Skip to content

Diritto romano: locatio operis

DIRITTO ROMANO: LOCATIO OPERIS


Esistono due casi diversi di locatio operis:

- I casi in cui il locatore affida al conduttore una cosa affinché questi vi svolga un'attività. Il locatore deve consegnare la cosa al conduttore e pagargli una mercede per l'attività svolta.
- I casi in cui si concorda l'esecuzione di una data opera secondo un determinato progetto o modello. Il locatore ha l'obbligo di pagare la mercede in corrispettivo  dell'opera eseguita dal conduttore secondo le modalità prestabilite.
L'obbligazione del conduttore si configura quindi come obbligazione di risultato. In certi casi, egli risponde inoltre per custodia riguardo alle cose dategli dal committente.
La lex locationis è il modello o il progetto pattuito tra locatore e conduttore. Nel caso in cui fosse stato eseguito difettoso o comunque non corrispondente ad esso, in locatore poteva far ricorso alla probatio operis, cioè alla verifica della corrispondenza dell'opus ai requisiti convenuti. L'avvenuta verifica liberava il conduttore da ogni responsabilità.

Caso particolare è il trasporto marittimo che poteva assumere due forme: o si locava una certa parte della nave al fine di caricarvi sopra le merci da trasportare, ed in questo caso si configurava la normale locatio rei; o si locava l'opus consistente neltrasporto delle merci: in questo caso il locatore era il padrone delle merci da trasportare, conduttore il nauta che si assumeva tale compito. Anche qui l'obbligazione era il risultato.
Il nauta rispondeva per tutti gli eventi a lui imputabili. Inoltre rispondeva per custodia della cosa, quindi anche per furto e per il danneggiamento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.