Il contratto di lavoro a chiamata
IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA
Il job on call: d. lgs. 276/2003, la caratteristica è quella di una prestazione di lavoro discontinua sulla base della chiamata del datore di lavoro. Il lavoratore può rendersi disponibile anche quando non c’è un’esigenza di lavoro. Il compenso viene incrementato da un’indennità di disponibilità: se c’è un impegno a rendersi disponibili ad un’eventuale chiamata anche nei periodi di non lavoro. Questo lavoro intermittente è stato molto osteggiato dalle organizzazioni sindacali, che hanno cercato di non promuoverne l’utilizzo. È una figura di contratto che ha avuto una sperimentazione marginale. Il protocollo sul welfare del 2007 ne aveva previsto l’abrogazione con alcune limitate eccezioni (limitato a specifici settori produttivi per i quali il contratto aveva avuto diffusione, per es. settore della ristorazione). Questa impostazione è stata rovesciata dal d.l. 112/2008 che ha reintrodotto questa figura contrattuale.
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Dettagli appunto:
- Autore: Francesca Morandi
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro
- Docente: Prof.ssa Tiziana Vettor
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