui si da vita alla banking union. Nasca la Banking union basata su tra pilastri: Il singol supervising mechanism, SSM SMR- singol resolution mechanism DGS- sistema di garanzia dei depositi 9Le autorità di supervisione europee erano l’EBA, con poteri normativi e regolamentari, stesse funzioni già esaminate, costituisce il codice unico di regolamentazione per rendere la disciplina armonizzata, non assolve a poteri di vigilanza ed ha competenza sulla risoluzione delle questioni che possono sorgere tra banche degli stati membri e ma anche che non partecipano al SSM, e la BCE, organismo di supervisione a cui si demanda l’esercizio della vigilanza macro e micro prudenziale. Questa logica dovrebbe risolvere i problemi cdi coordinamento e cooperazione tra organismi dei paesi membri SSM, (singol supervising mechanism) una vigilanza integrata per garantire l’efficacia comunicazione uniforme delle regole prudenziali. Ha preso avvio il 4 novembre 2014. Si applicano le sue leggi uniformi ed esercita vigilanza integrata nei paesi dell’eurozona (20, dal primo Gennaio 2023, perché entra la Croazia), cioè l’area dell’euro più paesi che potrebbero essere ammessi al SSM; gli organi operativi sono la BCE che vigila direttamente sulle banche definite most significant, e le autorità nazionali competenti vigilano sulle banche less significant, perché la BCE delega le ANC, che sono mantenute in vita con queste attività di vigilanza su banche con operatività ridotta. Ma come si opera questa distinzione? Il primo parametro di distinguo è la dimensione, legata alla variabile patrimoniale che detta un vincolo per l’attività bancaria e il primo requisito delle Most significant è il valore delle attività superiore a 30 miliardi di euro; il secondo criterio fa riferimento all’operatività delle banche oltre frontiera, queste devono anche avere un valore di tale attività superiore a 5 miliardi di euro, e il rapporto tra attività trans frontaliere e totali nel paese di appartenenza, deve essere superiore al 20 % del totale dell’attivo e lo stesso per il passivo. Ci deve poi essere un requisito che la banca deve aver richiesto o deve aver ricevuto finanziamenti nell’ambito del meccanismo europeo di stabilità. Tutte le altre sono definite less significant. SRM- singol resolutionary mechanism, avviato nel 2016, che si presenta con l’intento di uniformare la procedura di gestione delle crisi bancarie tra i paesi membri. La normativa di riferimento è una direttiva recepita tra gli stati membri che hanno dovuto identificare gli strumenti, ma questa non era lasciata alla loro discrezionalità ma guidata dalle norme nella stessa direttiva, aveva infatti previsto un nuovo organismo sovranazionale che è un board con l’obbligo di interagire con le ADV nei paesi membri per la risoluzione delle crisi bancarie, da indicazione ai paesi sugli strumenti da adottare per la risoluzione, 3 pilastro serve per tutelare i depositanti da un eventuale rischio sistemico, garantendo il rimborso dei loro risparmi, se non sempre in maniera integrale ma entro i limiti previsti dalla normativa. Obiettivo non ancora raggiunto completamente. Ogni paese oggi ha il suo, in Italia ne abbiamo due, uno per tutte le banche e uno per le banche di credito; i paesi decidono come contribuire e i meccanismi di restituzione ai soggetti depositanti in caso di rischio sistemico. L’obiettivo è definire regole armonizzate affinché tutte le banche in tutti i paesi abbiano lo stesso criterio di contribuzione al fondo e le stesse modalità, ma alcuni sistemi sono più solidi di altri. La Germania, paese con le banche più forti, si lamenta perché dovrebbe contribuire nella stessa maniera dei paesi in cui le banche sono invece più instabili, la Germania fa allora ostruzionismo imponendo limiti all’esposizione delle banche verso i titoli nazionali che possono essere più o meno liquidi, vuole che tutte si siano liberate delle sofferenze che avevano… per poter in 10
Questa è solo un’anteprima: 21 pagine mostrate su 107 totali. Registrati e scarica gratis il documento.