Diritto Processuale
della Famiglia
Appunti di Cristian Lambiase
Università degli Studi di Foggia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni
industriali
Esame: Diritto Processuale della Famiglia
Docente: D. Longo e B. Poliseno
A.A. 2021/2022Diri o processuale della famiglia
Con agg. della nuova legge delega 206/2021
Il legislatore ha introdo o con la modifica del diri o di famiglia, tu a una serie di
norme che riguardano la tutela del minore ma sopra u o strumen alterna vi per
la risoluzione delle controversie e affida ai decre delega un potenziamento per la
rivisitazione familiare e quindi quello di potenziare la formazione e le competenze
del mediatore familiare in materia di diri o di famiglia e in materia di tutela dei
minori.
La mediazione familiare: art. 1, comma 23, le . o) e p)
La figura del mediatore deve essere un sogge o altamente specializzato, che si
affianca al magistrato, avente una serie di competenze deontologiche, psicologiche e
di approccio ai sogge con cui avrà modo di tra are.
Art. 1 co. 23 le . o) spiega quindi che da un lato sia incen vata la formazione a carico
di un sogge o esterno dall’ufficio giudiziario e deve essere una formazione effe uata
a raverso una serie di percorsi di formazione svolte in collaborazione con le università
e gli en professionali ma sopra u o per assicurare una formazione che dia un
risultato di eccellenza e quindi qualora il giudice trovi lo strumento della mediazione
inefficiente non lo u lizzerà proprio per evitare eventuali stress che potrebbe essere
causa al minore; dall’altro, il magistrato che si trova a svolgere la propria a vità nel
tribunale, è tenuto ad avere una specializzazione in materia di famiglia nonché un
ulteriore riconoscimento anche per il magistrato che ha svolto questo percorso u le
ai fini della carriera.
Quindi L’art. 1, l. 206/2021 affida ai decre delega il compito di potenziare la
formazione e le specifiche competenze del mediatore familiare nella disciplina giuri-
dica della famiglia e in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne
nonché violenza domes ca (e che sia contemplato l’obbligo di interrompere la
propria opera a fronte di qualsiasi forma di violenza), e di contemplare le regole
deontologiche e le tariffe applicabili, secondo quanto previsto dalla l. 14 gennaio
2013, n. 4 (per le professioni non organizzate). La delega prevede altresì
̀
l’is tuzione
presso ciascun tribunale di un elenco, a raverso il quale le par possano scegliere il
mediatore fa- miliare tra quelli iscri presso le associazioni del se ore, secondo
quanto disciplinato dalla l. 4/13 cit. (comma 23, le . o e p).
L’obbligo di informazione e l’invito del giudice alla mediazione: art. 1, comma 23,
le . f) e n)
nel nuovo processo unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, la delega
contempla l’obbligo del giudice di informare le par , con il decreto di fissazione della
prima udienza, della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con
esclusione di tu e quelle ipotesi in cui una delle par coinvolte nel processo sia stata
des nataria di condanna anche non defini va o di emissione dei provvedimen
cautelari civili o penali per fa di reato previs dagli ar . 33 ss. della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lo a contro la violenza nei confron delle
donne e la violenza domes ca, fa a a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla l. 27 giugno
2013, n. 77 (art. 1, comma 23, le . f) .
Secondo la le era n) del medesimo comma 23, lo stesso giudice potrà (sempre con
espressa esclusione delle fa specie in cui siano allegate violenze di genere o
domes che, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d’Europa)
invitare le par ad esperire un tenta vo di mediazione familiare; in caso di ri fiuto di
una delle par , il giudice pronuncerà
̀
i provvedimen temporanei ed urgen .
Mediazione familiare e giudici onorari: art. 1, comma 24, le . i)
Infine, contestualmente alla is tuzione del Tribunale per le persone, i minorenni e
famiglie, delegata al Governo secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 24, il
legislatore ha segnalato la necessità di prevedere, nella composizione dell’ufficio per
il processo, la possibilità di demandare ai giudici onorari, chiama ad integrarlo, oltre
alle funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il Tribunale ordinario, funzioni
di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto del
minore e di sostegno ai minorenni e alle par , con a ribuzione di specifici compi
puntualmente delega dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo
le competenze previste dalla legislazione vigente.
Il ruolo del Curatore Speciale
La nomina del Curatore può verificarsi nei procedimen in cui è il minore a richiedere
sulla base di un confli o di interessi con il suo rappresentante legale ex art 78 c.p.c.,
la nomina del Curatore speciale.
La nomina del Curatore speciale può essere chiesta sia dal P .M. oppure dalla persona
che deve essere rappresentata o assis sta sebbene incapace nonché dai suoi
congiun e quindi poter essere chiesta da qualsiasi parte ex art. 79 c.p.c.
Art. 1 commi 30 e 31 let. a), per i provvedimen a par re dal 22 giugno 2022, prevede
una modifica dell’art. 78 in merito all’a ribuzione del potere d’ufficio di nomina del
Curatore aggiungendo ulteriori commi: da parte del giudice si prevede la nomina
d’ufficio e a pena di nullità un Curatore Speciale del minore nei casi in cui:
la decadenza dell’altro.
➢ la richiesta di decadenza da parte del minore al compimento del 14° anno di
età quindi il legislatore ha ben pensato che il minore che è consapevole delle
sue esigenze, viene riconosciuto come sogge o in grado di compiere a
funzionali alla sua posizione giuridica.
➢ Il riferimento al rinvio dei provvedimen di affidamento del minore di cui
all’art. 403 c.c. rela vamente ad una ques o ne di pregiudizio del minore
all’interno del nucleo familiare e di allontanamento del minore.
Il giudice in tu ques casi è tenuto alla nomina d’ufficio del Curatore poiché in
mancanza di quella nomina, gli a del suo procedimento sono tu nulli.
Quindi queste norme sono state emanate a tutela del minore che è parte del processo
e parte necessaria di quel procedimento ove si discute della sua vita nonché nel
nucleo familiare e dell’ affidamento e della perdita della responsabilità genitoriale e
quindi deve essere rappresentato in maniera effe va.
I principi e i criteri dire vi per la modifica dell’art. 336 c.c. che sono vol a prevedere
che il tribunale nomini un Curatore speciale sino dall’avvio del procedimento in tu
quei casi di limitazione e ablazione della manifesta fondatezza della responsabilità
genitoriale.
Ulteriore nomina d’ufficio è legata all’urgenza del provvedere ex art. 1 co. 31 L. 206/21
prevede un’ aggiunta all’ art. 80 del codice di rito e cioè si prevede che alla nomina
d’ufficio ci sia un procedimento in a o e che ci sia un procedimento di natura
cautelare.
➢ il pubblico ministero abbia già chiesto la decadenza della responsabilità g
enitoriale di entrambi i genitori poiché ques non sono in grado di tutelare lap
osizione del minore, ovvero, nei casi in cui uno dei genitori abbiano chiesto
Il procedimento di nomina del Curatore
Quando il procedimento è in a o, sarà il giudice d’ufficio che procede alla nomina
del Curatore speciale nonché da parte dello stesso giudice di a ribuire con
provvedimento di nomina non impugnabile, specifici poteri di rappresentanza
sostanziale.
I poteri del curatore
Il Curatore svolge le stesse a vità che svolge il Rappresentante legale perché si
sos tuisce a quel sogge o e svolge il ruolo del minore nel processo come parte.
I compi che sono a ribui al Curatore Speciale sono di natura sia processuale che
sostanziale:
➢ Processuali perché il Curatore si sos tuisce al minore all’interno del processo e
quindi svolge un ruolo come parte.
➢ Sostanziale perché il curatore può, su istanza del giudice, sos tuirsi al
rappresentante legale so o il profilo sostanziale per lo svolgimento di alcuni
compi per conto del minore.
➢ Un’ulteriore novità è de ata proprio dall’ascolto del minore da parte del
curatore nello svolgimento dell’incarico affidato.
➢ Ma anche la possibilità da parte del minore una volta compiuto il 14° anno di
età ovvero da parte del rappresentante legale di procedere con istanza
mo vata e non impugnabile, qualora venga meno lo svolgimento dell’incarico
affidato al Curatore, alla revoca del Curatore.
La revoca può avvenire perché:
➢ il curatore speciale non ha adempiuto al proprio incaricato affidatogli e
qualora ricorrano gravi inadempienze del curatore;
➢ non sussistono i presuppos per l’incarico (per esempio la revoca
dell’incarico per il compimento della maggiore età del minore, oppure perché
sia confermata la responsabilità genitoriale).
Quindi l’istanza di revoca va inoltrata o al presidente del tribunale in assenza del
giudice nominato per il procedimento ovvero al giudice che già procede
Il regime di competenza, e la delega all’is tuzione del tribunale per le Persone,
i minorenni e per le famiglie e il procedimento unitario delle materie
Con queste modifiche il legislatore ha voluto incen vare una maggiore
concentrazione di tutele sia so o un profilo:
➢ Di Ufficio giudiziario;
➢ Ma anche so o un profilo procedimentale unitario.
Per quanto riguarda la competenza e l’is tuzione del tribunale ci troviamo su due
binari:
➢ Il primo di immediata applicazione e quindi per i procedimen introdo a
par re dal 22 giugno 2022 e cioè, una nuova distribuzione di carico delle
controversie tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni al fine di
assicurare una concentrazione dei procedimen ;
➢ Il secondo di delega in materia e cioè di is tuire un nuovo tribunale nel quale
si convoglino tu e le controversie non soltanto per i minorenni ma anche in
materia di persone e famiglia e quindi entro il 31/12/2022 dovranno essere
emana decre legisla vi di is tuzione del nuovo tribunale con ulteriori
norme a ua ve da confermarsi entro il 31/12/2024 per la transizione al nuovo
ufficio giudiziario.
Il comma 28 dell’art.1 ha modifica l’art. 38 delle disposizioni di a uazione del codice
civile (sulla competenza del tribunale per i minori) e prevede che al fine di assicurare
un simultanius processus sono di competenza del tribunale ordinario anche i
procedimen previs per il giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli
effe civili del matrimonio.
Quindi laddove ci sia un procedimento che riguarda genitori e figli collega ai
procedimen di separazione e divorzio ovvero dello scioglimento o della cessazione
degli effe civili del matrimonio o al riconoscimento dei figli na fuori dal matrimonio
etc. la competenza è del tribunale ordinario
La modifica dell’art. 38 ha previsto altresì che il tribunale per i minorenni, su richiesta
di parte e anche d’ufficio, che il procedimento innanzi al tribunale ordinario ed entro
il termine di 15 giorni dalla richiesta, il tribunale per i minorenni ado a tu i
provvedimen o p p o r t u n i , t e m p o r a n e i e d u r g e n n e l l ’ i n t e r e s s e d e l m i n o r e e
trasme e tu gli a al Tribunale ordinario che è deputato alla decisione nel merito a
quella controversia.
I provvedimen provvisori mantengono la loro e fficacia fino a quando non siano
sos tui ad esso al tribunale ordinario che può confermare o modificare il
provvedimento assunto dal tribunale per i minori.
L’art. 709 ter chiarisce che la competenza dei provvedimen appar ene al tribunale
ordinario, la modifica dell’art. 38 delle disp. a . c.c. al secondo comma, stabilisce che
è il tribunale per i minorenni ad essere competente ad eme ere ques provvedimen
di cui all’art. 709 ter quando è già pendente o è instaurato tra le stesse par un
procedimento previsto dagli ar . 330, 332, 333, 334, 335.
➢ Si ha quindi da un lato la trasmissione degli a dal tribunale per i minori a
quello ordinario per lì era già pendente il procedimento di separazione,
divorzio etc.;
➢ dall’altro poiché sono già penden i pr ovvedimen de potestate ex art.
709- ter, ques sono rimessi al tribunale per i minorenni.
Quindi il tribunale per i minorenni è competente solo quando siano già penden o
siano instaura successivamente tra le stesse par ques procedimen .
Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato un nuovo procedimento previsto
dall’art. 709-ter davan al tribunale ordinario, il tribunale ordinario d’ufficio o su
richiesta di parte entro e non oltre 15 gg. ado a i provvedimen opportuni,
temporanei e urgen nell’interesse del minore, e trasme e gli a al tribunale per i
minorenni innanzi al quale il procedimento con nua e quei provvedimen istaura
innanzi al tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono
conferma , modifica o revoca con provvedimento emesso dal tribunale dei
minorenni.