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Giuspositivismo: definizione

GIUSPOSITIVISMO: DEFINIZIONE


Per quanto riguarda il diritto positivo si fa riferimento alla validità. Per essere valida una norma deve essere posta da un legislatore, seguendo uno specifico iter. Il legislatore è comunque sottoposto alla legge. “Positivo”, perché deriva da positum, posto: caratteristica prima affinché un diritto sia positivo è che ci sia un uomo che lo abbia posto.
Per quanto riguarda il punto di vista dell’efficacia: distinguiamo fra efficacia ed effettività.
Effettività di una norma: o è seguita dai consociati oppure i comportamenti difformi sono generalmente sanzionati (duplice significato della parola “effettività” in senso tecnico).
Molte norme non sono effettive in questo senso: per es. la norma che vieta di telefonare alla guida, la gente non la segue e generalmente non si è sanzionati se non si segue la norma.
Per un positivista l’effettività di una norma non incide sulla sua validità. Conta unicamente la maniera in cui la norma è stata prodotta. L’ineffettività di una norma non incide sulla sua validità.
Efficacia di una norma: quando la norma raggiunge lo scopo per il quale essa è stata promulgata.

Una norma può essere effettiva ma non efficace. Per es. in carcere per possesso di droga leggera: le carceri si sono riempite, ma non è stato disincentivato l’uso di droghe leggere.
Ci sono casi di norme mai state infrante, perché tutti le hanno rispettate (e sono state abolite): norma che prescriveva in Inghilterra di aspettare l’autobus in fila.

Hans Kelsen usa la parola “efficacia” in senso di “effettività”.

Tratto da FILOSOFIA DEL DIRITTO di Francesca Morandi
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