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La competenza penale: a) competenza per gradi e stati del processo (cd “funzionale”)

(Segue): B) la competenza penale: a) competenza per gradi e stati del processo (cd “funzionale”)


Il concetto di competenza costituisce un limite che circoscrive l’area della giurisdizione entro cui il giudice è tenuto a procedere in ordine ad uno specifico caso. Tale concetto nasce dalla molteplicità degli organi che esercitano attività giurisdizionale, previsti dall’ordinamento, e dalla conseguente esigenza di ripartire tra essi la relativa potestà.

Un primo tipo di competenza è quello per gradi e stati del processo, usualmente definita “competenza funzionale”, la quale concerne i diversi segmenti in cui è possibile frazionare il processo penale. Secondo i gradi del processo è possibile distinguere giudici di primo grado, giudici di secondo grado, giudici del grado di legittimità.

Giudicano in primo grado: il giudice di pace, il  tribunale, la corte d’assise, il  tribunale per i minorenni, il  tribunale militare; la Corte costituzionale si può considerare giudice in primo e unico grado.

Giudicano in secondo grado: il  tribunale sui provvedimenti del giudice di pace, la corte d’appello sui provvedimenti del  tribunale, la corte d’assise d’appello sui provvedimenti della corte d’assise, la corte d’appello per i minorenni sui provvedimenti del  tribunale per i minorenni, la corte militare d’appello per i provvedimenti del  tribunale militare.

Giudice del grado di legittimità è la Corte di cassazione.
Secondo gli stati del processo, si possono in secondo luogo distinguere giudici per gli stati precedenti il giudizio, giudici del giudizio e giudici dell’esecuzione.
Giudici per gli stati precedenti il giudizio sono: tra i giudici comuni, quello per le indagini preliminari e il giudice dell’udienza preliminare; tra gli speciali, quello per le indagini preliminari e quello dell’udienza preliminare presso il  tribunale dei minori e il  tribunale militare.

Giudici del giudizio sono: giudice di pace,  tribunale, corte d’assise ( tribunale, corte d’appello e corte d’assise d’appello in secondo grado), Corte di cassazione, Corte costituzionale,  tribunale per i minorenni e  tribunale militare (corte d’appello per i minorenni e corte militare d’appello in secondo grado).

Giudici dell’esecuzione sono: il giudice dell’esecuzione, che decide sulle questioni che sorgono relativamente all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale; il magistrato di sorveglianza come organo di primo grado e il  tribunale di sorveglianza come organo sia di secondo che di primo grado (per le materie in cui ha cognizione esclusiva), i quali vigilano sull’esecuzione delle pene detentive e provvedono sulle misure di sicurezza nel periodo esecutivo.

Vi sono inoltre ipotesi di competenza attribuite con riferimento a specifiche attività che si possono compiere nell’ambito di uno stato processuale.
Va ricordata la regola secondo cui un giudice che abbia partecipato a un determinato grado o stato del processo non può intervenire negli ulteriori gradi o stati.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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